Cass. civ., sez. I, sentenza 31/05/1979, n. 3143
CASS
Sentenza 31 maggio 1979

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In tema d'imposta di registro, sotto il vigore del RD 30 dicembre 1923 n 3269, il contratto di appalto di opera pubblica, stipulato da un comune, rientra nell'ambito della previsione dell'art 81 primo comma del citato decreto, riguardante gli Atti la cui efficacia, per espressa volonta di legge ed indipendentemente da quella delle parti, sia subordinata ad "approvazione od omologazione" della autorita di controllo, e non della diversa ipotesi disciplinata dai primi due commi dell'art 17 del decreto medesimo, la quale si riferisce al caso di Atti con efficacia temporaneamente sospesa in conseguenza della comune volonta delle parti. Ne deriva, in applicazione del predetto art 81, che il dies a quo del termine previsto per la registrazione di tale contratto di appalto, anche al fine del riscontro di eventuali decadenze da agevolazioni ed esenzioni, va individuato nel giorno dell'avvenuta conoscenza, da parte dell'ufficiale rogante, dell'intervenuta approvazione del contratto stesso ad opera della competente autorita tutoria, mentre non puo spiegare rilievo in proposito la circostanza dell'anticipato inizio dei lavori, in pendenza di approvazione, trattandosi di fatto inidoneo a rendere il contratto produttivo degli effetti giuridici ad esso propri, e, quindi, non tale da incidere sull'Obbligo della registrazione ed il relativo termine. ( contra 1169/67, mass nn 327612 e 327613).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 31/05/1979, n. 3143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3143
    Data del deposito : 31 maggio 1979

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