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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1015/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI Parte_1 C.F._1
LUCIANA
e
AS AL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDRETTI C.F._2
MONICA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione dei coniugi MO AG ed il cui matrimonio è stato Parte_1
celebrato a Modena il 24.04.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modena, anno 2010, atto 46, parte 1, autorizzando i coniugi a vivere separati;
2) dichiararsi che nessun contributo a titolo di assegno di mantenimento è dovuto a favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) nella casa di Modena, strada Cavo Argine 34/04, continuerà a vivere il sig. MO AG con i figli sino a quando non avrà reperito altra abitazione ove trasferirsi o, al più, fino a quando detto immobile non verrà venduto e comunque con obbligo a lasciarlo libero quando verrà venduto a terzi, mentre la sig.ra si è Parte_1
già trasferita a vivere altrove dalla metà del mese di agosto 2024 con il consenso del marito (mantenendo, sino alla vendita, il possesso dell'immobile e le chiavi dell'immobile e con diritto di accedere all'abitazione familiare per prelevare beni/arredi personali e/o in caso di necessità, previa comunicazione al signor AG, anche con messaggio telefonico);
4) al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici, quali elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, dunque, con le agevolazioni fiscali previste dalla Legge, con riferimento alla casa coniugale di comproprietà indivisa dei ricorrenti al 50% ciascuno sita in Modena, strada Cavo Argine
34/04 [identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al foglio 91 sub. 4 cat. C/6, rendita cat.
73,40 euro;
Foglio 91, sub. 5, cat A/7, Rendita Cat. 890,89 euro], i coniugi si impegnano e si obbligano a quanto segue:
I- e MO AG convengono di porre in vendita la casa coniugale a decorrere dalla Parte_1
firma del ricorso e di dividere a metà il prezzo ricavato, una volta saldate le spese di mediazione, le spese tecniche (are e ape, sanatorie) e ulteriori eventuali costi strumentali alla vendita da sostenere al 50% ciascuno, e con le compensazioni dovute in base a quanto convenuto nei punti successivi del presente accordo;
II- fino alla vendita, le parti stabiliscono che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, che dovranno essere decise con il consenso scritto di entrambi i comproprietari, rimarranno a carico delle parti in ragione del
50% ciascuno, con l'intesa che dette spese verranno anticipate interamente dal signor MO AG che vive nella casa e che gli verranno rimborsate nella misura di ½ in occasione del rogito di vendita dell'immobile, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della spesa (fatture o ricevute saldate); le spese di manutenzione ordinaria e tutte quelle inerenti al godimento della casa familiare (incluse le utenze e la Tari), resteranno ad esclusivo carico del signor MO AG sino a quando vi continuerà a risiedere;
III- i ricorrenti convengono che la casa verrà messa in vendita tramite più Agenzie Immobiliari (tra le quali indicano sin da ora le seguenti: e , salvo altre che CP_1 Controparte_2
potranno essere incaricate da ciascuna parte), senza mandato in esclusiva e concordando preventivamente che la provvigione non potrà essere maggiore del 2% e che potranno anche proporlo in vendita on line privatamente.
La vendita dovrà essere fatta nel rispetto delle seguenti tempistiche/modalità:
a- al prezzo di € 395.000,00 per i primi cinque mesi (dalla data della firma del ricorso).
L'Agenzia Immobiliare dovrà comunicare ai comproprietari eventuali proposte di acquisito anche a prezzo inferiore e, qualora venisse proposto un prezzo compreso tra euro 395.000,00 ed euro 370.000,00 le parti saranno obbligate ad accettare l'offerta e a vendere l'immobile;
b- al prezzo di €. 375.000,00 per ulteriori sei mesi.
Anche in questo caso, l'Agenzia Immobiliare dovrà comunicare ai comproprietari eventuali proposte di acquisito anche a prezzo inferiore e, qualora venisse proposto un prezzo compreso tra euro 375.000,00 ed euro
355.000,00 le parti saranno obbligate ad accettare l'offerta e a vendere l'immobile;
c- al prezzo di € 360.000,00 per ulteriori sei mesi.
L'Agenzia Immobiliare dovrà comunicare ai comproprietari eventuali proposte di acquisito anche a prezzo inferiore e, qualora venisse proposto un prezzo compreso tra euro 360.000,00 ed euro 340.000,00, le parti saranno obbligate ad accettare l'offerta e a vendere l'immobile d- al prezzo di € 340.000,00 fino alla vendita.
L'Agenzia Immobiliare dovrà comunicare ai comproprietari eventuali proposte di acquisito anche a prezzo inferiore e, qualora venisse proposto un prezzo compreso tra euro 340.000,00 e euro 320.000,00 le parti saranno obbligate ad accettare l'offerta e a vendere l'immobile.
In sede di deposito delle condizioni di divorzio il prezzo di vendita della casa familiare sarà passibile di rivalutazione in base all'andamento del mercato, alle proposte ricevute fino a quel momento ed ai suggerimenti delle agenzie incaricate.
In ogni caso, le parti concordano che eventuali caparre versate dal promissario acquirente verranno incassate in eguale misura dai comproprietari e che, qualora non si addivenisse alla vendita definitiva per rifiuto di uno dei due comproprietari, l'eventuale penale, così come ogni eventuale maggiore risarcimento, saranno totalmente a carico di chi non ha acconsentito alla vendita;
IV- Le parti concordano che divideranno i beni/arredi/suppellettili comuni presenti nella casa familiare, come da separato elenco che individua quelli di proprietà della OR che ha diritto di prelevarli in Parte_1
qualsiasi momento, previa comunicazione, anche con messaggio telefonico, al sig. AG, e, comunque, prima dell'atto di vendita, mantenendo sino a tale momento il possesso delle chiavi dell'immobile;
V- fino alla vendita della casa la OR potrà entrare nell'abitazione familiare anche per pranzare Parte_1
assieme ai figli del signor AG ed, eventualmente, anche in orario serale, ma, in tal caso, previo avviso al signor AG;
da giugno 2025 la sig.ra potrà accedere nella casa familiare nella pausa pranzo, Parte_1
previo avviso al signor AG, anche con messaggio telefonico, e in orario serale previo consenso del signor
AG;
VI- I coniugi convengono che sino al mese di maggio 2025 compreso il signor AG non verserà alcun indennizzo alla moglie per l'occupazione della casa familiare in comproprietà con quest'ultima.
Qualora la casa non venisse venduta, a decorrere dal 10 giugno 2025 e per sei mesi, il signor AG corrisponderà alla OR la somma di euro 150,00 al mese mediante bonifico da versare entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese;
dal 10 dicembre 2025 per sei mesi, il sig. AG dovrà corrispondere alla OR la somma di € 600,00 per ogni mese di occupazione della casa familiare sino al momento della Parte_1
vendita, somma che dovrà essere corrisposta secondo le seguenti modalità:
- euro 300,00 mediante bonifico bancario mensile, entro il giorno 10 di ogni mese;
- euro 300,00 in sede di divisione del prezzo di vendita della casa familiare, defalcandoli dalla quota prezzo di competenza del sig. AG e sommando la quota relativa ad ogni mese per la quale è dovuta dal 10 dicembre
2025 al 10 giugno 2026, secondo quanto sopra concordato.
Dal 10 luglio 2026 compreso la somma di € 600,00 dovuta dal sig. AG per ogni mese di occupazione della casa familiare sino al momento della vendita, dovrà essere corrisposta interamente alla OR Parte_1
mediante bonifico bancario mensile, da eseguire entro il giorno 10 di ogni mese.
In occasione dell'incasso del prezzo di vendita dell'immobile, nel dividerlo in base a quanto sopra concordato, le parti dovranno anche calcolare le somme dovute da MO AG a ai sensi dei punti Parte_1
II e VI del presente accordo.
VII- la OR si riserva di mantenere la residenza presso la casa di via Cavo Argine fino alla Parte_1
vendita della stessa;
a sua volta il signor AG si riserva di lasciare la predetta casa anche prima della sua vendita e da questo momento cesserà l'obbligo da parte sua di corrispondere alla moglie qualsivoglia indennità di occupazione;
in tal caso, la OR potrà decidere di tornare ad abitare nella casa coniugale sino a che Parte_1
non verrà venduta e varranno a parti invertite le regole di cui al capo II;
VIII- le parti si obbligano a non creare vincoli di alcun genere sulla proprietà (mutui ipotecari o altro) e a non disporne (donazioni, cessioni di quote, locazioni, comodati o qualsivoglia altro atto dispositivo, anche gratuito) sino alla vendita;
IX- qualora il signor MO AG o la sig.ra dovessero sottrarsi alla vendita Parte_1
dell'immobile o al pagamento delle somme concordate nel ricorso, oltre agli obblighi ivi previsti, le parti convengono che la parte inadempiente dovrà versare all'altra l'ulteriore somma di euro 400,00 mensili a titolo di penale, sino alla vendita della casa familiare o sino a diverso accordo scritto tra le parti;
5) i coniugi dichiarano di aver già regolato i loro rapporti di dare avere, comprese le maggiori somme che la sig.ra ha conferito per l'acquisto della casa coniugale, somme che il sig. AG le ha restituito in data Parte_1 25.7.22 nella misura di euro 30.000,00 mediante bonifico bancario;
i coniugi dichiarano altresì di aver provveduto a chiudere il conto corrente cointestato lasciando il saldo ivi presente, detratti i costi di chiusura, ai due figli nella misura di ½ ciascuno;
6) i compensi per l'attività svolta dai legali di ciascuna delle parti si intendono integralmente compensati tra le parti.
Le spese per il C.U. del presente procedimento sono a carico di ciascuna nella misura del 50%;
7) le Parti concordano nel riconoscere efficacia vincolante ed esecutiva ai sopra estesi patti a partire dalla loro sottoscrizione;
8) i coniugi dichiarano di aver così risolto fra loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale, compresi eventuali rimborsi e pretese risarcitorie, e pertanto dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra e viceversa a qualsivoglia titolo o ragione, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto qui stabilito.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e AS AL, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
il 14/07/1971 e AS AL nato a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010, atto n.46, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale