Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780/2016 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 3 ottobre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Pepe, giusta delega a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE - opponente
E
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Donnarumma Alfonso, per delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 3 ottobre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione originariamente notificato in data 5 febbraio 2016 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1938/15
[...] provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Latina il 18/11/2015 e notificato l'11/01/2016, con il quale si ingiungeva a e il Parte_1 _2
pagamento in favore di di €.84.350,00 oltre interessi e spese, sulla base di n. 19 CP_1 vaglia cambiari rilasciati da in favore del padre e da Parte_1 _2
questi girati in favore di . Parte opponente deduceva: CP_1
a) l'assenza di conformità dei titoli prodotti solo in copie;
b) che il creditore non ha specificato il rapporto che ha dato origine alla trasmissione dei titoli cambiari;
c) che l'istante ha perso la propria abitazione in favore della figlia di (Doc. n. CP_1
2) per prestiti che il detto opposto assume di aver fatto in favore del padre _2
;
[...]
d) che l'istante, rimasta senza casa, ha chiesto al padre , avendone _2
necessità, parziale rimborso di ciò che aveva rimesso (oltre € 200.000,00) nella operazione di vendita dell'immobile ed ha firmato al padre cambiali in bianco di cui doveva ricevere il netto ricavo;
e) che ha consegnato tali titoli, girandoli, a , pensando di _2 CP_1 ricevere il netto ricavo da consegnare poi alla figlia;
f) che l'operazione non è stata definita in un unico contesto in quanto il , alcuni CP_1
giorni dopo, ha chiesto di ottenere la liquidità dal ricavato di sconto cambiari;
g) l'istante a fronte delle cambiali consegnate al padre non ha ricevuto alcunché;
h) che riferiva alla figlia che il si era inventato diverse ragioni di _2 CP_1 credito per non versargli nulla;
i) pertanto, manca il rapporto sottostante che diede origine alla emissione da parte di dei predetti titoli cambiari in favore di;
Parte_1 _2
j) il credito azionato non trova la sua causa in alcun rapporto sottostante non essendovi stato corrispettivo per le cambiali firmate;
Per quanto dedotto, l'opponente concludeva chiedendo, previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecuzione, di accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato da e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Si costituiva con comparsa in data 7 aprile 2016 eccependo la nullità della CP_1 citazione ai sensi dell'art.164 c.1 per mancato rispetto del termine legale a comparire chiedendo la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini.
All'udienza del 29 settembre 2016 il giudice concedeva ex art.164 c.p.c. a parte attrice termine per la rinnovazione della citazione nei confronti di parte convenuta, con rinvio all'udienza del 04 aprile 2017.
Parte attrice provvedeva alla rinnovazione della notifica, eseguita a mezzo pec in data 21 ottobre 2016.
Si costituiva nuovamente all'udienza del 04 aprile 2017 , deducendo: CP_1
a) in via preliminare, la decadenza dal potere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1938/15, con conseguente sua definitività, per la decorrenza dei termini ex art. 641 c.p.c.;
b) nel merito, di depositare copie fotostatiche delle cambiali azionate, riservandosi l'esibizione degli originali in udienza;
c) che la somma oggetto delle cambiali deriva da prestiti che il ha CP_1 concesso in favore di e in virtù di uno stretto rapporto _2 Pt_1
di amicizia;
d) che detti prestiti sono stati garantiti mediante le citate cambiali, assegni e titoli di vario genere.
Per quanto dedotto, concludeva chiedendo in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza del termine di cui all'art.641 c.p.c.; nell'ipotesi di ammissibilità dell'opposizione, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione, rigettare l'opposizione nel merito perché infondata in fatto ed in diritto, condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite e compensi. All'udienza del 4 aprile 2017 il giudice rinviava all'udienza del 7 novembre 2017, salvi i diritti di prima udienza.
All'udienza del 7 novembre 2017 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183
c.6 c.p.c..
Con memoria di cui al primo termine in data 30 gennaio 2018 parte attrice opponente rilevava l'efficacia retroattiva della sanatoria intervenuta con la rinnovazione della citazione in opposizione e la piena salvezza degli effetti processuali e sostanziali, che hanno impedito il consolidarsi del decreto ingiuntivo opposto;
insisteva l'opponente nel rilevare l'inesistenza e la mancanza di prova del rapporto giuridico sottostante al credito azionato, ribadiva che il semplice possesso della cambiale non è sufficiente ai fini della legittimazione a pretenderne il pagamento;
concludeva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo.
Con memoria istruttoria di cui al secondo termine del 23 febbraio 2018 parte convenuta opposta precisava di aver intentato un'azione cambiaria fondata su titoli immediatamente esecutivi e non, come preteso da controparte, un'azione causale;
che la prova del credito è in re ipsa negli effetti cambiari;
specificava di aver agito prima che l'azione cambiaria si prescrivesse, in qualità non di mero possessore ma prenditore qualificato in virtù di girata cambiaria.
Con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine in data 1 marzo 2018 la difesa di parte attrice opponente ribadiva la mancanza del rapporto sottostante che diede origine all'emissione dei titoli, che non ha ricevuto in prestito alcuna somma da Parte_1
, né alcuna somma dal padre;
di aver firmato al padre cambiali CP_1 _2 in bianco di cui doveva ricevere il netto ricavo;
che di sua iniziativa, ha _2
consegnato, girandoli a , i titoli cambiari rilasciati in bianco dalla figlia, al fine CP_1 di riceverne il netto ricavo da consegnare poi alla figlia;
che il ricevette i predetti CP_1
titoli in bianco ma non consegnò alcuna somma di denaro allo e, dopo aver _2
riempito i predetti titoli, chiese di ottenere la liquidità dal ricavato di sconto cambiari;
che manca la causa obbligandi in quanto i titoli cambiari furono emessi per regolare un debito mai esistito;
che, pertanto, nessuna somma è dovuta da a Parte_1 [...]
chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'opposto e _2 CP_1 della prova per testi. Con memoria di cui al terzo termine ex art.183 comma sei c.p.c. del 21 marzo 2018 parte attrice opponente ribadiva l'inidoneità del titolo cambiario a provare il credito nel giudizio di opposizione (Cass. n.14910/2013), che l'azione causale promossa comporta l'onere del creditore di fornire prova del rapporto a regolazione del quale la cambiale venne emessa
(Cass. n. 818).
All'udienza del 22 maggio 2018 il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.03.2019.
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni.
Con decreto in data 8 febbraio 2021 l'udienza del 23 febbraio 2021 era sostituita con il deposito telematico di note scritte, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, visto l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'esito dell'udienza cartolare, il giudie, lette le note di trattazione delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 marzo 2022.
Con ordinanza in data 5 giugno 2024 il giudice disponeva un rinvio al 26 settembre 2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Per il trasferimento del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare, con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 3 settembre 2024, la causa veniva assegnata all'odierno giudice il quale, con decreto in data 5 settembre 2024, disponeva la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con note in data 1 ottobre 2024 parte attrice opponente concludeva riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi insisteva per l'accoglimento dell'opposizione; in via subordinata insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova già in precedenza articolati e non ammessi.
Con note in data 2 ottobre 2024 parte convenuta opposta si riportava a tutti gli scritti difensivi precedentemente depositati, in particolare alle note di udienza depositate in data
03.04.2024 e alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 2 c.p.c. depositata il 23.02.2018, insistendo nelle eccezioni e conclusioni ivi formulate;
produceva sentenza n. 1445/2024 emessa a definizione del giudizio n. 4385/2018 r.g. tra le medesime parti, che ha accolto la domanda revocatoria del PROIA PAOLO;
chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione. Con ordinanza in data 3 ottobre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 1 ottobre 2024 e da parte opposta in data 2 ottobre 2024, assumeva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con comparsa conclusionale in data 2 dicembre 2024 parte attrice opponente ribadiva le proprie difese, rilevava l'efficacia sanatoria ex tunc della rinnovazione della notificazione, con piena salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ed ha impedito il consolidarsi del decreto ingiuntivo opposto;
insisteva nella mancanza del rapporto sottostante di prestito dedotto da parte opponente non essendovi stato alcun corrispettivo per le cambiali firmate, per non aver l'opponente mai ottenuto il prestito da;
che la richiesta di CP_1
decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito utilizzato come promessa di pagamento, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., implica l'esercizio, oltre che dell'azione cartolare, anche dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante (Cass. civ., sez. I, 20 maggio 1986, n.
3337); insisteva per l'inidoneità delle cambiali a fornire la prova del credito nel giudizio di opposizione (Cass.n.14910 13.06.2013), essendo onere del creditore – opposto provare il rapporto sottostante con la produzione della relativa documentazione;
concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine di rimettere la causa sul ruolo e ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi.
Con comparsa conclusionale in data 29 novembre 2024 parte convenuta opposta insisteva nell'eccezione di decadenza dal potere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.
1938/15, con conseguente sua definitività, per la decorrenza dei termini ex art. 641 c.p.c..; in via subordinata, nel merito, contestava l'eccezione di controparte sulla asserita mancanza di conformità dei titoli nonché la carenza di un rapporto di provvista, ribadiva che la somma oggetto delle cambiali deriva da prestiti che il , in virtù di un CP_1
rapporto di stretta amicizia e di lunga durata, concesse a favore di e di _2
, prestiti che sono stati garantiti mediante le suddette cambiali;
ribadiva Parte_1
che l'azione monitoria esercitata dal deve qualificarsi come un'azione cambiaria e CP_1
non azione causale;
chiedeva tenersi conto della sentenza n.1445/2024 del Tribunale di
Latina, Sez. I Civile relativa ad altro processo tra le medesime parti depositata in atti
(02.10.2024); chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e compensi.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 19 dicembre 2024 così concludendo
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione a D.I. n. 1938/2015 per decadenza dal termine di cui all'art. 641 c.p.c.; 2) rigettare l'opposizione nel merito perché infondata in fatto ed in diritto;
3) in ogni caso, condannare al pagamento delle spese di lite, oltre Parte_1 compensi, spese generali, IVA e CAP come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'effettuata rinnovazione dell'atto di citazione, disposta per inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., impedisce ogni decadenza e comporta la sanatoria "ex tunc" prevista dal secondo e terzo comma della art.164 cpc, anche considerato che la prima notifica non era inesistente ma solo nulla e con la tempestiva rinnovazione, l'opponente ha sanato la nullità e reso procedibile l'opposizione.
L'opposizione nel merito non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a questi ex art.2697 c.c. provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito. L'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ciò premesso, nel caso di specie, la pretesa creditoria vantata dal è CP_1
fondata su n. 19 vaglia cambiari, versati in atti, emessi dall'odierna opponente Parte_1
al beneficiario , in data 30.04.2013 ad eccezione di uno emesso il
[...] _2
29.10.2013, con scadenza mensile progressiva, per un ammontare complessivo di €
84.350,00.
I titoli, completi di sottoscrizione autografa mai disconosciuta dell'emittente Parte_1
, risultano trasferiti mediante girata al ricorrente in monitorio ,
[...] CP_1
bollati sin dall'origine e, dunque, dotati di efficacia di titolo esecutivo.
Detti titoli appaiono dotati di efficacia cambiaria. Il ricorso per decreto ingiuntivo (n.RG
3111/2015) depositato il 21.10.2015, veniva intentato nei confronti della firmataria dei vaglia cambiari entro il termine di prescrizione di tre anni dalla scadenza di ciascun titolo (tra il 31.12.2013 e il 30.04.2015), come previsto dall'art.94 primo comma r.d. del 14 dicembre 1933 n. 1669, comunemente detta "legge cambiaria".
Il creditore allega l'inadempimento all'obbligazione cambiaria dell'emittente CP_1
e del girante e documenta l'avvenuto protesto del Parte_1 _2
primo dei titoli cambiari (all.1, del 30.04.2013 con scadenza al 31.12.2013, protesto del
02.01.2014).
A fondamento dell'opposizione parte opponente deduce l'inesistenza del credito, per mancanza del rapporto sottostante che diede origine alla emissione dei predetti titoli cambiari, per non aver mai ricevuto in in corrispettivo alcuna Parte_1
somma.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l'opposto precisava, ai fini difensivi, di aver concesso prestiti, in virtù di un rapporto di stretta amicizia e di lunga durata, a favore di e di , a garanzia dei quali sarebbero state rilasciate le _2 Parte_1
suddette cambiali.
Come noto, la cambiale, quale titolo di credito, riveste i caratteri della letteralità, dell'autonomia e dell'astrattezza, perché non vi è menzione della ragione per la quale è stata emessa;
è un titolo che, nei confronti dei terzi giratari, opera indipendentemente dal negozio che ha dato causa alla sua emissione ed il possessore giratario è legittimato a norma dell'art. 20 della legge cambiaria e dell'art.1992 c.c a pretendere il credito ivi contenuto alla scadenza indicata sul titolo, senza essere tenuto a dimostrare il rapporto giuridico da cui deriva tale credito, spettando la prova del medesimo a chi sia interessato a trarne conseguenze giuridiche a sé favorevoli.
Infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di titoli di credito, l'emissione di un vaglia cambiario, e la relativa girata, fanno presumere, nei rapporti diretti, rispettivamente, con il prenditore e con il giratario, l'esistenza del negozio fondamentale sottostante, giustificativo dell'obbligazione cartolare, con la conseguenza che grava sul debitore che contesti il proprio obbligo di adempiere (sulla base dell'asserita inesistenza del rapporto predetto, per essere viceversa la cambiale "di favore") l'onere di provare l'inesistenza del rapporto predetto o l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, in applicazione dell'art.1988 c.c. (tra le tante, Cass n. 18069/2004; Cass. n. 19803/2016), risolvendosi in suo danno ogni incertezza probatoria al riguardo. Inoltre, il mero riferimento fatto dal creditore in sede di opposizione al rapporto sottostante all'emissione dei titoli cambiari (prestito) non implica di per sé la inversione dell'onere della prova, perché tale inversione si verifica nella sola ipotesi in cui risulti l'univoca volontà di rinunciare alla presunzione iuris tantum prevista dalla legge. Tale volontà non si può desumere nemmeno dal fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non importa l'inversione dell'onere probatorio, non potendosi per questo imporre a chi si giova del procedimento di ingiunzione di fornire un'ulteriore prova del suo credito, oltre quella risultante dal titolo di credito esibito (così in motivazione Cass.
n.19803/2016).
In ossequio ai principi richiamati sarebbe, quindi, spettato all'opponente fornire la prova idonea a paralizzare l'efficacia dei titoli cartolari, dell'insussistenza del rapporto sottostante.
Tuttavia, detta prova non risulta essere stata fornita.
L'opponente ha ammesso l'esistenza di rapporti con il , personali ed economici CP_1
(contratto vendita dell'immobile allegato in atti), ed ha riconosciuto la trasmissione dei titoli cambiari dal diretto beneficiario, il padre , al;
ma alcun _2 CP_1 oggettivo riscontro è stato fornito quanto agli accordi, e alle relative modalità, che sarebbero intercorsi tra la stessa ed il padre e tra questi ed il , e per i _2 CP_1
quali furono rilasciati i titoli cambiari;
privo di riscontro è rimasto l'assunto che la firma sui titoli sarebbe stata rilasciata dalla opponente a seguito di minacce poste in essere dallo stesso , come non risulta alcuna contestazione inoltrata dall'emittente o dal girante CP_1
al per la lamentata mancata corresponsione delle somme di denaro dal;
né le CP_1 CP_1 prove orali proposte da parte opponente potevano ritenersi idonee a smentire l'esistenza del rapporto causale, considerato che le circostanze capitolate tendevano a far dichiarare ai testimoni una generica omessa consegna del a dell'importo di CP_1 _2
€.84.000,00 senza adeguati riferimenti temporali e spaziali idonei a smentire in termini di certezza l'erogazione del prestito e a far ritenere la emissione delle cambiali altrimenti giustificata.
Ed ancora si aggiunga che l'emittente di un vaglia cambiario, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmene obbligato in via diretta nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse (Cass.
n. 7518/2014).
In ultimo si osserva che la pronuncia Cass. civ. del 20.01.2015 n. 818, richiamata da parte attrice opponente a supporto della tesi dell'onere probatorio gravante sul possessore dei titoli cambiari, fa riferimento alla differente ipotesi, non ravvisabile nel caso in esame, di esistenza di ragioni di credito diverse ed ulteriori rispetto a quelle azionate nel monitorio sulla base di cambiali.
Dunque, in ragione di una domanda di pagamento fondata su titoli di credito costituiti da vaglia cambiari formalmente validi, rispetto ai quali la firmataria, odierna opponente, non ha negato l'emissione né ha disconosciuto la sottoscrizione, in assenza di prova contraria del rapporto sottostante, da presumersi sussistente a fronte delle cambiali prodotte,
l'opposizione deve ritenersi infondata e non può essere accolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice opponente, liquidate nella misura media, come in dispositivo, considerato che non
è stata svolta attività istruttoria, sulla base del D.M. 55/14, aggiornate al D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
780/2016 del R.G.A.C, così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il D.I. n. 1938/2015 emesso dal
Tribunale di Latina il 18/11/2015;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
8.433,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lì 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava