Articolo 4 della Legge 10 agosto 1950, n. 732
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 ottobre 1950
Art. 4.
Dopo l'applicazione dell' art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592 , i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno coperti esclusivamente dai fattorini aventi i requisiti di eta' e di servizio di cui all'articolo precedente e con gli stessi criteri ivi indicati.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1950