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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa AN Di RO in data 15/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.4864/2023R.g.
Tra
n.22/10/1963 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola D'Avino
RICORRENTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 in p.l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Funari
RESISTENTE
OGGETTO: controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 11/09/2023, depositato in data 11/09/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: I=Accogliere la presente domanda del Sig. Parte_2 dichiarando contestualmente l'illegittimità, l'infondatezza, l'inesistenza e la nullità di tutto quanto preteso dall' di Nola per l'omessa, irregolare e/o CP_1 nulla notificazione degli atti prodrom ici ai solleciti di pagamento impugnati;
II=Accertare e dichiarare la PRESCRIZIONE di ogni pretesa, per il decorso del termine di prescrizione definitivamente cancellando per l'effetto il presunto credito vantato dall' – Sede di Nola;
III=Ordinare, contestualmente alla CP_1 decisione di merito, ch e le controparti cancellino immediatamente dai propri registri gli ruoli e/o partite creditorie sgravando la ricorrente da qualsiasi
1 pretesa; VI=Condannare le opposte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di richiedere e far ammettere tutti i mezzi istruttori all'uopo opportuni anche alla luce delle eccezioni e difese di controparte, nei termini di legge.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente – assegnatario del fascicolo ai sensi dell'art.3,
d,lgs.117/2025– ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
14.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati , nel giorno successivo alla scadenza d el predetto termine e che si considera, dunque, letta in udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare deve rilevarsi che il diritto al rimborso di somme indebitamente versate, è inquadrabile nella fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. ed è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., norma che trova applicazione a tutti i diritti per i quali è stabilito espressamente dalla legge un termine più breve ovvero l'imprescrittibilità.
Per quanto concerne l'indebito relativo al periodo 19.01.2005/15.03.2005, al momento della notifica della diffida (18.12.2015) ad opera dell' odierno resistente, il termine CP_1 prescrizionale decennale era già decorso.
Diversamente, come dedotto e documentato da parte resistente, per le annualità 2008, 2009,
2010 e 2012 sono efficacemente intervenuti gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale (diffide di indebito notificate il 18.12.2015); ne discende che in relazione alle predette annualità non è maturata la prescrizione. per quanto concerne l'indebito relativo al periodo 19.01.2005/15.03.2005, al momento della notifica della diffida, il termine prescrizionale era già decorso.
Il ricorso può, dunque, trovare parziale accoglimento con riferimento all'annualità 2005 e va, per il resto, rigettato.
2 Le spese di lite del presente giudizio si liquidano, come da dispositivo, in base alla soccombenza e sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di un terzo, atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo
(Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso con riferimento all'annualità 2005.
2) Rigetta per il resto il ricorso.
3) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte ricorrente alla refusione delle restanti spese di lite, nei confronti dell' resistente, che si liquidano in €2124,00. CP_1
Nola, 15 ottobre 2025
Il Giudice
AN Di RO
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