Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonche' il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione".
Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonche' il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione".