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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 430/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BIELLA
Verbale di udienza
Oggi 11 marzo 2025, alle 12:10, innanzi al Giudice dott. Enrico Chemollo, come disposto con provvedimento del 4/2/2025, sono comparsi, mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127 bis
c.p.c.:
per l'avv. Nicolo' ZOLA;
Parte_1
per l'avv. Elena Elisabetta GRIGNOLIO;
Controparte_1
per il nessuno. Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti e delle parti presenti in merito alla loro identità ed al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i partecipanti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantirne l'ordinato svolgimento. Si avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memoria depositata ex art. 101 c.p.c.
Le parti discutono la causa mediante richiamo ai propri atti ed il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pagina 1 di 7 N. 430/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del giudice unico dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con gli avv.ti Nicolò ZOLA e Giovanna Parte_1 C.F._1
DONVITO
attore,
contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Elena Elisabetta GRIGNOLIO convenuta
e contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Torino
convenuto,
in punto: impugnazione preavviso di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle amministrazioni convenute, , Parte_1 riferito di essergli stato notificato, in data 20/3/2024, l'avviso di iscrizione ipotecaria n.
13276202400000136000 per omesso pagamento delle spese di giustizia e relativo alle cartelle esattoriali n.
13220140004099026000, n. 13220150000640621000, n. 13220150003306986000 e n.
13220150003307087000, asseritamente notificategli nelle date del 6/11/2015 e del 10/12/2015, ha eccepito la mancata effettiva notificazione di dette cartelle esattoriali, per cui, ritenutele inesistenti ed affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ragione della natura non tributaria del credito, ha istato per l'accertamento e dichiarazione di inesistenza, nullità ed inefficacia o annullabilità dell'avviso di iscrizione ipotecaria suddetto da parte del giudice ordinario.
In subordine l'attore ha eccepito la prescrizione delle pretese esattoriali per intervenuto decorso del termine quinquennale, istando anche in questo caso per la dichiarazione di nullità o di inefficacia o per l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecario suddetto.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti con proprie comparse di costituzione e risposta.
Quanto ad , la stessa ha in primo luogo prodotto in Controparte_3 atti la prova della notificazione delle cartelle esattoriali sopra elencate, avvenuta in particolare, quanto alle cartelle n. 13220140004099026000 e n. 13220150000640621000, in data 6/11/2015 a mezzo messo notificatore e ritirate direttamente dal destinatario (docc. 4 e 5 convenuta), e, quanto alle cartelle n.
13220150003306986000 e n. 13220150003307087000, in data 10/12/2015 a mezzo messo notificatore e depositate presso la casa comunale di Pollone ex artt. 139-140 c.p.c., con raccomandate informative inviate e restituite al mittente per compiuta giacenza (docc. 6 e 7 convenuta).
In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta decadenza Controparte_3 dell'attore – contribuente dal diritto di impugnazione delle cartelle suddette, con conseguente definitività delle medesime, poiché considerate dall'ente quali un atto propedeutico del processo esecutivo.
In terzo luogo, in replica all'eccezione di prescrizione attorea, l'agente della riscossione ha sostenuto l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. in ragione della natura di titolo esecutivo riconosciuta dall'art. 49 del d.P.R. 602/1973, nonché dell'effetto novativo ritenuto conseguente alla formazione del ruolo ed all'emissione della cartella di pagamento, nonché ancora in forza del richiamo contenuto in diverse norme del D. Lgs. 112/1999, sull'attività di riscossione, alla decennalità del termine.
Inoltre, sempre in punto di replica all'eccezione di cui sopra, ha prodotto la prova della sussistenza di una serie di atti interruttivi della prescrizione per dette cartelle di pagamento sottese alla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (docc. 9 – 12 convenuta). pagina 3 di 7 Quanto al GIUSTIZIA, l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato innanzitutto Controparte_2
l'origine dei crediti erariali in questione, consistente nelle plurime condanne al pagamento di pene pecuniarie comminate all'attore nell'ambito di diversi procedimenti penali (docc. 1 - 4 convenuto), ed inoltre ha a sua volta allegato la prova documentale delle notificazioni delle cartelle esattoriali nei confronti dell'attore in data 6/11/2025 e 10/12/2015 (docc. 5 – 8.1 convenuto), infine invocando la non operatività della prescrizione in ragione della previsione di cui all'art. 172 co. 7 c.p. in caso di applicazione della recidiva, come avvenuto nel caso dell'attore.
Nell'ambito delle verifiche preliminari effettuate ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., è stata sollevata d'ufficio la questione della possibile carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 19 co. 1 lett. e bis) del D. Lgs. 546/1992, come peraltro chiarito dalla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 19667/2014, per cui l'iscrizione ipotecaria “non
[può] definirsi un "atto dell'esecuzione": il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest'ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. Ed è proprio la rilevata alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del
2010, con riferimento all'istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati)” e sono state invitate le parti a prendere posizione su tale questione rilevata d'ufficio nell'ambito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Le parti, che non hanno provveduto al deposito di dette memorie integrative, hanno poi dato atto nel corso dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 19/11/2024 di aderire l'attore alla sussistenza della giurisdizione tributaria rilevata dal giudice e le parti convenute di ritenere invece sussistente la giurisdizione ordinaria.
Alla successiva udienza del 4/2/2025 è stato ritenuto opportuno concedere alle parti termine di giorni 20 per il deposito di una memoria contenente osservazioni sulla suddetta questione rilevata d'ufficio, ex art. 101 co. 2 c.p.c. e si è rinviato alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Con le suddette memorie la parte attrice ha ribadito di aderire al rilievo officioso del giudice sulla carenza della giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, così come anche la parte convenuta
[...]
, mentre l'Avvocatura dello Stato non ha depositato memorie per il Controparte_3
. Controparte_2
Nel corso dell'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni mediante richiamo alle memorie depositate ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
All'esito della discussione, nonché dell'esame del quadro normativo e giurisprudenziale, va confermata e dichiarata la carenza della giurisdizione ordinaria per i seguenti motivi.
pagina 4 di 7 L'attore ha promosso la presente causa onde ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza e/o nullità e/o l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 co. 2 bis del d.P.R.
602/1973.
Tale impugnazione risultava espressamente inclusa, fino al novembre 2024, nell'elenco di cui all'art. 19 del d.P.R. 546/1992, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso”, che indicava appunto gli atti da impugnarsi presso le Commissioni tributarie, prevedendo al co 1, lett. e-bis), che “il ricorso può essere proposto avverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni”, formulazione risultante a seguito della Riforma operata dal legislatore in sede di legge di conversione del D.L. 223/2006 (cd. decreto ). CP_4
Tale norma è stata abrogata e riprodotta pressoché integralmente dall'attuale art. 65 co. 1 lett. f) del D.Lgs.
175/2024, “Testo unico della giustizia tributaria”, mentre il co. 3, allo stesso modo del co. 3 dell'abrogato art. 19 del d.P.R. 546/1992, prevede che “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”
Ciò rende perfettamente applicabili anche al presente caso le regole stabilite dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la cui validità è stata vagliata peraltro dalla Corte Costituzionale, sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario in materia.
Sul punto, come affermato dalla Suprema Corte in relazione alla previgente disposizione, “a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione
4 agosto 2006, n. 248, l'iscrizione dell'ipoteca è stata inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario solo se promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223” (Cass. sez. trib.
5082/2017; Cass. SS.UU. n. 7034/2009; Cass. sez. trib. n. 13190/2014).
Quanto alla Consulta, la stessa è intervenuta chiamata a valutare la fondatezza del prospettato attrito della scelta del legislatore del 2006 di attribuire alla giurisdizione tributaria tutte le impugnazioni dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo, con il precetto costituzionale che impedisce l'istituzione di giudici speciali (art. 102 Cost.), dichiarando nel 2010 ha la manifesta inammissibilità della questione in relazione all'art. 19 d.P.R. 546/1992, benché in materia di fermo amministrativo di beni mobili registrati, al quale è tuttavia del tutto equiparabile, per eadem ratio, l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili (Corte Cost.
37/2010).
pagina 5 di 7 Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “visto che il Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 35, comma 25- quinquies, ha riformato l'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario collocandovi, oltre al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86 anche l'iscrizione di ipoteca di cui all'articolo 77 del medesimo decreto, non diverse a proposito di quest'ultima possono essere le considerazioni dapprima sviluppate nella ricordata posizione assunta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine al fermo amministrativo” (Cass. SSUU 19677/2014). La Cassazione ha inoltre spiegato che “è proprio la rilevata alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte Cost. n. 37 del 2010, con riferimento all'istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati)”.
Alle medesime conclusioni può giungersi in relazione al preavviso di iscrizione ipotecaria, il quale costituisce un atto meramente prodromico all'iscrizione ipotecaria e che, ragionevolmente può considerarsi tra gli atti solo facoltativamente impugnabili autonomamente.
Sul punto è peraltro intervenuta di recente la Suprema Corte, la quale ha confermato pienamente la suddetta conclusione (Cass. 26534/2022), richiamate le precedenti pronunce in materia di impugnabilità degli atti non espressamente menzionati dal previgente art. 19 del d.P.R. 546/1992, ha ribadito che il preavviso di iscrizione ipotecaria rientra tra gli atti che, “anche se non assumono le caratteristiche proprie di quelli elencati all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, comunque recano l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono e portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza imporgli di attendere che tale pretesa si vesta della forma autoritativa, riconducibile ad uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili” (v. Cass., Sez.
Un. 10672/2009; Cass. 7344/2012; Cass. 22497/2017; Cass. 23469/2017; Cass.26129/2017; Cass.
27601/2018), la cui elencazione deve infatti essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97
Cost.), che in conseguenza dell'ampliamento della giurisdizione tributaria, sussistendo “l'interesse, ex art. 100
c.p.c., a richiedere su di essa una pronuncia giudiziale idonea ad acquisire effetti non più modificabili e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, che svolga una funzione di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico” (Cass. 30736/2021).
Infatti, come già affermato, scopo del preavviso di iscrizione ipotecaria è quello di consentire al contribuente d'interloquire in materia (cfr. Cass. 380/2017), con la precisazione che poi, “una volta ammessa
l'impugnazione facoltativa dell'atto, resta però pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto, viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa” (cfr. in particolare Cass. 7344/2012).
pagina 6 di 7 Va quindi in conclusione dichiarata la carenza della giurisdizione ordinaria in favore del giudice tributario.
Ritenuta la sussistenza di gravi motivi, e finanche di un caso di soccombenza reciproca, in ragione dell'adesione della stessa parte attrice alla questione rilevata d'ufficio della carenza della giurisdizione ordinaria, non inizialmente ravvisata neppure dalle parti convenute ed anzi osteggiata in prima battuta da entrambe, salvo il successivo ripensamento della difesa dell'Agente della Riscossione, di cui s'è detto, nonché in ragione della non estrema chiarezza delle decisioni giurisprudenziali avvicendatesi in materia, in ragione della frequente rivisitazione ad opera del Legislatore, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione assorbita:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Biella, 11/3/2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo
Su invito del giudice, i partecipanti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice procede alla condivisione del verbale d'udienza mediante l'applicativo con il quale è stato effettuato il collegamento da remoto.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Biella, 11/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI BIELLA
Verbale di udienza
Oggi 11 marzo 2025, alle 12:10, innanzi al Giudice dott. Enrico Chemollo, come disposto con provvedimento del 4/2/2025, sono comparsi, mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127 bis
c.p.c.:
per l'avv. Nicolo' ZOLA;
Parte_1
per l'avv. Elena Elisabetta GRIGNOLIO;
Controparte_1
per il nessuno. Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti e delle parti presenti in merito alla loro identità ed al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i partecipanti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantirne l'ordinato svolgimento. Si avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memoria depositata ex art. 101 c.p.c.
Le parti discutono la causa mediante richiamo ai propri atti ed il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pagina 1 di 7 N. 430/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del giudice unico dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con gli avv.ti Nicolò ZOLA e Giovanna Parte_1 C.F._1
DONVITO
attore,
contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Elena Elisabetta GRIGNOLIO convenuta
e contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Torino
convenuto,
in punto: impugnazione preavviso di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle amministrazioni convenute, , Parte_1 riferito di essergli stato notificato, in data 20/3/2024, l'avviso di iscrizione ipotecaria n.
13276202400000136000 per omesso pagamento delle spese di giustizia e relativo alle cartelle esattoriali n.
13220140004099026000, n. 13220150000640621000, n. 13220150003306986000 e n.
13220150003307087000, asseritamente notificategli nelle date del 6/11/2015 e del 10/12/2015, ha eccepito la mancata effettiva notificazione di dette cartelle esattoriali, per cui, ritenutele inesistenti ed affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ragione della natura non tributaria del credito, ha istato per l'accertamento e dichiarazione di inesistenza, nullità ed inefficacia o annullabilità dell'avviso di iscrizione ipotecaria suddetto da parte del giudice ordinario.
In subordine l'attore ha eccepito la prescrizione delle pretese esattoriali per intervenuto decorso del termine quinquennale, istando anche in questo caso per la dichiarazione di nullità o di inefficacia o per l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecario suddetto.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti con proprie comparse di costituzione e risposta.
Quanto ad , la stessa ha in primo luogo prodotto in Controparte_3 atti la prova della notificazione delle cartelle esattoriali sopra elencate, avvenuta in particolare, quanto alle cartelle n. 13220140004099026000 e n. 13220150000640621000, in data 6/11/2015 a mezzo messo notificatore e ritirate direttamente dal destinatario (docc. 4 e 5 convenuta), e, quanto alle cartelle n.
13220150003306986000 e n. 13220150003307087000, in data 10/12/2015 a mezzo messo notificatore e depositate presso la casa comunale di Pollone ex artt. 139-140 c.p.c., con raccomandate informative inviate e restituite al mittente per compiuta giacenza (docc. 6 e 7 convenuta).
In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta decadenza Controparte_3 dell'attore – contribuente dal diritto di impugnazione delle cartelle suddette, con conseguente definitività delle medesime, poiché considerate dall'ente quali un atto propedeutico del processo esecutivo.
In terzo luogo, in replica all'eccezione di prescrizione attorea, l'agente della riscossione ha sostenuto l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. in ragione della natura di titolo esecutivo riconosciuta dall'art. 49 del d.P.R. 602/1973, nonché dell'effetto novativo ritenuto conseguente alla formazione del ruolo ed all'emissione della cartella di pagamento, nonché ancora in forza del richiamo contenuto in diverse norme del D. Lgs. 112/1999, sull'attività di riscossione, alla decennalità del termine.
Inoltre, sempre in punto di replica all'eccezione di cui sopra, ha prodotto la prova della sussistenza di una serie di atti interruttivi della prescrizione per dette cartelle di pagamento sottese alla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (docc. 9 – 12 convenuta). pagina 3 di 7 Quanto al GIUSTIZIA, l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato innanzitutto Controparte_2
l'origine dei crediti erariali in questione, consistente nelle plurime condanne al pagamento di pene pecuniarie comminate all'attore nell'ambito di diversi procedimenti penali (docc. 1 - 4 convenuto), ed inoltre ha a sua volta allegato la prova documentale delle notificazioni delle cartelle esattoriali nei confronti dell'attore in data 6/11/2025 e 10/12/2015 (docc. 5 – 8.1 convenuto), infine invocando la non operatività della prescrizione in ragione della previsione di cui all'art. 172 co. 7 c.p. in caso di applicazione della recidiva, come avvenuto nel caso dell'attore.
Nell'ambito delle verifiche preliminari effettuate ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., è stata sollevata d'ufficio la questione della possibile carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 19 co. 1 lett. e bis) del D. Lgs. 546/1992, come peraltro chiarito dalla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 19667/2014, per cui l'iscrizione ipotecaria “non
[può] definirsi un "atto dell'esecuzione": il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest'ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. Ed è proprio la rilevata alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del
2010, con riferimento all'istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati)” e sono state invitate le parti a prendere posizione su tale questione rilevata d'ufficio nell'ambito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Le parti, che non hanno provveduto al deposito di dette memorie integrative, hanno poi dato atto nel corso dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 19/11/2024 di aderire l'attore alla sussistenza della giurisdizione tributaria rilevata dal giudice e le parti convenute di ritenere invece sussistente la giurisdizione ordinaria.
Alla successiva udienza del 4/2/2025 è stato ritenuto opportuno concedere alle parti termine di giorni 20 per il deposito di una memoria contenente osservazioni sulla suddetta questione rilevata d'ufficio, ex art. 101 co. 2 c.p.c. e si è rinviato alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Con le suddette memorie la parte attrice ha ribadito di aderire al rilievo officioso del giudice sulla carenza della giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, così come anche la parte convenuta
[...]
, mentre l'Avvocatura dello Stato non ha depositato memorie per il Controparte_3
. Controparte_2
Nel corso dell'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni mediante richiamo alle memorie depositate ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
All'esito della discussione, nonché dell'esame del quadro normativo e giurisprudenziale, va confermata e dichiarata la carenza della giurisdizione ordinaria per i seguenti motivi.
pagina 4 di 7 L'attore ha promosso la presente causa onde ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza e/o nullità e/o l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 co. 2 bis del d.P.R.
602/1973.
Tale impugnazione risultava espressamente inclusa, fino al novembre 2024, nell'elenco di cui all'art. 19 del d.P.R. 546/1992, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso”, che indicava appunto gli atti da impugnarsi presso le Commissioni tributarie, prevedendo al co 1, lett. e-bis), che “il ricorso può essere proposto avverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni”, formulazione risultante a seguito della Riforma operata dal legislatore in sede di legge di conversione del D.L. 223/2006 (cd. decreto ). CP_4
Tale norma è stata abrogata e riprodotta pressoché integralmente dall'attuale art. 65 co. 1 lett. f) del D.Lgs.
175/2024, “Testo unico della giustizia tributaria”, mentre il co. 3, allo stesso modo del co. 3 dell'abrogato art. 19 del d.P.R. 546/1992, prevede che “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”
Ciò rende perfettamente applicabili anche al presente caso le regole stabilite dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la cui validità è stata vagliata peraltro dalla Corte Costituzionale, sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario in materia.
Sul punto, come affermato dalla Suprema Corte in relazione alla previgente disposizione, “a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione
4 agosto 2006, n. 248, l'iscrizione dell'ipoteca è stata inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario solo se promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223” (Cass. sez. trib.
5082/2017; Cass. SS.UU. n. 7034/2009; Cass. sez. trib. n. 13190/2014).
Quanto alla Consulta, la stessa è intervenuta chiamata a valutare la fondatezza del prospettato attrito della scelta del legislatore del 2006 di attribuire alla giurisdizione tributaria tutte le impugnazioni dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo, con il precetto costituzionale che impedisce l'istituzione di giudici speciali (art. 102 Cost.), dichiarando nel 2010 ha la manifesta inammissibilità della questione in relazione all'art. 19 d.P.R. 546/1992, benché in materia di fermo amministrativo di beni mobili registrati, al quale è tuttavia del tutto equiparabile, per eadem ratio, l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili (Corte Cost.
37/2010).
pagina 5 di 7 Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “visto che il Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 35, comma 25- quinquies, ha riformato l'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario collocandovi, oltre al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86 anche l'iscrizione di ipoteca di cui all'articolo 77 del medesimo decreto, non diverse a proposito di quest'ultima possono essere le considerazioni dapprima sviluppate nella ricordata posizione assunta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine al fermo amministrativo” (Cass. SSUU 19677/2014). La Cassazione ha inoltre spiegato che “è proprio la rilevata alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte Cost. n. 37 del 2010, con riferimento all'istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati)”.
Alle medesime conclusioni può giungersi in relazione al preavviso di iscrizione ipotecaria, il quale costituisce un atto meramente prodromico all'iscrizione ipotecaria e che, ragionevolmente può considerarsi tra gli atti solo facoltativamente impugnabili autonomamente.
Sul punto è peraltro intervenuta di recente la Suprema Corte, la quale ha confermato pienamente la suddetta conclusione (Cass. 26534/2022), richiamate le precedenti pronunce in materia di impugnabilità degli atti non espressamente menzionati dal previgente art. 19 del d.P.R. 546/1992, ha ribadito che il preavviso di iscrizione ipotecaria rientra tra gli atti che, “anche se non assumono le caratteristiche proprie di quelli elencati all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, comunque recano l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono e portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza imporgli di attendere che tale pretesa si vesta della forma autoritativa, riconducibile ad uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili” (v. Cass., Sez.
Un. 10672/2009; Cass. 7344/2012; Cass. 22497/2017; Cass. 23469/2017; Cass.26129/2017; Cass.
27601/2018), la cui elencazione deve infatti essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97
Cost.), che in conseguenza dell'ampliamento della giurisdizione tributaria, sussistendo “l'interesse, ex art. 100
c.p.c., a richiedere su di essa una pronuncia giudiziale idonea ad acquisire effetti non più modificabili e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, che svolga una funzione di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico” (Cass. 30736/2021).
Infatti, come già affermato, scopo del preavviso di iscrizione ipotecaria è quello di consentire al contribuente d'interloquire in materia (cfr. Cass. 380/2017), con la precisazione che poi, “una volta ammessa
l'impugnazione facoltativa dell'atto, resta però pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto, viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa” (cfr. in particolare Cass. 7344/2012).
pagina 6 di 7 Va quindi in conclusione dichiarata la carenza della giurisdizione ordinaria in favore del giudice tributario.
Ritenuta la sussistenza di gravi motivi, e finanche di un caso di soccombenza reciproca, in ragione dell'adesione della stessa parte attrice alla questione rilevata d'ufficio della carenza della giurisdizione ordinaria, non inizialmente ravvisata neppure dalle parti convenute ed anzi osteggiata in prima battuta da entrambe, salvo il successivo ripensamento della difesa dell'Agente della Riscossione, di cui s'è detto, nonché in ragione della non estrema chiarezza delle decisioni giurisprudenziali avvicendatesi in materia, in ragione della frequente rivisitazione ad opera del Legislatore, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione assorbita:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Biella, 11/3/2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo
Su invito del giudice, i partecipanti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice procede alla condivisione del verbale d'udienza mediante l'applicativo con il quale è stato effettuato il collegamento da remoto.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Biella, 11/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
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