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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 3476 /2024
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Sodano Feliciana ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.01.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2024 la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.05.2005 con il sig. CP_1
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
, dalla cui unione nasceva la figlia in Caserta il 29.04.2005, maggiorenne non
[...] Per_1
autonoma. La ricorrente deduceva che il Tribunale di Nola aveva pronunciato con sentenza n.
795/2015 del 13.03.2015, notificata e non appellata, la separazione giudiziale tra detti coniugi e che perdura da allora lo stato separativo;
chiedeva pertanto la conferma delle statuizioni di cui alla predetta sentenza ed in particolare contributo al mantenimento per la figlia studentessa Per_1
maggiorenne non autonoma.
Alla udienza di comparizione del 13.01.2025, verificata la regolarità del contraddittorio, il Presidente relatore dichiarava la contumacia del resistente e ascoltava la ricorrente che si riportava al ricorso dichiarando per il tramite del proprio difensore di rinunciare, anche in ragione del contegno processuale di controparte, alla prova testimoniale articolata e chiedeva pertanto che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione.
Sulle conclusioni in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio senza i termini di cui all'art 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento .
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e sentenza n. 795/2015 pubbl. il 13/03/2015 emessa dal Tribunale di Nola, munita di attestazione del passaggio in giudicato in data 25/05/2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda , stando alle risultanze istruttorie e soprattutto alle dichiarazioni e rilievi svolti dalla parte;
in particolare dalle risultanze istruttorie in atti emerge che le parti non hanno più contatti dall'epoca della separazione, hanno da allora distinte domiciliazioni.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge .
Quanto ai provvedimenti accessori, stando alle risultanze istruttorie in atti, tenuto conto che nelle more della procedura la figlia minore della coppia è divenuta maggiorenne ma non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto studentessa, che il resistente veniva CP_1 dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , che le condizioni economiche delle parti risultano pressochè invariate, il Tribunale ritiene di dover confermare il contributo al mantenimento della citata figlia in € 400,00 da porre a carico del sig. Controparte_1
da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese alla sig.ra a mezzo bonifico, Parte_1
assegno, contanti, vaglia etc, con soggezione alla rivalutazione ISTAT e spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ricreative, ludiche) al 50% .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate .
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'Anastasia il giorno
26.05.2004 dai signori , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08/09/1979 e c.f , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/03/1976 ( atto n. 39 P. 2 , s. A, anno 2004);
2) determina in € 400,00 il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Per_1
autonoma, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese in contanti, Parte_1
vaglia postale o bonifico bancario, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
4) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 14/01/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca