CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause civili riunite iscritte ai n° 466 e 474 R.G. 2022 promosse in grado di appello, rispettivamente
DA
rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Oronzo Mazzotta, Chiara Mazzotta, Carlo Varvaro.
- Appellante -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Duilio Piccione. Controparte_1
- Appellato -
E DA
rappresentato e difeso dall'avvocato Duilio Piccione Controparte_1
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Oronzo Mazzotta, Chiara Mazzotta, Carlo Varvaro
- Appellata -
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa.
All'udienza del 14 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con sentenza n.732/2021, emessa in data 26.10.2021, il Tribunale G.L. di
Marsala, previo espletamento di prova orale, ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5, impugnata da
, dipendente della con ricorso Controparte_1 Parte_1 del 4.7.2019.
1 Richiamato il tenore della lettera contestazione del 5.11.2018 (ricevuta il
12.11.2018) e ripercorsa la scansione temporale dei fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare, il Tribunale ha accolto l'eccezione di tardività della contestazione sollevata dal lavoratore.
Inoltre, ha ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte datoriale volta ad ottenere la condanna dello al pagamento della somma di CP_1 euro 3.083,33 a titolo di risarcimento del danno subito per violazione dell'obbligo di diligenza ex art.2104 c.c..
Avverso tale decisione ha interposto appello la Pt_1 Parte_1
(d'ora in avanti anche la , con ricorso depositato in cancelleria in data
[...] Pt_1
22.04.2022.
Col primo motivo, deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere accolto l'eccezione di tardività dell'azione disciplinare all'uopo rilevando che il quadro probatorio a carico del lavoratore era stato acquisito solo al termine dell'ispezione ossia nel momento in cui era maturata la consapevolezza della veridicità e dell a consistenza dei gravi comportamenti posti in essere.
Rileva che il rapporto ispettivo era stato diffuso il 10.10.2018 e che la contestazione era stata effettuata il 5.11.2018.
Col secondo motivo censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui non è stata esaminata la domanda riconvenzionale perché ritenuta assorbita dall'accoglimento del ricorso principale. Sostiene, al riguardo, che la responsabilità dello era stata provata CP_1 attraverso l'espletata prova testimoniale.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame. Controparte_1
Con separato ricorso, depositato il 26.04.2022, ha proposto Controparte_1 appello avverso la medesima sentenza lamentando l'erronea compensazione delle spese di lite e chiedendo di porre le stesse a carico della società convenuta, quale esclusiva parte soccombente.
Ha resistito al gravame la . Parte_1
Riuniti i due giudizi, all'udienza del 14.11.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, le cause sono state decise.
2) Il primo motivo dell'appello, riguardante la tempestività della contestazione disciplinare, è infondato, come già affermato da questa Corte in analoga fattispecie, con sentenza resa all'esito del giudizio 672/2022, incoato da , Persona_1 dipendente della e destinataria anch'essa di Parte_1 una sanzione disciplinare conservativa per i medesimi fatti imputati allo . CP_1
Com'è noto, in relazione alla tutela accordata dall'art.7 della l. n.300 del 1970 in materia di sanzioni disciplinari, il principio dell'immediatezza - che esprime l'esigenza della continuità cronologica tra la mancanza disciplinare e la contestazione dell'addebito - non consente al datore di lavoro di ritardare detta
2 contestazione in modo tale da rendere difficile la difesa da parte del dipendente, ancorché esso vada applicato, da parte del giudice di merito, con elasticità, cioè, tenendo conto anche della complessità sia delle indagini necessarie per accertare l'illecito che dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica (cfr. tra le altre Cassazione civile, sezione lavoro, 26.5.2000 n.6925, Cassazione civile, sezione lavoro, 1.4.2000 n.3948, Cassazione civile sezione lavoro, 4.11.2000
n.14415).
In siffatto contesto, si rileva, la Suprema Corte (cfr. in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, n.12712/17) ha avuto occasione di chiarire che in “materia di licenziamento per giusta causa il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi”. In particolare, hanno osservato i Giudici di legittimità, “il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti” sicché “anche l'obbligo di contestazione immediata non può ritenersi sussistente per il solo fatto che la notizia della condotta disciplinarmente rilevante giunga a conoscenza di parte datoriale, occorrendo altresì uno spatium deliberandi in proposito al fine di d elibarne un minimo di fondatezza con il compimento anche delle pur necessarie indagini volte alla sua verifica ”. In linea di coerenza con quanto fin qui esposto si colloca l'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla le gge, né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza ” (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, n.12712/17 – Cassazione Civile, sezione lavoro, 17.5.2016 n.10069).
Orbene, nel caso di specie - per come risulta dalla piana lettura della contestazione disciplinare del 5.11.2018 e dal “verbale di colloquio” del 15.2.2018 tra lo e “gli auditor e , del Settore Internal CP_1 Persona_2 Persona_3
Investigation – Servizio Fraud Audit della DCAE” - i fatti addebitati a CP_1
si collocano, temporalmente, in un periodo compreso tra il 30.11.2016
[...]
(prelevamento di contante dal conto corrente intestato a Controparte_2 senza identificare il soggetto disponente) e il 17.1.2017 (prelevamento di contante
3 dal conto intestato a senza identificare i soggetti presenti Controparte_2 allo sportello).
Fatti si osserva, che erano tutti emersi, nella loro compiuta dimensione fenomenica, già nei primi tre mesi del 2017 atteso che la (titolare del conto CP_2 corrente n.9536/13369.52) aveva presentato, in data 21.2.2017, un esposto alla con il quale aveva chiesto un rimborso di euro 18.500,00 per prelevamenti di Pt_1 denaro contante dalla stessa disconosciuti.
Infatti, proprio a seguito di tale esposto, la aveva avviato i necessari Pt_1 approfondimenti tramite (dipendente dell'Istituto appellante e Persona_4 addetto alle “funzioni di controllo di primo livello” – cfr. verbale udienza primo grado 24.11.2020) il quale, recatosi presso la filiale di Marsala, aveva sentito i dipendenti (tra cui lo ) ed effettuato i necessari accertamenti. CP_1
Successivamente, proprio sulla scorta di tale indagine, la si era Pt_1 determinata a sottoscrivere, in data 1.6.2017, una transazione (cfr. doc. in atti) con la quale si era impegnata a rimborsare alla la somma di euro 18.500,00 CP_2 mediante accredito sul conto corrente acceso presso la filiale di Marsala.
Pertanto, tra il marzo 2017 (data di elaborazione della relazione da parte del e il 15.2.2018 (data di audizione dello da parte degli Auditor Per_4 CP_1
Panti e non risulta che la Banca abbia compiuto, pur essendo pienamente Per_3
a conoscenza dei medesimi fatti poi trasfusi nella contestazione del 12.11.2018, alcun ulteriore atto di natura disciplinare nei confronti dell'odierna appellata. Non solo.
Tra il 15.2.2018 e il 5.11.2018 (data in cui venne effettuata, per la prima volta, la contestazione disciplinare) non vi è in atti alcun elemento da cui ricavare quale ulteriore indagine e/o ulteriore approfondimento si fosse reso necessario e/o avesse compiuto la Banca, tramite i suoi funzionari ispettivi, per accertare i (medesimi) fatti di cui aveva già compiuta conoscenza già dai primi mesi del 2017.
Né, del resto, risulta versato in atti “il rapporto ispettivo” del “10 ottobre 2018” attraverso il quale la a suo dire, avrebbe “maturato la consapevolezza della Pt_1 veridicità e della consistenza dei gravi comportamenti posti in essere” dallo
. CP_1
Circostanze indirettamente confermate anche dal teste Persona_3 all'epoca componente dell'ufficio ispettivo, il quale, sentito all'udienza del 5.10.2021, oltre a riferire di una prolungata sospensione di quasi sei mesi dell'attività ispettiva relativa alla vicenda de qua per dare spazio ad “pratica più urgente” (non meglio identificato o descritta) affermava che lo era già stato CP_1 sentito dal per i fatti per cui è causa, nel 2017. Per_4
Tanto rilevato, nella vicenda che occupa, deve concludersi che se, da un lato, i fatti di (ritenuta) rilevanza disciplinare erano già pienamente entrat i nella sfera di conoscenza della sin dai primi mesi del 2017 (tanto è vero che la stessa, in Pt_1 ordine al conto corrente della si determinò ad effettuare una transazione in CP_2
4 data 1.6.2017) e (al più tardi) nel febbraio 2018, dall'altro, non risulta minimamente dimostrata (e, anzi, appare in radice smentita) la complessità delle operazioni di indagine poste in essere dall'appellante, tale da giustificare, se del caso, un ritard o nella contestazione disciplinare.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, pertanto, ed in applicazione dei criteri direttivi delineati dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la sentenza qui impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto tardiva la contestazione disciplinare formulata soltanto in data 12.11.2018 e, per l'effetto, annullato la sanzione irrogata.
Anche il secondo motivo di gravame, che riguarda la domanda riconvenzionale, non esaminata in prime cure perché ritenuta assorbita, di risarcimento del danno di euro 3.083,33 (pari ad 1/6 dell'importo rimborsato alla correntista , deve CP_2 essere disatteso.
La appellante, invero, non ha affatto dimostrato la responsabilità dello Pt_1
in ordine ai prelevamenti di contante effettuati sul conto corrente della CP_1
CP_2
Al riguardo è appena il caso di osservare che lo , nella lettera di CP_1 giustificazioni del 15.11.2018, ha sostenuto (con riferimento ai prelievi di euro
2.000,00 ciascuno del 30.11.2016 e del 9.12.2016) che tali operazioni erano avvenute alla presenza del “sostituto del titolare , nella cui mani Persona_5 venne direttamente rimessa la somma prelevata e, pertanto, come da prassi, non si rese necessario il rispetto della normativa sull'identificazione del soggetto disponente”. Quanto al prelievo di euro 5.500,00 del 17.1.2017 (sempre dal conto della
, lo , nella dianzi citata lettera, ha riferito che l'operazione era stata CP_2 CP_1
“avviata dalla collega e, per un problema informatico della propria Per_1 postazione, ultimata” dall'appellato, senza “alcuna identificazione del disponente in quanto precedentemente presentato dal Sostituto del Titolare, Persona_5
”
[...]
A fronte di tali contestazioni, rileva la Corte, era onere (nella specie non assolto) della dimostrare che i prelievi del 30.11.2016 e del 9.12.2016 non fossero Pt_1 riconducibile alla (non essendo all'uopo sufficiente il mero CP_2 disconoscimento operato dalla correntista con l'esposto del 28.2.2017) e che la terza operazione di prelievo fosse attribuibile all'appellato (laddove, invece, appare acclarato, per come affermato dallo in sede di giustificazioni senza che la CP_1 odierna appellante abbia fornito prova contraria, che la stessa venne, di fatto, Pt_1 avviata dalla collega e conclusa dall'appellato a causa di un “problema Per_1 informatico”).
D'altro canto, si aggiunge, la non ha neanche prodotto nel proprio Pt_1 fascicolo di parte la copia dello specimen di firma della correntista e i moduli
5 sottoscritto al momento dei suddetti prelevamenti, così da precludere ogni accertamento circa l'effettiva divergenza fra le firme. Non risulta prodotta in atti neppure l'esposto a firma della il Parte_2
28.02.2017, poi richiamato nell'accordo transattivo dell'1.6.2017 intercorso fra la correntista e l'Istituto di credito, per cui non è dato sapere se e quali operazioni fra quelle poi contestate al lavoratore nella lettera di avvio del procedimento disciplinare siano state oggetto dell'originaria denuncia e abbiano determinato l'esborso patrimoniale della società datoriale all'atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo. Inoltre, la società non ha allegato il rapporto ispettivo del 18.10.2018 che ha portato all'incolpazione dello , così da impedire un'esaustiva valutazione da CP_1 parte di questa Corte (ma già del Tribunale) degli elementi che hanno indotto ad identificare nell'odierno appellato il soggetto al quale attribuire gli addebiti in parola;
anzi la circostanza che la divida “forfettariamente” la responsabilità Pt_1 per i fatti in contestazione fra i tre dipendenti coinvolti ( , Controparte_1 Per_1
e ) è indice sintomatico di una certa “confusione”
[...] Persona_5 nella ricostruzione della vicenda e nell'individuazione dell'effettivo (ed eventuale) contributo di ciascun lavoratore nella determinazione delle condotte lesive degli interessi della correntista.
Ad ulteriore conforto dell'assunto difensivo del lavoratore militano poi le dichiarazioni del teste (all'epoca Sostituto del Testimone_1
Titolare della filiale) il quale, sentito all'udienza del 24.11.2020, ha confermato non solo di avere ricevuto dalla la richiesta di avvio delle operazioni di prelievo CP_2 dal c/c intestato a quest'ultima di euro 2.000,00 in data 30/11/2016 e di euro 2.000,00 in data 9/12/2016 (“poiché c'era in filiale un po' di affollamento, avevo fatto accomodare la cliente nella mia stanza dove le feci firmare i moduli che poi esibii al collega allo sportello”), ma anche di essersi recato in tali occasioni allo sportello dove operava il ricorrente con la modulistica sottoscritta dalla cliente ricevendo la complessiva somma di euro 4.000,00 senza alcun ulteriore CP_2 accertamento stante la prassi aziendale in uso per le operazioni poste in essere dal
Titolare o dal Sostituto del Titolare.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, in definitiva, l'appello proposto dalla
[...]
deve essere disatteso. Parte_1
Merita, invece, accoglimento l'appello proposto da , non avendo Controparte_1 il primo giudice adeguatamente illustrato il motivo che lo ha condotto a disporre la compensazione delle spese di lite (si legge genericamente in sentenza “In ragione della natura della decisione”), non versandosi in nessuna delle ipotesi derogatorie al principio della soccombenza elencate dall'art.92 secondo comma c.p.c. (“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”) e non rinvenendosi
6 nella fattispecie quelle “analoghe ed eccezionali ragioni” richiamate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77/2018.
A non diversa conclusione può indurre quanto eccepito dalla difesa della Pt_1 nella memoria di costituzione del 2.4.2024: “Ci pare evidente … che il giudice di primo grado, nell'accogliere l'eccezione di tardività della contestazione, abbia (seppur virtualmente) ritenuto fondata nel merito la sanzione disciplinare e/o la domanda riconvenzionale, che si fonda sugli stessi fatti. Da ciò consegue che non vi è stata alcuna violazione dell'art.92 c.p.c. essendo la soccombenza stata (virtualmente) reciproca”. Allegazione difensiva inaccoglibile perché basata su una circostanza:
- meramente presuntiva, laddove il Tribunale non ha “virtualmente” reputato fondata la domanda riconvenzionale, ma ha piuttosto omesso di esaminarla ritenendola assorbita dall'accoglimento del ricorso principale;
- del tutto indimostrata non vertendosi in un'ipotesi di “soccombenza reciproca”, per essersi l'adito magistrato, in accoglimento della domanda del lavoratore, limitato ad annullare la sanzione disciplinare dell'11.12.2018;
- non veritiera in ragione di quanto poc'anzi illustrato da questa Corte a sostegno della pronuncia di rigetto della medesima domanda riconvenzionale, sia pur riformulata quale motivo di appello.
Per quanto suesposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la deve Pt_1 essere condannata al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1 primo grado, liquidate come in dispositivo.
3) Le spese di questo grado, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza della Pt_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico della Parte_1
dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il
[...] versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.732/2021 pronunciata dal Tribunale di Marsala G.L. il 26 ottobre 2021, condanna la , al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite del primo grado, che liquida in euro Controparte_1
1.378,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Conferma nel resto la sentenza.
Condanna la , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del primo grado, che liquida in euro 1.223,00, oltre spese
[...] generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza a carico della dei Parte_1 presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento 7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 14 novembre 2024.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo
8