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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 785/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 115 del 28.5.2024, non notificata;
avente ad oggetto: sanzione disciplinare, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1
Spagnoli ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Forlì – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Manuel Carvello e Dina Parte_2
Costa ed elettivamente domiciliato agli indirizzi e Email_1
– appellato, Email_2 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , dipendente a tempo pieno e indeterminato del Parte_2 [...] con qualifica di operaio inquadrato, da ultimo, all'area C, Parte_1 paragrafo 127, del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario sottoscritto il 12.10.2020, agiva dinanzi al Tribunale di
Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, evidenziando che, mentre si trovava nel territorio comunale di RU insieme al collega per l'attività di Controparte_1 controllo e manutenzione delle utenze di irrigazione ivi collocate, cessava l'attività lavorativa per la pausa pranzo, effettuava la corrispondente timbratura da remoto e, in ragione delle numerose deviazioni del traffico determinate dal passaggio, proprio in quella giornata, del Giro d'Italia, decideva, assieme al collega , di consumare il pranzo presso la , Controparte_1 Parte_3 sita in una frazione del Comune di RU.
Alle ore 12.55, terminata la pausa pranzo, riprendeva servizio e, poiché nelle vicinanze della vi erano due utenze da ispezionare, lasciato il Parte_3 veicolo aziendale nel parcheggio della trattoria, unitamente al TR
, si dirigeva, a piedi, presso l'utenza P – 94 e, una volta verificatone il
[...] corretto funzionamento ed effettuatane la rilevazione dei consumi, redigeva, alle ore 13.20, apposito verbale di sopralluogo, sottoscritto da entrambi gli operatori.
Dopodiché i due raggiungevano, sempre a piedi, l'utenza P – 95 e, effettuati i medesimi incombenti, alle ore 13.35 redigevano il relativo verbale di sopralluogo.
Terminate tali ispezioni, i due colleghi, fatto ritorno al parcheggio della da , rientravano a bordo del veicolo di proprietà del , Parte_3 Pt_3 Parte_1 guidato dal collega e, alle ore 13.50 circa, il veicolo si muoveva Controparte_1 in direzione di RU. Tuttavia, alle ore 14.00 circa, in località RU poco prima della rotatoria all'intersezione tra le vie RO PE e , il Sig. Persona_1
perdeva il controllo del mezzo, il quale cessava la sua corsa nel Controparte_1 fosso adiacente al tratto stradale.
Nonostante le policontusioni subite a causa del sinistro, il ricorrente, secondo quanto riferito nel ricorso, riusciva, autonomamente, a slacciarsi la cintura di sicurezza ed a fuoriuscire dal veicolo attraverso il finestrino della portiera del passeggero prima dell'arrivo dei soccorsi.
Alcuni automobilisti, che avevano assistito alla scena, allertavano immediatamente i vigili urbani che, a loro volta, richiedevano l'intervento del
118, che sopraggiungeva, con ambulanza, alcuni minuti dopo l'incidente tanto che, nel frattempo, il collega avvertiva telefonicamente, alle ore Controparte_1
2 14.10, il dipendente ed alle 14.12 il dipendente , i CP_3 Persona_2 quali sopraggiungevano, in momenti diversi, sul luogo dell'incidente.
Come risultava, in particolare, dalla scheda di intervento rilasciata in copia conforme dalla Centrale Operativa 118 la scansione temporale degli Pt_1 eventi verificatisi in quel frangente era la seguente: – Ore 14.07.07: Creazione della richiesta di intervento;
– Ore 14.09.13: Invio della richiesta di intervento all'ambulanza Lugo 30; – Ore 14.10.13: Partenza dell'ambulanza Lugo 30; – Ore
14.22.10: Arrivo dell'ambulanza Lugo 30 sul luogo dell'incidente; – Ore
14.41.46: Partenza dell'ambulanza Lugo 30 dal luogo dell'incidente; – Ore
15.19.50: Arrivo dell'ambulanza Lugo 30 all'Ospedale di Cesena.
Il lavoratore era trasportato, in codice rosso, presso l'U.O. di Pronto
Soccorso e Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero Bufalini di Cesena, dal quale veniva dimesso alle ore 23.16 con diagnosi di “Frattura costale sinistra.
Ferita lacero contusa del sopracciglio sinistro. Policontuso”. Nella scheda di
Pronto Soccorso, alla voce “CIRCOSTANZE DELL'ACCADUTO RIFERITE
DALL'INFORTUNATO”, si legge “Data/ora dell'Evento: 21/05/2021 14:28
Dinamica dell'evento: INFORTUNIO SUL LAVORO + STRADA” mentre nulla
è scritto in relazione al “Luogo dell'Evento”, al “Comune dell'Evento” e, soprattutto, alle “Cause e circostanze dell'Evento”. Nella parte, invece, della scheda di Pronto Soccorso dedicata agli “ESAMI OBIETTIVI”, un operatore diverso da quello che sottoscrive la scheda osservava: “Data/ora 21/05/2021
15:39 passeggero, non cinturato addormentato, auto contro ostacolo fisso… ultimo pasto 90 min addietro”.
Con raccomandata del 18.6.2021, consegnata il 23.6.2021, il Parte_1 elevava contestazione di addebito ex articolo 52 del C.C.N.L. per i dipendenti dei
Consorzi di bonifica. In particolare, muovendo dalle dichiarazioni contenute nel certificato di Pronto Soccorso rilasciato il giorno del sinistro, il Parte_1 contestava al ricorrente sia il fatto che “il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza mentre si è trasportati da un autoveicolo, oltre a costituire violazione al codice della strada, è equiparabile al mancato utilizzo di un DPI” e ciò in quanto, alla voce “ESAMI OBIETTIVI” compilata dall'Operatore è Persona_3 indicato “passeggero, non cinturato addormentato”, sia “una rilevazione delle presenze e quindi dell'attività lavorativa giornaliera non veritiera con il conseguente mancato rispetto delle disposizioni di servizio e, per la giornata del
21/05/2021, dell'orario di lavoro previsto, così come altresì dichiarato dalla S.V. nel questionario per infortuni con mezzo di trasporto”, derivando tale Parte_4 ultimo addebito da una discrepanza tra l'orario di ripresa dell'attività lavorativa dopo la pausa pranzo (ovvero le 12.55) e quando, invece, l'attività sarebbe realmente ripresa, alle ore 14.00 circa, e ciò in quanto, sempre alla voce “ESAMI
3 OBIETTIVI” compilata dall'Operatore alle ore 15.39, è Persona_3 indicato “ultimo pasto 90 min addietro”, quindi, indicativamente, alle ore 14.00.
Il lavoratore impugnava dunque il provvedimento disciplinare dinanzi al
Tribunale di Forlì.
Il Giudice, nella resistenza della controparte, istruita la causa documentalmente, con escussione testimoniale e con espletamento di c.t.u., accertava l'insussistenza materiale dell'addebito.
Quanto all'addebito attinente alla pretesa rilevazione non veritiera delle presenze, avendo il ricorrente, in tesi del datore di lavoro, “dichiarato la ripresa dell'attività lavorativa alle ore 12:55 quando in realtà la stessa è avvenuta alle ore 14:00 circa”, osservava il Tribunale che , collega di lavoro Controparte_1 del ricorrente e presente al momento dei fatti, escusso in giudizio come teste, aveva chiarito che “Noi eravamo a mangiare in un ristorante e abbiamo timbrato via telefono con l'app alle 12 poi ci siamo recati al ristorante a Pt_3 mangiare, prima stavamo facendo giri di controllo nella zona di Prada e Fossolo
e il ristorante è lì vicino, quella è la nostra zona di lavoro. Poi abbiamo Per_ mangiato. Alle 13 abbiamo ritimbrato, come macchina avevamo un . Dalle
13 fino all'incidente dato che avevamo zone da controllare a due passi, più o meno 100 metri a piedi dal ristorante , ci siamo incamminati per Pt_3 controllare due utenze. Poi dopo aver fatto i verbali siamo tornati indietro e abbiamo preso la macchina per andare a Fossolo a fare altri controlli. Questo controllo di fianco al ristorante è durato più o meno una mezzoretta poi Pt_3 siamo saliti in macchina e l'incidente è avvenuto sulla strada Ravegnana che da
va verso RU”. Pt_5
Osservava il Giudice che “Dal tracciato GPS, depositato in giudizio da parte resistente in ottemperanza all'ordine emesso in giudizio, risulta che effettivamente il veicolo ove viaggiava anche il ricorrente il giorno del sinistro, dopo una sosta durata dalle 12.00, ha ripreso la sua marcia alle ore 13.47 per arrestarsi alle ore 14.05, proprio a causa di incidente.
A fronte di tali risultanze probatorie, non può ritenersi provato il fatto materiale sulla base delle risultanze della Scheda di Pronto Soccorso del P.O.
Bufalini di Cesena (FC), laddove è riportato “ultimo pasto 90 min addietro”, poiché dall'atto stesso emergono delle discrepanze tra la realtà e quanto asseritamente dichiarato dal Sig. … Le dichiarazioni attribuite al Parte_2 ricorrente nella suddetta scheda ed, in particolare, la dichiarazione relativa all'ultimo pasto consumato “90 min addietro” deve evidentemente essere riferita al fatto che il pranzo era stato consumato 90 minuti prima del sinistro stradale e quindi 90 minuti addietro al sinistro, incontestabilmente verificatosi alle 14.00 e non, invece, a 90 minuti addietro rispetto al momento del rilascio della
4 dichiarazione, da collocarsi non prima delle 15.39, come riportato nel certificato del pronto soccorso.
Il fatto che la ripresa del lavoro sia avvenuta alle 12,55, quindi un'ora prima del sinistro, come dichiarato dal ricorrente con le timbrature da questi effettuate, discende anche dal controllo svolto alle utenze P-94 e P-95, collocate in prossimità del ristorante e quindi raggiunte a piedi dagli addetti senza necessità di utilizzare l'automobile, fra le ore 13,00 e le ore 14,00. L'effettuazione della suddetta ispezione delle utenze P – 94 - intestata al Sig. e Controparte_4 distante 500 metri dal ristorante - e P – 95 - intestata al Sig. Controparte_5
e distante 50 metri dall'utenza P – 94 – trova conferma, sia nelle dichiarazioni del collega, sia nei rispettivi verbali formati dallo stesso ricorrente e dallo stesso consegnati in azienda al rientro in servizio dopo l'infortunio, il 21 giugno 2021, e comunque prima della notifica della sanzione disciplinare oggetto di impugnativa.
Alla luce delle dichiarazioni del collega e delle risultanze documentali, unitariamente considerate, vi è quindi prova, o comunque un principio di prova, in ordine al fatto che dalle ore 12.55 circa il ricorrente abbia effettivamente ripreso l'attività di lavoro, svolgendo controlli su utenze collocate in prossimità del ristorante, salvo poi salire a bordo dell'auto intorno alle ore 13.45 (il tracciato GPS conferma il movimento del veicolo dalle 13.47).
Al contempo non è emersa la prova che tra le 13 e le 14, quindi tra l'orario di timbratura e l'orario del sinistro, il ricorrente non abbia svolto la propria prestazione lavorativa e che abbia, conseguentemente, falsamente attestato la ripresa dell'attività lavorativa”.
Né secondo il Tribunale vi sarebbe prova della sussistenza materiale dell'addebito relativo al mancato utilizzo della cintura di sicurezza e né, comunque, di alcuna responsabilità validamente ascrivibile allo stesso.
Giustificava questo esito, innanzitutto, la testimonianza resa dal teste
, che confermava il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da Controparte_1 parte del collega (“Il 21 maggio 2021 ero al lavoro con e Pt_2 Parte_2 stavamo procedendo con il mezzo di lavoro, stavamo facendo dei controlli, stavo guidando io e mi sono sentito male, erano circa le 14 e siamo finiti nel fosso,
l'incidente è avvenuto a RU. Al momento del sinistro avevamo la cintura allacciata perché il mezzo altrimenti suona”), in assenza di risultanze di segno contrario. La stessa teste di parte resistente, dott.ssa intervenuta Testimone_1 nell'immediatezza del sinistro poiché si trovava a viaggiare a bordo della sua auto in prossimità dello stesso, dichiarava che “quando sono ritornata il sig. era Pt_2 uscito autonomamente dall'automobile, c'erano altre persone perché l'incidente è
5 avvenuto di fianco ad un chiosco. Non ho visto se aveva la cintura di sicurezza e non ne abbiamo parlato”.
Il c.t.u. medico – legale incaricato di accertare se le lesioni riscontrate sul ricorrente fossero o meno compatibili con l'uso della cintura di sicurezza, dott.
non consentivano di affermare, nemmeno in termini di Persona_5 ragionevole probabilità, che il Sig. non indossasse, al momento del Parte_2 sinistro, la cintura di sicurezza, avendo rilevato l'ausiliario che “in merito alla compatibilità delle suddette lesioni con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza si fa rilevare che: per quanto attiene la frattura costale si ritiene che lesioni di analoga natura ed entità (infrazioni e/o fratture) possano essere compatibili anche con il corretto uso delle cintura di sicurezza in quanto, come è noto, in traumatologia forense sono descritte anche le c.d. “lesioni da cintura” rappresentate da fratture-infrazioni costali e/o sternali. Per quanto attiene invece la ferita lacero-contusa del volto in sede sopracciliare si ritiene maggiormente probabile l'omesso uso delle cinture”, ma ha poi precisato, in risposta alle osservazioni del consulente di parte resistente, che “anche la lesione al volto
(ferita l.c.) sopraccigliare sinistra anche se, come già evidenziato, appare maggiormente (ma non “esclusivamente) compatibile con omesso uso di cinture per proiezione dell'ovoide craniofaciale contro parabrezza, non può escludere la compatibilità anche con uso di cinture in quanto molteplici sono le variabili nel determinismo di tali lesioni (posizione del passeggero, anteposizione del busto in avanti verso cruscotto - parabrezza, rotazione del capo verso montante -finestrino sinistro ecc.…)”.
Ne derivava, dunque, l'impossibilità di ritenere provato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza il giorno del sinistro stradale, venendo meno il fatto materiale contestato e quindi la violazione contestata al lavoratore e la conseguente sanzione disciplinare in parte qua.
La sanzione era dunque annullata.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Parte_1 riforma, con rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante contesta la correttezza dell'esito interpretativo cui è giunto il Tribunale in relazione all'aspetto relativo alla rilevazione delle presenze e quindi dell'attività lavorativa giornaliera non veritiera, con il conseguente mancato rispetto delle disposizioni di servizio e, per la giornata del 21.5.2021, dell'orario di lavoro previsto, evidenziando l'assenza di elementi in grado di superare le indicazioni presenti nel verbale di Pronto soccorso, atto fidefacente fino a querela di falso, essendosi limitato il Giudice ad
6 attribuire rilevanza a circostanze riferite dai diretti interessati e a documenti di provenienza unilaterale.
Il motivo è infondato.
Il dato obiettivo e non contestato rappresentato dal tracciato del GPS depositato in giudizio da parte resistente iussu iudicis dà evidenza al fatto che il veicolo su cui viaggiava l'interessato con il collega “dopo una sosta CP_1 durata dalle 12.00, ha ripreso la sua marcia alle ore 13.47 per arrestarsi alle ore
14.05, proprio a causa di incidente”.
È chiaro allora che non può sostenersi che il pranzo sia stato consumato 90 minuti prima delle ore 15,39, momento in cui i due dipendenti o si trovavano nel veicolo in marcia (alle ore 14,00) o avevano già avuto l'incidente (a considerare le ore 14,09, 90 minuti prima delle ore 15,39).
È superflua ogni questione inerente alla proponibilità della querela di falso in relazione al documento del Pronto soccorso: a parte il fatto che il medico che ha firmato l'atto (dott. ) era persona diversa dall'operatore che aveva Persona_6 ricevuto le dichiarazioni ( indicata nel documento stesso), vi è Persona_3 da rilevare che la prova che la frase “90 min addietro” sia stata pronunciata dal lavoratore non ha in sé valore, occorrendo interpretarla per portarne ad espressione il senso. Quanto sopra osservato consente di intendere l'espressione non come volta a significare “90 minuti fa” ma nel senso di voler dire “90 minuti prima di un certo evento” (“addietro” nel significato di “in un tempo antecedente a quello da cui si conta o di cui si parla”), che, alla luce di quanto rilevato, non può che coincidere con l'incidente.
Alla luce di questo esito possono valorizzarsi le ulteriori collimanti circostanze prese in considerazione anche dal Tribunale, concorrendo a comporre un quadro coerente: a) le timbrature effettuate preso le utenze P-94 e P-95, collocate in prossimità del ristorante e quindi raggiunte a piedi dagli addetti senza necessità di utilizzare l'automobile, fra le ore 13,00 e le ore 14,00, documenti peraltro non disconosciuti, non essendo rilevante ricostruire nel dettaglio gli spostamenti compiuti nella fascia temporale;
b) la conferma dell'ispezione da parte del collega di cui non è stata eccepita la nullità della deposizione CP_1 all'esito della relativa escussione;
c) i verbali formati dal lavoratore e dallo stesso consegnati in azienda, come evidenziato dal Giudice, “al rientro in servizio dopo
l'infortunio”, non dovendo quindi il dato destare perplessità, e comunque prima della notifica della sanzione disciplinare oggetto di impugnativa.
Non v'è allora prova delle false attestazioni oggetto dell'addebito disciplinare.
7 4. Con il secondo motivo, il censura la sentenza nella parte in cui Parte_1 il Giudice ha quindi ritenuto non raggiunta la prova del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del Piani.
Il malgoverno istruttorio che l'appellante imputa al Tribunale non è però condivisibile e il motivo va pertanto respinto.
La testimonianza del è stata ritualmente assunta dal Giudice e, CP_1 come si è detto, in relazione alla deposizione la controparte non ha eccepito, al termine dell'escussione, la nullità, emergendo dal complesso delle circostanze di segno univoco sopra riportate anche l'attendibilità delle dichiarazioni del teste.
Sul punto, non appare sostenibile una radicale contraddizione tra quanto dichiarato dal nel procedimento di primo grado “mi sono sentito male CP_1
… e siamo finiti nel fosso” e quanto affermato nell'immediatezza dei fatti, sentito a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale, “non so come né cosa sia successo …mi sono reso conto che ero finito nel fossato”. Né appare significativo che lo stesso non abbia impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per i medesimi fatti, venendo in rilievo in questo caso soltanto la propria responsabilità, considerandosi che, dopotutto è lo stesso a riferire che il Parte_1 CP_1 aveva dichiarato alla Polizia Municipale “Sono uscito anch'io dopo essermi sganciato la cintura”, ciò che dimostra che, per lo stesso , i fatti Parte_1 rilevanti riguardanti i due dipendenti non erano gli stessi.
Il all'udienza del 16.5.2023, ha comunque confermato che “Il 21 CP_1 maggio 2021 ero al lavoro con e stavamo procedendo con il mezzo Parte_2 di lavoro, stavamo facendo dei controlli, stavo guidando io e mi sono sentito male, erano circa le 14 e siamo finiti nel fosso, l'incidente è avvenuto a RU. Al momento del sinistro avevamo la cintura allacciata perché il mezzo altrimenti suona”, aggiungendo quest'ultimo particolare utile a dar conto di un ricordo esteso ai dettagli concreti della vicenda.
Quanto agli elementi ulteriori rispetto alla predetta testimonianza, comunque considerati dal Tribunale in via autonoma, occorre osservare che dalle dichiarazioni rese dal alla Polizia Municipale (“ho sentito il mio CP_1 collega urlare e l'ho visto uscire velocemente dall'abitacolo lato passeggero.
Sono uscito anch'io dopo essermi sganciato la cintura”) e dalla testimone Tes_2 in giudizio (la quale sia in sede di sommarie informazioni che all'udienza ha
[...] dichiarato che “il veicolo che mi precedeva ha iniziato a deviare la traiettoria verso sinistra … ho visto che senza frenare è finito dentro il fosse laterale. Mi sono fermata e ho visto i due occupanti uscire da soli dall'abitacolo …”), non possono trarsi elementi utili al fine di concludere per la fondatezza dell'addebito incentrato sull'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza.
8 L'attestazione presente nella scheda di pronto soccorso dell'Ospedale
Bufalini del 21.5, in cui l'operatrice attestava “passeggero non Persona_3 cinturato” non ha valore fidefacente, non trattandosi di circostanza appresa direttamente dall'operatore, così come tale efficacia non si estende alla verità di quanto eventualmente dichiarato.
L'interessato ha poi segnalato che, all'esito degli accertamenti effettuati per ricostruire il sinistro stradale n. 14/2021, la stessa Polizia locale di RU (RA) non aveva elevato alcuna contravvenzione a carico dell'appellato per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ai sensi dell'art. 172 del C.d.S., non avendo contestato l'assicurazione che ha liquidato i danni subiti dall'appellato a causa del sinistro stradale l'assenza della cintura di sicurezza, tanto che l'indennizzo è stato liquidato senza alcuna decurtazione.
Si consideri, inoltre, che l'interessato nel ricorso introduttivo ha evidenziato che “La contestazione di Controparte appare, tuttavia, strumentale e, comunque, infondata in quanto l'appellato giungeva in Pronto Soccorso in codice rosso, ovvero quello di massima gravità, a seguito, tra l'altro, di una ferita lacero contusa del sopracciglio sinistro, evidente conseguenza di un trauma cranico, e con una alterazione dei parametri della pressione sanguigna (la pressione rilevata alle ore 15.30, ovvero all'atto dell'accesso, era pari a 145/95 Hg mentre, al momento della dimissione, la pressione si era stabilizzata a 120/65 Hg).
A distanza di tredici minuti dall'ingresso in Pronto Soccorso, come emerge per tabulas dalla relativa scheda di accesso, al Sig. veniva Parte_2 somministrata, per via endovenosa, una fiala da 100 cc di fentanest, ovvero un farmaco appartenente alla categoria degli anestetici oppoidi con effetto analgesico.
Lo stato di agitazione, se non addirittura di confusione, dell'appellato è dunque provato, oltre ogni dubbio, dalla semplice lettura integrale della Scheda di Pronto Soccorso, essendo pienamente logico e comprensibile che, a distanza di un'ora e mezzo dall'accesso al nosocomio cesenate e dalla somministrazione del farmaco analgesico (ore 16.55), il Sig. risultasse “vigile, orientato, Parte_2 collaborante”. Il dato non deve essere sottovalutato, potendo indurre a ritenere che l'interessato sia stato impreciso nel rendere le indicate dichiarazioni, smentite dal compendio probatorio di cui si è dato atto.
In ultimo, occorre rilevare che il c.t.u. ha affermato che “Sussiste nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate dal ricorrente in data 21/05/21 rappresentate da:
- frattura costale sinistra, di cui dalla documentazione in atti non è possibile precisare quale sia l'elemento costale fratturato e la tipologia della frattura
(composta, scomposta etc.).
9 - abrasioni al capo e ferita lacero-contusa in sede sopracciliare sin che richiese punti di sutura.
In merito alla compatibilità delle suddette lesioni con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza si fa rilevare che: per quanto attiene la frattura costale si ritiene che lesioni di analoga natura ed entità (infrazioni e/o fratture) possano essere compatibili anche con il corretto uso delle cinture di sicurezza in quanto, come è noto, in traumatologia forense sono descritte anche le c.d. “lesioni da cintura” rappresentate da fratture-infrazioni costali e/o sternali.
Per quanto attiene invece la ferita lacero-contusa del volto in sede sopracciliare sin si ritiene maggiormente probabile l'omesso uso delle cinture.
Si segnala infine che in referto di P.S., in esame obiettivo, viene annotato dall'Operatore Sanitario: “… passeggero, non cinturato addormentato, auto contro ostacolo fisso …”.
In replica alle osservazioni di parte, il c.t.u. precisava che “Ciò che viene riportato in referto di PS nei “dati circostanziali” non è dirimente nel senso che la circostanza “… paziente non cinturato …” può essere: o un dato anamnestico riferito, ma nel caso di specie, vien riportato che il Pz.do al momento del sinistro fosse “ … addormentato …” quindi anche se “ cinturato “ avrebbe potuto sollecitare la regione toracico o contro strutture rigide dell'abitacolo, per trazione compressione contro la “cintura” ( c.d. traumi da cintura noti e riportati nelle letteratura traumatologico forense oltre che in Ortopedia / Traumatologia )
. Anche la lesione al volto ( ferita l.c. ) sopraccigliare sinistra anche se , come già evidenziato, appare maggiormente (ma non “esclusivamente ) compatibile con omesso uso di cinture per proiezione dell'ovoide cranio-faciale contro parabrezza
, non può escludere la compatibilità anche cn uso di cinture in quanto molteplici sono le variabili nel determinismo di tali lesioni ( posizione del passeggero, anteposizione del busto in avanti verso cruscotto - parabrezza , rotazione del capo verso montante -finestrino sinistro ecc…) per cui si confermano le considerazioni e conclusioni riportate”.
Si condivide allora l'affermazione del Giudice secondo cui, “in difetto di prova in ordine al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del Sig.
il giorno in cui si è verificato il sinistro stradale, non può ritenersi Parte_2 sussistente il fatto materiale a questi contestato e quindi la violazione contestata al lavoratore e la conseguente sanzione disciplinare in parte qua”, concorrendo in altra prospettiva le risultanze istruttorie riportate, complessivamente considerate, a dar conto, secondo il criterio, richiamato dal , del “più probabile che Parte_1 non”, dell'utilizzo delle cinture e non del contrario.
8. L'appello non merita quindi accoglimento.
10 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 785/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 115 del 28.5.2024, non notificata;
avente ad oggetto: sanzione disciplinare, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1
Spagnoli ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Forlì – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Manuel Carvello e Dina Parte_2
Costa ed elettivamente domiciliato agli indirizzi e Email_1
– appellato, Email_2 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , dipendente a tempo pieno e indeterminato del Parte_2 [...] con qualifica di operaio inquadrato, da ultimo, all'area C, Parte_1 paragrafo 127, del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario sottoscritto il 12.10.2020, agiva dinanzi al Tribunale di
Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, evidenziando che, mentre si trovava nel territorio comunale di RU insieme al collega per l'attività di Controparte_1 controllo e manutenzione delle utenze di irrigazione ivi collocate, cessava l'attività lavorativa per la pausa pranzo, effettuava la corrispondente timbratura da remoto e, in ragione delle numerose deviazioni del traffico determinate dal passaggio, proprio in quella giornata, del Giro d'Italia, decideva, assieme al collega , di consumare il pranzo presso la , Controparte_1 Parte_3 sita in una frazione del Comune di RU.
Alle ore 12.55, terminata la pausa pranzo, riprendeva servizio e, poiché nelle vicinanze della vi erano due utenze da ispezionare, lasciato il Parte_3 veicolo aziendale nel parcheggio della trattoria, unitamente al TR
, si dirigeva, a piedi, presso l'utenza P – 94 e, una volta verificatone il
[...] corretto funzionamento ed effettuatane la rilevazione dei consumi, redigeva, alle ore 13.20, apposito verbale di sopralluogo, sottoscritto da entrambi gli operatori.
Dopodiché i due raggiungevano, sempre a piedi, l'utenza P – 95 e, effettuati i medesimi incombenti, alle ore 13.35 redigevano il relativo verbale di sopralluogo.
Terminate tali ispezioni, i due colleghi, fatto ritorno al parcheggio della da , rientravano a bordo del veicolo di proprietà del , Parte_3 Pt_3 Parte_1 guidato dal collega e, alle ore 13.50 circa, il veicolo si muoveva Controparte_1 in direzione di RU. Tuttavia, alle ore 14.00 circa, in località RU poco prima della rotatoria all'intersezione tra le vie RO PE e , il Sig. Persona_1
perdeva il controllo del mezzo, il quale cessava la sua corsa nel Controparte_1 fosso adiacente al tratto stradale.
Nonostante le policontusioni subite a causa del sinistro, il ricorrente, secondo quanto riferito nel ricorso, riusciva, autonomamente, a slacciarsi la cintura di sicurezza ed a fuoriuscire dal veicolo attraverso il finestrino della portiera del passeggero prima dell'arrivo dei soccorsi.
Alcuni automobilisti, che avevano assistito alla scena, allertavano immediatamente i vigili urbani che, a loro volta, richiedevano l'intervento del
118, che sopraggiungeva, con ambulanza, alcuni minuti dopo l'incidente tanto che, nel frattempo, il collega avvertiva telefonicamente, alle ore Controparte_1
2 14.10, il dipendente ed alle 14.12 il dipendente , i CP_3 Persona_2 quali sopraggiungevano, in momenti diversi, sul luogo dell'incidente.
Come risultava, in particolare, dalla scheda di intervento rilasciata in copia conforme dalla Centrale Operativa 118 la scansione temporale degli Pt_1 eventi verificatisi in quel frangente era la seguente: – Ore 14.07.07: Creazione della richiesta di intervento;
– Ore 14.09.13: Invio della richiesta di intervento all'ambulanza Lugo 30; – Ore 14.10.13: Partenza dell'ambulanza Lugo 30; – Ore
14.22.10: Arrivo dell'ambulanza Lugo 30 sul luogo dell'incidente; – Ore
14.41.46: Partenza dell'ambulanza Lugo 30 dal luogo dell'incidente; – Ore
15.19.50: Arrivo dell'ambulanza Lugo 30 all'Ospedale di Cesena.
Il lavoratore era trasportato, in codice rosso, presso l'U.O. di Pronto
Soccorso e Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero Bufalini di Cesena, dal quale veniva dimesso alle ore 23.16 con diagnosi di “Frattura costale sinistra.
Ferita lacero contusa del sopracciglio sinistro. Policontuso”. Nella scheda di
Pronto Soccorso, alla voce “CIRCOSTANZE DELL'ACCADUTO RIFERITE
DALL'INFORTUNATO”, si legge “Data/ora dell'Evento: 21/05/2021 14:28
Dinamica dell'evento: INFORTUNIO SUL LAVORO + STRADA” mentre nulla
è scritto in relazione al “Luogo dell'Evento”, al “Comune dell'Evento” e, soprattutto, alle “Cause e circostanze dell'Evento”. Nella parte, invece, della scheda di Pronto Soccorso dedicata agli “ESAMI OBIETTIVI”, un operatore diverso da quello che sottoscrive la scheda osservava: “Data/ora 21/05/2021
15:39 passeggero, non cinturato addormentato, auto contro ostacolo fisso… ultimo pasto 90 min addietro”.
Con raccomandata del 18.6.2021, consegnata il 23.6.2021, il Parte_1 elevava contestazione di addebito ex articolo 52 del C.C.N.L. per i dipendenti dei
Consorzi di bonifica. In particolare, muovendo dalle dichiarazioni contenute nel certificato di Pronto Soccorso rilasciato il giorno del sinistro, il Parte_1 contestava al ricorrente sia il fatto che “il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza mentre si è trasportati da un autoveicolo, oltre a costituire violazione al codice della strada, è equiparabile al mancato utilizzo di un DPI” e ciò in quanto, alla voce “ESAMI OBIETTIVI” compilata dall'Operatore è Persona_3 indicato “passeggero, non cinturato addormentato”, sia “una rilevazione delle presenze e quindi dell'attività lavorativa giornaliera non veritiera con il conseguente mancato rispetto delle disposizioni di servizio e, per la giornata del
21/05/2021, dell'orario di lavoro previsto, così come altresì dichiarato dalla S.V. nel questionario per infortuni con mezzo di trasporto”, derivando tale Parte_4 ultimo addebito da una discrepanza tra l'orario di ripresa dell'attività lavorativa dopo la pausa pranzo (ovvero le 12.55) e quando, invece, l'attività sarebbe realmente ripresa, alle ore 14.00 circa, e ciò in quanto, sempre alla voce “ESAMI
3 OBIETTIVI” compilata dall'Operatore alle ore 15.39, è Persona_3 indicato “ultimo pasto 90 min addietro”, quindi, indicativamente, alle ore 14.00.
Il lavoratore impugnava dunque il provvedimento disciplinare dinanzi al
Tribunale di Forlì.
Il Giudice, nella resistenza della controparte, istruita la causa documentalmente, con escussione testimoniale e con espletamento di c.t.u., accertava l'insussistenza materiale dell'addebito.
Quanto all'addebito attinente alla pretesa rilevazione non veritiera delle presenze, avendo il ricorrente, in tesi del datore di lavoro, “dichiarato la ripresa dell'attività lavorativa alle ore 12:55 quando in realtà la stessa è avvenuta alle ore 14:00 circa”, osservava il Tribunale che , collega di lavoro Controparte_1 del ricorrente e presente al momento dei fatti, escusso in giudizio come teste, aveva chiarito che “Noi eravamo a mangiare in un ristorante e abbiamo timbrato via telefono con l'app alle 12 poi ci siamo recati al ristorante a Pt_3 mangiare, prima stavamo facendo giri di controllo nella zona di Prada e Fossolo
e il ristorante è lì vicino, quella è la nostra zona di lavoro. Poi abbiamo Per_ mangiato. Alle 13 abbiamo ritimbrato, come macchina avevamo un . Dalle
13 fino all'incidente dato che avevamo zone da controllare a due passi, più o meno 100 metri a piedi dal ristorante , ci siamo incamminati per Pt_3 controllare due utenze. Poi dopo aver fatto i verbali siamo tornati indietro e abbiamo preso la macchina per andare a Fossolo a fare altri controlli. Questo controllo di fianco al ristorante è durato più o meno una mezzoretta poi Pt_3 siamo saliti in macchina e l'incidente è avvenuto sulla strada Ravegnana che da
va verso RU”. Pt_5
Osservava il Giudice che “Dal tracciato GPS, depositato in giudizio da parte resistente in ottemperanza all'ordine emesso in giudizio, risulta che effettivamente il veicolo ove viaggiava anche il ricorrente il giorno del sinistro, dopo una sosta durata dalle 12.00, ha ripreso la sua marcia alle ore 13.47 per arrestarsi alle ore 14.05, proprio a causa di incidente.
A fronte di tali risultanze probatorie, non può ritenersi provato il fatto materiale sulla base delle risultanze della Scheda di Pronto Soccorso del P.O.
Bufalini di Cesena (FC), laddove è riportato “ultimo pasto 90 min addietro”, poiché dall'atto stesso emergono delle discrepanze tra la realtà e quanto asseritamente dichiarato dal Sig. … Le dichiarazioni attribuite al Parte_2 ricorrente nella suddetta scheda ed, in particolare, la dichiarazione relativa all'ultimo pasto consumato “90 min addietro” deve evidentemente essere riferita al fatto che il pranzo era stato consumato 90 minuti prima del sinistro stradale e quindi 90 minuti addietro al sinistro, incontestabilmente verificatosi alle 14.00 e non, invece, a 90 minuti addietro rispetto al momento del rilascio della
4 dichiarazione, da collocarsi non prima delle 15.39, come riportato nel certificato del pronto soccorso.
Il fatto che la ripresa del lavoro sia avvenuta alle 12,55, quindi un'ora prima del sinistro, come dichiarato dal ricorrente con le timbrature da questi effettuate, discende anche dal controllo svolto alle utenze P-94 e P-95, collocate in prossimità del ristorante e quindi raggiunte a piedi dagli addetti senza necessità di utilizzare l'automobile, fra le ore 13,00 e le ore 14,00. L'effettuazione della suddetta ispezione delle utenze P – 94 - intestata al Sig. e Controparte_4 distante 500 metri dal ristorante - e P – 95 - intestata al Sig. Controparte_5
e distante 50 metri dall'utenza P – 94 – trova conferma, sia nelle dichiarazioni del collega, sia nei rispettivi verbali formati dallo stesso ricorrente e dallo stesso consegnati in azienda al rientro in servizio dopo l'infortunio, il 21 giugno 2021, e comunque prima della notifica della sanzione disciplinare oggetto di impugnativa.
Alla luce delle dichiarazioni del collega e delle risultanze documentali, unitariamente considerate, vi è quindi prova, o comunque un principio di prova, in ordine al fatto che dalle ore 12.55 circa il ricorrente abbia effettivamente ripreso l'attività di lavoro, svolgendo controlli su utenze collocate in prossimità del ristorante, salvo poi salire a bordo dell'auto intorno alle ore 13.45 (il tracciato GPS conferma il movimento del veicolo dalle 13.47).
Al contempo non è emersa la prova che tra le 13 e le 14, quindi tra l'orario di timbratura e l'orario del sinistro, il ricorrente non abbia svolto la propria prestazione lavorativa e che abbia, conseguentemente, falsamente attestato la ripresa dell'attività lavorativa”.
Né secondo il Tribunale vi sarebbe prova della sussistenza materiale dell'addebito relativo al mancato utilizzo della cintura di sicurezza e né, comunque, di alcuna responsabilità validamente ascrivibile allo stesso.
Giustificava questo esito, innanzitutto, la testimonianza resa dal teste
, che confermava il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da Controparte_1 parte del collega (“Il 21 maggio 2021 ero al lavoro con e Pt_2 Parte_2 stavamo procedendo con il mezzo di lavoro, stavamo facendo dei controlli, stavo guidando io e mi sono sentito male, erano circa le 14 e siamo finiti nel fosso,
l'incidente è avvenuto a RU. Al momento del sinistro avevamo la cintura allacciata perché il mezzo altrimenti suona”), in assenza di risultanze di segno contrario. La stessa teste di parte resistente, dott.ssa intervenuta Testimone_1 nell'immediatezza del sinistro poiché si trovava a viaggiare a bordo della sua auto in prossimità dello stesso, dichiarava che “quando sono ritornata il sig. era Pt_2 uscito autonomamente dall'automobile, c'erano altre persone perché l'incidente è
5 avvenuto di fianco ad un chiosco. Non ho visto se aveva la cintura di sicurezza e non ne abbiamo parlato”.
Il c.t.u. medico – legale incaricato di accertare se le lesioni riscontrate sul ricorrente fossero o meno compatibili con l'uso della cintura di sicurezza, dott.
non consentivano di affermare, nemmeno in termini di Persona_5 ragionevole probabilità, che il Sig. non indossasse, al momento del Parte_2 sinistro, la cintura di sicurezza, avendo rilevato l'ausiliario che “in merito alla compatibilità delle suddette lesioni con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza si fa rilevare che: per quanto attiene la frattura costale si ritiene che lesioni di analoga natura ed entità (infrazioni e/o fratture) possano essere compatibili anche con il corretto uso delle cintura di sicurezza in quanto, come è noto, in traumatologia forense sono descritte anche le c.d. “lesioni da cintura” rappresentate da fratture-infrazioni costali e/o sternali. Per quanto attiene invece la ferita lacero-contusa del volto in sede sopracciliare si ritiene maggiormente probabile l'omesso uso delle cinture”, ma ha poi precisato, in risposta alle osservazioni del consulente di parte resistente, che “anche la lesione al volto
(ferita l.c.) sopraccigliare sinistra anche se, come già evidenziato, appare maggiormente (ma non “esclusivamente) compatibile con omesso uso di cinture per proiezione dell'ovoide craniofaciale contro parabrezza, non può escludere la compatibilità anche con uso di cinture in quanto molteplici sono le variabili nel determinismo di tali lesioni (posizione del passeggero, anteposizione del busto in avanti verso cruscotto - parabrezza, rotazione del capo verso montante -finestrino sinistro ecc.…)”.
Ne derivava, dunque, l'impossibilità di ritenere provato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza il giorno del sinistro stradale, venendo meno il fatto materiale contestato e quindi la violazione contestata al lavoratore e la conseguente sanzione disciplinare in parte qua.
La sanzione era dunque annullata.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Parte_1 riforma, con rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante contesta la correttezza dell'esito interpretativo cui è giunto il Tribunale in relazione all'aspetto relativo alla rilevazione delle presenze e quindi dell'attività lavorativa giornaliera non veritiera, con il conseguente mancato rispetto delle disposizioni di servizio e, per la giornata del 21.5.2021, dell'orario di lavoro previsto, evidenziando l'assenza di elementi in grado di superare le indicazioni presenti nel verbale di Pronto soccorso, atto fidefacente fino a querela di falso, essendosi limitato il Giudice ad
6 attribuire rilevanza a circostanze riferite dai diretti interessati e a documenti di provenienza unilaterale.
Il motivo è infondato.
Il dato obiettivo e non contestato rappresentato dal tracciato del GPS depositato in giudizio da parte resistente iussu iudicis dà evidenza al fatto che il veicolo su cui viaggiava l'interessato con il collega “dopo una sosta CP_1 durata dalle 12.00, ha ripreso la sua marcia alle ore 13.47 per arrestarsi alle ore
14.05, proprio a causa di incidente”.
È chiaro allora che non può sostenersi che il pranzo sia stato consumato 90 minuti prima delle ore 15,39, momento in cui i due dipendenti o si trovavano nel veicolo in marcia (alle ore 14,00) o avevano già avuto l'incidente (a considerare le ore 14,09, 90 minuti prima delle ore 15,39).
È superflua ogni questione inerente alla proponibilità della querela di falso in relazione al documento del Pronto soccorso: a parte il fatto che il medico che ha firmato l'atto (dott. ) era persona diversa dall'operatore che aveva Persona_6 ricevuto le dichiarazioni ( indicata nel documento stesso), vi è Persona_3 da rilevare che la prova che la frase “90 min addietro” sia stata pronunciata dal lavoratore non ha in sé valore, occorrendo interpretarla per portarne ad espressione il senso. Quanto sopra osservato consente di intendere l'espressione non come volta a significare “90 minuti fa” ma nel senso di voler dire “90 minuti prima di un certo evento” (“addietro” nel significato di “in un tempo antecedente a quello da cui si conta o di cui si parla”), che, alla luce di quanto rilevato, non può che coincidere con l'incidente.
Alla luce di questo esito possono valorizzarsi le ulteriori collimanti circostanze prese in considerazione anche dal Tribunale, concorrendo a comporre un quadro coerente: a) le timbrature effettuate preso le utenze P-94 e P-95, collocate in prossimità del ristorante e quindi raggiunte a piedi dagli addetti senza necessità di utilizzare l'automobile, fra le ore 13,00 e le ore 14,00, documenti peraltro non disconosciuti, non essendo rilevante ricostruire nel dettaglio gli spostamenti compiuti nella fascia temporale;
b) la conferma dell'ispezione da parte del collega di cui non è stata eccepita la nullità della deposizione CP_1 all'esito della relativa escussione;
c) i verbali formati dal lavoratore e dallo stesso consegnati in azienda, come evidenziato dal Giudice, “al rientro in servizio dopo
l'infortunio”, non dovendo quindi il dato destare perplessità, e comunque prima della notifica della sanzione disciplinare oggetto di impugnativa.
Non v'è allora prova delle false attestazioni oggetto dell'addebito disciplinare.
7 4. Con il secondo motivo, il censura la sentenza nella parte in cui Parte_1 il Giudice ha quindi ritenuto non raggiunta la prova del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del Piani.
Il malgoverno istruttorio che l'appellante imputa al Tribunale non è però condivisibile e il motivo va pertanto respinto.
La testimonianza del è stata ritualmente assunta dal Giudice e, CP_1 come si è detto, in relazione alla deposizione la controparte non ha eccepito, al termine dell'escussione, la nullità, emergendo dal complesso delle circostanze di segno univoco sopra riportate anche l'attendibilità delle dichiarazioni del teste.
Sul punto, non appare sostenibile una radicale contraddizione tra quanto dichiarato dal nel procedimento di primo grado “mi sono sentito male CP_1
… e siamo finiti nel fosso” e quanto affermato nell'immediatezza dei fatti, sentito a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale, “non so come né cosa sia successo …mi sono reso conto che ero finito nel fossato”. Né appare significativo che lo stesso non abbia impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per i medesimi fatti, venendo in rilievo in questo caso soltanto la propria responsabilità, considerandosi che, dopotutto è lo stesso a riferire che il Parte_1 CP_1 aveva dichiarato alla Polizia Municipale “Sono uscito anch'io dopo essermi sganciato la cintura”, ciò che dimostra che, per lo stesso , i fatti Parte_1 rilevanti riguardanti i due dipendenti non erano gli stessi.
Il all'udienza del 16.5.2023, ha comunque confermato che “Il 21 CP_1 maggio 2021 ero al lavoro con e stavamo procedendo con il mezzo Parte_2 di lavoro, stavamo facendo dei controlli, stavo guidando io e mi sono sentito male, erano circa le 14 e siamo finiti nel fosso, l'incidente è avvenuto a RU. Al momento del sinistro avevamo la cintura allacciata perché il mezzo altrimenti suona”, aggiungendo quest'ultimo particolare utile a dar conto di un ricordo esteso ai dettagli concreti della vicenda.
Quanto agli elementi ulteriori rispetto alla predetta testimonianza, comunque considerati dal Tribunale in via autonoma, occorre osservare che dalle dichiarazioni rese dal alla Polizia Municipale (“ho sentito il mio CP_1 collega urlare e l'ho visto uscire velocemente dall'abitacolo lato passeggero.
Sono uscito anch'io dopo essermi sganciato la cintura”) e dalla testimone Tes_2 in giudizio (la quale sia in sede di sommarie informazioni che all'udienza ha
[...] dichiarato che “il veicolo che mi precedeva ha iniziato a deviare la traiettoria verso sinistra … ho visto che senza frenare è finito dentro il fosse laterale. Mi sono fermata e ho visto i due occupanti uscire da soli dall'abitacolo …”), non possono trarsi elementi utili al fine di concludere per la fondatezza dell'addebito incentrato sull'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza.
8 L'attestazione presente nella scheda di pronto soccorso dell'Ospedale
Bufalini del 21.5, in cui l'operatrice attestava “passeggero non Persona_3 cinturato” non ha valore fidefacente, non trattandosi di circostanza appresa direttamente dall'operatore, così come tale efficacia non si estende alla verità di quanto eventualmente dichiarato.
L'interessato ha poi segnalato che, all'esito degli accertamenti effettuati per ricostruire il sinistro stradale n. 14/2021, la stessa Polizia locale di RU (RA) non aveva elevato alcuna contravvenzione a carico dell'appellato per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ai sensi dell'art. 172 del C.d.S., non avendo contestato l'assicurazione che ha liquidato i danni subiti dall'appellato a causa del sinistro stradale l'assenza della cintura di sicurezza, tanto che l'indennizzo è stato liquidato senza alcuna decurtazione.
Si consideri, inoltre, che l'interessato nel ricorso introduttivo ha evidenziato che “La contestazione di Controparte appare, tuttavia, strumentale e, comunque, infondata in quanto l'appellato giungeva in Pronto Soccorso in codice rosso, ovvero quello di massima gravità, a seguito, tra l'altro, di una ferita lacero contusa del sopracciglio sinistro, evidente conseguenza di un trauma cranico, e con una alterazione dei parametri della pressione sanguigna (la pressione rilevata alle ore 15.30, ovvero all'atto dell'accesso, era pari a 145/95 Hg mentre, al momento della dimissione, la pressione si era stabilizzata a 120/65 Hg).
A distanza di tredici minuti dall'ingresso in Pronto Soccorso, come emerge per tabulas dalla relativa scheda di accesso, al Sig. veniva Parte_2 somministrata, per via endovenosa, una fiala da 100 cc di fentanest, ovvero un farmaco appartenente alla categoria degli anestetici oppoidi con effetto analgesico.
Lo stato di agitazione, se non addirittura di confusione, dell'appellato è dunque provato, oltre ogni dubbio, dalla semplice lettura integrale della Scheda di Pronto Soccorso, essendo pienamente logico e comprensibile che, a distanza di un'ora e mezzo dall'accesso al nosocomio cesenate e dalla somministrazione del farmaco analgesico (ore 16.55), il Sig. risultasse “vigile, orientato, Parte_2 collaborante”. Il dato non deve essere sottovalutato, potendo indurre a ritenere che l'interessato sia stato impreciso nel rendere le indicate dichiarazioni, smentite dal compendio probatorio di cui si è dato atto.
In ultimo, occorre rilevare che il c.t.u. ha affermato che “Sussiste nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate dal ricorrente in data 21/05/21 rappresentate da:
- frattura costale sinistra, di cui dalla documentazione in atti non è possibile precisare quale sia l'elemento costale fratturato e la tipologia della frattura
(composta, scomposta etc.).
9 - abrasioni al capo e ferita lacero-contusa in sede sopracciliare sin che richiese punti di sutura.
In merito alla compatibilità delle suddette lesioni con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza si fa rilevare che: per quanto attiene la frattura costale si ritiene che lesioni di analoga natura ed entità (infrazioni e/o fratture) possano essere compatibili anche con il corretto uso delle cinture di sicurezza in quanto, come è noto, in traumatologia forense sono descritte anche le c.d. “lesioni da cintura” rappresentate da fratture-infrazioni costali e/o sternali.
Per quanto attiene invece la ferita lacero-contusa del volto in sede sopracciliare sin si ritiene maggiormente probabile l'omesso uso delle cinture.
Si segnala infine che in referto di P.S., in esame obiettivo, viene annotato dall'Operatore Sanitario: “… passeggero, non cinturato addormentato, auto contro ostacolo fisso …”.
In replica alle osservazioni di parte, il c.t.u. precisava che “Ciò che viene riportato in referto di PS nei “dati circostanziali” non è dirimente nel senso che la circostanza “… paziente non cinturato …” può essere: o un dato anamnestico riferito, ma nel caso di specie, vien riportato che il Pz.do al momento del sinistro fosse “ … addormentato …” quindi anche se “ cinturato “ avrebbe potuto sollecitare la regione toracico o contro strutture rigide dell'abitacolo, per trazione compressione contro la “cintura” ( c.d. traumi da cintura noti e riportati nelle letteratura traumatologico forense oltre che in Ortopedia / Traumatologia )
. Anche la lesione al volto ( ferita l.c. ) sopraccigliare sinistra anche se , come già evidenziato, appare maggiormente (ma non “esclusivamente ) compatibile con omesso uso di cinture per proiezione dell'ovoide cranio-faciale contro parabrezza
, non può escludere la compatibilità anche cn uso di cinture in quanto molteplici sono le variabili nel determinismo di tali lesioni ( posizione del passeggero, anteposizione del busto in avanti verso cruscotto - parabrezza , rotazione del capo verso montante -finestrino sinistro ecc…) per cui si confermano le considerazioni e conclusioni riportate”.
Si condivide allora l'affermazione del Giudice secondo cui, “in difetto di prova in ordine al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del Sig.
il giorno in cui si è verificato il sinistro stradale, non può ritenersi Parte_2 sussistente il fatto materiale a questi contestato e quindi la violazione contestata al lavoratore e la conseguente sanzione disciplinare in parte qua”, concorrendo in altra prospettiva le risultanze istruttorie riportate, complessivamente considerate, a dar conto, secondo il criterio, richiamato dal , del “più probabile che Parte_1 non”, dell'utilizzo delle cinture e non del contrario.
8. L'appello non merita quindi accoglimento.
10 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marella Angelini
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