TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17252 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50407/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.50407/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.10.1955, rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Squillante, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(CF ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Filippo Bigetti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
e
1 (C.F. F ) rappresentata Controparte_4 C.F._5
e difesa dall'avv. Filippo Bigetti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 , premesso Parte_1 che con sentenza n. 21474/2016 pubblicata in data 16.11.2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_4 modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite. In particolare, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni (nata nel CP_1
1993), (nato nel 1989) e (nato nel 1997), con decorrenza dalla CP_2 CP_3 domanda. Il ricorrente deduceva a fondamento della domanda che le sue condizioni economiche erano peggiorate e che i tre figli erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti .
e , nel costituirsi in Controparte_4 Controparte_1 giudizio, aderivano alla domanda formulata dal ricorrente per la sussistenza delle ragioni poste a fondamento della stessa..
Non si costituivano, sebbene ritualmente evocati, e Controparte_2 CP_3
.
[...]
All'udienza del 24.11.2025 le parti resistenti dichiaravano di aderire alla revoca del contributo al mantenimento a far data dalla domanda e il Giudice, invitate le parti alla discussione, rimetteva la decisione al Collegio.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio tenuto conto della raggiunta autosufficienza economica da parte dei figli.
Spese compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
50407/2024, così provvede:
2 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'obbligo a carico di Parte_1 del versamento del contributo al mantenimento dei figli e CP_1 CP_2
con decorrenza dalla domanda;
CP_3
- compensa le spese di lite.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.50407/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.10.1955, rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Squillante, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(CF ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Filippo Bigetti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
e
1 (C.F. F ) rappresentata Controparte_4 C.F._5
e difesa dall'avv. Filippo Bigetti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 , premesso Parte_1 che con sentenza n. 21474/2016 pubblicata in data 16.11.2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_4 modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite. In particolare, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni (nata nel CP_1
1993), (nato nel 1989) e (nato nel 1997), con decorrenza dalla CP_2 CP_3 domanda. Il ricorrente deduceva a fondamento della domanda che le sue condizioni economiche erano peggiorate e che i tre figli erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti .
e , nel costituirsi in Controparte_4 Controparte_1 giudizio, aderivano alla domanda formulata dal ricorrente per la sussistenza delle ragioni poste a fondamento della stessa..
Non si costituivano, sebbene ritualmente evocati, e Controparte_2 CP_3
.
[...]
All'udienza del 24.11.2025 le parti resistenti dichiaravano di aderire alla revoca del contributo al mantenimento a far data dalla domanda e il Giudice, invitate le parti alla discussione, rimetteva la decisione al Collegio.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio tenuto conto della raggiunta autosufficienza economica da parte dei figli.
Spese compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
50407/2024, così provvede:
2 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'obbligo a carico di Parte_1 del versamento del contributo al mantenimento dei figli e CP_1 CP_2
con decorrenza dalla domanda;
CP_3
- compensa le spese di lite.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3