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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1478/2024, avente ad oggetto: “vendita di beni mobili”,
Tra
RV PI, nato a [...] il [...] (c.f. , C.F._1
residente a [...], titolare della ditta individuale con partita iva n. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Ferdinando Giannilivigni.
- Appellante - Contro
GI E GI di IA E IA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Vittoria, in via dell'Euro, n. 53 (partita Iva n. ), P.IVA_2
rappresentata e difeso dall'Avv. Giuseppe Innocenti.
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione del 22 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1348/2024, pubblicata il 28 agosto 2024 (e resa nel procedimento n. 2871/2020 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito dall'odierno appellante RV
PI in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 846/2020, emesso il 21 giugno 2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna appellata GI E GI di AC e AC s.r.l., della somma di euro 32.690,93 per sorte capitale, sulla base di fatture relative all'acquisto di prodotti fitosanitari) così statuiva:
a) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che dichiarava definitivamente esecutivo;
b) condannava l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della stessa opposta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, RV PI proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame. Con comparsa di risposta del 19 novembre 2024, si costituiva in giudizio la GI E GI di
AC e AC s.r.l., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In esito all'udienza di discussione del 22 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 2710 e 2697 c.c.“, censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in ha riconosciuto l'esistenza del credito vantato dall'appellata GI E
GI di AC e AC s.r.l. , e rileva al riguardo che: a) con l'atto di opposizione, esso RV ha contestato in toto il credito dedotto dalla controparte, in quanto non sufficientemente provato sulla scorta della documentazione versata in atti;
b) infatti, sono state prodotte fatture prive di sottoscrizione dell'opponente; c)
l'appellata avrebbe dovuto dare la prova del proprio credito, non essendo sufficiente la semplice produzione delle fatture, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte e, peraltro, prive di sottoscrizione del debitore, ad eccezione della fattura n. 5774/2010; d) il primo giudice ha, infine, errato nel ritenere provato il credito anche sulla base della testimonianza resa da BU
IC, in quanto inidonea a dimostrare sia la sussistenza del rapporto commerciale tra le parti, sia l'effettività della consegna di merci.
In definitiva, rileva l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione, in quanto dal complessivo vaglio delle risultanze istruttorie acquisite in atti non emerge la prova dell'esistenza del credito vantato dall'appellata.
Il motivo è infondato. E invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la loro modificazione o estinzione deve dimostrarne la sussistenza
(Cass. civile, sez. II, 04/01/2022, n. 127; Cass., II sezione civile, ord. 4/1/2022 n. 128;
Cassazione civile, sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
Nel caso di specie, l'appellante (opponente in primo grado) si è limitato a contestare genericamente il credito azionato, senza porre concretamente in discussione il rapporto obbligatorio sottostante alle fatture prodotte dalla società appellata (opposta in primo grado) e senza addurre elementi probatori idonei a escludere la liquidità e l'esigibilità del credito dedotto a sostegno della domanda di ingiunzione.
La carente contestazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria è rilevante alla luce degli artt. 2709 e 2710 c.c., secondo cui le scritture contabili e le fatture fanno prova nei confronti dell'imprenditore e, in assenza -come nella fattispecie- di contestazioni puntuali e tempestive, costituiscono un valido elemento probatorio
(Cass. civ., sez II, n. 3581 dell'8/2/2024).
E, in materia di rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare piena prova tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2710 c.c. (Cass Civ., Sez II, 16/5/2016 n.9968), e, quindi, anche in favore dell'imprenditore detentore di tali scritture.
Ciò posto, la società appellata ha fornito idonea dimostrazione della sussistenza del credito, producendo in giudizio sia le fatture (di cui una -delle quattro prodotte- sottoscritta dalla controparte e, come tale, integrante una “fattura accompagnatoria”, ovvero un documento con valore contabile, contenente le utili informazioni fiscali e le informazioni di trasporto riportate all'interno dei tipici DDT, e, quindi, atta a certificare il trasferimento del materiale dalla venditrice al compratore), sia altri, significativi elementi probatori.
In particolare, dalla prova testimoniale assunta in primo grado è emerso che la merce è stata effettivamente consegnata all'opponente, venendo così confermata la fondatezza della relativa pretesa creditoria della società opposta.
Infatti, il teste BU IC, già dipendente della GI E GI di AC e AC
s.r.l., ha plausibilmente riferito di avere personalmente consegnato la merce al
RV, lasciando le relative fatture, e ha precisato che a volte quest'ultimo ritirava la merce presso la venditrice o la stessa gli veniva portata a domicilio;
circostanze, queste, che denotano sia la sussistenza del rapporto commerciale tra le parti, sia l'effettività della consegna delle merci e la conseguente esigibilità dei relativi corrispettivi.
Alla stregua di tali considerazioni (imperniate sull'evidenziata sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria), deve ritenersi che, in punto di dimostrazione di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito, l'appellante non abbia assolto, invece, il relativo onere probatorio sullo stesso incombente.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (compresi tra minimi e medi in considerazione della limitata difficoltà della controversia, ad eccezione della fase di trattazione, cui viene applicato il parametro minimo, stante l'assenza di una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense
(D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00. In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore del difensore della parte appellata, di tali spese.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1478/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da RV PI avverso la sentenza n. 1348/2024, pubblicata il 28 agosto 2024 dal Tribunale di Ragusa (e resa nel procedimento n.
2871/2020 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante RV PI al rimborso, in favore dell'appellata GI E GI di
AC e AC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.023,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.500,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 2.000,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dispone la distrazione, in favore del difensore della società appellata, delle spese come sopra liquidate;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 29 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1478/2024, avente ad oggetto: “vendita di beni mobili”,
Tra
RV PI, nato a [...] il [...] (c.f. , C.F._1
residente a [...], titolare della ditta individuale con partita iva n. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Ferdinando Giannilivigni.
- Appellante - Contro
GI E GI di IA E IA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Vittoria, in via dell'Euro, n. 53 (partita Iva n. ), P.IVA_2
rappresentata e difeso dall'Avv. Giuseppe Innocenti.
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione del 22 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1348/2024, pubblicata il 28 agosto 2024 (e resa nel procedimento n. 2871/2020 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito dall'odierno appellante RV
PI in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 846/2020, emesso il 21 giugno 2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna appellata GI E GI di AC e AC s.r.l., della somma di euro 32.690,93 per sorte capitale, sulla base di fatture relative all'acquisto di prodotti fitosanitari) così statuiva:
a) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che dichiarava definitivamente esecutivo;
b) condannava l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della stessa opposta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, RV PI proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame. Con comparsa di risposta del 19 novembre 2024, si costituiva in giudizio la GI E GI di
AC e AC s.r.l., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In esito all'udienza di discussione del 22 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 2710 e 2697 c.c.“, censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in ha riconosciuto l'esistenza del credito vantato dall'appellata GI E
GI di AC e AC s.r.l. , e rileva al riguardo che: a) con l'atto di opposizione, esso RV ha contestato in toto il credito dedotto dalla controparte, in quanto non sufficientemente provato sulla scorta della documentazione versata in atti;
b) infatti, sono state prodotte fatture prive di sottoscrizione dell'opponente; c)
l'appellata avrebbe dovuto dare la prova del proprio credito, non essendo sufficiente la semplice produzione delle fatture, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte e, peraltro, prive di sottoscrizione del debitore, ad eccezione della fattura n. 5774/2010; d) il primo giudice ha, infine, errato nel ritenere provato il credito anche sulla base della testimonianza resa da BU
IC, in quanto inidonea a dimostrare sia la sussistenza del rapporto commerciale tra le parti, sia l'effettività della consegna di merci.
In definitiva, rileva l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione, in quanto dal complessivo vaglio delle risultanze istruttorie acquisite in atti non emerge la prova dell'esistenza del credito vantato dall'appellata.
Il motivo è infondato. E invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la loro modificazione o estinzione deve dimostrarne la sussistenza
(Cass. civile, sez. II, 04/01/2022, n. 127; Cass., II sezione civile, ord. 4/1/2022 n. 128;
Cassazione civile, sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
Nel caso di specie, l'appellante (opponente in primo grado) si è limitato a contestare genericamente il credito azionato, senza porre concretamente in discussione il rapporto obbligatorio sottostante alle fatture prodotte dalla società appellata (opposta in primo grado) e senza addurre elementi probatori idonei a escludere la liquidità e l'esigibilità del credito dedotto a sostegno della domanda di ingiunzione.
La carente contestazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria è rilevante alla luce degli artt. 2709 e 2710 c.c., secondo cui le scritture contabili e le fatture fanno prova nei confronti dell'imprenditore e, in assenza -come nella fattispecie- di contestazioni puntuali e tempestive, costituiscono un valido elemento probatorio
(Cass. civ., sez II, n. 3581 dell'8/2/2024).
E, in materia di rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare piena prova tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2710 c.c. (Cass Civ., Sez II, 16/5/2016 n.9968), e, quindi, anche in favore dell'imprenditore detentore di tali scritture.
Ciò posto, la società appellata ha fornito idonea dimostrazione della sussistenza del credito, producendo in giudizio sia le fatture (di cui una -delle quattro prodotte- sottoscritta dalla controparte e, come tale, integrante una “fattura accompagnatoria”, ovvero un documento con valore contabile, contenente le utili informazioni fiscali e le informazioni di trasporto riportate all'interno dei tipici DDT, e, quindi, atta a certificare il trasferimento del materiale dalla venditrice al compratore), sia altri, significativi elementi probatori.
In particolare, dalla prova testimoniale assunta in primo grado è emerso che la merce è stata effettivamente consegnata all'opponente, venendo così confermata la fondatezza della relativa pretesa creditoria della società opposta.
Infatti, il teste BU IC, già dipendente della GI E GI di AC e AC
s.r.l., ha plausibilmente riferito di avere personalmente consegnato la merce al
RV, lasciando le relative fatture, e ha precisato che a volte quest'ultimo ritirava la merce presso la venditrice o la stessa gli veniva portata a domicilio;
circostanze, queste, che denotano sia la sussistenza del rapporto commerciale tra le parti, sia l'effettività della consegna delle merci e la conseguente esigibilità dei relativi corrispettivi.
Alla stregua di tali considerazioni (imperniate sull'evidenziata sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria), deve ritenersi che, in punto di dimostrazione di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito, l'appellante non abbia assolto, invece, il relativo onere probatorio sullo stesso incombente.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (compresi tra minimi e medi in considerazione della limitata difficoltà della controversia, ad eccezione della fase di trattazione, cui viene applicato il parametro minimo, stante l'assenza di una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense
(D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00. In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore del difensore della parte appellata, di tali spese.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1478/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da RV PI avverso la sentenza n. 1348/2024, pubblicata il 28 agosto 2024 dal Tribunale di Ragusa (e resa nel procedimento n.
2871/2020 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante RV PI al rimborso, in favore dell'appellata GI E GI di
AC e AC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.023,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.500,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 2.000,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dispone la distrazione, in favore del difensore della società appellata, delle spese come sopra liquidate;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 29 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro