Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.452/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] dall'Avv. DURAZZANO LUISA, presso la quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto lo
“scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 10/03/2016;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dall'accordo di negoziazione assistita, con apposizione del nulla osta da parte del Procura della Repubblica, reso in data 22/07/2019.
Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che non hanno figli – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di cui all'accordo di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dai ricorrenti;
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/03/2016 in Cerete (BG) da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERETE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 1, Parte I, Anno 2016).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso