CASS
Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/07/2024, n. 30691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30691 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da TE AN n. a Roma il 5/9/1968 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 22/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AG AM avverso il provvedimento del Gip che, in data 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30691 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/06/2024 8/2/2024, aveva applicato nei confronti della stessa la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziata dei delitti di usura ed estorsione aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Vitantonio Amodio, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 309, comma 5, cod.proc.pen. nonché degli artt. 274,275 e 291, comma 1, cod.proc.pen. e connesso vizio cumulativo della motivazione. Il difensore deduce, sulla base dell'indice rinvenibile all'interno del fascicolo del Tribunale del riesame, l'omessa trasmissione da parte del P.m. dei supporti audio relativi alla telefonata del 2/1/2024 e della fonoregistrazione del giorno 11/2/2024, atti da ritenere decisivi ai fini dell'applicazione della misura cautelare nei confronti della ricorrente. Segnala, in particolare, che riferimenti alla telefonata del 2/1/2024 si rinvengono nella denunzia della p.o. e nella comunicazione di notizia di reato della Questura di Roma richiamati dal GIP mentre l'ascolto diretto avrebbe potuto chiarire i rapporti intercorrenti tra l'indagata e la denunziante. Aggiunge che la fonoregistrazione in data 11/2/24 è stata oggetto di una riproduzione solo parziale da parte della P.g., alla luce di quanto emerge dal verbale di trascrizione, poiché riporta solo le parti di interesse investigativo. La mancata trasmissione dei file in discorso ha precluso l'analisi dettagliata dei rapporti tra indagata e p.o., l'apprezzamento di eventuali elementi positivi non trascritti dalla P.g. e la valutazione dell'effettivo comportamento della AG il giorno dell'arresto; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari in quanto il Tribunale del riesame ha riconosciuto il pericolo di reiterazione esclusivamente sulla base della gravità del quadro indiziario, travisando lo strumento cautelare e trattandolo alla stregua di un'anticipazione della sanzione penale. Il difensore sostiene, in particolare, che la motivazione rassegnata non adduce alcun elemento oggettivo idoneo a provare un pericolo concreto ed attuale di recidiva con specifico riguardo all'asserita diffusività della condotta illecita in quanto, con riferimento al rinvenimento di somme in contanti in sede di perquisizione, ha trascurato il rapporto di lavoro in nero intrattenuto dalla ricorrente con la vittima mentre le armi erano regolarmente denunciate e correttamente detenute;
2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo d'inquinamento probatorio. Il difensore deduce che la motivazione licenziata sul punto dal collegio cautelare è inadeguata laddove richiama le indagini in corso per identificare i nominativi rinvenuti sul foglio sequestrato al ET ovvero eventuali intimidazioni nei confronti della p.o. per indurla a modificare le sue dichiarazioni, trattandosi di elementi che attengono direttamente al coindagato, la cui posizione è ben distinta da quella della prevenuta;
2 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura, non avendo l'ordinanza impugnata fornito specifica risposta ai rilievi difensivi svolti a fondamento della richiesta di mitigazione del trattamento cautelare e con riguardo alla prognosi di sospensione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è per più versi inammissibile. Deve innanzitutto rilevarsi l'assoluta genericità della sequenza procedimentale ricostruita dalla ricorrente la quale, pur avendo dato atto della nota di trasmissione del fascicolo da parte del P.m., contenente l'espresso richiamo alla integrale discovery dei materiali investigativi acquisiti mediante appostamento sul TIAP, assume l'omessa allegazione di supporti decisivi sulla base del solo indice, senza addurre la specifica e dovuta verifica dell'inesistenza degli stessi tra i materiali contestualmente depositati in forma cartacea. Deve, d'altro canto, rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., quando riguarda atti privi di rilievo nell'economia della motivazione del provvedimento impugnato, perché non considerati o perché valutati sulla scorta di atti ulteriori che ad essi facciano riferimento (in fattispecie relativa all'omessa trasmissione di filmati, in ampia parte non direttamente apprezzati dal giudice cautelare e fatti oggetto nell'ordinanza impugnata, per la parte ulteriore, di riferimenti desumibili dalla descrizione delle riprese contenuta in atti di p.g.) (Sez. 3, n. 30306 del 10/07/2002, Rv. 223360 - 01;Sez. 4, n. 40044 del 30/03/2005, Rv. 232432 - 01). Nella specie, alla stregua della prospettazione difensiva, emerge che i contenuti della telefonata del 2/1/24 sono citati nella denunzia della p.o. e richiamati nella comunicazione di notizia di reato e la difesa giustifica il rilievo dell'ascolto integrale sulla base di argomenti generici e congetturali, assumendo che se ne sarebbe potuta desumere l'esatta natura del rapporto intercorrente tra la prevenuta e la p.o. senza addurre specifiche circostanze a discarico chiaramente emergenti dalla conversazione. Quanto alla fonoregistrazione effettuata 1'11/2/24, il difensore rappresenta che la trascrizione della P.g. è parziale, adombrando in maniera del tutto generica la pretermissione di elementi a favore della prevenuta. Appare opportuno ribadire che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, Rv. 273348-01;Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Rv. 270050-01), onere nella specie non 3 assolto in ragione della mancata specificazione da parte del ricorrente di quali elementi decisivi avrebbero potuto essere tratti dai supporti che si assumono non trasmessi dal P.m. 2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alle censure in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Premesso che la natura interamente devolutiva del giudizio di riesame impone che il collegio, pur in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è tenuto a verificare anche tale presupposto (tra molte, Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Rv. 272202 - 01), come nella specie accaduto, l'ordinanza impugnata ha fornito risposta ai rilievi difensivi (pag. 3) segnalando che il rischio di recidiva si desume dalle modalità e circostanze dei fatti (in precedenza ampiamente illustrate), e dalla rilevante disponibilità di danaro liquido rinvenuta in sede di perquisizione che, alla luce delle modalità di detenzione e della capacità reddituale della prevenuta, risulta incompatibile con meccanismi di risparmio e indicativa di collegamenti con ambienti criminali. Questa Corte ha in più occasioni precisato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891-01). Il collegio non si è discostato dai richiamati principi, fondando la prognosi di recidiva sulle emergenze investigative che attestano modalità operative condivise tra gli indagati, improntate a spregiudicatezza e sostenute da una peculiare intensità del dolo mentre la disponibilità di provviste economiche sproporzionate rispetto alle condizioni reddituali dell'indagata, al pari della disponibilità di plurime armi (quantunque regolarmente denunziate) proietta le condotte in una strutturata e non occasionale dimensione illecita. 2.1 Quanto al rischio di inquinamento probatorio, le censure difensive, che fanno leva sulla mancata differenziazione delle posizioni dei coindagati in quanto, secondo il difensore, né le indagini sull'elenco di nominativi rinvenuto in possesso del ET né le eventuali minacce volte ad intimidire la p.o. sono riferibili alla ricorrente, risultano manifestamente infondate. Questa Corte ha, infatti, in più occasioni affermato il principio che in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art.274, lett. a) cod.proc.pen., è riferibile non solo a condotte proprie dell'indagato ma anche a quelle di eventuali coindagati 4 volte ad inquinare, nell'interesse comune, il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari relative ai fatti per i quali si procede (Sez. 3, n. 40535 del 12/10/2007,Rv. 237556-01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Rv. 257598-01; Sez. 5, n. 13837 del 3/3/2020, Rv. 279101-01). 3. Destituiti di giuridico fondamento s'appalesano i rilievi in punto di adeguatezza della misura, avendo l'ordinanza impugnata ritenuto che la misura autodetentiva fosse l'unica idonea a preservare le esigenze ravvisate, ed in particolare quella d'inquinamento probatorio, così disattendendo l'istanza difensiva di sostituzione con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. Quanto alla prognosi di cui all'art. 275 comma 2 bis, prima parte, cod.proc.pen. le previsioni edittali relative agli addebiti provvisoriamente ascritti depongono per l'irricevibilità della doglianza difensiva. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 giugno 2024 La Consigliera estensore La Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AG AM avverso il provvedimento del Gip che, in data 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30691 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/06/2024 8/2/2024, aveva applicato nei confronti della stessa la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziata dei delitti di usura ed estorsione aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Vitantonio Amodio, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 309, comma 5, cod.proc.pen. nonché degli artt. 274,275 e 291, comma 1, cod.proc.pen. e connesso vizio cumulativo della motivazione. Il difensore deduce, sulla base dell'indice rinvenibile all'interno del fascicolo del Tribunale del riesame, l'omessa trasmissione da parte del P.m. dei supporti audio relativi alla telefonata del 2/1/2024 e della fonoregistrazione del giorno 11/2/2024, atti da ritenere decisivi ai fini dell'applicazione della misura cautelare nei confronti della ricorrente. Segnala, in particolare, che riferimenti alla telefonata del 2/1/2024 si rinvengono nella denunzia della p.o. e nella comunicazione di notizia di reato della Questura di Roma richiamati dal GIP mentre l'ascolto diretto avrebbe potuto chiarire i rapporti intercorrenti tra l'indagata e la denunziante. Aggiunge che la fonoregistrazione in data 11/2/24 è stata oggetto di una riproduzione solo parziale da parte della P.g., alla luce di quanto emerge dal verbale di trascrizione, poiché riporta solo le parti di interesse investigativo. La mancata trasmissione dei file in discorso ha precluso l'analisi dettagliata dei rapporti tra indagata e p.o., l'apprezzamento di eventuali elementi positivi non trascritti dalla P.g. e la valutazione dell'effettivo comportamento della AG il giorno dell'arresto; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari in quanto il Tribunale del riesame ha riconosciuto il pericolo di reiterazione esclusivamente sulla base della gravità del quadro indiziario, travisando lo strumento cautelare e trattandolo alla stregua di un'anticipazione della sanzione penale. Il difensore sostiene, in particolare, che la motivazione rassegnata non adduce alcun elemento oggettivo idoneo a provare un pericolo concreto ed attuale di recidiva con specifico riguardo all'asserita diffusività della condotta illecita in quanto, con riferimento al rinvenimento di somme in contanti in sede di perquisizione, ha trascurato il rapporto di lavoro in nero intrattenuto dalla ricorrente con la vittima mentre le armi erano regolarmente denunciate e correttamente detenute;
2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo d'inquinamento probatorio. Il difensore deduce che la motivazione licenziata sul punto dal collegio cautelare è inadeguata laddove richiama le indagini in corso per identificare i nominativi rinvenuti sul foglio sequestrato al ET ovvero eventuali intimidazioni nei confronti della p.o. per indurla a modificare le sue dichiarazioni, trattandosi di elementi che attengono direttamente al coindagato, la cui posizione è ben distinta da quella della prevenuta;
2 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura, non avendo l'ordinanza impugnata fornito specifica risposta ai rilievi difensivi svolti a fondamento della richiesta di mitigazione del trattamento cautelare e con riguardo alla prognosi di sospensione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è per più versi inammissibile. Deve innanzitutto rilevarsi l'assoluta genericità della sequenza procedimentale ricostruita dalla ricorrente la quale, pur avendo dato atto della nota di trasmissione del fascicolo da parte del P.m., contenente l'espresso richiamo alla integrale discovery dei materiali investigativi acquisiti mediante appostamento sul TIAP, assume l'omessa allegazione di supporti decisivi sulla base del solo indice, senza addurre la specifica e dovuta verifica dell'inesistenza degli stessi tra i materiali contestualmente depositati in forma cartacea. Deve, d'altro canto, rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., quando riguarda atti privi di rilievo nell'economia della motivazione del provvedimento impugnato, perché non considerati o perché valutati sulla scorta di atti ulteriori che ad essi facciano riferimento (in fattispecie relativa all'omessa trasmissione di filmati, in ampia parte non direttamente apprezzati dal giudice cautelare e fatti oggetto nell'ordinanza impugnata, per la parte ulteriore, di riferimenti desumibili dalla descrizione delle riprese contenuta in atti di p.g.) (Sez. 3, n. 30306 del 10/07/2002, Rv. 223360 - 01;Sez. 4, n. 40044 del 30/03/2005, Rv. 232432 - 01). Nella specie, alla stregua della prospettazione difensiva, emerge che i contenuti della telefonata del 2/1/24 sono citati nella denunzia della p.o. e richiamati nella comunicazione di notizia di reato e la difesa giustifica il rilievo dell'ascolto integrale sulla base di argomenti generici e congetturali, assumendo che se ne sarebbe potuta desumere l'esatta natura del rapporto intercorrente tra la prevenuta e la p.o. senza addurre specifiche circostanze a discarico chiaramente emergenti dalla conversazione. Quanto alla fonoregistrazione effettuata 1'11/2/24, il difensore rappresenta che la trascrizione della P.g. è parziale, adombrando in maniera del tutto generica la pretermissione di elementi a favore della prevenuta. Appare opportuno ribadire che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, Rv. 273348-01;Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Rv. 270050-01), onere nella specie non 3 assolto in ragione della mancata specificazione da parte del ricorrente di quali elementi decisivi avrebbero potuto essere tratti dai supporti che si assumono non trasmessi dal P.m. 2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alle censure in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Premesso che la natura interamente devolutiva del giudizio di riesame impone che il collegio, pur in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è tenuto a verificare anche tale presupposto (tra molte, Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Rv. 272202 - 01), come nella specie accaduto, l'ordinanza impugnata ha fornito risposta ai rilievi difensivi (pag. 3) segnalando che il rischio di recidiva si desume dalle modalità e circostanze dei fatti (in precedenza ampiamente illustrate), e dalla rilevante disponibilità di danaro liquido rinvenuta in sede di perquisizione che, alla luce delle modalità di detenzione e della capacità reddituale della prevenuta, risulta incompatibile con meccanismi di risparmio e indicativa di collegamenti con ambienti criminali. Questa Corte ha in più occasioni precisato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891-01). Il collegio non si è discostato dai richiamati principi, fondando la prognosi di recidiva sulle emergenze investigative che attestano modalità operative condivise tra gli indagati, improntate a spregiudicatezza e sostenute da una peculiare intensità del dolo mentre la disponibilità di provviste economiche sproporzionate rispetto alle condizioni reddituali dell'indagata, al pari della disponibilità di plurime armi (quantunque regolarmente denunziate) proietta le condotte in una strutturata e non occasionale dimensione illecita. 2.1 Quanto al rischio di inquinamento probatorio, le censure difensive, che fanno leva sulla mancata differenziazione delle posizioni dei coindagati in quanto, secondo il difensore, né le indagini sull'elenco di nominativi rinvenuto in possesso del ET né le eventuali minacce volte ad intimidire la p.o. sono riferibili alla ricorrente, risultano manifestamente infondate. Questa Corte ha, infatti, in più occasioni affermato il principio che in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art.274, lett. a) cod.proc.pen., è riferibile non solo a condotte proprie dell'indagato ma anche a quelle di eventuali coindagati 4 volte ad inquinare, nell'interesse comune, il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari relative ai fatti per i quali si procede (Sez. 3, n. 40535 del 12/10/2007,Rv. 237556-01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Rv. 257598-01; Sez. 5, n. 13837 del 3/3/2020, Rv. 279101-01). 3. Destituiti di giuridico fondamento s'appalesano i rilievi in punto di adeguatezza della misura, avendo l'ordinanza impugnata ritenuto che la misura autodetentiva fosse l'unica idonea a preservare le esigenze ravvisate, ed in particolare quella d'inquinamento probatorio, così disattendendo l'istanza difensiva di sostituzione con la misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. Quanto alla prognosi di cui all'art. 275 comma 2 bis, prima parte, cod.proc.pen. le previsioni edittali relative agli addebiti provvisoriamente ascritti depongono per l'irricevibilità della doglianza difensiva. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 giugno 2024 La Consigliera estensore La Presidente