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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/05/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nelle cause riunite al N. R.L.P.A. 658/2023 e 534/24 promosse da:
, con sede in Arborea (OR), Via Venezia n. 12 (C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Massimo Illotto, in forza di procura speciale in atti, parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1
con sede e domicilio elettivo in Oristano, Via Emilio Lussu, 2, codice fiscale
[...]
, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in Per_1
data 05/04/2016, repertorio N. 12428, raccolta N. 6775, dall'Avv. Luigi Aragoni, parte resistente
Oggetto: azione di accertamento negativo.
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) Dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n° 075 2024 0002679332000 – C.F. notificata in data 19/7/2024 alla P.IVA_1
per conto della Sede di Oristano da Controparte_2 CP_1 [...]
per le Province della Regione Sardegna, oggetto Controparte_3
del procedimento di opposizione R.G. 534/2024 riunito al presente giudizio;
1 2) accertare e dichiarare la insussistenza di un qualsivoglia obbligo a carico della
[...]
di corresponsione del premi assicurativi indicati nella Variazione del rapporto Parte_1
assicurativo relativo al Codice Ditta n° 14795902/93 notificata in data 16 giugno 2023;
3) per l'effetto, annullare la Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n°
14795902/93 notificata in data 16 giugno 2023 dalla Sede di Oristano perché totalmente CP_1
infondata ed illegittima;
4) per l'ulteriore effetto, dichiarare che nessuna somma, a nessun titolo, è dovuta dalla
[...]
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, alla Sede Parte_1
di Oristano in relazione alla posizione assicurativa indicata nella predetta variazione;
CP_1
5) con vittoria di spese e competenze professionali dei due procedimenti riuniti”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rilevata l'infondatezza dell'avversa domanda, per l'effetto, rigettarla, mandando
l' convenuto assolto da ogni altrui pretesa, ed adottando ogni conseguente provvedimento, in CP_1 particolare per quanto concerne la regolazione delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 658/23 depositato il 17 luglio 2023, ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio l' dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
esponendo che:
- con verbale unico di accertamento e di notificazione n. 2023-CAOR-0000136 del 7 giugno 2023, erano state contestate a , nella sua qualità di amministratore della società Parte_2 ricorrente, le seguenti infrazioni: a) violazione dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per non aver retribuito con le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. le ore di straordinario effettuate dai lavoratori nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2022; b) violazione dell'art. 10, comma 1, D.
Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, per il fatto che i lavoratori , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e non avevano goduto nell'anno di maturazione di almeno due
[...] Persona_2 CP_4 settimane di ferie;
c) violazione dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per il fatto che i lavoratori , , e Parte_9 Persona_3 Persona_4 Parte_7 Parte_5 nell' anno 2020 e e nell'anno 2021 avevano superato il Parte_9 Parte_10 Parte_11
limite massimo di ore di lavoro straordinario;
- sulla base del predetto verbale unico di accertamento e di notificazione, l'
[...]
aveva predisposto il verbale di accertamento per obbligazione Controparte_5
2 contributiva n. 67-01 del 12/6/2023, attraverso il quale aveva proceduto al ricalcolo delle retribuzioni asseritamente dovute dalla per le violazioni contestate e concernenti le Parte_1
ore di straordinario e le ferie non godute;
- sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e di notificazione n. 2023-CAOR-
0000136 e del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. 67-01, la Sede di CP_1
Oristano in data 16 giugno 2023 aveva provveduto a notificare alla la Parte_1
variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 14795902/93, a seguito del quale comunicava che l'importo dovuto per l'assicurazione ammontava ad € 90.032,33, oltre sanzioni civili e accessori per complessivi € 97.411,35.
La ricorrente ha negato la debenza delle predette somme, in quanto, innanzitutto, i lavoratori in relazione ai quali erano state emanate le diffide accertative non erano soltanto dipendenti, ma altresì soci della cooperativa e, come tali, anche “imprenditori di se stessi”, per cui essi avevano deciso, in piena autonomia, quando e come fruire delle ferie, quante ore di lavoro straordinario farsi accreditare direttamente in busta paga e quante far confluire nel c.d. “monte ore” creato dalla cooperativa ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. Logistica e Trasporti, e via di seguito. Sicché non vi era stata, nella fattispecie in esame, alcuna unilaterale decisione di un datore di lavoro di imporre ai dipendenti condizioni di lavoro deteriori rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di settore, in quanto nella fattispecie in esame erano stati i “lavoratori” a decidere come svolgere la propria prestazione lavorativa e quanto farsi pagare per la medesima.
Difatti, nessuna vertenza, né in ambito sindacale né in ambito giudiziario, era mai stata intrapresa da nessuno dei soci – dipendenti (e neppure dai dipendenti in senso stretto, che avevano pienamente condiviso il meccanismo di operatività aziendale).
Con specifico riferimento alla contestazione relativa al fatto che alcune persone avrebbero fruito di un numero di giornate di ferie inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, con conseguente evasione dei premi assicurativi, la ricorrente ha sostenuto di avere sempre garantito e messo a disposizione di ciascun socio lavoratore tempi di riposo adeguati e compatibili per qualità e quantità con le previsioni del C.C.N.L. Logistica e trasporti, senza aver mai rifiutato ad alcuno di essi di fruire delle ferie quando ne facevano richiesta, essendo i soci della cooperativa assolutamente liberi di determinarsi come ritenevano.
Inoltre, la aveva regolarmente liquidato, già da epoca antecedente alla Parte_1
notifica del verbale di contestazione, le ferie di cui le persone elencate nel verbale impugnato non avevano potuto fruire fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in ossequio alla direttiva del 4
3 novembre 2003, n. 2003/88/CE, e su tali retribuzioni erano stati regolarmente versati i premi assicurativi.
La ricorrente ha inoltre contestato la sussistenza di alcun credito nei confronti della
[...]
per maggiorazione retributiva per ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno Parte_1
2020 e 2021, in quanto tali prestazioni erano confluite nella c.d. “banca ore” prevista dall'art. 13 del
C.C.N.L. Logistica e Trasporti e liquidate secondo il meccanismo previsto dalla suddetta norma, di intesa con i propri soci dipendenti (ore regolarmente registrate nella busta paga dei soci dipendenti, esattamente come previsto dalla Dichiarazione a verbale di cui all'art. 13, cit.).
La parte ricorrente ha quindi concluso domandando che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza di un qualsivoglia obbligo della di corresponsione del Parte_1
premi assicurativi indicati nella Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
14795902/93 notificata in data 16 giugno 2023, con conseguente annullamento della medesima variazione, perché totalmente infondata ed illegittima.
2. Si è costituito l' domandando il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento. CP_1
Ha rilevato che, con verbale ispettivo notificato alla ricorrente il 7 giugno 2023 dall'
[...]
di e Oristano, erano state contestate alcune violazioni del D. lgs. n. Controparte_5 CP_5
66/2003 e, segnatamente: 1) dell'art. 5 comma 5, per non avere retribuito, con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva, le ore di straordinario effettuate dai lavoratori nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2022; 2) dell'art. 10, comma 1, per il mancato godimento, da parte di alcuni lavoratori, nel relativo anno di maturazione, di almeno due settimane di ferie;
3) dell'art. 5, comma 3 per il superamento, da parte di altri lavoratori, del limite massimo di ore di straordinario.
Ne erano derivate le conseguenti determinazioni amministrative dell' attraverso le quali CP_1
era stato richiesto alla il pagamento del correlato montante contributivo che derivava dalle Pt_1
suddette infrazioni.
Inoltre, era stato contestato il non corretto inquadramento di una serie di lavoratori in violazione dell'art. 6 del C.C.N.L., il mancato conteggio degli scatti di anzianità previsti dall'art. 17 del C.C.N.L.
e, per i lavoratori , , , Parte_12 Persona_5 Per_6 Per_7 Persona_8 Persona_9 era stato accertato il mancato conteggio dell'indennità di cassa di cui all'art. 15 del C.C.N.L..
La parte resistente ha evidenziato come la società ricorrente non avesse contestato i fatti dell'accertamento nella loro materialità, né risultava che i lavoratori avessero prestato la loro opera in autonomia, bensì sotto la direzione ed il controllo della società ricorrente, che si era sempre occupata di curane tutti gli aspetti organizzativi attinenti alle mansioni ed all'orario di lavoro, come confermato
4 anche dalla documentazione contabile, che era quella tipica dei rapporti di natura subordinata (cedolini, libro unico del lavoro, denunce uniemens).
3. Con successivo ricorso iscritto al n. R.G. 534/24 depositato il 23 luglio 2024, la Parte_1 ha convenuto in giudizio l' dinnanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere
[...] CP_1
l'annullamento della cartella di pagamento n. 075 2024 0002679332000 notificata il 19 luglio 2024 dall' , dell'importo di € 104.244,63 oltre a € 5,88 per diritti di Controparte_3
notifica, per complessivi € 104.250,51, relativa alle stesse somme di cui alla variazione di rapporto assicurativo del 16 giugno 2023.
La società ricorrente ha negato la debenza delle somme oggetto di riscossione per le medesime ragioni già poste a fondamento del ricorso iscritto al n. R.G. 658/23.
4. L' si è costituito anche nel giudizio R.G. 534/24, dando atto che, nelle more, la cartella CP_1
esattoriale impugnata era stata oggetto di apposito provvedimento di sgravio, con il quale era stata disposta la sospensione del ruolo corrispondente, sicché era cessata la materia del contendere, salve le valutazioni di merito sui verbali ispettivi oggetto di causa, già oggetto di considerazione nel procedimento N. 658/2023 R.G..
5. Le cause, previa riunione, sono state fissate all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
6. Preliminarmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta nel giudizio R.G. 534/24 avente ad oggetto l'annullamento della cartella di pagamento n. 075 2024 0002679332000 notificata il 19 luglio 2024 da Controparte_3
, che è stata oggetto di apposito provvedimento di sgravio.
[...]
7. Passando a esaminare il merito della vertenza, è documentato che, con verbale unico di accertamento e di notificazione n. 2023-CAOR-0000136 del 7 giugno 2023 dell'
[...]
(doc. 02 all. ricorso), sono state contestate alla società cooperativa Controparte_5
le seguenti violazioni: Pt_1
a) il mancato godimento di almeno due settimane di ferie nel corso dell'anno di maturazione, in violazione dell'art. 10, comma 1 del d. lgs. 8 aprile 2006, n. 33, in relazione ai lavoratori Parte_3
(5 giorni da luglio 2019 a luglio 2020), (2 giorni da luglio 2019 a luglio 2020), Parte_4 Pt_5
(6 giorni da luglio 2019 a luglio 2020; 5 giorni da luglio 2020 a luglio 2021), (4
[...] Parte_6
giorni da aprile 2020 ad aprile 2021), (0 giorni da luglio 2019 a luglio 2020), Parte_7 Pt_8
5 (8 giorni da luglio 2019 a luglio 2020), (6 giorni da marzo 2020 a marzo 2021) Pt_8 Persona_2
e (9 giorni da febbraio 2020 a febbraio 2021); Parte_13
b) la mancata applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 13 del C.C.N.L. applicato
(Logistica e Trasporti) sulle ore di straordinario risultanti dal Libro Unico del Lavoro in relazione alle lavoratrici e ai lavoratori indicate/i alle pagine 3 e 4 del verbale, nelle annualità 2020 e 2021;
c) il superamento del limite massimo di 250 ore di straordinario, nel 2020, per i lavoratori Parte_9
, e , e, nel 2021, per i
[...] Persona_3 Persona_4 Parte_7 Parte_5
lavoratori , e Parte_9 Parte_10 Parte_11
d) il non corretto inquadramento dei lavoratori in violazione dell'art. 6 del C.C.N.L. Logistica per i lavoratori indicati a pagina 5 del verbale;
e) il mancato conteggio degli scatti di anzianità previsti dall'art. 17 del C.C.N.L. Logistica per i lavoratori indicati a pagina 6 del verbale.
Sulla base del predetto verbale, l' di – Oristano ha Controparte_5 CP_5
predisposto il verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. 67-01 del 12 giugno 2023, attraverso il quale si è proceduto al ricalcolo dell'importo degli imponibili lordi dovuti dalla
[...]
per le violazioni contestate, in relazione a ciascuno dei lavoratori e delle lavoratrici Parte_1 interessati dall'accertamento (doc. 04 all. ricorso).
Sulla scorta delle informazioni contenute nel verbale dell'ispettorato del Lavoro, relativo all'accertamento ispettivo iniziato il 28 settembre 2021 e terminato il 12 giugno 2023, l' sede CP_1
di Oristano ha quindi richiesto alla odierna resistente la somma di euro 90.032,33 di cui alla variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 14795902/93 notificata in data 16 giugno 2023, oltre a quanto dovuto per sanzioni civili e interessi di mora (doc. 01 all. ricorso).
Premesso quanto sopra, come correttamente osservato dalla difesa dell' convenuto, la parte CP_1
ricorrente non ha specificamente contestato le circostanze di fatto poste alla base delle violazioni contestate dall' (in particolare, il mancato godimento di un certo numero di giorni di ferie CP_5 nell'anno di maturazione e l'effettuazione delle ore di straordinario indicate per ciascuno dei lavoratori interessati dall'accertamento).
La ricorrente ha invece sostanzialmente negato la debenza degli importi indicati sulla base del fatto che, trattandosi di una società cooperativa di produzione e lavoro, ed essendo i dipendenti della anche soci della medesima, gli stessi non avrebbero potuto “essere considerati come Pt_1 lavoratori subordinati in senso stretto”, ma avrebbero deciso in piena autonomia come svolgere la propria prestazione lavorativa e, nello specifico, “quando e come fruire delle ferie dall'attività
6 lavorativa, quali ore di lavoro straordinario farsi accreditare direttamente in busta paga e quali fare confluire nel c.d. “monte ore” creato ai sensi dell' art. 13 del C.C.N.L. Logistica e Trasporti e via di seguito”.
Sennonché, la circostanza che i lavoratori della interessati dall'accertamento per cui è Pt_1
causa fossero anche soci della cooperativa non consente di per sé di escludere la riconducibilità delle prestazioni lavorative effettuate in favore della cooperativa stessa nell'ambito della fattispecie del rapporto di lavoro in forma subordinata, alla luce del quadro normativo di riferimento, in quanto l'art. 1, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (recante la “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), come modificato dalla legge n. 30/2003, stabilisce che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
Quindi, anche dopo la novella del 2003, la lettera di tale articolo continua a prevedere, accanto al rapporto associativo, un rapporto di lavoro da instaurare tra cooperativa e socio: rapporto di lavoro che, sebbene non sia più previsto come distinto da quello associativo, rimane pur sempre ulteriore e al medesimo si aggiunge.
Il successivo art. 3 della legge n. 142/2001, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima, che non può essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo).
Il successivo art. 6 della medesima legge disciplina il regolamento interno delle società cooperative, individuandone al comma 1 le previsioni essenziali, fra cui, per quanto qui maggiormente interessa, alla lett. a) è previsto il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Lo stesso art. 6 aggiunge, al comma 2, che “Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del
7 comma 1 nonché all'art. 3 comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”.
Le disposizioni in materia previdenziale sono invece contenute all'art. 4 della legge n. 142/2001, il cui comma 1 prevede che “Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6”.
A sua volta, il regolamento interno della società cooperativa convenuta (doc. 05 all. ricorso) prevede all'art.
1.2 che fra i soci e la cooperativa possano essere instaurate diverse tipologie di rapporto di lavoro: a) subordinato;
b) professionale;
c) autonomo;
d) altre forme previste dalla normativa vigente.
Con la precisazione, contenuta ai successivi artt. 3 e 5, che il trattamento economico applicabile in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra socio e cooperativa sarebbe stato quello previsto dal C.C.N.L. Spedizione e Trasporti, rapportato alla quantità e qualità del lavoro conferito in cooperativa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142/2001.
Orbene, nel caso concreto qui esaminato, non può seriamente dubitarsi della natura subordinata del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati dall'accertamento svolto dall' , da cui Controparte_5
è scaturita la variazione assicurativa oggetto del presente giudizio, ove si consideri che è la stessa società ricorrente ad avere prodotto le buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti della cooperativa (docc. 8, 9 e 10 all. ricorso), da cui risulta l'inquadramento nel livello previsto dal
C.C.N.L. Logistica e Trasporto che veniva pacificamente applicato ai rapporti di lavoro de quibus, evidentemente perché riconducibili alla fattispecie, di cui all'art. 3 del regolamento interno della cooperativa, del rapporto di lavoro subordinato.
D'altronde, è la stessa società odierna convenuta ad avere giustificato la mancata corresponsione delle maggiorazioni previste per le ore di straordinario in base a quanto previsto dal suddetto C.C.N.L., nella parte in cui, all'art. 13, commi 1 bis e 1 ter, prevede che “per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in
8 riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale” (v.
C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 18 maggio 2001, prodotto sub doc. 09 all. memoria p. resistente).
In proposito, lo stesso art. 13 stabilisce le seguenti maggiorazioni per il lavoro straordinario: - del
30% per il lavoro straordinario feriale diurno;
- del 50% per il lavoro straordinario feriale notturno;
- del 65% per il lavoro straordinario festivo diurno;
- del 75% per il lavoro straordinario festivo notturno.
Tali maggiorazioni non sono state corrisposte nel caso concreto qui esaminato, benché le ore di straordinario indicate nel verbale da cui è scaturita la variazione assicurativa per cui è causa siano state pacificamente svolte, senza che la abbia dimostrato che i dipendenti interessati abbiano mai Pt_1 richiesto il versamento in una “banca ore” individuale, come prescritto dalla citata disposizione contrattuale.
Né può fondatamente sostenersi che i lavoratori abbiano implicitamente rinunciato al trattamento economico loro spettante contrattualmente, ove si consideri la rigorosa disciplina che assiste il regime delle rinunce da parte del lavoratore subordinato, al fine di tutelarlo in ragione alla posizione di minor
“forza” economica e contrattuale in cui esso si trova rispetto al datore di lavoro.
Infine, nessuna specifica contestazione è stata mossa dalla convenuta con riguardo alle ulteriori violazioni accertate dall' , relative al non corretto inquadramento dei/delle dipendenti indicati CP_5
nel verbale e al mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L., sicché, anche sul punto, deve ritenersi sussistente l'obbligo da parte della Parte_1
di corrispondere i premi assicurativi indicati nella variazione del rapporto assicurativo relativo al
Codice Ditta n. 14795902/93 notificata in data 16 giugno 2023.
Sulla scorta dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, la domanda di accertamento negativo spiegata in giudizio dalla ricorrente deve essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) e all'attività difensiva espletata, per cui si giustifica una liquidazione dei medi tabellari per quanto riguarda le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per la fase decisoria, di non speciale complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 075 2024 0002679332000 notificata il 19 luglio 2024, oggetto di sgravio;
9 2) rigetta la domanda di accertamento negativo spiegata in giudizio dalla in Controparte_6
relazione all'obbligo di corrispondere i premi assicurativi indicati nella variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 14795902/93 notificata in data 16 giugno 2023;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_6 delle spese di lite in favore dell' che liquida nell'importo di complessivi euro 6.327,00, CP_1
interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 21 maggio 2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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