Articolo 8 della Legge 14 ottobre 1974, n. 504
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 novembre 1974
Art. 8.
L'ultimo comma dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e' sostituito con il seguente:
"L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facolta' di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonche' ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ".
Entrata in vigore il 12 novembre 1974