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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 375/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17/10/2025, ad ore 13,03, innanzi al got UR OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. FEDERICA TRIFOGLIO, anche in sost. avv. ROBERTA BIZZARRI per parte convenuta l'avv. PAOLO FATTENOTTE,
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, accertato e dichiarato l'errore medico al momento della nascita del piccolo Persona_1CP_ e sul piccolo medesimo, condannare la Gestione Liquidatoria ex in persona del commissario liquidatore pro tempore presso , al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni subiti da parte attrice e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dei sigg.ri
[...]
, nato a [...] provincia di Benimellal in Marocco il 17/06/1981, c.f. e CP_3 C.F._1 residente in [...] e nata a [...] in CP_4 Marocco il 28/04/1992, c.f. , e residente in [...] Martiri D'Ungheria n. 63, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
, nato a [...] il [...], c.f. e residente in 63812 Persona_1 C.F._3 AN (FM) alla Via Martiri d'Ungheria n. 63, della somma complessiva di € 8.272,77 (dato dalla somma di danno biologico, spese mediche e danno morale); CP_
- stante la soccombenza di Gestione Liquidatoria ex in persona del commissario liquidatore pro tempore presso , Voglia condannarla altresì al pagamento Controparte_2 integrale delle spese di CTU come già liquidate in separato decreto, modificando quindi il provvedimento del 16/09/2025.
- Con vittoria di spese come da nota spese allegata.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue: il Tribunale voglia:
○ Rigettare integralmente le domande attoree per difetto di prova dell'an e del quantum, nonché per l'assenza di presupposti oggettivi per la liquidazione delle singole voci di danno (biologico, morale, personalizzazione, danno futuro, spese);
○ In subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale, limitare il risarcimento esclusivamente all'eventuale danno biologico nei limiti della percentuale accertata dalla CTU e secondo i parametri delle tabelle milanesi micropermanenti, con esclusione di ogni ulteriore voce di danno o spesa non provata;
○ Rigettare ogni ulteriore e diversa domanda, istanza o eccezione avversaria.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese, alle ore 13,10, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 375/2023 promossa da:
, Controparte_3 C.F._1
, CP_4 C.F._2 in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
C.F._3 con l'avv. FEDERICA TRIFOGLIO e l'avv. ROBERTA BIZZARRI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTORI contro
, , in pers. commissario Controparte_5 P.IVA_1 liquidatore, con l'avv. PAOLO FATTENOTTE e con domicilio eletto presso il difensore
Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata i sigg.ri e in proprio e quali Controparte_3 CP_4 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , convenivano Persona_1 in giudizio per l'udienza 19.6.23 la Gestione Liquidatoria ex in persona del CP_5 commissario liquidatore p.t., presso , per ottenerne la condanna al risarcimento del CP_2 danno dal figlio minore subito in dipendenza da errore medico dei sanitari in corso di esecuzione del parto cesareo in data 8.9.17 presso l'Ospedale di Fermo, che ha provocato un trauma all'arto superiore sinistro del piccolo, evento complicato da distacco epifisario omero prossimale, trattato con riduzione incruenta del distacco epifisario e confezionamento di apparecchio gessato toraco–brachiale, caratterizzato da: a) dolore ricorrente alla spalla sinistra pagina 2 di 6 esteso all'arto superiore omolaterale che si aggrava con i movimenti soprattutto contro resistenza;
b) lieve atteggiamento in adduzione;
c) lieve ipotonotrofia dei muscoli del cingolo scapolare, del braccio e avambraccio;
d) palpazione dolorosa alla digitopressione di epifisi omerale;
e) motilità attiva e passiva di spalla sinistra globalmente ridotta ai gradi estremi con dolore associato.
Producevano, fra l'altro, la diffida e messa in mora 16.12.20 inviata dal loro legale di fiducia (all. n. 10) e le comunicazioni tutte intercorse con l'allora ; le cartelle Controparte_6 cliniche dei ricoveri presso l'ospedale di Fermo e presso l'ospedale Salesi di nonché CP_2 CTP del dr. sulla base delle cui conclusioni quantificavano il danno subito dal minore, Per_2 precisando che l'an della causa era da ritenersi pacifico e documentando che la procedura di media conciliazione era stata espletata senza successo.
Si costituiva l'ente convenuto per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando l'assoluta assenza di responsabilità degli operatori sanitari coinvolti, in quanto dalla letteratura medica sono descritte fratture delle ossa lunghe fetali dopo cesareo anche senza manovre traumatiche e deducendo:
- che dopo la rimozione dell'apparecchio gessato non vi furono ulteriori controlli specialistici né strumentali;
- che il piccolo tre anni dopo la nascita, ha riportato una frattura alla clavicola Per_1 sinistra nel 2020 a seguito a trauma accidentale;
- che la sig.ra si era fatta seguire per tutta la pratica pre-parto in Marocco, suo CP_4 paese di origine;
- che la valutazione effettuata dall'ortopedico di controparte non è attendibile per due ordini di motivi:
1. Gli esiti funzionali delle fratture delle ossa lunghe in età neonatale hanno ottimi outcome con completi recuperi articolari e riallineamento/rimodellamento osseo, che avviene in maniera progressiva contestualmente alla crescita;
2. Eventuali postumi, quali lieve ipertrofia muscolare rilevata in sede di controllo ortopedico ambulatoriale del 13.10.20, possono essere correlati anche alla recente frattura clavicolare sinistra;
- che nelle ipotesi di responsabilità da malpractice medica, il risarcimento è calcolato mediante applicazione delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 3 Decreto Legge n. 158/12: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, ossia del c.d. Codice delle Assicurazioni Private) e che analoga previsione è data dall'art. 7/4 L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco);
- che sino alla costituzione in giudizio era stata predisposta, a livello nazionale, unicamente la Tabella relativa alle lesioni c.d. micro-permanenti (ovverosia comportanti postumi da 0 a 9%) di cui all'art. 139 del Codice, mentre quella per le lesioni c.d. macro-permanenti (ovverosia comportanti postumi superiori al 9%) era ancora in fase di realizzazione;
- che il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato;
- che Incombe sul paziente che intende agire in giudizio nei confronti della struttura sanitaria, ovvero del medico (nella sola ipotesi, però, in cui quest'ultimo abbia prestato la propria opera in virtù di una obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti del paziente stesso), l'onere di dar prova dell'evento dannoso e della sussistenza del nesso di causalità fra tale evento e la condotta – commissiva od omissiva – dei sanitari;
- che La riforma alla disciplina del risarcimento danni da malpractice medica apportata dalla L. n. 24/2017 “Gelli – Bianco” ha, infatti, qualificato la responsabilità della struttura sanitaria per i danni patiti pagina 3 di 6 dal paziente (anche laddove tali danni siano stati cagionati da una condotta dolosa o colposa di sanitari di cui la stessa si avvale, ancorché non dipendenti, e scelti dal paziente) come responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218-1228 cod. civ., e che Le conseguenze più rilevanti della nuova qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale attengono ai profili della prescrizione (dieci anni ex art. 2946 cc) e dell'onere della prova, per cui il paziente debba dar prova della verificazione dell'evento danno nonché della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta censurata (e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale condotta sia commissiva ovvero omissiva) ed il danno lamentato;
- che Con l'ordinanza n. 103454/2021, pubblicata il 20.04.2021, la Corte di legittimità ha ribadito come laddove il paziente invochi la responsabilità della struttura sanitaria questo resti sollevato dall'onere di dar prova della colpa del sanitario ma debba, in ogni caso, fornire prova del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal sanitario stesso e l'evento dannoso lamentato.
Assegnati in esito all'udienza di prima comparizione i termini ex art. 183/6 cpc, il giudice designato ha acquisito la documentazione prodotta dalle parti e disposto CTU, affidata al dr. ed al dr. la cui relazione è stata depositata in data 8.4.25. Persona_3 Persona_4
Con decreto di variazione tabellare 10/25 la causa è stata passata in carico a questo got che, ritenuta conclusa l'istruttoria, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
La causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Il collegio peritale ha così concluso:
“In sede di parto cesareo dell'08/09/2017 appare corretta l'applicazione delle linee guida concretamente adeguate alle condizioni della paziente, con esecuzione di parto cesareo;
tuttavia, nell'esecuzione materiale delle corrette indicazioni, non appare esser stata osservata l'appropriata prudenza, diligenza e perizia, così provocando al neonato il distacco epifisario dell'omero in sede prossimale, per cui va osservato come le condizioni del nascituro non fossero in alcun modo rappresentative di una maggiore fragilità/vulnerabilità alla lesione concretamente prodotta, attribuibile pertanto alla sola esecuzione imperita dell'intervento di parto cesareo.
“Non si rilevano discostamenti dalla Linee Guida o dalle buone pratiche assistenziali sulle scelte operative adoperate nel caso concreto, quanto piuttosto una esecuzione inadeguata delle medesime, con conseguente trauma da parto cesareo altrimenti del tutto evitabile. Altrettanto, non si rilevano ritardi nel trattamento della lesione cagionata, infatti, nel sospetto di una lesione/stiramento del plesso brachiale del braccio sx il neonato veniva trasferito in data 15/09 presso il Salesi di ove veniva effettuata una RX della spalla sx (2pr) che evidenziava CP_2 piccola irregolarità del profilo corticale esterno della metafisi prossimale dell'omero sinistro. Veniva eseguita anche ECT muscolo-tendinea comparativa che mostrava a sinistra, in massima abduzione, scivolamento caudale del nucleo epifisario omerale di circa 7 mm. Il distacco veniva sottoposto a riduzione incruenta e veniva confezionato apparecchio gessato toraco-brachiale, indossato a tutto il 02/10/2017.
“In sede di parto cesareo dell'08/09/2017 è stata prodotta una lesione di origine prettamente traumatica della cartilagine di coniugazione dell'omero, con conseguente distacco condro- epifisario: complicanza nota in letteratura, prevedibile e prevenibile mediante applicazione delle corrette tecniche chirurgiche. A tal proposito si specifica ulteriormente come simili lesioni siano in genere conseguenza di una eccessiva trazione assiale (pari o superiore a 60kg) sulle
pagina 4 di 6 articolazioni del neonato, così segnalando come l'intervento di parto cesareo dell'agosto 2017 sia stato eseguito con rilevante difetto di perizia, non giustificata dalle circostanze non affatto critiche rese dal verbale operatorio.
“La lesione prodotta in corso di parto cesareo appare essere la razionale conseguenza di un intervento chirurgico non eseguito con adeguata perizia, essendo peraltro verificati i criteri di causalità materiale intercorrenti fra condotte ed evento, ossia, il criterio topografico, cronologico, dell'idoneità lesiva, della continuità fenomenica, nonché il criterio di esclusione di altre cause, non avendo né il verbale operatorio né lo stato clinico e biologico del neonato giustificato altrimenti l'inevitabilità di una simile conseguenza.
“Stabilita l'esistenza di inadeguata condotta sanitaria effettivamente in rapporto causale ad un danno alla persona di , consistita in incongrue manovre poste in essere Persona_1 durante l'espletamento del parto, tali da generare una lesione traumatica rappresentata da distacco epifisario prossimale dell'omero, il danno biologico, nella componente temporale e permanente, appare così suddivisibile:
- ITP al 75% pari a 24 gg. (dall'8/09 giorno della nascita al 02/10 rimozione dell'apparecchio gessato), un periodo di ITP al 50% di 30 gg e un ulteriore periodo di ITP al 25% di ulteriori 30 gg (recupero della mobilità 04/12/2017, come da certificato ambulatoriale Ospedale di . CP_2
- postumi permanenti quantificabili nella misura del 3% (tre percento), in ordine alla riduzione della validità psico-fisica biologica.
Alla luce dell'evoluzione clinica evidenziata e dell'attuale stato clinico-funzionale, si ritiene che i postumi non impediranno nel corso della maggiore età l'esercizio di sport a livello agonistico (o dilettantistico) o lo svolgimento di alcune tipologie di lavoro.
Spese documentate congrue”
Così accertato e quantificato, il danno non patrimoniale va liquidato facendo applicazioni delle attuali tabelle per le lesioni micropermanenti, per danneggiato di 1 anno gg al dì ITP al 75% 24 42,14 1.011,36 IPT 50% 30 28,09 842,70 ITP 25% 30 14,05 421,35 DB 3% 3.468,24
5.743,65
Considerando che al momento dell'errore il danneggiato non aveva un anno di età ma era invece un neonato, che il collegio peritale ha riconosciuto l'assenza di circostanze critiche, per quanto riportato nel verbale operatorio, che giustificassero l'applicazione di forza, ossia un serio difetto di perizia, pur se non risulta che le lesioni subite influiscano pesantemente sulla vita del minore, pare doveroso riconoscere l'applicazione di un aumento del 25% per danno morale e quindi l'importo di € 7.179,56. Considerando che la liquidazione è operata nell'attualità, l'importo va devalutato al momento del sinistro (8.9.17) e poi maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/1 cc dal giorno del sinistro (8.9.17) al giorno precedente la proposizione del giudizio (27.3.23) ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione del giudizio (28.2.23) all'effettivo pagamento.
Avendo i CTU ritenuto congrue le spese mediche documentate per € 614,80 (doc.28), parte convenuta andrà condannata al relativo rimborso, oltre ad interessi legali dal giorno di ogni pagamento al giorno precedente l'avvio del giudizio (27.3.23) e ad interessi ex art. 1284/4 cc dalla proposizione del giudizio (28.2.23) all'effettivo pagamento.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, con riferimento al decisum e anche per la fase di media-conciliazione.
pagina 5 di 6 Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda dei sigg.ri e quali genitori Controparte_3 CP_4 esercenti la responsabilità sul minore , accertata e dichiarata la Persona_1 responsabilità dell'ente convenuto, in persona del commissario liquidatore p.t., per le lesioni riportate dal minore in data 8.9.17, condanna l'ente convenuto a versare agli attori, nella spiegata qualità, l'importo di € 7.179,56, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione, nonché l'importo di € 614,80, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre a interessi come in motivazione;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare agli attori, in solido fra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 312,80 per spese, € 5.277,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 17,02 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17/10/2025
Il got
UR OD
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17/10/2025, ad ore 13,03, innanzi al got UR OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. FEDERICA TRIFOGLIO, anche in sost. avv. ROBERTA BIZZARRI per parte convenuta l'avv. PAOLO FATTENOTTE,
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, accertato e dichiarato l'errore medico al momento della nascita del piccolo Persona_1CP_ e sul piccolo medesimo, condannare la Gestione Liquidatoria ex in persona del commissario liquidatore pro tempore presso , al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni subiti da parte attrice e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dei sigg.ri
[...]
, nato a [...] provincia di Benimellal in Marocco il 17/06/1981, c.f. e CP_3 C.F._1 residente in [...] e nata a [...] in CP_4 Marocco il 28/04/1992, c.f. , e residente in [...] Martiri D'Ungheria n. 63, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
, nato a [...] il [...], c.f. e residente in 63812 Persona_1 C.F._3 AN (FM) alla Via Martiri d'Ungheria n. 63, della somma complessiva di € 8.272,77 (dato dalla somma di danno biologico, spese mediche e danno morale); CP_
- stante la soccombenza di Gestione Liquidatoria ex in persona del commissario liquidatore pro tempore presso , Voglia condannarla altresì al pagamento Controparte_2 integrale delle spese di CTU come già liquidate in separato decreto, modificando quindi il provvedimento del 16/09/2025.
- Con vittoria di spese come da nota spese allegata.
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue: il Tribunale voglia:
○ Rigettare integralmente le domande attoree per difetto di prova dell'an e del quantum, nonché per l'assenza di presupposti oggettivi per la liquidazione delle singole voci di danno (biologico, morale, personalizzazione, danno futuro, spese);
○ In subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale, limitare il risarcimento esclusivamente all'eventuale danno biologico nei limiti della percentuale accertata dalla CTU e secondo i parametri delle tabelle milanesi micropermanenti, con esclusione di ogni ulteriore voce di danno o spesa non provata;
○ Rigettare ogni ulteriore e diversa domanda, istanza o eccezione avversaria.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese, alle ore 13,10, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 375/2023 promossa da:
, Controparte_3 C.F._1
, CP_4 C.F._2 in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
C.F._3 con l'avv. FEDERICA TRIFOGLIO e l'avv. ROBERTA BIZZARRI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTORI contro
, , in pers. commissario Controparte_5 P.IVA_1 liquidatore, con l'avv. PAOLO FATTENOTTE e con domicilio eletto presso il difensore
Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata i sigg.ri e in proprio e quali Controparte_3 CP_4 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , convenivano Persona_1 in giudizio per l'udienza 19.6.23 la Gestione Liquidatoria ex in persona del CP_5 commissario liquidatore p.t., presso , per ottenerne la condanna al risarcimento del CP_2 danno dal figlio minore subito in dipendenza da errore medico dei sanitari in corso di esecuzione del parto cesareo in data 8.9.17 presso l'Ospedale di Fermo, che ha provocato un trauma all'arto superiore sinistro del piccolo, evento complicato da distacco epifisario omero prossimale, trattato con riduzione incruenta del distacco epifisario e confezionamento di apparecchio gessato toraco–brachiale, caratterizzato da: a) dolore ricorrente alla spalla sinistra pagina 2 di 6 esteso all'arto superiore omolaterale che si aggrava con i movimenti soprattutto contro resistenza;
b) lieve atteggiamento in adduzione;
c) lieve ipotonotrofia dei muscoli del cingolo scapolare, del braccio e avambraccio;
d) palpazione dolorosa alla digitopressione di epifisi omerale;
e) motilità attiva e passiva di spalla sinistra globalmente ridotta ai gradi estremi con dolore associato.
Producevano, fra l'altro, la diffida e messa in mora 16.12.20 inviata dal loro legale di fiducia (all. n. 10) e le comunicazioni tutte intercorse con l'allora ; le cartelle Controparte_6 cliniche dei ricoveri presso l'ospedale di Fermo e presso l'ospedale Salesi di nonché CP_2 CTP del dr. sulla base delle cui conclusioni quantificavano il danno subito dal minore, Per_2 precisando che l'an della causa era da ritenersi pacifico e documentando che la procedura di media conciliazione era stata espletata senza successo.
Si costituiva l'ente convenuto per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando l'assoluta assenza di responsabilità degli operatori sanitari coinvolti, in quanto dalla letteratura medica sono descritte fratture delle ossa lunghe fetali dopo cesareo anche senza manovre traumatiche e deducendo:
- che dopo la rimozione dell'apparecchio gessato non vi furono ulteriori controlli specialistici né strumentali;
- che il piccolo tre anni dopo la nascita, ha riportato una frattura alla clavicola Per_1 sinistra nel 2020 a seguito a trauma accidentale;
- che la sig.ra si era fatta seguire per tutta la pratica pre-parto in Marocco, suo CP_4 paese di origine;
- che la valutazione effettuata dall'ortopedico di controparte non è attendibile per due ordini di motivi:
1. Gli esiti funzionali delle fratture delle ossa lunghe in età neonatale hanno ottimi outcome con completi recuperi articolari e riallineamento/rimodellamento osseo, che avviene in maniera progressiva contestualmente alla crescita;
2. Eventuali postumi, quali lieve ipertrofia muscolare rilevata in sede di controllo ortopedico ambulatoriale del 13.10.20, possono essere correlati anche alla recente frattura clavicolare sinistra;
- che nelle ipotesi di responsabilità da malpractice medica, il risarcimento è calcolato mediante applicazione delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 3 Decreto Legge n. 158/12: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, ossia del c.d. Codice delle Assicurazioni Private) e che analoga previsione è data dall'art. 7/4 L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco);
- che sino alla costituzione in giudizio era stata predisposta, a livello nazionale, unicamente la Tabella relativa alle lesioni c.d. micro-permanenti (ovverosia comportanti postumi da 0 a 9%) di cui all'art. 139 del Codice, mentre quella per le lesioni c.d. macro-permanenti (ovverosia comportanti postumi superiori al 9%) era ancora in fase di realizzazione;
- che il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato;
- che Incombe sul paziente che intende agire in giudizio nei confronti della struttura sanitaria, ovvero del medico (nella sola ipotesi, però, in cui quest'ultimo abbia prestato la propria opera in virtù di una obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti del paziente stesso), l'onere di dar prova dell'evento dannoso e della sussistenza del nesso di causalità fra tale evento e la condotta – commissiva od omissiva – dei sanitari;
- che La riforma alla disciplina del risarcimento danni da malpractice medica apportata dalla L. n. 24/2017 “Gelli – Bianco” ha, infatti, qualificato la responsabilità della struttura sanitaria per i danni patiti pagina 3 di 6 dal paziente (anche laddove tali danni siano stati cagionati da una condotta dolosa o colposa di sanitari di cui la stessa si avvale, ancorché non dipendenti, e scelti dal paziente) come responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218-1228 cod. civ., e che Le conseguenze più rilevanti della nuova qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale attengono ai profili della prescrizione (dieci anni ex art. 2946 cc) e dell'onere della prova, per cui il paziente debba dar prova della verificazione dell'evento danno nonché della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta censurata (e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale condotta sia commissiva ovvero omissiva) ed il danno lamentato;
- che Con l'ordinanza n. 103454/2021, pubblicata il 20.04.2021, la Corte di legittimità ha ribadito come laddove il paziente invochi la responsabilità della struttura sanitaria questo resti sollevato dall'onere di dar prova della colpa del sanitario ma debba, in ogni caso, fornire prova del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal sanitario stesso e l'evento dannoso lamentato.
Assegnati in esito all'udienza di prima comparizione i termini ex art. 183/6 cpc, il giudice designato ha acquisito la documentazione prodotta dalle parti e disposto CTU, affidata al dr. ed al dr. la cui relazione è stata depositata in data 8.4.25. Persona_3 Persona_4
Con decreto di variazione tabellare 10/25 la causa è stata passata in carico a questo got che, ritenuta conclusa l'istruttoria, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
La causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Il collegio peritale ha così concluso:
“In sede di parto cesareo dell'08/09/2017 appare corretta l'applicazione delle linee guida concretamente adeguate alle condizioni della paziente, con esecuzione di parto cesareo;
tuttavia, nell'esecuzione materiale delle corrette indicazioni, non appare esser stata osservata l'appropriata prudenza, diligenza e perizia, così provocando al neonato il distacco epifisario dell'omero in sede prossimale, per cui va osservato come le condizioni del nascituro non fossero in alcun modo rappresentative di una maggiore fragilità/vulnerabilità alla lesione concretamente prodotta, attribuibile pertanto alla sola esecuzione imperita dell'intervento di parto cesareo.
“Non si rilevano discostamenti dalla Linee Guida o dalle buone pratiche assistenziali sulle scelte operative adoperate nel caso concreto, quanto piuttosto una esecuzione inadeguata delle medesime, con conseguente trauma da parto cesareo altrimenti del tutto evitabile. Altrettanto, non si rilevano ritardi nel trattamento della lesione cagionata, infatti, nel sospetto di una lesione/stiramento del plesso brachiale del braccio sx il neonato veniva trasferito in data 15/09 presso il Salesi di ove veniva effettuata una RX della spalla sx (2pr) che evidenziava CP_2 piccola irregolarità del profilo corticale esterno della metafisi prossimale dell'omero sinistro. Veniva eseguita anche ECT muscolo-tendinea comparativa che mostrava a sinistra, in massima abduzione, scivolamento caudale del nucleo epifisario omerale di circa 7 mm. Il distacco veniva sottoposto a riduzione incruenta e veniva confezionato apparecchio gessato toraco-brachiale, indossato a tutto il 02/10/2017.
“In sede di parto cesareo dell'08/09/2017 è stata prodotta una lesione di origine prettamente traumatica della cartilagine di coniugazione dell'omero, con conseguente distacco condro- epifisario: complicanza nota in letteratura, prevedibile e prevenibile mediante applicazione delle corrette tecniche chirurgiche. A tal proposito si specifica ulteriormente come simili lesioni siano in genere conseguenza di una eccessiva trazione assiale (pari o superiore a 60kg) sulle
pagina 4 di 6 articolazioni del neonato, così segnalando come l'intervento di parto cesareo dell'agosto 2017 sia stato eseguito con rilevante difetto di perizia, non giustificata dalle circostanze non affatto critiche rese dal verbale operatorio.
“La lesione prodotta in corso di parto cesareo appare essere la razionale conseguenza di un intervento chirurgico non eseguito con adeguata perizia, essendo peraltro verificati i criteri di causalità materiale intercorrenti fra condotte ed evento, ossia, il criterio topografico, cronologico, dell'idoneità lesiva, della continuità fenomenica, nonché il criterio di esclusione di altre cause, non avendo né il verbale operatorio né lo stato clinico e biologico del neonato giustificato altrimenti l'inevitabilità di una simile conseguenza.
“Stabilita l'esistenza di inadeguata condotta sanitaria effettivamente in rapporto causale ad un danno alla persona di , consistita in incongrue manovre poste in essere Persona_1 durante l'espletamento del parto, tali da generare una lesione traumatica rappresentata da distacco epifisario prossimale dell'omero, il danno biologico, nella componente temporale e permanente, appare così suddivisibile:
- ITP al 75% pari a 24 gg. (dall'8/09 giorno della nascita al 02/10 rimozione dell'apparecchio gessato), un periodo di ITP al 50% di 30 gg e un ulteriore periodo di ITP al 25% di ulteriori 30 gg (recupero della mobilità 04/12/2017, come da certificato ambulatoriale Ospedale di . CP_2
- postumi permanenti quantificabili nella misura del 3% (tre percento), in ordine alla riduzione della validità psico-fisica biologica.
Alla luce dell'evoluzione clinica evidenziata e dell'attuale stato clinico-funzionale, si ritiene che i postumi non impediranno nel corso della maggiore età l'esercizio di sport a livello agonistico (o dilettantistico) o lo svolgimento di alcune tipologie di lavoro.
Spese documentate congrue”
Così accertato e quantificato, il danno non patrimoniale va liquidato facendo applicazioni delle attuali tabelle per le lesioni micropermanenti, per danneggiato di 1 anno gg al dì ITP al 75% 24 42,14 1.011,36 IPT 50% 30 28,09 842,70 ITP 25% 30 14,05 421,35 DB 3% 3.468,24
5.743,65
Considerando che al momento dell'errore il danneggiato non aveva un anno di età ma era invece un neonato, che il collegio peritale ha riconosciuto l'assenza di circostanze critiche, per quanto riportato nel verbale operatorio, che giustificassero l'applicazione di forza, ossia un serio difetto di perizia, pur se non risulta che le lesioni subite influiscano pesantemente sulla vita del minore, pare doveroso riconoscere l'applicazione di un aumento del 25% per danno morale e quindi l'importo di € 7.179,56. Considerando che la liquidazione è operata nell'attualità, l'importo va devalutato al momento del sinistro (8.9.17) e poi maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/1 cc dal giorno del sinistro (8.9.17) al giorno precedente la proposizione del giudizio (27.3.23) ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284/4 cc dalla proposizione del giudizio (28.2.23) all'effettivo pagamento.
Avendo i CTU ritenuto congrue le spese mediche documentate per € 614,80 (doc.28), parte convenuta andrà condannata al relativo rimborso, oltre ad interessi legali dal giorno di ogni pagamento al giorno precedente l'avvio del giudizio (27.3.23) e ad interessi ex art. 1284/4 cc dalla proposizione del giudizio (28.2.23) all'effettivo pagamento.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, con riferimento al decisum e anche per la fase di media-conciliazione.
pagina 5 di 6 Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda dei sigg.ri e quali genitori Controparte_3 CP_4 esercenti la responsabilità sul minore , accertata e dichiarata la Persona_1 responsabilità dell'ente convenuto, in persona del commissario liquidatore p.t., per le lesioni riportate dal minore in data 8.9.17, condanna l'ente convenuto a versare agli attori, nella spiegata qualità, l'importo di € 7.179,56, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione, nonché l'importo di € 614,80, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre a interessi come in motivazione;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare agli attori, in solido fra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 312,80 per spese, € 5.277,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 17,02 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17/10/2025
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