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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 18 novembre 2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc nella causa iscritta al n. 7156/2024 del Ruolo Gen. ha depositato la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: malattia professionale
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi del
[...] Parte_4 Parte_5
Sig. , nato a [...] i 20.6.1941 e deceduto il Persona_1
31.1.2025, rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Gentile C O N T R O
Controparte_1
–
[...]
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 4.6.2024, il defunto , Persona_1 premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita CP_1 vitaliza nella misura pari o superiore al 60%, da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione alla malattia professionale contratta per effetto della prolunga esposizione all'amianto, con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento della somma dovuta e degli interessi legali. L'istituto convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva e gli eredi odierni ricorrenti depositavano comparsa di costituzione. Espletata consulenza tecnica, sulla base della documentazione in atti, lette le note scritte depositate ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa con mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va accolta.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziati fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di malattia professionale riconosciuta in data 24.2.2022.
Tanto premesso, dalla consulenza disposta è emerso che il de cuius era affetto da un carcinoma polmonare non a piccole cellule e da un carcinoma vescicale, con tutte le conseguenze dettagliatamente evidenziate in perizia.
Quanto al nesso causale con l'attività lavorativa svolta, il ctu afferma poi che “per la neoplasia polmonare sussiste il nesso di causalità con probabilità qualificata tra la malattia professionale denunciata e l'esposizione lavorativa ad amianto;
non altrettanto per la neoplasia vescicale” (cfr. perizia).
Il CTU, espletate le necessarie indagini, ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 50% (cinquanta) dal 24.11.2021 al 31.07.2024 e del 60% (sessanta) dal 01.08.2024 al 31.01.2025 (decesso).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
L deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 di una rendita vitalizia in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Lo spese di lite sono poste a carico della parte soccombente nella misura di cui al dispositivo così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda, condanna l al pagamento in CP_1 favore dei ricorrenti nella spiegata qualità della rendita vitalizia pari ad un grado di menomazione del 50% da calcolarsi con decorrenza dal 24.11.2021 al 31.07.2024 e pari ad un grado di menomazione del 60% da calcolarsi con decorrenza dal 01.08.2024 al 31.01.2025, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima data e fino al soddisfo;
B) condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
C) condanna l al pagamento delle spese di CTU liquidate come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 19.11.2025
Il giudice dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 18 novembre 2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc nella causa iscritta al n. 7156/2024 del Ruolo Gen. ha depositato la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: malattia professionale
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi del
[...] Parte_4 Parte_5
Sig. , nato a [...] i 20.6.1941 e deceduto il Persona_1
31.1.2025, rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Gentile C O N T R O
Controparte_1
–
[...]
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 4.6.2024, il defunto , Persona_1 premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita CP_1 vitaliza nella misura pari o superiore al 60%, da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione alla malattia professionale contratta per effetto della prolunga esposizione all'amianto, con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento della somma dovuta e degli interessi legali. L'istituto convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva e gli eredi odierni ricorrenti depositavano comparsa di costituzione. Espletata consulenza tecnica, sulla base della documentazione in atti, lette le note scritte depositate ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa con mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va accolta.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziati fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di malattia professionale riconosciuta in data 24.2.2022.
Tanto premesso, dalla consulenza disposta è emerso che il de cuius era affetto da un carcinoma polmonare non a piccole cellule e da un carcinoma vescicale, con tutte le conseguenze dettagliatamente evidenziate in perizia.
Quanto al nesso causale con l'attività lavorativa svolta, il ctu afferma poi che “per la neoplasia polmonare sussiste il nesso di causalità con probabilità qualificata tra la malattia professionale denunciata e l'esposizione lavorativa ad amianto;
non altrettanto per la neoplasia vescicale” (cfr. perizia).
Il CTU, espletate le necessarie indagini, ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 50% (cinquanta) dal 24.11.2021 al 31.07.2024 e del 60% (sessanta) dal 01.08.2024 al 31.01.2025 (decesso).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
L deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 di una rendita vitalizia in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Lo spese di lite sono poste a carico della parte soccombente nella misura di cui al dispositivo così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in accoglimento della domanda, condanna l al pagamento in CP_1 favore dei ricorrenti nella spiegata qualità della rendita vitalizia pari ad un grado di menomazione del 50% da calcolarsi con decorrenza dal 24.11.2021 al 31.07.2024 e pari ad un grado di menomazione del 60% da calcolarsi con decorrenza dal 01.08.2024 al 31.01.2025, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale ultima data e fino al soddisfo;
B) condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
C) condanna l al pagamento delle spese di CTU liquidate come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 19.11.2025
Il giudice dott.ssa Ida Ponticelli