Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/12/2025, n. 21698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21698 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8597 del 2025, proposto da Se Ges S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
ricorso per la esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 9988/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa FR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 24.07.2025, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, che non risulta appellata, con cui il Tribunale ha annullato, per i motivi ivi indicati, la nota di improcedibilità adottata da Roma Capitale sulla istanza per la concessione di un’occupazione di suolo pubblico a servizio della propria attività di ristorazione, svolta nel locale di Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 2, 2A, 3.
2. Nella sentenza il Tribunale, richiamando precedenti in termini, ha annullato la nota impugnata “ poiché – stante la specifica modalità di approvazione dei Piani di Massima Occupabilità da parte di Roma Capitale – la mera circostanza per cui, per un determinato indirizzo e numero civico, non sia prevista, in un PMO già adottato, un’occupazione assentibile non giustifica l’improcedibilità della relativa istanza ” e ha quindi affermato che “ l’istanza di concessione presentata dalla ricorrente avrebbe dovuto essere esaminata dagli uffici in applicazione degli ordinari criteri istruttori, ovvero anche riqualificata d’ufficio – in ottica di collaborazione ed efficienza – quale istanza di revisione del PMO stesso, al fine di doverosamente fornire riscontro al privato istante ”.
La nota è stata dunque annullata “ con salvezza dei provvedimenti che la P.A. riterrà di adottare in esito al riesame istruttorio dell’istanza di occupazione presentata, che la ricorrente avrà cura di riattivare, ove di interesse; ”.
3. Risulta in atti che la ricorrente in data 23.05.2025 ha quindi notificato la sentenza all’Amministrazione “ ai fini della riattivazione del riesame istruttorio in ottemperanza ”.
4. Roma Capitale si è costituita in giudizio, deducendo di aver riattivato l’istruttoria, come dalle note della Sovrintendenza Capitolina versate in atti, e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero di rinviarne la trattazione del ricorso al fine di documentare le attività in itinere .
La ricorrente ha invece insistito nella domanda, persistendo l’interesse alla conclusione del procedimento.
5. Alla camera di consiglio del 7.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile e fondato.
Va invero ricordato che, come si evince dal suo dato testuale, la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha annullato la nota di improcedibilità conclusiva del procedimento avviato sulla istanza di occupazione di suolo pubblico presentata dalla ricorrente, con salvezza dei provvedimenti che la P.A. avrebbe adottato in esito al riesame istruttorio dell’istanza di occupazione presentata, laddove la ricorrente lo avesse riattivato (ciò che puntualmente è avvenuto).
Tale sentenza, dunque, disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato, ha, da un lato, già autoesecutivamente modificato la realtà giuridica nel senso dell’interesse oppositivo azionato in giudizio, che è stato, così, soddisfatto; dall’altro lato, tuttavia, la fattispecie sottoposta al Tribunale originava più propriamente dall’interesse pretensivo sotteso all’istanza presentata (per conseguire il bene della vita consistente nella occupazione di suolo pubblico richiesta), che deve parimenti essere soddisfatto, nel senso, quantomeno, del compimento di tutti i dovuti atti procedimentali e dell’adozione di un nuovo provvedimento espresso sull’istanza presentata.
In altri termini, dalla sentenza scaturisce (oltre all’effetto demolitorio) un effetto conformativo, che consiste nell'obbligo di riprovvedere sull'istanza tenendo conto dei contenuti del dictum (dunque concretantesi nel divieto di riedizione dell’atto così come affetto dai vizi rilevati nella sentenza), sebbene pur sempre esercitando un potere discrezionale a seguito di apposita istruttoria, nel termine previsto dalla normativa.
Pertanto, la mera circostanza per cui Roma Capitale abbia già riavviato l’istruttoria non determina l’inammissibilità del ricorso, né la sua infondatezza, benché ciò possa rilevare ai fini della individuazione del termine di ottemperanza e della regolazione delle spese di lite (anche tenuto conto della ridotta tempistica tra la pubblicazione della sentenza e la notificazione del ricorso per ottemperanza, nonché della pausa estiva).
7. Il ricorso deve dunque essere accolto, dichiarando l’obbligo di Roma Capitale di ottemperare alla sentenza di questo Tribunale n. 9988 del 23.05.2025, nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, adottando un provvedimento espresso sulla domanda presentata dalla ricorrente per la concessione di un’occupazione di suolo pubblico a servizio della propria attività di ristorazione, svolta nel locale di Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 2, 2A, 3, tenendo conto dei contenuti dell’ottemperando dictum .
8. In caso di persistente inottemperanza, il Collegio, su istanza di parte da presentarsi nelle forme prescritte dal Codice di rito, provvederà a nominare un Commissario ad acta le cui competenze, connesse all’incarico da conferire, andranno a gravare sul bilancio della soccombente.
9. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della particolarità della fattispecie sopra evidenziata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina a Roma Capitale di ottemperare alla sentenza di questo Tribunale n. 9988 del 23.05.2025, nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, adottando un provvedimento espresso sulla domanda presentata dalla ricorrente per la concessione di un’occupazione di suolo pubblico a servizio della propria attività di ristorazione, svolta nel locale di Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 2, 2A, 3, tenendo conto dei contenuti dell’ottemperando dictum .
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
FR RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO