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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 210/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 210/2025 R.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Arezzo del 3.10.2024, promossa da:
Controparte_1
(CF
[...]
, in persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale di Firenze come da procura in atti;
Ricorrente – appellante
Contro
(CF ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gionata Giannini (cf.
) come da procura in atti;
C.F._2
Resistente – appellato
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace di Arezzo – opposizione sanzioni amministrative
1 CONCLUSIONI
Come da verbale all'udienza del 22.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.12.2023, ha agito in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Arezzo nei confronti dell' al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento del provvedimento n. 51RA32, emesso ai sensi dell'art. 126-bis comma 6 del
Codice della Strada D.lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii. (C.d.S.,) con il quale disponeva la revisione della sua patente di guida Categoria B n. in seguito all'esaurimento del NumeroD_1
punteggio complessivo dei venti punti.
A sostegno del ricorso il ha dedotto sia la mancata comunicazione della variazione CP_2 del punteggio, prevista dall'art. 126 bis co. 3 C.d.S., sia la violazione delle disposizioni procedurali dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, rilevando che la comunicazione costituisca un elemento essenziale per la validità del procedimento.
In primo grado, veniva disposta dal Giudice di Pace la sospensione degli effetti dell'atto impugnato e fissata udienza di comparizione delle parti;
la Motorizzazione Civile di Arezzo si costituiva in data 08/04/2024 depositando comparsa e documenti. Con sentenza del
3/10/2024, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento della
Motorizzazione Civile e condannando la medesima, in persona del suo responsabile, alla refusione delle spese di giudizio.
*
Con ricorso depositato in data 4.02.2025 il
[...]
- ha proposto Controparte_1
appello contro tale sentenza, deducendo violazione dell'art. 112 cpc rispetto all'omessa pronuncia sulle difese svolte dalla Motorizzazione e l'omessa, e/o insufficiente e comunque generica motivazione della sentenza;
l'erronea e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L.
241/1990 e 126 bis CdS.
2 Alla luce di tali premesse, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettata l'opposizione proposta da con conseguente condanna dello Controparte_2
stesso al pagamento delle spese processuali.
In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l'appellato si è costituto in giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza di entrambi i motivi proposti.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 22.05.2025, in seguito alla discussione, questa è stata trattenuta in decisione.
*
I motivi di impugnazione sono fondati e l'appello merita accoglimento.
A ben vedere, infatti, nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di primo grado ha ritenuto annullabile il provvedimento amministrativo in questione in quanto al non CP_2
sarebbero state mai comunicate le singole variazioni dei punti, escludendo altresì che vi sia un onere di conoscenza a carico del sanzionato, nonché ritenendo violato l'obbligo della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento all'interessato.
Si osserva al riguardo che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. fra tutte Cass. ord. 11 dicembre 2020, n. 28298), condiviso da questo giudice, la comunicazione afferente alla decurtazione dei punti-patente non rappresenta condizione di validità del provvedimento con cui la Motorizzazione civile sospende la patente di guida per la revisione finalizzata a rivalutare l'idoneità tecnica del titolare.
Nel caso concreto si rileva che risulta incontestata la circostanza che i verbali contenenti anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti siano stati tutti, a suo tempo, notificati al sig. ; parimenti incontestata è la circostanza che le contestazioni siano tutte Controparte_2
divenute definitive, o per mancata opposizione o perché si è definito il procedimento.
Non vi sono dubbi, pertanto, che il sig. diversamente da quanto sostenuto nel ricorso CP_2
in opposizione, era perfettamente a conoscenza delle violazioni al codice della strada che gli erano state contestate e delle relative sanzioni accessorie che risultavano chiaramente dai verbali di contestazione. D'altronde, la comunicazione da parte dell'organo accertatore all'Anagrafe Nazionale di una violazione che comporta la perdita di punteggio può essere data soltanto dopo che la contestazione è stata definita (per avvenuto pagamento della sanzione, o per la conclusione del procedimento per ricorso amministrativo o giurisdizionale, o per
3 decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso). Ne consegue che il sig. ha CP_2
avuto ampia notizia delle decurtazioni dei punti che gli sono state contestate, e quindi ampio potere di tutelarsi anche prima di ricevere la comunicazione dell'Anagrafe, ragione per cui non può essere eccepita la violazione del diritto di difesa sostanziale.
Come affermato dalla Suprema Corte, al fine di prevenire le conseguenze che discendono dall'accumulo di decurtazioni di punti, sussiste l'interesse del destinatario di una preannunciata decurtazione, di cui viene fatta menzione nel verbale di accertamento, di prevenire le conseguenze stesse, proponendo i prescritti rimedi già in sede di contestazione della legittimità della violazione e delle conseguenti sanzioni, e ciò sia facendo valere i vizi propri dell'accertamento della violazione, sia prospettando vizi propri della sanzione accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Con riferimento alle comunicazioni dell'Anagrafe la Suprema Corte ha poi precisato che le comunicazioni ai titolari di patente di guida sono espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, ma con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione o nell'ordinanza ingiunzione prefettizia (cfr. Cass. S.U. 3936/2012 e successive conformi).
Il quindi, molto tempo prima dell'invio nel 2023 del provvedimento di revisione da CP_2
parte della Motorizzazione, era a conoscenza della sua situazione relativamente alla decurtazione dei punti della propria patente, ed era stato anche posto nella condizione di verificare, usando la normale diligenza, la sua posizione e, altresì, di poter riacquistare con i corsi parte dei punti decurtati (oltretutto, ben sapendo di aver subito tra il 2018 e il 2021 contravvenzioni che comportavano una decurtazione dei punti della patente complessivamente superiore a 20).
Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, il provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente, ex art. 126-bis, comma 6, è atto vincolato, che consegue al verificarsi del presupposto (perdita dei 20 punti) indicato dalla legge (Cons. Stato, sez. III,24 novembre 2009 n. 2146).
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che "...appare evidente come presupposto per l'adozione del provvedimento di revisione della patente ex art. 126-bis Codice della Strada è la commissione della violazione come risultante dalla definitività del suo accertamento, fatto
4 illecito non più controvertibile (per essere stato definitivamente accertato come tale dal giudice o in via amministrativa, ovvero per intervenuta inoppugnabilità dell'atto). Rispetto
a ciò, la comunicazione di "ogni variazione di punteggio" che l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è tenuta ad effettuare all'autore dell'illecito costituisce non già il presupposto del provvedimento sanzionatorio (revisione della patente), che potrà essere in futuro emanato (al raggiungimento della decurtazione totale del "patrimonio" di punti), bensì solo una ulteriore comunicazione del fatto illecito comportante decurtazione di punteggio e quindi presupposto (eventuale) dell'adozione futura del provvedimento sanzionatorio.
Né può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di "recuperare" i punti decurtati, attraverso la frequenza di corsi previsti dall'art. 126-bis, comma 4, così impedendogli la "salvaguardia" del titolo abilitativo, ovvero, come si afferma nella sentenza appellata, così frustrando le stesse finalità perseguite dal Codice della Strada, secondo il quale "la progressiva decurtazione di punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere nuove infrazioni in futuro", in tal modo "alimentando il circuito educativo al rispetto e alla conoscenza del Codice della strada".
Occorre, infatti osservare che il conducente è edotto della natura della violazione al Codice attraverso la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione della violazione, verbale che, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, deve contenere "l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione", ed in ogni caso la tabella allegata al medesimo art. 126-bis indica chiaramente le conseguenze, in termini di decurtazione di punti, di talune violazioni al Codice della Strada (Consiglio di Stato n. 5410 del 29.9.2011).
Atteso che le contravvenzioni e le relative decurtazioni sono intervenute in un arco di tempo inferiore a due anni non ricorrevano, nel 2023, le condizioni di cui all'art. 126-bis co. 5 c.d.s. per una reintegrazione del punteggio.
Riguardo poi alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revisione, risulta documentalmente provato che tale comunicazione è stata notificata al ricorrente tramite la
Legione Carabinieri Toscana di Poppi, al fine di permettere al il contradditorio circa CP_2
il punteggio della patente e di addurre eventuali pendenze di ricorsi (All. n. 4 appello). La comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente, infatti, è un atto formale con cui l'autorità competente (Prefettura o Motorizzazione) informa il titolare della patente
5 che è stata avviata una procedura per verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità alla guida. Questo avviso è fondamentale perché consente all'interessato di partecipare al procedimento e, se del caso, di presentare ricorso contro il provvedimento di revisione. Nel caso di specie l'avviso risulta correttamente comunicato per cui il provvedimento adottato risulta legittimo anche sotto il profilo formale e procedurale.
Si osserva altresì che, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti (art. 126-bis co. 3 c.d.s.). L'anzianità del sanzionato non può essere certamente motivo di esonero dagli oneri di conoscenza a suo carico, come invece sostenuto dal giudice di prime cure, in quanto la finalità dell'apparato normativo in questione è proprio l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale che deve essere consentita soltanto a chi risulti tecnicamente, e/o fisicamente, idoneo alla guida.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado e con la conferma del provvedimento opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri minimi di cui allo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria non tenutasi in entrambi i gradi di giudizio ed escluso il compenso per la fase decisoria in appello posta la mancata partecipazione dell'appellante all'udienza di decisione e il mancato svolgimento di alcuna ulteriore attività non essendo stato concesso termine per note e memorie.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, il
Tribunale in composizione monocratica, nella causa di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo del 3.10.2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Arezzo del 3.10.2024, resa nel procedimento iscritto al n. 3668/2023 rg, rigetta l'opposizione proposta da . e, per l'effetto, conferma il provvedimento n. 51RA32 Controparte_2 dell di Arezzo;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio Controparte_2
che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in € 278 per compensi e, per il giudizio di secondo grado, € 426,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
6 Così deciso in Arezzo, il 21.06.2025
7
Il Giudice
Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 210/2025 R.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Arezzo del 3.10.2024, promossa da:
Controparte_1
(CF
[...]
, in persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale di Firenze come da procura in atti;
Ricorrente – appellante
Contro
(CF ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gionata Giannini (cf.
) come da procura in atti;
C.F._2
Resistente – appellato
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace di Arezzo – opposizione sanzioni amministrative
1 CONCLUSIONI
Come da verbale all'udienza del 22.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.12.2023, ha agito in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Arezzo nei confronti dell' al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento del provvedimento n. 51RA32, emesso ai sensi dell'art. 126-bis comma 6 del
Codice della Strada D.lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii. (C.d.S.,) con il quale disponeva la revisione della sua patente di guida Categoria B n. in seguito all'esaurimento del NumeroD_1
punteggio complessivo dei venti punti.
A sostegno del ricorso il ha dedotto sia la mancata comunicazione della variazione CP_2 del punteggio, prevista dall'art. 126 bis co. 3 C.d.S., sia la violazione delle disposizioni procedurali dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, rilevando che la comunicazione costituisca un elemento essenziale per la validità del procedimento.
In primo grado, veniva disposta dal Giudice di Pace la sospensione degli effetti dell'atto impugnato e fissata udienza di comparizione delle parti;
la Motorizzazione Civile di Arezzo si costituiva in data 08/04/2024 depositando comparsa e documenti. Con sentenza del
3/10/2024, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento della
Motorizzazione Civile e condannando la medesima, in persona del suo responsabile, alla refusione delle spese di giudizio.
*
Con ricorso depositato in data 4.02.2025 il
[...]
- ha proposto Controparte_1
appello contro tale sentenza, deducendo violazione dell'art. 112 cpc rispetto all'omessa pronuncia sulle difese svolte dalla Motorizzazione e l'omessa, e/o insufficiente e comunque generica motivazione della sentenza;
l'erronea e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L.
241/1990 e 126 bis CdS.
2 Alla luce di tali premesse, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettata l'opposizione proposta da con conseguente condanna dello Controparte_2
stesso al pagamento delle spese processuali.
In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l'appellato si è costituto in giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza di entrambi i motivi proposti.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 22.05.2025, in seguito alla discussione, questa è stata trattenuta in decisione.
*
I motivi di impugnazione sono fondati e l'appello merita accoglimento.
A ben vedere, infatti, nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di primo grado ha ritenuto annullabile il provvedimento amministrativo in questione in quanto al non CP_2
sarebbero state mai comunicate le singole variazioni dei punti, escludendo altresì che vi sia un onere di conoscenza a carico del sanzionato, nonché ritenendo violato l'obbligo della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento all'interessato.
Si osserva al riguardo che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. fra tutte Cass. ord. 11 dicembre 2020, n. 28298), condiviso da questo giudice, la comunicazione afferente alla decurtazione dei punti-patente non rappresenta condizione di validità del provvedimento con cui la Motorizzazione civile sospende la patente di guida per la revisione finalizzata a rivalutare l'idoneità tecnica del titolare.
Nel caso concreto si rileva che risulta incontestata la circostanza che i verbali contenenti anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti siano stati tutti, a suo tempo, notificati al sig. ; parimenti incontestata è la circostanza che le contestazioni siano tutte Controparte_2
divenute definitive, o per mancata opposizione o perché si è definito il procedimento.
Non vi sono dubbi, pertanto, che il sig. diversamente da quanto sostenuto nel ricorso CP_2
in opposizione, era perfettamente a conoscenza delle violazioni al codice della strada che gli erano state contestate e delle relative sanzioni accessorie che risultavano chiaramente dai verbali di contestazione. D'altronde, la comunicazione da parte dell'organo accertatore all'Anagrafe Nazionale di una violazione che comporta la perdita di punteggio può essere data soltanto dopo che la contestazione è stata definita (per avvenuto pagamento della sanzione, o per la conclusione del procedimento per ricorso amministrativo o giurisdizionale, o per
3 decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso). Ne consegue che il sig. ha CP_2
avuto ampia notizia delle decurtazioni dei punti che gli sono state contestate, e quindi ampio potere di tutelarsi anche prima di ricevere la comunicazione dell'Anagrafe, ragione per cui non può essere eccepita la violazione del diritto di difesa sostanziale.
Come affermato dalla Suprema Corte, al fine di prevenire le conseguenze che discendono dall'accumulo di decurtazioni di punti, sussiste l'interesse del destinatario di una preannunciata decurtazione, di cui viene fatta menzione nel verbale di accertamento, di prevenire le conseguenze stesse, proponendo i prescritti rimedi già in sede di contestazione della legittimità della violazione e delle conseguenti sanzioni, e ciò sia facendo valere i vizi propri dell'accertamento della violazione, sia prospettando vizi propri della sanzione accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Con riferimento alle comunicazioni dell'Anagrafe la Suprema Corte ha poi precisato che le comunicazioni ai titolari di patente di guida sono espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, ma con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione o nell'ordinanza ingiunzione prefettizia (cfr. Cass. S.U. 3936/2012 e successive conformi).
Il quindi, molto tempo prima dell'invio nel 2023 del provvedimento di revisione da CP_2
parte della Motorizzazione, era a conoscenza della sua situazione relativamente alla decurtazione dei punti della propria patente, ed era stato anche posto nella condizione di verificare, usando la normale diligenza, la sua posizione e, altresì, di poter riacquistare con i corsi parte dei punti decurtati (oltretutto, ben sapendo di aver subito tra il 2018 e il 2021 contravvenzioni che comportavano una decurtazione dei punti della patente complessivamente superiore a 20).
Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, il provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente, ex art. 126-bis, comma 6, è atto vincolato, che consegue al verificarsi del presupposto (perdita dei 20 punti) indicato dalla legge (Cons. Stato, sez. III,24 novembre 2009 n. 2146).
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che "...appare evidente come presupposto per l'adozione del provvedimento di revisione della patente ex art. 126-bis Codice della Strada è la commissione della violazione come risultante dalla definitività del suo accertamento, fatto
4 illecito non più controvertibile (per essere stato definitivamente accertato come tale dal giudice o in via amministrativa, ovvero per intervenuta inoppugnabilità dell'atto). Rispetto
a ciò, la comunicazione di "ogni variazione di punteggio" che l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è tenuta ad effettuare all'autore dell'illecito costituisce non già il presupposto del provvedimento sanzionatorio (revisione della patente), che potrà essere in futuro emanato (al raggiungimento della decurtazione totale del "patrimonio" di punti), bensì solo una ulteriore comunicazione del fatto illecito comportante decurtazione di punteggio e quindi presupposto (eventuale) dell'adozione futura del provvedimento sanzionatorio.
Né può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di "recuperare" i punti decurtati, attraverso la frequenza di corsi previsti dall'art. 126-bis, comma 4, così impedendogli la "salvaguardia" del titolo abilitativo, ovvero, come si afferma nella sentenza appellata, così frustrando le stesse finalità perseguite dal Codice della Strada, secondo il quale "la progressiva decurtazione di punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere nuove infrazioni in futuro", in tal modo "alimentando il circuito educativo al rispetto e alla conoscenza del Codice della strada".
Occorre, infatti osservare che il conducente è edotto della natura della violazione al Codice attraverso la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione della violazione, verbale che, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, deve contenere "l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione", ed in ogni caso la tabella allegata al medesimo art. 126-bis indica chiaramente le conseguenze, in termini di decurtazione di punti, di talune violazioni al Codice della Strada (Consiglio di Stato n. 5410 del 29.9.2011).
Atteso che le contravvenzioni e le relative decurtazioni sono intervenute in un arco di tempo inferiore a due anni non ricorrevano, nel 2023, le condizioni di cui all'art. 126-bis co. 5 c.d.s. per una reintegrazione del punteggio.
Riguardo poi alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revisione, risulta documentalmente provato che tale comunicazione è stata notificata al ricorrente tramite la
Legione Carabinieri Toscana di Poppi, al fine di permettere al il contradditorio circa CP_2
il punteggio della patente e di addurre eventuali pendenze di ricorsi (All. n. 4 appello). La comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente, infatti, è un atto formale con cui l'autorità competente (Prefettura o Motorizzazione) informa il titolare della patente
5 che è stata avviata una procedura per verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità alla guida. Questo avviso è fondamentale perché consente all'interessato di partecipare al procedimento e, se del caso, di presentare ricorso contro il provvedimento di revisione. Nel caso di specie l'avviso risulta correttamente comunicato per cui il provvedimento adottato risulta legittimo anche sotto il profilo formale e procedurale.
Si osserva altresì che, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti (art. 126-bis co. 3 c.d.s.). L'anzianità del sanzionato non può essere certamente motivo di esonero dagli oneri di conoscenza a suo carico, come invece sostenuto dal giudice di prime cure, in quanto la finalità dell'apparato normativo in questione è proprio l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale che deve essere consentita soltanto a chi risulti tecnicamente, e/o fisicamente, idoneo alla guida.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente totale riforma della sentenza di primo grado e con la conferma del provvedimento opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri minimi di cui allo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria non tenutasi in entrambi i gradi di giudizio ed escluso il compenso per la fase decisoria in appello posta la mancata partecipazione dell'appellante all'udienza di decisione e il mancato svolgimento di alcuna ulteriore attività non essendo stato concesso termine per note e memorie.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, il
Tribunale in composizione monocratica, nella causa di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo del 3.10.2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Arezzo del 3.10.2024, resa nel procedimento iscritto al n. 3668/2023 rg, rigetta l'opposizione proposta da . e, per l'effetto, conferma il provvedimento n. 51RA32 Controparte_2 dell di Arezzo;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio Controparte_2
che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in € 278 per compensi e, per il giudizio di secondo grado, € 426,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
6 Così deciso in Arezzo, il 21.06.2025
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Il Giudice
Lucia Faltoni