Art. 4.
Nella tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, il punto 2) della lettera F) e' sostituito dal seguente:
"2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane".
Nella colonna "aliquota per quintale lire" in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra "1.800".
Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , e successive modificazioni, alla lettera D), la lettera c) del punto 1) e' sostituita dalla seguente:
"c) per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonche' le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b)".
Nella tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, il punto 2) della lettera F) e' sostituito dal seguente:
"2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane".
Nella colonna "aliquota per quintale lire" in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra "1.800".
Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , e successive modificazioni, alla lettera D), la lettera c) del punto 1) e' sostituita dalla seguente:
"c) per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonche' le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b)".