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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 4330/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4330/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA Pt_1 P.IVA_1
( ); C.F._1
RICORRENTE
E
( - avv. AMODIO MARIA Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPINA ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, l'istituto ricorrente, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di
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accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva di accertare la carenza in capo alla parte privata della necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, concludendo come in atti.
In diritto, si evidenzia che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua. L'indennità di accompagnamento, istituita dalla L.
18/80, non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e
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configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. 12521/09; Cass.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda dell non è fondata e deve, pertanto, Pt_1 essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, la quale, seppure non sorretta da una approfondita motivazione, è comunque sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (diagnosi di
“vasculopatia cerebrale cronica, diabete mellito tipo II insulinodipendente complicato da retinopatia bilaterale ipoacusia bilaterale, epatopatia cronica hbv correlata, gammapatia monoclonale di recente riscontro, obesità, artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale”). Peraltro, in sede di esame obiettivo, molto importante ai fii per cui è causa, il ctu ha rilevato che il soggetto non ha una deambulazione autonoma (“La deambulazione avviene in maniera difficoltosa, per brevi tratti, a piccoli passi, con assistenza e utilizzo di tripode per appoggio, anche a causa dell'eccesso ponderale. I passaggi posturali avvengono in maniera non autonoma”), integrandosi, per ciò solo, il requisito sanitario della prestazione invocata.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso
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attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n.
2151/2004).
Si impone, quindi, il rigetto del ricorso e la declaratoria che la parte resistente possiede i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento dal 23.01.2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sono poste a definitivo carico dell' le spese della Pt_1 ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte resistente possiede i requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento dal 23.01.2024;
2) condanna l al pagamento delle spese processuali, che si liquidano Pt_1 in complessivi € 3.035,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi;
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 250,00 Pt_1 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, 11.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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