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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1314/2024 e N. 1404/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 10/06/2025, sono presenti:
per , l'avv. Matteo Pellacani in sostituzione dell'avv. Osvaldo Mossini;
Parte_1
per , l'avv. Alessia Corciulo;
Parte_2
per l'avv. Chiara Pozzoli in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Lucia Maria Pozzoli.
L'avv. Pozzoli precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
L'avv. Corciulo precisa le conclusioni e discute la causa come da note scritte già depositate, insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e per la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione depositata in allegato alla terza memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c.; osserva che l'obbligazione era scaduta già in data antecedente al passaggio in sofferenza del conto e che comunque già a marzo 2023 la aveva inviato una CP_2
missiva alla correntista, che però non risulta prodotta.
L'avv. Pellacani precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate;
si associa a quanto evidenziato dalla difesa di circa la tardività Parte_2 dell'insinuazione allo stato passivo della Banca a fronte del termine di cui all'art. 1957 c.c.
L'avv. Pozzoli, in replica, evidenzia che il documento allegato alla terza memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. è stato depositato in replica alla produzione documentale effettuata dalla controparte in allegato alla seconda memoria integrativa.
pagina 1 di 11 Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 11 R.G. N. 1314/2024 e N. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al R.G. N. 1314/2024 e N. 1404/2024 a seguito della discussione orale avvenuta all'udienza del 10.06.2025, vertenti
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Mariano Parte_1 C.F._1
Comense, via Vitali n. 3, presso lo studio dell'avv. Osvaldo Mossini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione nel procedimento R.G. N. 1314/2024;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_2 C.F._2
E. Besana n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessia Corciulo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione nel procedimento R.G. N. 140$/2024;
- Opponenti –
E
Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in , piazza Volontari della Libertà, presso lo studio dell'avv. CP_3
Lucia Pozzoli, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 11 - Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per : “In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle Parte_1
clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione;
- accertare e dichiarare la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore;
- preso atto dell'inefficacia dei finanziamenti erogati al debitore, dichiarare che nulla è dovuto dal fideiussore;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 303/2024 opposto e dichiarare in ogni caso la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, C.p.a. 4% e Iva 22%”;
Per : “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_2
deduzione, previa emissione di ogni necessaria pronuncia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare: In via principale e nel merito:
1. accogliere l'opposizione e, per
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. accogliere l'opposizione, accertando e dichiarando che comunque nulla è dovuto all'odierna convenuta opposta, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando la nullità totale o parziale delle lettere di fideiussione e conseguente decadenza dell'opposta dalla garanzia fideiussoria, ex art. 1957 c.c.; 3. in ogni caso condannare il convenuto al pagamento integrale dei compensi e delle spese del presente giudizio senza alcuna parziale o totale compensazione, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla convenuta opposta di produrre - eventualmente oscurando dati sensibili: - copia di almeno 10 modelli di fideiussioni omnibus sottoscritte e prestate in suo favore per gli anni 1990, 1992,
1997, 1999 e 2011; ad almeno altri dieci istituti di credito, diversi dalla convenuta e di diverso dimensionamento, di produrre copia dei modelli di fideiussioni sottoscritte e prestate in loro favore per gli anni 1990, 1992, 1997, 1999 e 2011”;
pagina 4 di 11 Per l'opposta: “Voglia il Giudice adito, previi gli accertamenti e declaratorie di rito, NEL
MERITO, - Respingere tutte le domande formulate in atto di citazione dalla Pt_1
nei confronti della
[...] Controparte_4
, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente
[...]
conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como, Giudice Dr. Agostino Abate, in data 6 marzo 2024, n. 303/2024 - RG 729/2024; - respingere tutte le domande formulate in atto di citazione dal signor nei confronti della Parte_2 [...]
, in quanto infondate sia in fatto che Controparte_4
in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como,
Giudice Dr. Agostino Abate, in data 06.03.2024 n. 303/2024 - RG 729/2024; IN OGNI CASO, con condanna di entrambe le parti opponenti alla rifusione delle spese e compensi dei giudizi
RG 1314/24 e 1404/2024 sulle cui liquidazioni ci si rimette al Giudicante”.
Oggetto: Fideiussione omnibus
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 4.03.2024, Controparte_3 adiva l'intestato Ufficio chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo, nei
[...]
confronti di e avente ad oggetto il pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 101.147,48, oltre interessi di mora al saggio dell'8,50% sull'importo di
€ 94.303,04, dalla data del 15.9.2023 al pagamento effettivo, quale saldo debitore del conto corrente n. 34339-01, stipulato dalla ammessa alla procedura di CP_5 CP_6
liquidazione giudiziale con sentenza del 3.01.2024.
Rappresentava, infatti, la ricorrente che si era costituita fideiussore a garanzia Parte_1
di tutti i debiti presenti e futuri contratti dalla debitrice principale, con atto del 14.01.1997, fino a concorrenza dell'importo di £ 250.000.000, e che la garanzia era stata successivamente aumentata a £ 350.000.000, con atto del 19.03.1999, e infine ad € 250.000,00 con dichiarazione integrativa del 25.11.2011; al contrario, si era costituito fideiussore, fino Parte_2
pagina 5 di 11 all'importo di £ 8.000.000, con atto del 22.05.1992, e poi aveva incrementato la garanzia a £
100.000.000 in data 27.01.1994, a £ 250.000.000 in data 28.01.1997, a £ 350.000.000 in data
19.03.1999 e, infine, ad € 250.000,00 con atto del 25.11.2011 (cfr. all. 5 e 6 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Emesso il decreto ingiuntivo n. 303/2024 ed effettuata la notifica alle parti ingiunte, veniva proposta rituale opposizione da parte di entrambi i fideiussori.
In particolare, deduceva la nullità della fideiussione omnibus da lei contratta e Parte_1
delle singole clausole in essa contenute, per via della sua conformità al c.d. Schema ABI del
2003, trattandosi un negozio “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza, da ritenersi nullo a norma dell'art. 2 legge n. 287/1990.
Avanzava, inoltre, eccezione di decadenza a norma dell'art. 1957 c.c., per non avere la controparte agito in giudizio, alternativamente, nei confronti di essa opponente o della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Infine, deduceva che la controparte era venuta meno ai propri obblighi di correttezza e buona fede, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dal momento che aveva continuato ad erogare credito alla Vetraria nonostante fosse perfettamente a conoscenza della sua CP_6
rivelante esposizione debitoria, quale si evinceva dall'esame dei bilanci.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Dal canto suo, contestava di aver prestato fideiussione a favore della Vetraria Parte_2
essendosi piuttosto impegnato a garantire i debiti contratti da nei CP_6 CP_7
confronti della . Eccepiva, inoltre, anch'egli la nullità della Controparte_4
fideiussione omnibus per via della sua conformità allo schema ABI e la “prescrizione” (rectius, decadenza) della controparte dalla garanzia fideiussoria a norma dell'art. 1957 c.c.
Le due cause venivano iscritte separatamente al ruolo e assumevano, rispettivamente, R.G. n.
1314/2024 e n. 1404/2024.
Con distinte comparse di risposta, si costituiva in giudizio l'istituto di credito concludendo per il rigetto di entrambe le opposizioni.
pagina 6 di 11 Quanto all'opposizione di precisava che l'azienda di era stata Parte_2 CP_7
conferita alla Vetraria e che la stessa aveva, Controparte_8
successivamente, subito la trasformazione in Vetraria CP_6
Contestava, quindi, relativamente a entrambe le opposizioni, il nesso di dipendenza tra l'intesa
“a monte” e il negozio “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale e rappresentava, in ogni caso, di essersi insinuata al passivo della Vetraria con atto del 14.02.2024, nel rispetto del CP_6 termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dalla data di segnalazione a sofferenza della posizione debitoria, avvenuta il 15.09.2023.
Infine, relativamente all'opposizione di , esponeva che entrambi i fideiussori Parte_1
avevano ricoperto ruoli di amministrazione nella società garantita, sicché gli stessi non potevano invocare la causa di estinzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 1956 c.c.
Effettuate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, in occasione della prima udienza, veniva disposta la riunione dei processi siccome connessi per l'oggetto e per il titolo.
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione in mancanza di istanze istruttorie, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Al termine, la causa viene dunque definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, entrambe le opposizioni sono infondate e meritano di essere respinte.
Quanto alla posizione di , va detto innanzitutto che è pacifico tra le parti, non Parte_1
essendo stata la circostanza oggetto di alcuna contestazione, che la stessa si è costituita fideiussore, con negozio del 14.01.1997, a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri contratti dalla
(oggi, , fino a Controparte_9 Controparte_10 concorrenza dell'importo di £ 250.000.000, e che detta garanzia è stata elevata, dapprima, a £
350.000.000 con atto del 19.03.1999 e, successivamente, ad € 250.000,00 con atto del 25.11.2011
(cfr. all. 5 al ricorso monitorio).
pagina 7 di 11 Quanto a va detto invece che lo stesso ha contestato la propria qualità di Parte_2
fideiussore della Vetraria avendo piuttosto prestato una garanzia personale a CP_6
favore di personalmente. CP_7
Tale contestazione risulta, tuttavia, smentita dalla documentazione in atti.
È senz'altro vero, infatti, che egli si era inizialmente costituito fideiussore di CP_7
con atto del 24.09.1990, fino a concorrenza di £ 8.000.000.
Risulta, tuttavia, dagli atti di causa che l'azienda di è stata conferita alla Vetraria CP_7
(successivamente divenuta , con Controparte_11 Controparte_10
atto del 6.04.1992 (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta nel procedimento R.G. N. 1404/2024).
La predetta garanzia è stata inoltre successivamente incrementata, dopo vari aumenti, ad €
250.000,00 con atto unilaterale del 25.11.2011, che fa espresso riferimento alla Vetraria CP_6
quale debitrice principale (cfr. all. 6 al ricorso per decreto ingiuntivo).
[...]
Anche rispetto a deve dunque ritenersi raggiunta la prova della sua qualità di Parte_2
fideiussore a garanzia di tutti i debiti contratti dalla citata società.
Infine, va detto che non è contestata tra le parti né l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento dell'obbligazione, rappresentato dal conto corrente di corrispondenza n. 34339-01, intestato alla società garantita, né il saldo debitore di quest'ultimo, alla data del passaggio in sofferenza del conto, pari a complessivi € 101.147,48.
Ciò posto, va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità totale della fideiussione.
Con la nota sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, avuto modo enunciare il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Nel tentativo di bilanciare l'esigenza di assicurare una tutela piena ed effettiva al valore della
“concorrenza” con il principio codicistico di conservazione degli effetti del contratto, hanno pagina 8 di 11 quindi aderito alla tesi della nullità parziale – e non totale – delle sole clausole delle fideiussioni riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ovvero: a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza,
a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Né gli opponenti hanno dedotto elementi che consentano di ritenere l'eventuale estensione della nullità all'intero regolamento negoziale, secondo il disposto dell'art. 1419, primo comma, c.c., non essendovi prova che i fideiussori si sarebbero astenuti dal prestare la garanzia in assenza delle clausole colpite dalla nullità.
Allo stesso modo, non può neppure essere accolta l'eccezione di nullità parziale della fideiussione, dal momento nessuna delle clausole contrattuali sospette di nullità rileva, nel caso di specie, ai fini della conferma o della revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, irrilevante appare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in quanto l'odierna parte opposta ha dimostrato di aver tempestivamente fatto valere le proprie istanze, in via giudiziale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
È infatti pacifico tra le parti che la stessa si è insinuata, con atto del 12.02.2024 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. N. 1314/2024), al passivo della procedura di liquidazione giudiziale a carico della aperta con sentenza n. 1/2024 di Controparte_10
questo stesso Tribunale (cfr. all. 3 al ricorso monitorio).
Ciò è inoltre avvenuto nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
Nel caso di specie, l'obbligazione è infatti scaduta allorché la Banca ha comunicato alla società garantita la volontà di revocare le preesistenti linee di credito e le ha intimato di restituire l'intero pagina 9 di 11 capitale erogato e gli interessi, a nulla rilevando il momento esatto della segnalazione a sofferenza o la precedente corrispondenza intercorsa tra le parti.
Né rileva che tale comunicazione rechi la data del 9.08.2023, giacché risulta dalla documentazione in atti che la predetta missiva è stata ricevuta dalla Vetraria solo CP_6
in data 24.08.2024; va infatti rammentato che il recesso è un atto unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti solo allorché giunge nella sfera di conoscenza del destinatario.
Tale produzione, effettuata da parte opposta in allegato alla terza memoria di cui all'art. 171-ter
c.p.c., è peraltro da ritenersi tempestiva, essendo invero volta a smentire le risultanze della documentazione depositata da in allegato alla seconda memoria integrativa, per Parte_2
dimostrare che l'obbligazione fosse scaduta in data antecedente al 15.09.2023.
Se ne ricava che risulta pienamente rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
Infine, va respinta l'ultima eccezione sollevata da parte di ed attinente alla Parte_1
violazione, ad opera dell'opposta, degli obblighi di correttezza e buona fede.
Sul punto, va in primo luogo precisato che detta eccezione non può che essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., tale essendo l'unica ipotesi normativamente prevista in cui la prolungata erogazione del credito, a fronte di un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, si ripercuote negativamente sull'obbligazione fideiussoria estinguendola;
spetta, d'altra parte, al giudice e non alle parti procedere alla qualificazione giuridica delle rispettive domande ed eccezioni secondo il noto principio “iura novit curia”.
Ciò premesso, tale eccezione deve necessariamente essere respinta.
L'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non integra, infatti, l'oggetto di uno specifico accordo
“a latere” del contratto bancario e può, dunque, ritenersi implicitamente o tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, anche laddove emerga la perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (cfr. Cass. 2 marzo 2016, n. 4112); si è dunque soliti affermare in giurisprudenza che
“la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui la debitrice sia una società nella
pagina 10 di 11 quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore” (cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; nello stesso senso, v. anche Cass. 5 giugno 2001, n. 7587; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12456).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che entrambi gli opponenti erano soci della
Vetraria e ne era anche amministratore. CP_6 Parte_2
Deve pertanto ritenersi che i fideiussori fossero perfettamente a conoscenza della condizione economica della società garantita, non essendo necessaria, ai fini della concessione del credito ulteriore, un'espressa autorizzazione degli stessi.
Segue il rigetto di entrambe le opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, attesa la particolare semplicità e la ripetitività delle questioni affrontate, in relazione ad entrambe le cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_3
2) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
Controparte_3
3) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore dell'opposta Parte_1 che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore dell'opposta che Parte_2
liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 10 giugno 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 10/06/2025, sono presenti:
per , l'avv. Matteo Pellacani in sostituzione dell'avv. Osvaldo Mossini;
Parte_1
per , l'avv. Alessia Corciulo;
Parte_2
per l'avv. Chiara Pozzoli in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Lucia Maria Pozzoli.
L'avv. Pozzoli precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza.
L'avv. Corciulo precisa le conclusioni e discute la causa come da note scritte già depositate, insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e per la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione depositata in allegato alla terza memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c.; osserva che l'obbligazione era scaduta già in data antecedente al passaggio in sofferenza del conto e che comunque già a marzo 2023 la aveva inviato una CP_2
missiva alla correntista, che però non risulta prodotta.
L'avv. Pellacani precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate;
si associa a quanto evidenziato dalla difesa di circa la tardività Parte_2 dell'insinuazione allo stato passivo della Banca a fronte del termine di cui all'art. 1957 c.c.
L'avv. Pozzoli, in replica, evidenzia che il documento allegato alla terza memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. è stato depositato in replica alla produzione documentale effettuata dalla controparte in allegato alla seconda memoria integrativa.
pagina 1 di 11 Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 11 R.G. N. 1314/2024 e N. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al R.G. N. 1314/2024 e N. 1404/2024 a seguito della discussione orale avvenuta all'udienza del 10.06.2025, vertenti
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Mariano Parte_1 C.F._1
Comense, via Vitali n. 3, presso lo studio dell'avv. Osvaldo Mossini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione nel procedimento R.G. N. 1314/2024;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_2 C.F._2
E. Besana n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessia Corciulo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione nel procedimento R.G. N. 140$/2024;
- Opponenti –
E
Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in , piazza Volontari della Libertà, presso lo studio dell'avv. CP_3
Lucia Pozzoli, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 11 - Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per : “In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle Parte_1
clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione;
- accertare e dichiarare la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore;
- preso atto dell'inefficacia dei finanziamenti erogati al debitore, dichiarare che nulla è dovuto dal fideiussore;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 303/2024 opposto e dichiarare in ogni caso la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, C.p.a. 4% e Iva 22%”;
Per : “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_2
deduzione, previa emissione di ogni necessaria pronuncia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare: In via principale e nel merito:
1. accogliere l'opposizione e, per
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. accogliere l'opposizione, accertando e dichiarando che comunque nulla è dovuto all'odierna convenuta opposta, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando la nullità totale o parziale delle lettere di fideiussione e conseguente decadenza dell'opposta dalla garanzia fideiussoria, ex art. 1957 c.c.; 3. in ogni caso condannare il convenuto al pagamento integrale dei compensi e delle spese del presente giudizio senza alcuna parziale o totale compensazione, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla convenuta opposta di produrre - eventualmente oscurando dati sensibili: - copia di almeno 10 modelli di fideiussioni omnibus sottoscritte e prestate in suo favore per gli anni 1990, 1992,
1997, 1999 e 2011; ad almeno altri dieci istituti di credito, diversi dalla convenuta e di diverso dimensionamento, di produrre copia dei modelli di fideiussioni sottoscritte e prestate in loro favore per gli anni 1990, 1992, 1997, 1999 e 2011”;
pagina 4 di 11 Per l'opposta: “Voglia il Giudice adito, previi gli accertamenti e declaratorie di rito, NEL
MERITO, - Respingere tutte le domande formulate in atto di citazione dalla Pt_1
nei confronti della
[...] Controparte_4
, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente
[...]
conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como, Giudice Dr. Agostino Abate, in data 6 marzo 2024, n. 303/2024 - RG 729/2024; - respingere tutte le domande formulate in atto di citazione dal signor nei confronti della Parte_2 [...]
, in quanto infondate sia in fatto che Controparte_4
in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como,
Giudice Dr. Agostino Abate, in data 06.03.2024 n. 303/2024 - RG 729/2024; IN OGNI CASO, con condanna di entrambe le parti opponenti alla rifusione delle spese e compensi dei giudizi
RG 1314/24 e 1404/2024 sulle cui liquidazioni ci si rimette al Giudicante”.
Oggetto: Fideiussione omnibus
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 4.03.2024, Controparte_3 adiva l'intestato Ufficio chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo, nei
[...]
confronti di e avente ad oggetto il pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 101.147,48, oltre interessi di mora al saggio dell'8,50% sull'importo di
€ 94.303,04, dalla data del 15.9.2023 al pagamento effettivo, quale saldo debitore del conto corrente n. 34339-01, stipulato dalla ammessa alla procedura di CP_5 CP_6
liquidazione giudiziale con sentenza del 3.01.2024.
Rappresentava, infatti, la ricorrente che si era costituita fideiussore a garanzia Parte_1
di tutti i debiti presenti e futuri contratti dalla debitrice principale, con atto del 14.01.1997, fino a concorrenza dell'importo di £ 250.000.000, e che la garanzia era stata successivamente aumentata a £ 350.000.000, con atto del 19.03.1999, e infine ad € 250.000,00 con dichiarazione integrativa del 25.11.2011; al contrario, si era costituito fideiussore, fino Parte_2
pagina 5 di 11 all'importo di £ 8.000.000, con atto del 22.05.1992, e poi aveva incrementato la garanzia a £
100.000.000 in data 27.01.1994, a £ 250.000.000 in data 28.01.1997, a £ 350.000.000 in data
19.03.1999 e, infine, ad € 250.000,00 con atto del 25.11.2011 (cfr. all. 5 e 6 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Emesso il decreto ingiuntivo n. 303/2024 ed effettuata la notifica alle parti ingiunte, veniva proposta rituale opposizione da parte di entrambi i fideiussori.
In particolare, deduceva la nullità della fideiussione omnibus da lei contratta e Parte_1
delle singole clausole in essa contenute, per via della sua conformità al c.d. Schema ABI del
2003, trattandosi un negozio “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza, da ritenersi nullo a norma dell'art. 2 legge n. 287/1990.
Avanzava, inoltre, eccezione di decadenza a norma dell'art. 1957 c.c., per non avere la controparte agito in giudizio, alternativamente, nei confronti di essa opponente o della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Infine, deduceva che la controparte era venuta meno ai propri obblighi di correttezza e buona fede, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dal momento che aveva continuato ad erogare credito alla Vetraria nonostante fosse perfettamente a conoscenza della sua CP_6
rivelante esposizione debitoria, quale si evinceva dall'esame dei bilanci.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Dal canto suo, contestava di aver prestato fideiussione a favore della Vetraria Parte_2
essendosi piuttosto impegnato a garantire i debiti contratti da nei CP_6 CP_7
confronti della . Eccepiva, inoltre, anch'egli la nullità della Controparte_4
fideiussione omnibus per via della sua conformità allo schema ABI e la “prescrizione” (rectius, decadenza) della controparte dalla garanzia fideiussoria a norma dell'art. 1957 c.c.
Le due cause venivano iscritte separatamente al ruolo e assumevano, rispettivamente, R.G. n.
1314/2024 e n. 1404/2024.
Con distinte comparse di risposta, si costituiva in giudizio l'istituto di credito concludendo per il rigetto di entrambe le opposizioni.
pagina 6 di 11 Quanto all'opposizione di precisava che l'azienda di era stata Parte_2 CP_7
conferita alla Vetraria e che la stessa aveva, Controparte_8
successivamente, subito la trasformazione in Vetraria CP_6
Contestava, quindi, relativamente a entrambe le opposizioni, il nesso di dipendenza tra l'intesa
“a monte” e il negozio “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale e rappresentava, in ogni caso, di essersi insinuata al passivo della Vetraria con atto del 14.02.2024, nel rispetto del CP_6 termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dalla data di segnalazione a sofferenza della posizione debitoria, avvenuta il 15.09.2023.
Infine, relativamente all'opposizione di , esponeva che entrambi i fideiussori Parte_1
avevano ricoperto ruoli di amministrazione nella società garantita, sicché gli stessi non potevano invocare la causa di estinzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 1956 c.c.
Effettuate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, in occasione della prima udienza, veniva disposta la riunione dei processi siccome connessi per l'oggetto e per il titolo.
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione in mancanza di istanze istruttorie, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Al termine, la causa viene dunque definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, entrambe le opposizioni sono infondate e meritano di essere respinte.
Quanto alla posizione di , va detto innanzitutto che è pacifico tra le parti, non Parte_1
essendo stata la circostanza oggetto di alcuna contestazione, che la stessa si è costituita fideiussore, con negozio del 14.01.1997, a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri contratti dalla
(oggi, , fino a Controparte_9 Controparte_10 concorrenza dell'importo di £ 250.000.000, e che detta garanzia è stata elevata, dapprima, a £
350.000.000 con atto del 19.03.1999 e, successivamente, ad € 250.000,00 con atto del 25.11.2011
(cfr. all. 5 al ricorso monitorio).
pagina 7 di 11 Quanto a va detto invece che lo stesso ha contestato la propria qualità di Parte_2
fideiussore della Vetraria avendo piuttosto prestato una garanzia personale a CP_6
favore di personalmente. CP_7
Tale contestazione risulta, tuttavia, smentita dalla documentazione in atti.
È senz'altro vero, infatti, che egli si era inizialmente costituito fideiussore di CP_7
con atto del 24.09.1990, fino a concorrenza di £ 8.000.000.
Risulta, tuttavia, dagli atti di causa che l'azienda di è stata conferita alla Vetraria CP_7
(successivamente divenuta , con Controparte_11 Controparte_10
atto del 6.04.1992 (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta nel procedimento R.G. N. 1404/2024).
La predetta garanzia è stata inoltre successivamente incrementata, dopo vari aumenti, ad €
250.000,00 con atto unilaterale del 25.11.2011, che fa espresso riferimento alla Vetraria CP_6
quale debitrice principale (cfr. all. 6 al ricorso per decreto ingiuntivo).
[...]
Anche rispetto a deve dunque ritenersi raggiunta la prova della sua qualità di Parte_2
fideiussore a garanzia di tutti i debiti contratti dalla citata società.
Infine, va detto che non è contestata tra le parti né l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento dell'obbligazione, rappresentato dal conto corrente di corrispondenza n. 34339-01, intestato alla società garantita, né il saldo debitore di quest'ultimo, alla data del passaggio in sofferenza del conto, pari a complessivi € 101.147,48.
Ciò posto, va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità totale della fideiussione.
Con la nota sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, avuto modo enunciare il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Nel tentativo di bilanciare l'esigenza di assicurare una tutela piena ed effettiva al valore della
“concorrenza” con il principio codicistico di conservazione degli effetti del contratto, hanno pagina 8 di 11 quindi aderito alla tesi della nullità parziale – e non totale – delle sole clausole delle fideiussioni riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ovvero: a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza,
a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Né gli opponenti hanno dedotto elementi che consentano di ritenere l'eventuale estensione della nullità all'intero regolamento negoziale, secondo il disposto dell'art. 1419, primo comma, c.c., non essendovi prova che i fideiussori si sarebbero astenuti dal prestare la garanzia in assenza delle clausole colpite dalla nullità.
Allo stesso modo, non può neppure essere accolta l'eccezione di nullità parziale della fideiussione, dal momento nessuna delle clausole contrattuali sospette di nullità rileva, nel caso di specie, ai fini della conferma o della revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, irrilevante appare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in quanto l'odierna parte opposta ha dimostrato di aver tempestivamente fatto valere le proprie istanze, in via giudiziale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
È infatti pacifico tra le parti che la stessa si è insinuata, con atto del 12.02.2024 (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. N. 1314/2024), al passivo della procedura di liquidazione giudiziale a carico della aperta con sentenza n. 1/2024 di Controparte_10
questo stesso Tribunale (cfr. all. 3 al ricorso monitorio).
Ciò è inoltre avvenuto nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
Nel caso di specie, l'obbligazione è infatti scaduta allorché la Banca ha comunicato alla società garantita la volontà di revocare le preesistenti linee di credito e le ha intimato di restituire l'intero pagina 9 di 11 capitale erogato e gli interessi, a nulla rilevando il momento esatto della segnalazione a sofferenza o la precedente corrispondenza intercorsa tra le parti.
Né rileva che tale comunicazione rechi la data del 9.08.2023, giacché risulta dalla documentazione in atti che la predetta missiva è stata ricevuta dalla Vetraria solo CP_6
in data 24.08.2024; va infatti rammentato che il recesso è un atto unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti solo allorché giunge nella sfera di conoscenza del destinatario.
Tale produzione, effettuata da parte opposta in allegato alla terza memoria di cui all'art. 171-ter
c.p.c., è peraltro da ritenersi tempestiva, essendo invero volta a smentire le risultanze della documentazione depositata da in allegato alla seconda memoria integrativa, per Parte_2
dimostrare che l'obbligazione fosse scaduta in data antecedente al 15.09.2023.
Se ne ricava che risulta pienamente rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
Infine, va respinta l'ultima eccezione sollevata da parte di ed attinente alla Parte_1
violazione, ad opera dell'opposta, degli obblighi di correttezza e buona fede.
Sul punto, va in primo luogo precisato che detta eccezione non può che essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., tale essendo l'unica ipotesi normativamente prevista in cui la prolungata erogazione del credito, a fronte di un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, si ripercuote negativamente sull'obbligazione fideiussoria estinguendola;
spetta, d'altra parte, al giudice e non alle parti procedere alla qualificazione giuridica delle rispettive domande ed eccezioni secondo il noto principio “iura novit curia”.
Ciò premesso, tale eccezione deve necessariamente essere respinta.
L'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non integra, infatti, l'oggetto di uno specifico accordo
“a latere” del contratto bancario e può, dunque, ritenersi implicitamente o tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, anche laddove emerga la perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (cfr. Cass. 2 marzo 2016, n. 4112); si è dunque soliti affermare in giurisprudenza che
“la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui la debitrice sia una società nella
pagina 10 di 11 quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore” (cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; nello stesso senso, v. anche Cass. 5 giugno 2001, n. 7587; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12456).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che entrambi gli opponenti erano soci della
Vetraria e ne era anche amministratore. CP_6 Parte_2
Deve pertanto ritenersi che i fideiussori fossero perfettamente a conoscenza della condizione economica della società garantita, non essendo necessaria, ai fini della concessione del credito ulteriore, un'espressa autorizzazione degli stessi.
Segue il rigetto di entrambe le opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, attesa la particolare semplicità e la ripetitività delle questioni affrontate, in relazione ad entrambe le cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_3
2) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
Controparte_3
3) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore dell'opposta Parte_1 che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore dell'opposta che Parte_2
liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 10 giugno 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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