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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18139/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Arp Lazio - 97172140580
elettivamente domiciliato presso direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400004470000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400004470000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400004470000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400004470000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento cartelle impugnate
Resistente/Appellato: inammissibile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400004470, notificata in data 07.09.2024, per l'importo complessivo di euro 216.712,78, riferito a numerose cartelle sottese e indicate nel ricorso.
Con il presente ricorso però la impugna per solo € 20.880,96 relative a dodici cartelle riguardanti l'IVA anni
2008, 2012 , 2010, 2013; IRPEF 2013; tassa automobilistica anni dal 2013 al 2020; diritto annuale Camera di commercio 2013 e Tefa 2009.
La ricorrente sollevava i seguenti motivi di impugnazione: -mancata notifica degli atti presupposti - estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992 poiché, come da documentazione prodotta in giudizio, la cartella impugnata risulta notificata in data 07.09.2024 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta prodotto l' 08.11.2024 (venerdì) e, dunque, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992 che risulta spirato il 06.11.2024, ciò con conseguente decadenza del ricorrente dalla facoltà di impugnare.
Rileva altresì, che tutte le cartelle impugnate sono state a suo tempo regolarmente notificate e mai impugnate.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate DP III di Roma precisando che le cartelle di propria competenza sono state emesse ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73, e per il loro contenuto non necessitano dell'invio del prodromico avviso bonario e che nessuna prescrizione si è verificata trattandosi di tributi erariali.
All' odierna pubblica udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione dell' art. 21, del D.lgs. nr. 546/92 in ordine all'atto impugnato. Va infatti evidenziato, concordemente con la giurisprudenza di merito (Cass. Sent. 13584 del
30.05.2017) che ogni impugnazione deve rispettare il requisito della tempestività di cui all'art. 21 del D.lgs. n.546/92, che deve essere provato dallo stesso ricorrente con riguardo all'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa. Nel caso in esame il termine per la presentazione del ricorso scadeva il 06 novembre 2024, (la cartella notificata il 07 settembre 2024) mentre la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso all'Ufficio in data l'08 novembre 2024, oltre il termine di impugnabilità di cui all'art. 21 del D.lgs.
n.546/92. Dunque difettando il ricorso del requisito di cui all'art. 21 del D.lgs. nr. 546/92 lo stesso dovrà essere dichiarato inammissibile secondo quanto stabilito dalla suindicata normativa. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge, per ciascuno dei convenuti costituiti. Per l'AdER sono da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma li, 21/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IL De NG ET CA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18139/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Arp Lazio - 97172140580
elettivamente domiciliato presso direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400004470000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400004470000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400004470000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400004470000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento cartelle impugnate
Resistente/Appellato: inammissibile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400004470, notificata in data 07.09.2024, per l'importo complessivo di euro 216.712,78, riferito a numerose cartelle sottese e indicate nel ricorso.
Con il presente ricorso però la impugna per solo € 20.880,96 relative a dodici cartelle riguardanti l'IVA anni
2008, 2012 , 2010, 2013; IRPEF 2013; tassa automobilistica anni dal 2013 al 2020; diritto annuale Camera di commercio 2013 e Tefa 2009.
La ricorrente sollevava i seguenti motivi di impugnazione: -mancata notifica degli atti presupposti - estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992 poiché, come da documentazione prodotta in giudizio, la cartella impugnata risulta notificata in data 07.09.2024 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta prodotto l' 08.11.2024 (venerdì) e, dunque, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992 che risulta spirato il 06.11.2024, ciò con conseguente decadenza del ricorrente dalla facoltà di impugnare.
Rileva altresì, che tutte le cartelle impugnate sono state a suo tempo regolarmente notificate e mai impugnate.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate DP III di Roma precisando che le cartelle di propria competenza sono state emesse ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73, e per il loro contenuto non necessitano dell'invio del prodromico avviso bonario e che nessuna prescrizione si è verificata trattandosi di tributi erariali.
All' odierna pubblica udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione dell' art. 21, del D.lgs. nr. 546/92 in ordine all'atto impugnato. Va infatti evidenziato, concordemente con la giurisprudenza di merito (Cass. Sent. 13584 del
30.05.2017) che ogni impugnazione deve rispettare il requisito della tempestività di cui all'art. 21 del D.lgs. n.546/92, che deve essere provato dallo stesso ricorrente con riguardo all'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa. Nel caso in esame il termine per la presentazione del ricorso scadeva il 06 novembre 2024, (la cartella notificata il 07 settembre 2024) mentre la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso all'Ufficio in data l'08 novembre 2024, oltre il termine di impugnabilità di cui all'art. 21 del D.lgs.
n.546/92. Dunque difettando il ricorso del requisito di cui all'art. 21 del D.lgs. nr. 546/92 lo stesso dovrà essere dichiarato inammissibile secondo quanto stabilito dalla suindicata normativa. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge, per ciascuno dei convenuti costituiti. Per l'AdER sono da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma li, 21/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IL De NG ET CA