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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 10782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10782 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 18222/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/05/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 03.12.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 04/12/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. FERRI VALENTINA con studio in VIA PODGORA, 15 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
20/05/1990, rappresentata e difesa dall'avv. MIRAGLIA PASQUALINO con studio in MODENA,
VIA RAINUSSO n. 118 presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. OMODEO SALE' ANNA in qualità di curatore speciale della minore Per_1
pagina 1 di 12
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.05.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I Sig.ri e accettano espressamente la competenza Parte_1 Controparte_1 giurisdizionale dell'intestato Tribunale di Milano, ex art. 10 regolamento UE e 4 Regolamento CE 4/2009 sulle condizioni economiche.
La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e rimarrà a vivere Per_1 prevalentemente in Brasile con la madre, nella casa in comproprietà fra i genitori sita in Recife, Rua João
Dias Martins, 88. Appartamento 304
Il Sig. quando si recherà in Brasile, indicativamente una volta all'anno e durante il periodo estivo, Pt_1 potrà vedere e tenere con sé , concordando la visita con la Sig.ra e prevendo la possibilità Per_1 CP_1 che lo stesso possa trascorrere anche 15 giorni consecutivi con la minore, previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima;
Il sig. inoltre, potrà vedere e tenere con sé la minore , quando la stressa si troverà in Italia, Pt_1 Per_1 indicativamente nei periodi di festività e sospensione scolastica che ricadono nei mesi di Luglio, Dicembre
e Gennaio, concordando almeno 15 giorni prima le modalità di frequentazione padre – figlia con la sig.ra che, in ogni caso, dovranno essere le più ampie possibili;
CP_1
Ciascun genitore si farà carico di pagare le spese relative al proprio viaggio mentre, con riferimento alla minore , entrambi i genitori si faranno carico al 50% delle spese di viaggio A/R fra il Brasile e Per_1
l'Italia. La minore viaggerà da e per l'Italia accompagnata dalla madre, sig.ra o laddove la stessa Per_1 CP_1 non dovesse essere disponibile, purché lo comunichi con congruo anticipo, da un accompagnatore messo a disposizione dalla compagnia aerea. In tale caso il costo verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, fatto salvo il caso in cui la circostanza non venga comunicata dalla sig.ra con congruo anticipo: in CP_1 tale ultimo caso, la madre si farà carico in via esclusiva dei costi dell'accompagnatore; Il sig. potrà sentire telefonicamente la figlia anche tutti i giorni chiamando al numero di Pt_1 Per_1 telefono a lei dedicato e già in uso alla minore.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile pari ad euro 270,00 omnia a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per la figlia minore , impegnandosi alla pubblicazione Per_1 della sentenza.
pagina 2 di 12 Le parti concordemente chiedono la revoca del divieto di espatrio della figlia minore . Per_1
Le parti si impegnano alla sottoscrizione di tutto quanto necessario per il rinnovo dei passaporti italiano e brasiliano della figlia minore , nonché per tutti i documenti della figlia minore. Per_1
Le parti si impegnano a recepire il presente accordo anche nell'ambito del procedimento di divorzio n. 0073338-72.2020.8.17.2001 8a Sezione del Tribunale di Famiglia e Registro di Stato Civile della Capitale, attualmente pendente in Brasile.
Le parti si impegnano reciprocamente a revocare eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali attualmente pendenti, nonché a rimettere la querela ed accettare la rimessione e non intraprendere nuove azioni penali per i fatti intercorsi e/o altre azioni per il risarcimento dei danni per i fatti già contestati e di cui al procedimento penale n. 25202/2022 RGNR Tribunale di Milano.
I Sig.ri e dichiarano che le spese legali del presente giudizio e relative alle loro posizioni Pt_1 Parte_2 si intendono integralmente compensate fra di loro.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Brasile il 28.8.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NOVATE MILANESE nell'anno 2014, n. 21, P.II, S. C,
dal matrimonio è nata una figlia, il 7.4.2013, Per_1
le parti si sono separate con sentenza non definitiva sullo status n. 5698/2021 pubblicata il
30.6.2021 e successivamente, con sentenza definitiva n. 6652/2022 pubblicata il 28.7.2022, con la quale è stata regolamentata la responsabilità genitoriale con l'affido di ai servizi sociali del Per_1
Comune di Bresso e limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, con collocamento della minore con la madre in Bresso in via Pietro Micca 2/B ed assegnazione della casa familiare alla madre, frequentazioni con il padre secondo un calendario predisposto dal servizio, un contributo paterno di €400 mensili oltre al 50% delle spese extra come da
Linee guida di questo Tribunale, con ordine alla società datrice di lavoro del padre di pagare direttamente alla madre la suddetta somma detraendola da quanto dovuto dallo in dipendenza del Pt_1
pagina 3 di 12 rapporto di lavoro. La sentenza, inoltre, conferiva incarico ai servizi di predisporre tutti i necessari interventi a sostegno del nucleo familiare, tra i quali il mantenimento della presa in carico della
[...] presso il CPS competente, e con l'incarico di mantenere un'attenta e stringente attività di CP_1 monitoraggio sull'evoluzione della situazione della minore,
con ricorso depositato in data 10/05/2023 il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio allegando di aver sporto denuncia per sottrazione internazionale di minore poiché la moglie dopo la pronuncia separativa aveva fatto perdere le proprie tracce, molto probabilmente facendo rientro dalla
Svizzera in Brasile utilizzando il passaporto brasiliano della figlia minore ed eludendo così i relativi controlli, considerato che in sede di separazione era stato disposto il divieto di espatrio della minore;
chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affido super esclusivo a suo favore della figlia minore Per_1
una volta che questa avesse fatto rientro in Italia, una regolamentazione delle frequentazioni madre/figlia senza facoltà di pernotto, la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico e che le spese straordinarie fossero suddivise al 50% tra le parti;
allegava in particolare che: -poco dopo la pronuncia della sentenza di separazione, la resistente aveva fatto perdere le proprie tracce, presumibilmente lasciando il Paese insieme alla figlia, malgrado il divieto di espatrio per pronunciato nel corso del giudizio separativo e ribadito con la sentenza Per_1
definitiva, -esso ricorrente aveva presentato denuncia per sottrazione internazionale di minore alle competenti autorità ed era in attesa di ottenere aggiornamenti in relazione al procedimento penale collegato, -il comportamento della madre imponeva di disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, con revoca del precedente affidamento all'ente territoriale, -egli era impossibilitato a recarsi all'estero, alla ricerca della figlia, in quanto non aveva ottenuto la firma della moglie sui documenti necessari per il rilascio del proprio passaporto, -la madre non rispondeva alle sue telefonate ed egli riusciva a parlare con la figlia solo tramite messaggi, in portoghese, sull'identità dell'autrice dei quali, peraltro, non poteva essere completamente certo, visto il buon portoghese con cui erano scritti, -con il suo gesto, la aveva impedito anche l'espletamento dell'incarico affidato ai servizi sociali del CP_1
comune di Bresso, i quali non avevano avuto nemmeno il tempo di prendere in carico la posizione dopo la sentenza del luglio 2022, -egli null'altro poteva fare se non chiedere di disporre l'affidamento super esclusivo della minore -la somma di Euro 400,00, a suo tempo concordata dalle parti e fatta Per_1
propria dal Tribunale di Milano, non era più adeguata per contribuire al mantenimento ordinario di visto che la stessa si trovava, con estrema probabilità, in Brasile, dove la somma è Per_1
pagina 4 di 12 assolutamente sproporzionata rispetto al tenore di vita, soprattutto in quanto affiancata alle altre somme che la resistente percepiva, vale a dire l'intero canone di locazione per l'immobile che i coniugi avevano acquistato in Brasile e il 50% delle spese straordinarie, -egli a far data dall'agosto 2021, lavorava presso ATM S.p.A con uno stipendio mensile di € 1.500,00, ma sullo stesso gravava una cessione volontaria di 1/5, a copertura di un precedente debito del ricorrente per € 320,00 mensili, -con il proprio stipendio, doveva far fronte alle spese per la locazione dell'immobile di Buccinasco dove oggi risiede, -nulla era noto della situazione della resistente, se avesse o meno reperito un'occupazione,
all'udienza di prima comparizione delle parti fissata con decreto del 22.5.2023, tenutasi in data
31.10.2023, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143, co. 1 c.p.c. in data 13.6.2023 (come da originale del ricorso notificato che veniva depositato in cartaceo), veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della convenuta e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “ci siamo separati di fatto nel 2019, io sono andato a vivere dalla mia nonna e mia moglie è rimasta nella casa coniugale di via Pietro Micca in locazione.
Con la sentenza di separazione definitiva è stato disposto l'affidamento di ai servizi sociali con Per_1
collocamento presso la mamma e con vari interventi a sostegno di tutti. Questa sentenza è del luglio
2022. Io stavo vedendo mia figlia regolarmente, ma dopo luglio non ho visto per un mese, mi Per_1
dicevano che aveva il covid. Ad agosto avevo capito che erano scuse e la mamma, infatti, mi ha ammesso che era andata in brasile da un mese con . Da lì non ho più visto né sentito e Per_1 Per_1
neppure la madre. Credo che siano in Brasile non se a Recife o a Uberaba dove mia moglie è nata. Mi messaggio con ogni due giorni circa. Non sono del tutto sicuro che a rispondere sia . Per_1 Per_1
E' scritto in portoghese in maniera corretta e alcune informazioni sono proprie di un adulto. Ho denunciato mia moglie alla procura della repubblica, i carabinieri mi hanno chiamato a settembre e ho denunciato anche mia suocera che è scappata con mia moglie. Non so il procedimento penale a che punto sia. Verso sempre il mio contributo sullo stesso iban presso poste italiane sul quale l ho sempre versato. Non ho attivato la convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione di minori. Volevo andare in brasile personalmente per rintracciare mia figlia ma non posso avere il passaporto valido per
l'espatrio perché ci vuole la firma di mia moglie e lei essendo scappata non me la rilascia”. Il difensore del ricorrente depositava in cartaceo la relazione dei servizi sociali di Bresso datata
23.10.2023 (richiesta con il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione ma non inviata pagina 5 di 12 all'Ufficio dai servizi) e chiedeva che venisse pronunciata sentenza non avendo prove da articolare;
precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per l'accoglimento delle stesse, dichiarando che la A.G. italiana aveva la giurisdizione sia per la pronuncia sullo status, visto che il ricorrente risiedeva ancora in Italia, sia per la responsabilità genitoriale non essendo trascorso un anno dal trasferimento illecito della minore, sia per le obbligazioni alimentari in quanto domanda accessoria alla domanda sullo status; il Presidente relatore verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione in assenza di istanze istruttorie ex art. 473 - bis.22 co 4 c.p.c. quantomeno per la pronuncia sullo status, con sentenza non definitiva n. 68/2024 resa da questo Tribunale in data 15.11.2023 e pubblicata in data 04.01.2024 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e con ordinanza resa in parti dati la causa veniva rimessa sul ruolo del Presidente relatore, ritenendo necessario integrare il contraddittorio con la nomina del Curatore speciale, Avv. Anna Omodeo Salè. Il
Collegio, inoltre, invitava la Procura della Repubblica ad inviare gli atti ostensibili del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia/querela effettuata dal Sig. in data 03.08.2022 nei Pt_1 confronti dell'ex moglie per il reato di sottrazione internazionale della figlia e fissava nuova Per_1
udienza al 12.03.2024 con richiesta ai Servizi Sociali del Comune di Bresso di inviare una relazione all'Ufficio nonché le precedenti inerenti il procedimento separativo, alla suddetta udienza, presenti il ricorrente e il curatore speciale della minore, visto che lo Pt_1
riferiva che la era stata sentita in dibattimento come parte offesa in data 11.12.2023 nel giudizio CP_1
ex art. 570 bis c.p. avviato contro di lui innanzi alla A.G. di Milano, dal quale poi era stato assolto, ed aveva dichiarato che la bambina è in Brasile e che lei percepisce gli affitti della casa in comproprietà di €
300 mensili e della casa che ha ereditato dal padre ed ha dichiarato che riceve una pensione per la morte del padre che era un politico, il Presidente relatore così disponeva:
“Dato atto di quanto sopra, rilevato che il costo della vita in Brasile è significativamente inferiore rispetto al costo della vita in Italia e considerato che la resistente ha dichiarato di avere entrate in Brasile,
Dato atto che i servizi sociali hanno chiesto una proroga per l'invio della relazione di aggiornamento e che è necessario verificare se le iniziative dello siano portare a compimento e Pt_1
l'esito delle stesse,
P.Q.M.
pagina 6 di 12
1. Riduce il contributo di mantenimento paterno a favore della figlia minore nella somma mensile Per_1 di € 150,00 omnia a decorrere dal mese di Marzo 2024 che verrà pagato con le stesse modalità ed alle stese scadenze come stabilite con la sentenza della separazione, oltre alla rivalutazione monetaria secondo
gli indici Istat con prima rivalutazione a marzo 2025,
2. Concede termine ai servizi sociali di Pieve Emanuele fino al 30.5.2024 per il deposito di una relazione di aggiornamento,
3. Concede termine alla parte ricorrente fino al 30.5.2024 per il deposito della documentazione sopra indicata e degli esiti delle iniziative in corso” e rinviava la causa alla udienza del 13.6.2024, in data 10.06.2024 si costituiva in giudizio la allegando che ella si era recata con CP_1
la figlia in Brasile su accordo con lo che quindi questi era ben consapevole di dove si trovasse la Pt_1 figlia, tant'è che egli non aveva mai provveduto a chiedere il rientro della minore con istanza ai sensi della Convenzione Aja 1980, sebbene la stessa Curatrice già nel 2022 avesse invitato l'odierno ricorrente a valutare unitamente al proprio difensore, ed al Servizio Sociale affidatario, la possibilità di ottenere il rientro della figlia mediante gli strumenti internazionali della Convenzione Aja, che il padre era consapevole della volontà delle minore di restare in Brasile con la madre, in quanto luogo in cui si sentiva maggiormente tutelata ed in equilibrio, avendo ormai lì organizzato la propria vita ed il proprio centro di interessi, ed anche che lo aveva instaurato un procedimento di divorzio anche in Pt_1
Brasile. Chiedeva quindi di rigettare la domanda di affido super esclusivo della minore al padre, che fosse disposto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con prevalente suo Per_1
collocamento presso la madre in Brasile, che fosse disposta la regolamentazione delle frequentazioni padre figlia liberamente e un contributo di mantenimento paterno di euro 650,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, all'udienza del 13.6.2024 presenti le parti personalmente con i rispettivi difensori e il curatore speciale della minore il Presidente relatore provvedeva ad ascoltare le parti. La madre dichiarava: “Lo mi ha autorizzato a portare in Brasile, anzi mi ha consigliato di andare via. Mi ha Pt_1 Per_1 accompagnato al consolato brasiliano a Milano ed ha firmato il consenso perché io andassi in brasile con
la bambina ei documenti per ottenere il passaporto brasiliano di . Era gennaio 2022. Prima della Per_1 sentenza. sono partita in macchina per la Svizzera e da lì ho preso l'aereo per il Brasile. Mi riservo di produrre i documenti … Non ho alcun problema a che il padre vada in Brasile a vedere e stare con
, anzi faccio presente che lo scorso novembre e dicembre la famiglia dello che vive in Brasile Per_1 Pt_1
pagina 7 di 12 è stata con sia a casa loro che a casa nostra. A questi parenti dello si è aggiunta Per_1 Parte_3
la di lui madre che vive in Italia. Anche il padre dello che vive in Italia la chiama per telefono Pt_1 spesso e ci aiutava economicamente all'inizio del nostro soggiorno là, ci ha dato per circa un anno € 200 mensili. Posso produrre tutto. E' verso che lo ha chiesto il divorzio in Brasile, io sono costituita con Pt_1
un avvocato e sono andata avanti con il divorzio che ora è in fase finale. Nel giudizio io ho chiesto
l'affidamento condiviso e che il padre potesse vedere la bambina liberamente”. Il Presidente concedeva termine alle parti per il deposito di nuova documentazione e di brevi note difensive e fissava l'udienza del 31.10.2024 per discussione orale della causa, la resistente produceva la documentazione cui aveva fatto riferimento, alla suddetta udienza le parti personalmente raggiungevano un accordo per la risoluzione complessiva della controversia e il Presidente pertanto concedeva termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 27.11.2024 disponendo il deposito dell'accordo definitivo delle parti sottoscritto personalmente dalle stesse, con ordinanza del 3.12.2024 il Presidente relatore, dato atto del deposito delle richieste note scritte delle parti con allegato accordo sottoscritto contenente le condizioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni per come congiuntamente precisate dalle parti, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.12.2024.
Considerato in diritto
La pronuncia di divorzio
Preliminarmente si rileva che con sentenza non definitiva n. 68/2024 resa da questo Tribunale in data 15.11.2023 e pubblicata in data 04.01.2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e in Brasile Parte_1 Controparte_1
in data 28.8.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novate Milanese nell'anno
2014, n. 21, P.II, S. C.;
La responsabilità genitoriale
pagina 8 di 12 Si rileva preliminarmente che le parti hanno accettato concordemente ed espressamente la giurisdizione italiana in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE n.
2019/1111 e ai sensi dell'art. 4 Reg. CE n. 4/2009.
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, che prevede l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore debba Per_1
essere recepito.
Infatti, il Tribunale, in adesione altresì alle conclusioni del curatore speciale nominato nel presente procedimento, ritiene che tale statuizione sia conforme all'interesse della minore poiché prende atto del fatto che vive ormai da più di due anni in Brasile e perché regolamenta le modalità di Per_1
esercizio della responsabilità genitoriale, consentendo anche al padre di partecipare di fatto e in diritto alla vita della figlia.
Le circostanze emerse nel corso del procedimento relative all'illeceità del trasferimento della minore in Brasile ad opera della madre, sostanzialmente smentite dalla documentazione dalla stessa depositata, risultano comunque tutte superate dall'intervenuto accordo.
La statuizione che in sede separativa aveva disposto l'affido all'Ente Comune di Bresso della minore, mai di fatto divenuta operativa è del tutto superata dalla pacifica residenza della minore in
Brasile.
Deve comunque sottolinearsi che sono emersi elementi comprovanti il fatto che sia l'Ente affidatario di che il padre della minore, pur lamentando in astratto l'illiceità del trasferimento Per_1 all'estero, hanno avuto un atteggiamento di passività, se non di vera e propria acquiescenza, nonostante il curatore speciale della minore, con email risalente al 4 agosto 2022, avesse suggerito ad entrambi la possibilità di avanzare istanza di ritorno in Italia della minore avvalendosi della procedura di cui alla
Convenzione dell'Aja del 1980.
In particolare, il Comune di Bresso, in qualità di Ente affidatario, non ha promosso un'azione di ritorno e all'esito del trasferimento all'estero di madre e figlia con conseguente rilascio della casa familiare e abbandono del Comune di residenza, ha ritenuto di non essere neppure competente a redigere relazioni di aggiornamento a questo Tribunale, lasciando al Comune di Pieve Emanuele, quale Comune di residenza dello il compito di dare seguito all'incarico conferito da Codesto Tribunale di esprimere un parere Pt_1
in merito al più idoneo affidamento della minore, i quali operatori tuttavia hanno ritenuto di non essere in possesso delle idonee informazioni per valutare la modalità di affido più opportuna.
pagina 9 di 12 Ad ogni modo, ad oggi tali questioni appaiono superate avendo le parti concordato non solo sul regime di affido condiviso della figlia ma anche in ordine al suo collocamento prevalente. La figlia, infatti, rimarrà a vivere, come nell'attualità e come ormai da oltre due anni, presso la madre in Brasile, dove è evidente che ella abbia ormai il proprio centro di affetti e interessi. Una statuizione diversa, che prevedesse il suo rientro in Italia, sarebbe contraria al suo preminente interesse, in quando la sradicherebbe dal proprio contesto di vita in cui ella ormai vive da oltre due anni.
La regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia per come concordate dalle parti risulta adeguata e rispondente all'interesse della minore a mantenere un rapporto solido ed equilibrato con entrambi i genitori, pertanto si provvedere in conformità per come meglio specificato in dispositivo.
Le condizioni economiche
Il contributo di mantenimento paterno per la figlia è stato ridotto nell'ambito di questo Per_1
procedimento ad euro 150,00 mensili , rispetto alla somma di euro 400,00 mensili previsti in Pt_4
sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La riduzione era stata disposta sulla base della valutazione che il costo della vita in Brasile fosse significativamente inferiore rispetto al costo della vita in Italia e considerato che era emerso sulla base delle dichiarazioni della resistente rilasciate all'udienza dell'11.12.2023 nell'ambito del procedimento contro lo per l'imputazione ex art. 570 bis c.p. di cui sopra si è già detto. Pt_1
Con l'accordo complessivo raggiunto nell'ambito di questo procedimento le parti hanno concordato la somma di euro 270,00 a titolo di contributo paterno da versare alla madre. Pt_4
Ritiene il collegio che tale contributo risulti equo, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti (il padre lavora presso ATM S.p.A con uno stipendio mensile di € 1.500,00 e la madre ha dichiarato di aver perso il lavoro che aveva precedentemente, che in Brasile sarebbe andata a vivere nella casa in comproprietà con lo di non avere più l'affitto della casa del padre percepito dallo Pt_1
scorso anno dalla sua vedova, che ella avrebbe cercato un lavoro e che nel frattempo avrebbe avuto aiuto dalla madre che lavora come infermiera); considerato inoltre che frequenta una scuola Per_1
privata, che deve essere valutata la circostanza che il padre contribuisce alle esigenze abitative della figlia, visto che la casa dove vive la figlia è in comproprietà tra le parti;
considerati infine anche i tempi di frequentazione padre/figlia e l'età di quest'ultima (11 anni), ancora piccola, e ribadito il costo della vita in Brasile, ove la figlia vive, molto più basso rispetto a quello italiano.
pagina 10 di 12 Le ulteriori condizioni
Si dà atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, per come specificate in dispositivo.
Spese processuali
Visto l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida La figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente suo Per_1
collocamento in Brasile con la madre, nella casa in comproprietà fra i genitori sita in Recife,
Rua João Dias Martins, 88. Appartamento 304.
2. Il Sig. quando si recherà in Brasile, indicativamente una volta all'anno e durante il Pt_1
periodo estivo, vedrà e terrà con sé concordando la visita con la Sig.ra e Per_1 CP_1
prevendo la possibilità che lo stesso possa trascorrere anche 15 giorni consecutivi con la minore, previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima;
Il sig. inoltre, vedrà e terrà con sé la minore quando la stressa si troverà in Pt_1 Per_1
Italia, indicativamente nei periodi di festività e sospensione scolastica che ricadono nei mesi di
Luglio, Dicembre e Gennaio, concordando almeno 15 giorni prima le modalità di frequentazione padre – figlia con la sig.ra che, in ogni caso, dovranno essere le più CP_1
ampie possibili.
3. Ciascun genitore si farà carico di pagare le spese relative al proprio viaggio mentre, con riferimento alla minore entrambi i genitori si faranno carico al 50% delle spese di Per_1 viaggio A/R fra il Brasile e l'Italia.
4. La minore viaggerà da e per l'Italia accompagnata dalla madre, sig.ra o laddove Per_1 CP_1
la stessa non dovesse essere disponibile, purché lo comunichi con congruo anticipo, da un accompagnatore messo a disposizione dalla compagnia aerea. In tale caso il costo verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, fatto salvo il caso in cui la circostanza non venga comunicata dalla sig.ra con congruo anticipo: in tale ultimo caso, la madre si farà carico CP_1 in via esclusiva dei costi dell'accompagnatore.
5. Il sig. potrà sentire telefonicamente la figlia anche tutti i giorni chiamando al Pt_1 Per_1
numero di telefono a lei dedicato e già in uso alla minore.
pagina 11 di 12 6. Dispone che Il Sig. corrisponda a titolo di contributo di mantenimento per la figlia Pt_1
minore alla Sig.ra la somma mensile pari ad euro 270,00 omnia, entro il giorno Per_1 CP_1
5 di ogni mese a decorrere dal rateo di dicembre 2025 e con rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025)
7. Dispone la revoca del divieto di espatrio della figlia minore Per_1
8. Dà atto che le parti si impegnano alla sottoscrizione di tutto quanto necessario per il rinnovo dei passaporti italiano e brasiliano della figlia minore nonché per tutti i documenti della Per_1
figlia minore.
9. Dà atto che le parti si impegnano a recepire il presente accordo anche nell'ambito del procedimento di divorzio n. 0073338-72.2020.8.17.2001 8a Sezione del Tribunale di Famiglia e
Registro di Stato Civile della Capitale, attualmente pendente in Brasile.
10. Dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a revocare eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali attualmente pendenti, nonché a rimettere la querela ed accettare la rimessione e non intraprendere nuove azioni penali per i fatti intercorsi e/o altre azioni per il risarcimento dei danni per i fatti già contestati e di cui al procedimento penale n. 25202/2022
RGNR Tribunale di Milano.
11. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
12. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 04/12/2024
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/05/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 03.12.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 04/12/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. FERRI VALENTINA con studio in VIA PODGORA, 15 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
20/05/1990, rappresentata e difesa dall'avv. MIRAGLIA PASQUALINO con studio in MODENA,
VIA RAINUSSO n. 118 presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. OMODEO SALE' ANNA in qualità di curatore speciale della minore Per_1
pagina 1 di 12
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.05.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I Sig.ri e accettano espressamente la competenza Parte_1 Controparte_1 giurisdizionale dell'intestato Tribunale di Milano, ex art. 10 regolamento UE e 4 Regolamento CE 4/2009 sulle condizioni economiche.
La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e rimarrà a vivere Per_1 prevalentemente in Brasile con la madre, nella casa in comproprietà fra i genitori sita in Recife, Rua João
Dias Martins, 88. Appartamento 304
Il Sig. quando si recherà in Brasile, indicativamente una volta all'anno e durante il periodo estivo, Pt_1 potrà vedere e tenere con sé , concordando la visita con la Sig.ra e prevendo la possibilità Per_1 CP_1 che lo stesso possa trascorrere anche 15 giorni consecutivi con la minore, previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima;
Il sig. inoltre, potrà vedere e tenere con sé la minore , quando la stressa si troverà in Italia, Pt_1 Per_1 indicativamente nei periodi di festività e sospensione scolastica che ricadono nei mesi di Luglio, Dicembre
e Gennaio, concordando almeno 15 giorni prima le modalità di frequentazione padre – figlia con la sig.ra che, in ogni caso, dovranno essere le più ampie possibili;
CP_1
Ciascun genitore si farà carico di pagare le spese relative al proprio viaggio mentre, con riferimento alla minore , entrambi i genitori si faranno carico al 50% delle spese di viaggio A/R fra il Brasile e Per_1
l'Italia. La minore viaggerà da e per l'Italia accompagnata dalla madre, sig.ra o laddove la stessa Per_1 CP_1 non dovesse essere disponibile, purché lo comunichi con congruo anticipo, da un accompagnatore messo a disposizione dalla compagnia aerea. In tale caso il costo verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, fatto salvo il caso in cui la circostanza non venga comunicata dalla sig.ra con congruo anticipo: in CP_1 tale ultimo caso, la madre si farà carico in via esclusiva dei costi dell'accompagnatore; Il sig. potrà sentire telefonicamente la figlia anche tutti i giorni chiamando al numero di Pt_1 Per_1 telefono a lei dedicato e già in uso alla minore.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile pari ad euro 270,00 omnia a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per la figlia minore , impegnandosi alla pubblicazione Per_1 della sentenza.
pagina 2 di 12 Le parti concordemente chiedono la revoca del divieto di espatrio della figlia minore . Per_1
Le parti si impegnano alla sottoscrizione di tutto quanto necessario per il rinnovo dei passaporti italiano e brasiliano della figlia minore , nonché per tutti i documenti della figlia minore. Per_1
Le parti si impegnano a recepire il presente accordo anche nell'ambito del procedimento di divorzio n. 0073338-72.2020.8.17.2001 8a Sezione del Tribunale di Famiglia e Registro di Stato Civile della Capitale, attualmente pendente in Brasile.
Le parti si impegnano reciprocamente a revocare eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali attualmente pendenti, nonché a rimettere la querela ed accettare la rimessione e non intraprendere nuove azioni penali per i fatti intercorsi e/o altre azioni per il risarcimento dei danni per i fatti già contestati e di cui al procedimento penale n. 25202/2022 RGNR Tribunale di Milano.
I Sig.ri e dichiarano che le spese legali del presente giudizio e relative alle loro posizioni Pt_1 Parte_2 si intendono integralmente compensate fra di loro.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Brasile il 28.8.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NOVATE MILANESE nell'anno 2014, n. 21, P.II, S. C,
dal matrimonio è nata una figlia, il 7.4.2013, Per_1
le parti si sono separate con sentenza non definitiva sullo status n. 5698/2021 pubblicata il
30.6.2021 e successivamente, con sentenza definitiva n. 6652/2022 pubblicata il 28.7.2022, con la quale è stata regolamentata la responsabilità genitoriale con l'affido di ai servizi sociali del Per_1
Comune di Bresso e limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, con collocamento della minore con la madre in Bresso in via Pietro Micca 2/B ed assegnazione della casa familiare alla madre, frequentazioni con il padre secondo un calendario predisposto dal servizio, un contributo paterno di €400 mensili oltre al 50% delle spese extra come da
Linee guida di questo Tribunale, con ordine alla società datrice di lavoro del padre di pagare direttamente alla madre la suddetta somma detraendola da quanto dovuto dallo in dipendenza del Pt_1
pagina 3 di 12 rapporto di lavoro. La sentenza, inoltre, conferiva incarico ai servizi di predisporre tutti i necessari interventi a sostegno del nucleo familiare, tra i quali il mantenimento della presa in carico della
[...] presso il CPS competente, e con l'incarico di mantenere un'attenta e stringente attività di CP_1 monitoraggio sull'evoluzione della situazione della minore,
con ricorso depositato in data 10/05/2023 il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio allegando di aver sporto denuncia per sottrazione internazionale di minore poiché la moglie dopo la pronuncia separativa aveva fatto perdere le proprie tracce, molto probabilmente facendo rientro dalla
Svizzera in Brasile utilizzando il passaporto brasiliano della figlia minore ed eludendo così i relativi controlli, considerato che in sede di separazione era stato disposto il divieto di espatrio della minore;
chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affido super esclusivo a suo favore della figlia minore Per_1
una volta che questa avesse fatto rientro in Italia, una regolamentazione delle frequentazioni madre/figlia senza facoltà di pernotto, la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico e che le spese straordinarie fossero suddivise al 50% tra le parti;
allegava in particolare che: -poco dopo la pronuncia della sentenza di separazione, la resistente aveva fatto perdere le proprie tracce, presumibilmente lasciando il Paese insieme alla figlia, malgrado il divieto di espatrio per pronunciato nel corso del giudizio separativo e ribadito con la sentenza Per_1
definitiva, -esso ricorrente aveva presentato denuncia per sottrazione internazionale di minore alle competenti autorità ed era in attesa di ottenere aggiornamenti in relazione al procedimento penale collegato, -il comportamento della madre imponeva di disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, con revoca del precedente affidamento all'ente territoriale, -egli era impossibilitato a recarsi all'estero, alla ricerca della figlia, in quanto non aveva ottenuto la firma della moglie sui documenti necessari per il rilascio del proprio passaporto, -la madre non rispondeva alle sue telefonate ed egli riusciva a parlare con la figlia solo tramite messaggi, in portoghese, sull'identità dell'autrice dei quali, peraltro, non poteva essere completamente certo, visto il buon portoghese con cui erano scritti, -con il suo gesto, la aveva impedito anche l'espletamento dell'incarico affidato ai servizi sociali del CP_1
comune di Bresso, i quali non avevano avuto nemmeno il tempo di prendere in carico la posizione dopo la sentenza del luglio 2022, -egli null'altro poteva fare se non chiedere di disporre l'affidamento super esclusivo della minore -la somma di Euro 400,00, a suo tempo concordata dalle parti e fatta Per_1
propria dal Tribunale di Milano, non era più adeguata per contribuire al mantenimento ordinario di visto che la stessa si trovava, con estrema probabilità, in Brasile, dove la somma è Per_1
pagina 4 di 12 assolutamente sproporzionata rispetto al tenore di vita, soprattutto in quanto affiancata alle altre somme che la resistente percepiva, vale a dire l'intero canone di locazione per l'immobile che i coniugi avevano acquistato in Brasile e il 50% delle spese straordinarie, -egli a far data dall'agosto 2021, lavorava presso ATM S.p.A con uno stipendio mensile di € 1.500,00, ma sullo stesso gravava una cessione volontaria di 1/5, a copertura di un precedente debito del ricorrente per € 320,00 mensili, -con il proprio stipendio, doveva far fronte alle spese per la locazione dell'immobile di Buccinasco dove oggi risiede, -nulla era noto della situazione della resistente, se avesse o meno reperito un'occupazione,
all'udienza di prima comparizione delle parti fissata con decreto del 22.5.2023, tenutasi in data
31.10.2023, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143, co. 1 c.p.c. in data 13.6.2023 (come da originale del ricorso notificato che veniva depositato in cartaceo), veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della convenuta e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “ci siamo separati di fatto nel 2019, io sono andato a vivere dalla mia nonna e mia moglie è rimasta nella casa coniugale di via Pietro Micca in locazione.
Con la sentenza di separazione definitiva è stato disposto l'affidamento di ai servizi sociali con Per_1
collocamento presso la mamma e con vari interventi a sostegno di tutti. Questa sentenza è del luglio
2022. Io stavo vedendo mia figlia regolarmente, ma dopo luglio non ho visto per un mese, mi Per_1
dicevano che aveva il covid. Ad agosto avevo capito che erano scuse e la mamma, infatti, mi ha ammesso che era andata in brasile da un mese con . Da lì non ho più visto né sentito e Per_1 Per_1
neppure la madre. Credo che siano in Brasile non se a Recife o a Uberaba dove mia moglie è nata. Mi messaggio con ogni due giorni circa. Non sono del tutto sicuro che a rispondere sia . Per_1 Per_1
E' scritto in portoghese in maniera corretta e alcune informazioni sono proprie di un adulto. Ho denunciato mia moglie alla procura della repubblica, i carabinieri mi hanno chiamato a settembre e ho denunciato anche mia suocera che è scappata con mia moglie. Non so il procedimento penale a che punto sia. Verso sempre il mio contributo sullo stesso iban presso poste italiane sul quale l ho sempre versato. Non ho attivato la convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione di minori. Volevo andare in brasile personalmente per rintracciare mia figlia ma non posso avere il passaporto valido per
l'espatrio perché ci vuole la firma di mia moglie e lei essendo scappata non me la rilascia”. Il difensore del ricorrente depositava in cartaceo la relazione dei servizi sociali di Bresso datata
23.10.2023 (richiesta con il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione ma non inviata pagina 5 di 12 all'Ufficio dai servizi) e chiedeva che venisse pronunciata sentenza non avendo prove da articolare;
precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per l'accoglimento delle stesse, dichiarando che la A.G. italiana aveva la giurisdizione sia per la pronuncia sullo status, visto che il ricorrente risiedeva ancora in Italia, sia per la responsabilità genitoriale non essendo trascorso un anno dal trasferimento illecito della minore, sia per le obbligazioni alimentari in quanto domanda accessoria alla domanda sullo status; il Presidente relatore verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione in assenza di istanze istruttorie ex art. 473 - bis.22 co 4 c.p.c. quantomeno per la pronuncia sullo status, con sentenza non definitiva n. 68/2024 resa da questo Tribunale in data 15.11.2023 e pubblicata in data 04.01.2024 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e con ordinanza resa in parti dati la causa veniva rimessa sul ruolo del Presidente relatore, ritenendo necessario integrare il contraddittorio con la nomina del Curatore speciale, Avv. Anna Omodeo Salè. Il
Collegio, inoltre, invitava la Procura della Repubblica ad inviare gli atti ostensibili del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia/querela effettuata dal Sig. in data 03.08.2022 nei Pt_1 confronti dell'ex moglie per il reato di sottrazione internazionale della figlia e fissava nuova Per_1
udienza al 12.03.2024 con richiesta ai Servizi Sociali del Comune di Bresso di inviare una relazione all'Ufficio nonché le precedenti inerenti il procedimento separativo, alla suddetta udienza, presenti il ricorrente e il curatore speciale della minore, visto che lo Pt_1
riferiva che la era stata sentita in dibattimento come parte offesa in data 11.12.2023 nel giudizio CP_1
ex art. 570 bis c.p. avviato contro di lui innanzi alla A.G. di Milano, dal quale poi era stato assolto, ed aveva dichiarato che la bambina è in Brasile e che lei percepisce gli affitti della casa in comproprietà di €
300 mensili e della casa che ha ereditato dal padre ed ha dichiarato che riceve una pensione per la morte del padre che era un politico, il Presidente relatore così disponeva:
“Dato atto di quanto sopra, rilevato che il costo della vita in Brasile è significativamente inferiore rispetto al costo della vita in Italia e considerato che la resistente ha dichiarato di avere entrate in Brasile,
Dato atto che i servizi sociali hanno chiesto una proroga per l'invio della relazione di aggiornamento e che è necessario verificare se le iniziative dello siano portare a compimento e Pt_1
l'esito delle stesse,
P.Q.M.
pagina 6 di 12
1. Riduce il contributo di mantenimento paterno a favore della figlia minore nella somma mensile Per_1 di € 150,00 omnia a decorrere dal mese di Marzo 2024 che verrà pagato con le stesse modalità ed alle stese scadenze come stabilite con la sentenza della separazione, oltre alla rivalutazione monetaria secondo
gli indici Istat con prima rivalutazione a marzo 2025,
2. Concede termine ai servizi sociali di Pieve Emanuele fino al 30.5.2024 per il deposito di una relazione di aggiornamento,
3. Concede termine alla parte ricorrente fino al 30.5.2024 per il deposito della documentazione sopra indicata e degli esiti delle iniziative in corso” e rinviava la causa alla udienza del 13.6.2024, in data 10.06.2024 si costituiva in giudizio la allegando che ella si era recata con CP_1
la figlia in Brasile su accordo con lo che quindi questi era ben consapevole di dove si trovasse la Pt_1 figlia, tant'è che egli non aveva mai provveduto a chiedere il rientro della minore con istanza ai sensi della Convenzione Aja 1980, sebbene la stessa Curatrice già nel 2022 avesse invitato l'odierno ricorrente a valutare unitamente al proprio difensore, ed al Servizio Sociale affidatario, la possibilità di ottenere il rientro della figlia mediante gli strumenti internazionali della Convenzione Aja, che il padre era consapevole della volontà delle minore di restare in Brasile con la madre, in quanto luogo in cui si sentiva maggiormente tutelata ed in equilibrio, avendo ormai lì organizzato la propria vita ed il proprio centro di interessi, ed anche che lo aveva instaurato un procedimento di divorzio anche in Pt_1
Brasile. Chiedeva quindi di rigettare la domanda di affido super esclusivo della minore al padre, che fosse disposto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con prevalente suo Per_1
collocamento presso la madre in Brasile, che fosse disposta la regolamentazione delle frequentazioni padre figlia liberamente e un contributo di mantenimento paterno di euro 650,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, all'udienza del 13.6.2024 presenti le parti personalmente con i rispettivi difensori e il curatore speciale della minore il Presidente relatore provvedeva ad ascoltare le parti. La madre dichiarava: “Lo mi ha autorizzato a portare in Brasile, anzi mi ha consigliato di andare via. Mi ha Pt_1 Per_1 accompagnato al consolato brasiliano a Milano ed ha firmato il consenso perché io andassi in brasile con
la bambina ei documenti per ottenere il passaporto brasiliano di . Era gennaio 2022. Prima della Per_1 sentenza. sono partita in macchina per la Svizzera e da lì ho preso l'aereo per il Brasile. Mi riservo di produrre i documenti … Non ho alcun problema a che il padre vada in Brasile a vedere e stare con
, anzi faccio presente che lo scorso novembre e dicembre la famiglia dello che vive in Brasile Per_1 Pt_1
pagina 7 di 12 è stata con sia a casa loro che a casa nostra. A questi parenti dello si è aggiunta Per_1 Parte_3
la di lui madre che vive in Italia. Anche il padre dello che vive in Italia la chiama per telefono Pt_1 spesso e ci aiutava economicamente all'inizio del nostro soggiorno là, ci ha dato per circa un anno € 200 mensili. Posso produrre tutto. E' verso che lo ha chiesto il divorzio in Brasile, io sono costituita con Pt_1
un avvocato e sono andata avanti con il divorzio che ora è in fase finale. Nel giudizio io ho chiesto
l'affidamento condiviso e che il padre potesse vedere la bambina liberamente”. Il Presidente concedeva termine alle parti per il deposito di nuova documentazione e di brevi note difensive e fissava l'udienza del 31.10.2024 per discussione orale della causa, la resistente produceva la documentazione cui aveva fatto riferimento, alla suddetta udienza le parti personalmente raggiungevano un accordo per la risoluzione complessiva della controversia e il Presidente pertanto concedeva termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 27.11.2024 disponendo il deposito dell'accordo definitivo delle parti sottoscritto personalmente dalle stesse, con ordinanza del 3.12.2024 il Presidente relatore, dato atto del deposito delle richieste note scritte delle parti con allegato accordo sottoscritto contenente le condizioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni per come congiuntamente precisate dalle parti, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.12.2024.
Considerato in diritto
La pronuncia di divorzio
Preliminarmente si rileva che con sentenza non definitiva n. 68/2024 resa da questo Tribunale in data 15.11.2023 e pubblicata in data 04.01.2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e in Brasile Parte_1 Controparte_1
in data 28.8.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novate Milanese nell'anno
2014, n. 21, P.II, S. C.;
La responsabilità genitoriale
pagina 8 di 12 Si rileva preliminarmente che le parti hanno accettato concordemente ed espressamente la giurisdizione italiana in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE n.
2019/1111 e ai sensi dell'art. 4 Reg. CE n. 4/2009.
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, che prevede l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore debba Per_1
essere recepito.
Infatti, il Tribunale, in adesione altresì alle conclusioni del curatore speciale nominato nel presente procedimento, ritiene che tale statuizione sia conforme all'interesse della minore poiché prende atto del fatto che vive ormai da più di due anni in Brasile e perché regolamenta le modalità di Per_1
esercizio della responsabilità genitoriale, consentendo anche al padre di partecipare di fatto e in diritto alla vita della figlia.
Le circostanze emerse nel corso del procedimento relative all'illeceità del trasferimento della minore in Brasile ad opera della madre, sostanzialmente smentite dalla documentazione dalla stessa depositata, risultano comunque tutte superate dall'intervenuto accordo.
La statuizione che in sede separativa aveva disposto l'affido all'Ente Comune di Bresso della minore, mai di fatto divenuta operativa è del tutto superata dalla pacifica residenza della minore in
Brasile.
Deve comunque sottolinearsi che sono emersi elementi comprovanti il fatto che sia l'Ente affidatario di che il padre della minore, pur lamentando in astratto l'illiceità del trasferimento Per_1 all'estero, hanno avuto un atteggiamento di passività, se non di vera e propria acquiescenza, nonostante il curatore speciale della minore, con email risalente al 4 agosto 2022, avesse suggerito ad entrambi la possibilità di avanzare istanza di ritorno in Italia della minore avvalendosi della procedura di cui alla
Convenzione dell'Aja del 1980.
In particolare, il Comune di Bresso, in qualità di Ente affidatario, non ha promosso un'azione di ritorno e all'esito del trasferimento all'estero di madre e figlia con conseguente rilascio della casa familiare e abbandono del Comune di residenza, ha ritenuto di non essere neppure competente a redigere relazioni di aggiornamento a questo Tribunale, lasciando al Comune di Pieve Emanuele, quale Comune di residenza dello il compito di dare seguito all'incarico conferito da Codesto Tribunale di esprimere un parere Pt_1
in merito al più idoneo affidamento della minore, i quali operatori tuttavia hanno ritenuto di non essere in possesso delle idonee informazioni per valutare la modalità di affido più opportuna.
pagina 9 di 12 Ad ogni modo, ad oggi tali questioni appaiono superate avendo le parti concordato non solo sul regime di affido condiviso della figlia ma anche in ordine al suo collocamento prevalente. La figlia, infatti, rimarrà a vivere, come nell'attualità e come ormai da oltre due anni, presso la madre in Brasile, dove è evidente che ella abbia ormai il proprio centro di affetti e interessi. Una statuizione diversa, che prevedesse il suo rientro in Italia, sarebbe contraria al suo preminente interesse, in quando la sradicherebbe dal proprio contesto di vita in cui ella ormai vive da oltre due anni.
La regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia per come concordate dalle parti risulta adeguata e rispondente all'interesse della minore a mantenere un rapporto solido ed equilibrato con entrambi i genitori, pertanto si provvedere in conformità per come meglio specificato in dispositivo.
Le condizioni economiche
Il contributo di mantenimento paterno per la figlia è stato ridotto nell'ambito di questo Per_1
procedimento ad euro 150,00 mensili , rispetto alla somma di euro 400,00 mensili previsti in Pt_4
sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La riduzione era stata disposta sulla base della valutazione che il costo della vita in Brasile fosse significativamente inferiore rispetto al costo della vita in Italia e considerato che era emerso sulla base delle dichiarazioni della resistente rilasciate all'udienza dell'11.12.2023 nell'ambito del procedimento contro lo per l'imputazione ex art. 570 bis c.p. di cui sopra si è già detto. Pt_1
Con l'accordo complessivo raggiunto nell'ambito di questo procedimento le parti hanno concordato la somma di euro 270,00 a titolo di contributo paterno da versare alla madre. Pt_4
Ritiene il collegio che tale contributo risulti equo, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti (il padre lavora presso ATM S.p.A con uno stipendio mensile di € 1.500,00 e la madre ha dichiarato di aver perso il lavoro che aveva precedentemente, che in Brasile sarebbe andata a vivere nella casa in comproprietà con lo di non avere più l'affitto della casa del padre percepito dallo Pt_1
scorso anno dalla sua vedova, che ella avrebbe cercato un lavoro e che nel frattempo avrebbe avuto aiuto dalla madre che lavora come infermiera); considerato inoltre che frequenta una scuola Per_1
privata, che deve essere valutata la circostanza che il padre contribuisce alle esigenze abitative della figlia, visto che la casa dove vive la figlia è in comproprietà tra le parti;
considerati infine anche i tempi di frequentazione padre/figlia e l'età di quest'ultima (11 anni), ancora piccola, e ribadito il costo della vita in Brasile, ove la figlia vive, molto più basso rispetto a quello italiano.
pagina 10 di 12 Le ulteriori condizioni
Si dà atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, per come specificate in dispositivo.
Spese processuali
Visto l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida La figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente suo Per_1
collocamento in Brasile con la madre, nella casa in comproprietà fra i genitori sita in Recife,
Rua João Dias Martins, 88. Appartamento 304.
2. Il Sig. quando si recherà in Brasile, indicativamente una volta all'anno e durante il Pt_1
periodo estivo, vedrà e terrà con sé concordando la visita con la Sig.ra e Per_1 CP_1
prevendo la possibilità che lo stesso possa trascorrere anche 15 giorni consecutivi con la minore, previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima;
Il sig. inoltre, vedrà e terrà con sé la minore quando la stressa si troverà in Pt_1 Per_1
Italia, indicativamente nei periodi di festività e sospensione scolastica che ricadono nei mesi di
Luglio, Dicembre e Gennaio, concordando almeno 15 giorni prima le modalità di frequentazione padre – figlia con la sig.ra che, in ogni caso, dovranno essere le più CP_1
ampie possibili.
3. Ciascun genitore si farà carico di pagare le spese relative al proprio viaggio mentre, con riferimento alla minore entrambi i genitori si faranno carico al 50% delle spese di Per_1 viaggio A/R fra il Brasile e l'Italia.
4. La minore viaggerà da e per l'Italia accompagnata dalla madre, sig.ra o laddove Per_1 CP_1
la stessa non dovesse essere disponibile, purché lo comunichi con congruo anticipo, da un accompagnatore messo a disposizione dalla compagnia aerea. In tale caso il costo verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, fatto salvo il caso in cui la circostanza non venga comunicata dalla sig.ra con congruo anticipo: in tale ultimo caso, la madre si farà carico CP_1 in via esclusiva dei costi dell'accompagnatore.
5. Il sig. potrà sentire telefonicamente la figlia anche tutti i giorni chiamando al Pt_1 Per_1
numero di telefono a lei dedicato e già in uso alla minore.
pagina 11 di 12 6. Dispone che Il Sig. corrisponda a titolo di contributo di mantenimento per la figlia Pt_1
minore alla Sig.ra la somma mensile pari ad euro 270,00 omnia, entro il giorno Per_1 CP_1
5 di ogni mese a decorrere dal rateo di dicembre 2025 e con rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025)
7. Dispone la revoca del divieto di espatrio della figlia minore Per_1
8. Dà atto che le parti si impegnano alla sottoscrizione di tutto quanto necessario per il rinnovo dei passaporti italiano e brasiliano della figlia minore nonché per tutti i documenti della Per_1
figlia minore.
9. Dà atto che le parti si impegnano a recepire il presente accordo anche nell'ambito del procedimento di divorzio n. 0073338-72.2020.8.17.2001 8a Sezione del Tribunale di Famiglia e
Registro di Stato Civile della Capitale, attualmente pendente in Brasile.
10. Dà atto che le parti si impegnano reciprocamente a revocare eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali attualmente pendenti, nonché a rimettere la querela ed accettare la rimessione e non intraprendere nuove azioni penali per i fatti intercorsi e/o altre azioni per il risarcimento dei danni per i fatti già contestati e di cui al procedimento penale n. 25202/2022
RGNR Tribunale di Milano.
11. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
12. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 04/12/2024
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 12 di 12