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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.sa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 372/2023, promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e Parte_2
difesa dagli avv.ti Carlo Castellotti, Elio Gianni Garibaldi e Maria Daniela Cogo ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio dell'avv. Castellotti, in Alessandria, Via Venezia
n.6, come da procura in atti.
-Parte appellante-
Contro
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale rappresentate CP_1 C.F._1
della P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Setti, Chiara Brighenti, Pietro Zambonardi
e Paolo Virano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino,
Corso Galileo n.71, come da procura speciale in atti.
-Parte appellata-
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“riformare la sentenza impugnata e/o revocarla e/o annullarla per i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate in primo grado dal sig. CP_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_2
[...]
Con riserva di ogni diritto e difesa anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese, anche relativamente al primo grado di giudizio.”
Per parte appellata
“Nel merito In via principale:
- Rigettare integralmente l'appello promosso dall' per i motivi Parte_1 esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 674/2022 emessa in data 19 luglio 2022 dal Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 15 settembre 2022.
In via subordinata:
- Considerata la pendenza della Causa 47/22 presso la CGUE, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia o, alternativamente, rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile con la direttiva comunitaria una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle;
- Dichiarare applicabile l'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa del Dott. CP_1
In via ulteriormente subordinata:
- Determinare l'ammontare della sanzione irrogata in un importo pari al minimo edittale alla luce di tutti gli elementi esposti nel presente atto.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
L'08.11.2016 il di Alessandria Controparte_3
emetteva i verbali n.° 4/280, n.° 4/281, n.° 4/282, n.° 4/283, n.° 4/284, n.° 4/285, n.° 4/286,
2 n.° 4/287, n.° 4/288, n.° 4/289, n.° 4/290, n.° 4/291, n.° 4/292, n.° 4/293, n.° 4/294, n.°
4/295, n.° 4/296, n.° 4/297, n.° 4/298, n.° 4/299, n.° 4/300, n.° 4/301, n.° 4/302, n.° 4/303,
n.° 4/304, n.° 4/305, n.° 4/306, n.° 4/307, n.° 4/308, n.° 4/309 e n.° 4/310, con i quali veniva contestava a la violazione dell'art. 100, c.1, D.L 219/2006 e lo CP_1 condannava al pagamento di 31 sanzioni amministrative dal valore di € 6.000,00 ognuna, con effetto liberatorio, così come previsto dall'art. 148, c.13, D.Lgs 219/2006.
L' ingiungeva il dottor e la – in qualità di obbligata in solido - Pt_3 CP_1 Controparte_2
al pagamento delle 31 ordinanze notificate nelle date 15 dicembre 2020, 20 gennaio
2021, 17 febbraio 2021 e 24 marzo 2021, per un valore sanzionatorio complessivo di €
186.000,00, corredate con la motivazione: “per aver consentito nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti in
Alessandria, Corso Acqui n. 36, nonché autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in San Damiano d'Asti (AT) Via Industria n. 38, che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in Alessandria, Corso Acqui n. 36, con successivi trasferimenti interni cui al D.D.T n. (…) presso i locali siti in San Damiano d'Asti Parte (AT) Via Industria n. 38”. Secondo l la avrebbe operato come Controparte_2
grossista privo di autorizzazione avendo, di fatto, trasferito le partite di medicinali dal magazzino della stessa farmacia al magazzino della distribuzione all'ingrosso.
Nelle date del 13.01.2021, 11.02.2021, 18.03.2021 e 22.04.2021, il dottor proponeva CP_1 opposizione alle predette ordinanze-ingiunzione, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, la dichiarazione di nullità o di annullabilità degli stessi ovvero la riduzione della sanzione ai minimi edittali, con vittoria delle spese.
Si costituiva tempestivamente l domandando, per ciascuno dei ricorsi, la conferma Pt_3 del contenuto delle ordinanze – ingiunzione impugnate e la reiezione delle opposizioni, oltre la vittoria delle spese.
Il 24.09.2021 il Giudice di primo grado riuniva i procedimenti R.G. n. 448/2021, n.
883/2021 e n. 1292/2021 nel procedimento R.G. n. 117/2021.
All'udienza del 11.03.2022 il Tribunale concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze – ingiunzione.
La sentenza di primo grado
3 Con sentenza 674/2022, pubblicata il 15.09.2022, il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso proposto da e annullava le 31 ordinanze – ingiunzione, CP_1
compensando interamente le spese di lite tra le parti in causa.
Il Giudice rigettava, preliminarmente, l'eccezione di nullità delle suddette per difetto di notifica. Chiariva che, sulla base degli atti prodotti in processo, la notificazione era avvenuta correttamente tanto nei confronti del presunto trasgressore, , CP_1 quanto nei confronti dell'obbligata in solido, Controparte_2
Sulla sussistenza nel merito degli illeciti contestati, il Giudice chiariva, in primis, il quadro normativo relativo alla distribuzione di medicinali e sostanze attive. Affermava che l'art. 100, comma 1, D.L 219/2006 prescrive la necessità di ottenere un'autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso dei medicinali, rilasciata dall'autorità competente, e individua i requisiti perché si possa ottenere tale autorizzazione. Aggiungeva che l'art. 2, comma 16,
D.L.vo n. 274/2007, inseriva, nel medesimo art. 100, il comma 1 bis, il quale prevede che i farmacisti possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Gli artt. 104 e 105 dello stesso D.L., inoltre, enunciano gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione, affinché possa distribuire medicinali all'ingrosso. La suddetta normativa disciplina il flusso dei medicinali dalla casa farmaceutica – che è titolare dell'autorizzazione e immette nel mercato il farmaco – al distributore all'ingrosso – che ha il compito di distribuzione secondaria – fino ad arrivare agli esercizi deputati alla vendita al dettaglio.
Il D.L. 219/2006, invece, sancisce che i grossisti - perché possano procedere alla vendita all'ingrosso di medicinali - devono essere titolari di un codice identificativo univoco, rilasciato dal Ministero della Salute, così che ogni operazione effettuata sia tracciata. Per ogni operazione, infatti, il grossista deve rilasciare un documento al destinatario, da cui risulta, tra le altre informazioni, anche il suddetto codice. Al netto di ciò, la legge delinea una distinzione definita tra il ruolo del grossista e quello del farmacista: il primo ha il compito di rifornire le farmacie, mentre il secondo deve dispensare l'utenza.
Il Tribunale evidenziava che, secondo alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa, i due ruoli dovevano essere tenuti distinti, così da garantire la tracciabilità del movimento dei farmaci a tutela di esigenze pubblicistiche di pronta reperibilità degli stessi da parte dell'utenza (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n.° 256/2016; TAR Lombardia,
Brescia, Sez. II, n.° 79/2016; TAR Campania, Sez. V, Napoli, n.° 5285/2016). Il Giudice di primo grado riteneva che tali pronunce potessero essere coordinate con un'altra sentenza del TAR Sicilia (v. TAR Sicilia, Sez. IV, Catania, n.° 143/2017) secondo cui l'esigenza
4 pubblicistica veniva di fatto compromessa, nel caso in cui fosse intervenuta la fornitura di un prodotto medicinale da una farmacia ad un grossista, in quanto il titolare della farmacia
- che opera come distributore - rimane comunque soggetto agli obblighi di garantire una dotazione minima e la relativa capacità di fornitura, come individuato negli artt. 104 e 105
D.L.vo n. 219/2006. Anche il Tar Lazio si era pronunciato in tal senso, affermando che non esiste una norma che impedisca al farmacista di operare come grossista: rimangono in capo al farmacista tutti gli obblighi volti a garantire la disponibilità immediata e completa dei farmaci autorizzati in Italia (v. TAR Lazio, Sez. III quater, Roma, n.° 11240/2016).
Secondo il Giudice di primo grado, gli orientamenti citati non erano necessariamente in contrasto tra loro, ma si integravano a vicenda. Affermava, infatti, che l'esigenza pubblicistica di tracciamento e reperibilità dei medicinali veniva tutelata laddove il trasferimento interno fosse riscontrabile tramite emissione di documento di trasporto
(DDT), nel quale fosse indicato il codice identificativo della farmacia cedente, così che, “a valle”, nel successivo trasferimento da parte del grossista a soggetto terzo, era correlativamente impiegato il codice identificativo di quest'ultimo.
Il Tribunale affermava, dunque, che il trasferimento di medicinali posto in essere da
[...]
, corredato da documento di trasporto DDT, non impediva il tracciamento dei CP_1
medicinali né tantomeno limitava la loro immediata disponibilità. Sottolineava, quindi, che alla luce delle suddette riflessioni, tale condotta non rientrava nella fattispecie di reato di cui al combinato disposto degli artt. 104, comma 1, lett. b), e 148, comma 13, D.L.vo n.
219/2006.
Per tali ragioni, il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso di e CP_1 compensava le spese di lite, vista la complessità dell'oggetto di causa e i mutamenti giurisprudenziali.
Il giudizio di appello
Il ricorso di
[...]
in data 14.03.2023, proponeva ricorso in appello avverso la sentenza n. Pt_4
674/2022 del Tribunale di Alessandria, chiedendo la riforma della suddetta pronuncia e la reiezione di tutte le domande formulate in primo grado da , con vittoria delle CP_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con un unico motivo di appello, l' eccepiva l'infondatezza della decisione di primo Pt_3
grado nella parte in cui venivano ritenuti insussistenti gli illeciti contestati. Parte appellante affermava che la condotta contestata dai N.A.S di Alessandria riguardava l'acquisto dei
5 medicinali con un unico ordine, senza tenere conto della loro destinazione alla distribuzione all'ingrosso o all'esercizio di farmacia. La condotta realizzata da
[...]
concerneva il reperimento di medicinali nella propria qualità di farmacista, anche CP_1 nel caso in cui questi fossero indirizzati al commercio all'ingrosso. Tale modus operandi permetteva di godere dei vantaggi derivanti dall'obbligo di fornitura, in capo ai distributori cedenti, entro dodici ore lavorative successive alla richiesta e in capo ai produttori/titolari di entro quarantotto ore per i medicinali non reperibili nella rete di distribuzione CP_4 regionale, così come previsto dall'art. 105 D.Lgs 219/2006.
Secondo parte appellante, la sentenza del Tar Sicilia Sez. IV, Catania, n. 143/2017 su cui si fondava il provvedimento oggetto di appello, era superata dai recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa e di legittimità. Il Tribunale di Asti, infatti, in una fattispecie analoga, aveva affermato che, dal momento in cui il farmacista acquista i medicinali per mezzo dell'utilizzo del codice identificativo abbinato all'esercizio di vendita al dettaglio, pone in essere attività di distribuzione all'ingrosso senza la necessaria autorizzazione e, perciò, in violazione dell'art. 100. Il Tribunale aggiungeva che, seppur il passaggio interno fosse stato tracciato con DDT ed effettuato a titolo gratuito, risultava sovversivo dell'ordine logico che regola la filiera del farmaco e, di conseguenza, contrario alla normativa vigente sul punto (v. Tribunale di Asti, sentenza n. 455/2022).
In tal senso si era pronunciato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana (n. 249 del 24.03.2021) affermando che l'attività del grossista e del farmacista devono mantenersi separate perché rispondono a finalità diverse e, in ragione di ciò, in base al ruolo svolto viene attribuito un codice univoco diverso, per garantire la tracciabilità del farmaco. Da ciò deriva che i medicinali acquistati con il codice identificativo della farmacia devono essere conservati nei locali autorizzati della farmacia stessa e destinati esclusivamente alla vendita al pubblico, al fine di garantire l'assistenza farmaceutica sul territorio.
Alla luce di ciò, anche qualora si volesse indentificare la condotta posta in essere da
[...]
nell'ambito dell'art 104 del Codice del Farmaco (così come ritenuto dal Giudice di CP_1 primo grado), questa rivestiva comunque il carattere dell'illiceità.
L' non condivideva la tesi del Tribunale secondo cui la condotta assunta da Pt_3 [...]
non violava alcuna norma, trattandosi di meri trasferimenti interni il cui percorso CP_1
era stato interamente mappato, non impedendo così la tracciabilità e la reperibilità del farmaco. Secondo parte appellante tale tesi era stata smentita da una pronuncia della
Corte d'Appello di Torino, la quale affermava che le due attività devono essere nettamente
6 distinte, per cui i medicinali acquistati dal farmacista, con il proprio codice univoco, devono essere indirizzati solo alla vendita al dettaglio. L'unico caso in cui poteva essere contemplato il movimento interno dal farmacista al grossista era la restituzione del farmaco (v. Corte d'Appello di Torino sentenza n. 1013/2022).
L' si opponeva alla riunione dei procedimenti in quanto riguardanti condotte distinte Pt_3 ripetute nel tempo, non potendosi, quindi, applicare l'art. 8, comma 1, L. 689/1981.
Affermava, infine, che non sussistessero ragioni per la rideterminazione delle sanzioni irrogate.
Le difese di CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello proposto CP_1 dall' e, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa della decisione Pt_3 della CGUE (causa 47/22) ovvero “rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile, con la direttiva comunitaria, una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle”. Chiedeva, in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione dell'ammontare della sanzione.
Parte appellata chiariva, in primo luogo, che l' riteneva violato, in primo grado, l'art. Pt_3
100, comma 1, D.Lgs 219/2006 ma, nell'atto introduttivo di appello, controparte affermava che la condotta posta in essere da era inquadrabile nell'ambito dell'art. 104 CP_1
del Codice del Farmaco. Indicava, inoltre, che in sede di appello questo nuovo riferimento normativo non sarebbe da tenere in considerazione, in quanto l'applicabilità dell'art.104 nel caso di specie sarebbe contraria ai principi di legalità e di determinatezza.
Sottolineava, comunque, come fosse pendente, davanti alla CGUE, la causa 47/2022, nella quale era possibile che la Corte risolvesse il problema di legittimità del “passaggio interno”.
In merito all'unico motivo di appello, parte appellata affermava che, al contrario di quanto sostenuto da controparte, la condotta assunta non era in contrasto con la normativa vigente, in quanto era prevista la possibilità per il medesimo soggetto di esercitare una duplice attività. La disciplina in materia intendeva tutelare l'esigenza di tracciabilità del farmaco, il che non veniva compromesso se il movimento dei farmaci dal magazzino all'ingrosso fosse stato tracciato utilizzando i rispettivi codici univoci. Il convenuto era in possesso dei due codici e li aveva utilizzati correttamente permettendo, così, di tracciare qualsiasi movimento, senza adottare condotte contra legem. Affermava che, come già
7 rilevato dal Giudice di primo grado, l'interpretazione di parte appellante avrebbe condotto ad una violazione del principio del divieto dell'analogia in malam partem.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva, in subordine, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981, vista la buona fede con cui aveva agito e, in estremis, la rideterminazione dell'importo della sanzione secondo i criteri di legge indicati nell'art. 11 L.
689/1981.
Con decreto presidenziale del 25.03.2025, in seguito alla richiesta di entrambe le parti, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di comparizione del 01.04.2025.
All'udienza del 02.04.2025, tenutasi a trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dopo la
Camera di Consiglio, la causa veniva decisa con contestuale deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e la sentenza deve essere riformata, salvo per Pt_3
quanto attiene al quantum, per le ragioni che seguono.
In merito alla sussistenza dell'illecito si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse in casa analoghi da questa stessa
Corte d'Appello (sentenze nn. 68/2025; 586/2024; 588/2024).
Preliminarmente, la Corte ritiene che la condotta di parte appellata vada qualificata, così come correttamente affermato dall' ai sensi dell'art. 100, comma 1, D.Lgs. Pt_3
219/2006, il quale prevede che “la distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione […] tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loto territorio, è valida”. Sulla base dell'art. 1, lett. r) del medesimo dettato normativo, la distribuzione all'ingrosso si qualifica come “qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico”: è, quindi, pacifico che siano ricompresi in tale definizione anche le condotte di approvvigionamento e stoccaggio dei beni, verificatesi nel caso in esame. È pacifico che la
è autorizzata all'esercizio dell'attività farmaceutica e alla vendita dei Controparte_2 medicinali al pubblico mediante l'ausilio del magazzino sito in Alessandria, Corso Acqui n.
36, nonché alla distribuzione all'ingrosso degli stessi presso diverso magazzino sito in San
Damiano d'Asti, via Industria n. 38; non è, tuttavia, condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui le suddette autorizzazioni escluderebbero la sussistenza dell'illecito ex art. 8 100, comma 1. La condotta illecita contestata a parte appellata è consistita, invero, nell'approvvigionamento e nel primo stoccaggio di medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso, presso i locali siti in Alessandria, Corso Acqui n. 36 (locali della farmacia) con successivi trasferimenti interni presso i locali di San Damiano d'Asti, via Industria n. 38
(locali predisposti per la distribuzione all'ingrosso), eseguita senza l'autorizzazione necessaria. Tale operazione richiede, infatti, il possesso e l'effettivo utilizzo del codice univoco identificativo, al fine di individuare i soggetti legittimati ad operare in qualità di grossisti nella filiera del farmaco. Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di questa
Corte, “se il soggetto, pur essendo munito di autorizzazione con relativo codice, non si identifica sul mercato con tale codice univoco (ma, come nel caso di specie, con un codice univoco diverso), non viene riconosciuto sul mercato come soggetto autorizzato ad operare quale grossista (ma, nel caso in esame, quale farmacista)” (Corte d'Appello, sez. I civile, sentenza n. 68/2025). Parte appellata, pertanto, ha eseguito un'attività di distribuzione all'ingrosso non ricompresa nei limiti delle operazioni consentite dal proprio titolo autorizzativo.
Non è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui la normativa in esame ha come unico fine quello di garantire la tracciabilità del farmaco, obiettivo che nel caso di specie sarebbe assicurato – secondo il dott. - dalla produzione in giudizio dei documenti di CP_1
trasporto relativi ai passaggi interni delle partite medicinali. Il Ministero della Salute, tuttavia, ha evidenziato che “le norme che disciplinano l'esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali […] le due attività sopradette, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro […] i medicinali acquisiti dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all'esercizio di farmacia. La farmacia in quanto tale è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali anche se il suo titolare possiede
l'autorizzazione all'esercizio di detta attività. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titola di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un'unica persona, deve risultare formalmente attraverso l'uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso;
detti medicinali, inoltre, anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta
9 avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia;
pertanto in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente” (nota prot. n.
46884 del 02.10.2015). L'ordine di distribuzione del farmaco, che avviene mediante un andamento “discendente” (dal produttore, al grossista, al singolo farmacista) ha, dunque, come obiettivo quello di tutelare la salute pubblica, e non esclusivamente la tracciabilità del farmaco.
Come correttamente evidenziato da parte appellante, la condotta di controparte ha altresì consentito lo sfruttamento dei tempi di consegna maggiormente rapidi imposti al distributore e al titolare dell' nei confronti delle farmacie dall'art. 105 D.Lgs. CP_4
219/2006, comma 3 (secondo cui la fornitura alle farmacie dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta) e comma 4 (secondo cui il titolare dell' è obbligato a fornire entro le CP_4
quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale), e al contempo di sottrarre alcuni medicinali alla dispensazione locale, ponendo a rischio il funzionamento, a livello generale, del sistema di approvvigionamento delle farmacie stabilito dalla legge a tutela della salute dei cittadini.
Ad ogni buon conto, la Corte rileva come la sentenza del 21.09.2023 resa dalla CGUE nel corso della causa C-47/22, richiamata da parte appellata, sia estranea all'oggetto di causa. Tale sentenza - riguardante il caso di una società autorizzata all'esercizio dell'attività all'ingrosso di medicinali precedentemente acquistati da farmacie terze - sancisce che l'art. 80, comma 1, lett. b), direttiva 2001/83/CE deve essere interpretato nel senso che un soggetto titolare di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, non può ottenerli da altri soggetti i quali, in forza della normativa nazionale, sono autorizzati alla vendita al pubblico, ma non sono legittimati alla distribuzione all'ingrosso, anche se l'approvvigionamento avviene su scala ridotta o se le partite medicinali sono destinate alla rivendita esclusivamente nei confronti di soggetti autorizzati o abilitati a fornire medicinali al pubblico o a persone che sono a loro volta titolari di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso. In ogni caso, la richiesta di parte appellata
10 di sottoporre ulteriori questioni interpretative alla CGUE è infondata, in quanto del tutto generica, e va pertanto respinta.
Non sussistono, nel caso in esame, i presupposti per l'applicazione dell'esimente richiesta da parte appellata ai sensi dell'art. 3, comma 2. L. 689/1981; la giurisprudenza sul punto prevede che, per l'applicazione della suddetta, è necessario che “l'errore sulla liceità del fatto […] risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ.,
n. 19579/2015). Nel caso di specie, non è stata in alcun modo provata l'inevitabilità dell'errore l'assenza di colpa e non sono stati depositati documenti relativi a precedenti controlli dei N.A.S. che confermino la liceità della condotta.
Si accoglie parzialmente, invece, la domanda di parte appellata circa la riduzione dell'importo della sanzione. Le esigenze di proporzione tra la sanzione complessivamente erogata e il disvalore effettivo della condotta, nonché le ragioni di sostanziale equità, comportano la rideterminazione dell'importo di ciascuna sanzione in € 4.500,00 (in ogni caso, superiore al minimo di € 3.000,00 previsto dall'art. 148, comma 13, D.Lgs.
219/2006), per un totale pari ad € 139.500,00.
Tutto ciò premesso, la Corte accoglie parzialmente l'appello, riforma la sentenza impugnata e ridetermina la sanzione in € 4.500,00 per ciascuna ordinanza-ingiunzione.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano poste a carico di parte appellata, stante la prevalente soccombenza della medesima.
Le stesse vengono liquidate sulla base dello scaglione di valore ricompreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
- per il giudizio di primo grado, complessivi € 8.433,00, di cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva ed € 4.253,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
11 - per il giudizio d'appello, complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per fase di studio,
€ 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5
contro , in proprio e in qualità di legale rappresentante
[...] CP_1
della con ricorso ex artt. 6 Controparte_2
d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data 15.03.2023, avverso la sentenza n.
674/2022, pronunciata in data 15.09.2022 dal Tribunale di Alessandria;
in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, ridetermina la sanzione amministrativa in complessivi € 4.500,00 per ciascuna delle ordinanze di ingiunzione impugnate;
condanna , in proprio e in qualità di legale rappresentante della CP_1
alla rifusione delle spese di Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, e per il presente grado di appello in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, oltre a c.u. e marca da bollo come in atti.
Così deciso in Torino, il 01.04.2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.sa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 372/2023, promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e Parte_2
difesa dagli avv.ti Carlo Castellotti, Elio Gianni Garibaldi e Maria Daniela Cogo ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio dell'avv. Castellotti, in Alessandria, Via Venezia
n.6, come da procura in atti.
-Parte appellante-
Contro
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale rappresentate CP_1 C.F._1
della P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Setti, Chiara Brighenti, Pietro Zambonardi
e Paolo Virano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino,
Corso Galileo n.71, come da procura speciale in atti.
-Parte appellata-
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“riformare la sentenza impugnata e/o revocarla e/o annullarla per i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate in primo grado dal sig. CP_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_2
[...]
Con riserva di ogni diritto e difesa anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese, anche relativamente al primo grado di giudizio.”
Per parte appellata
“Nel merito In via principale:
- Rigettare integralmente l'appello promosso dall' per i motivi Parte_1 esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 674/2022 emessa in data 19 luglio 2022 dal Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 15 settembre 2022.
In via subordinata:
- Considerata la pendenza della Causa 47/22 presso la CGUE, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia o, alternativamente, rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile con la direttiva comunitaria una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle;
- Dichiarare applicabile l'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa del Dott. CP_1
In via ulteriormente subordinata:
- Determinare l'ammontare della sanzione irrogata in un importo pari al minimo edittale alla luce di tutti gli elementi esposti nel presente atto.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
L'08.11.2016 il di Alessandria Controparte_3
emetteva i verbali n.° 4/280, n.° 4/281, n.° 4/282, n.° 4/283, n.° 4/284, n.° 4/285, n.° 4/286,
2 n.° 4/287, n.° 4/288, n.° 4/289, n.° 4/290, n.° 4/291, n.° 4/292, n.° 4/293, n.° 4/294, n.°
4/295, n.° 4/296, n.° 4/297, n.° 4/298, n.° 4/299, n.° 4/300, n.° 4/301, n.° 4/302, n.° 4/303,
n.° 4/304, n.° 4/305, n.° 4/306, n.° 4/307, n.° 4/308, n.° 4/309 e n.° 4/310, con i quali veniva contestava a la violazione dell'art. 100, c.1, D.L 219/2006 e lo CP_1 condannava al pagamento di 31 sanzioni amministrative dal valore di € 6.000,00 ognuna, con effetto liberatorio, così come previsto dall'art. 148, c.13, D.Lgs 219/2006.
L' ingiungeva il dottor e la – in qualità di obbligata in solido - Pt_3 CP_1 Controparte_2
al pagamento delle 31 ordinanze notificate nelle date 15 dicembre 2020, 20 gennaio
2021, 17 febbraio 2021 e 24 marzo 2021, per un valore sanzionatorio complessivo di €
186.000,00, corredate con la motivazione: “per aver consentito nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti in
Alessandria, Corso Acqui n. 36, nonché autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in San Damiano d'Asti (AT) Via Industria n. 38, che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in Alessandria, Corso Acqui n. 36, con successivi trasferimenti interni cui al D.D.T n. (…) presso i locali siti in San Damiano d'Asti Parte (AT) Via Industria n. 38”. Secondo l la avrebbe operato come Controparte_2
grossista privo di autorizzazione avendo, di fatto, trasferito le partite di medicinali dal magazzino della stessa farmacia al magazzino della distribuzione all'ingrosso.
Nelle date del 13.01.2021, 11.02.2021, 18.03.2021 e 22.04.2021, il dottor proponeva CP_1 opposizione alle predette ordinanze-ingiunzione, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, la dichiarazione di nullità o di annullabilità degli stessi ovvero la riduzione della sanzione ai minimi edittali, con vittoria delle spese.
Si costituiva tempestivamente l domandando, per ciascuno dei ricorsi, la conferma Pt_3 del contenuto delle ordinanze – ingiunzione impugnate e la reiezione delle opposizioni, oltre la vittoria delle spese.
Il 24.09.2021 il Giudice di primo grado riuniva i procedimenti R.G. n. 448/2021, n.
883/2021 e n. 1292/2021 nel procedimento R.G. n. 117/2021.
All'udienza del 11.03.2022 il Tribunale concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze – ingiunzione.
La sentenza di primo grado
3 Con sentenza 674/2022, pubblicata il 15.09.2022, il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso proposto da e annullava le 31 ordinanze – ingiunzione, CP_1
compensando interamente le spese di lite tra le parti in causa.
Il Giudice rigettava, preliminarmente, l'eccezione di nullità delle suddette per difetto di notifica. Chiariva che, sulla base degli atti prodotti in processo, la notificazione era avvenuta correttamente tanto nei confronti del presunto trasgressore, , CP_1 quanto nei confronti dell'obbligata in solido, Controparte_2
Sulla sussistenza nel merito degli illeciti contestati, il Giudice chiariva, in primis, il quadro normativo relativo alla distribuzione di medicinali e sostanze attive. Affermava che l'art. 100, comma 1, D.L 219/2006 prescrive la necessità di ottenere un'autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso dei medicinali, rilasciata dall'autorità competente, e individua i requisiti perché si possa ottenere tale autorizzazione. Aggiungeva che l'art. 2, comma 16,
D.L.vo n. 274/2007, inseriva, nel medesimo art. 100, il comma 1 bis, il quale prevede che i farmacisti possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Gli artt. 104 e 105 dello stesso D.L., inoltre, enunciano gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione, affinché possa distribuire medicinali all'ingrosso. La suddetta normativa disciplina il flusso dei medicinali dalla casa farmaceutica – che è titolare dell'autorizzazione e immette nel mercato il farmaco – al distributore all'ingrosso – che ha il compito di distribuzione secondaria – fino ad arrivare agli esercizi deputati alla vendita al dettaglio.
Il D.L. 219/2006, invece, sancisce che i grossisti - perché possano procedere alla vendita all'ingrosso di medicinali - devono essere titolari di un codice identificativo univoco, rilasciato dal Ministero della Salute, così che ogni operazione effettuata sia tracciata. Per ogni operazione, infatti, il grossista deve rilasciare un documento al destinatario, da cui risulta, tra le altre informazioni, anche il suddetto codice. Al netto di ciò, la legge delinea una distinzione definita tra il ruolo del grossista e quello del farmacista: il primo ha il compito di rifornire le farmacie, mentre il secondo deve dispensare l'utenza.
Il Tribunale evidenziava che, secondo alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa, i due ruoli dovevano essere tenuti distinti, così da garantire la tracciabilità del movimento dei farmaci a tutela di esigenze pubblicistiche di pronta reperibilità degli stessi da parte dell'utenza (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n.° 256/2016; TAR Lombardia,
Brescia, Sez. II, n.° 79/2016; TAR Campania, Sez. V, Napoli, n.° 5285/2016). Il Giudice di primo grado riteneva che tali pronunce potessero essere coordinate con un'altra sentenza del TAR Sicilia (v. TAR Sicilia, Sez. IV, Catania, n.° 143/2017) secondo cui l'esigenza
4 pubblicistica veniva di fatto compromessa, nel caso in cui fosse intervenuta la fornitura di un prodotto medicinale da una farmacia ad un grossista, in quanto il titolare della farmacia
- che opera come distributore - rimane comunque soggetto agli obblighi di garantire una dotazione minima e la relativa capacità di fornitura, come individuato negli artt. 104 e 105
D.L.vo n. 219/2006. Anche il Tar Lazio si era pronunciato in tal senso, affermando che non esiste una norma che impedisca al farmacista di operare come grossista: rimangono in capo al farmacista tutti gli obblighi volti a garantire la disponibilità immediata e completa dei farmaci autorizzati in Italia (v. TAR Lazio, Sez. III quater, Roma, n.° 11240/2016).
Secondo il Giudice di primo grado, gli orientamenti citati non erano necessariamente in contrasto tra loro, ma si integravano a vicenda. Affermava, infatti, che l'esigenza pubblicistica di tracciamento e reperibilità dei medicinali veniva tutelata laddove il trasferimento interno fosse riscontrabile tramite emissione di documento di trasporto
(DDT), nel quale fosse indicato il codice identificativo della farmacia cedente, così che, “a valle”, nel successivo trasferimento da parte del grossista a soggetto terzo, era correlativamente impiegato il codice identificativo di quest'ultimo.
Il Tribunale affermava, dunque, che il trasferimento di medicinali posto in essere da
[...]
, corredato da documento di trasporto DDT, non impediva il tracciamento dei CP_1
medicinali né tantomeno limitava la loro immediata disponibilità. Sottolineava, quindi, che alla luce delle suddette riflessioni, tale condotta non rientrava nella fattispecie di reato di cui al combinato disposto degli artt. 104, comma 1, lett. b), e 148, comma 13, D.L.vo n.
219/2006.
Per tali ragioni, il Tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso di e CP_1 compensava le spese di lite, vista la complessità dell'oggetto di causa e i mutamenti giurisprudenziali.
Il giudizio di appello
Il ricorso di
[...]
in data 14.03.2023, proponeva ricorso in appello avverso la sentenza n. Pt_4
674/2022 del Tribunale di Alessandria, chiedendo la riforma della suddetta pronuncia e la reiezione di tutte le domande formulate in primo grado da , con vittoria delle CP_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con un unico motivo di appello, l' eccepiva l'infondatezza della decisione di primo Pt_3
grado nella parte in cui venivano ritenuti insussistenti gli illeciti contestati. Parte appellante affermava che la condotta contestata dai N.A.S di Alessandria riguardava l'acquisto dei
5 medicinali con un unico ordine, senza tenere conto della loro destinazione alla distribuzione all'ingrosso o all'esercizio di farmacia. La condotta realizzata da
[...]
concerneva il reperimento di medicinali nella propria qualità di farmacista, anche CP_1 nel caso in cui questi fossero indirizzati al commercio all'ingrosso. Tale modus operandi permetteva di godere dei vantaggi derivanti dall'obbligo di fornitura, in capo ai distributori cedenti, entro dodici ore lavorative successive alla richiesta e in capo ai produttori/titolari di entro quarantotto ore per i medicinali non reperibili nella rete di distribuzione CP_4 regionale, così come previsto dall'art. 105 D.Lgs 219/2006.
Secondo parte appellante, la sentenza del Tar Sicilia Sez. IV, Catania, n. 143/2017 su cui si fondava il provvedimento oggetto di appello, era superata dai recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa e di legittimità. Il Tribunale di Asti, infatti, in una fattispecie analoga, aveva affermato che, dal momento in cui il farmacista acquista i medicinali per mezzo dell'utilizzo del codice identificativo abbinato all'esercizio di vendita al dettaglio, pone in essere attività di distribuzione all'ingrosso senza la necessaria autorizzazione e, perciò, in violazione dell'art. 100. Il Tribunale aggiungeva che, seppur il passaggio interno fosse stato tracciato con DDT ed effettuato a titolo gratuito, risultava sovversivo dell'ordine logico che regola la filiera del farmaco e, di conseguenza, contrario alla normativa vigente sul punto (v. Tribunale di Asti, sentenza n. 455/2022).
In tal senso si era pronunciato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana (n. 249 del 24.03.2021) affermando che l'attività del grossista e del farmacista devono mantenersi separate perché rispondono a finalità diverse e, in ragione di ciò, in base al ruolo svolto viene attribuito un codice univoco diverso, per garantire la tracciabilità del farmaco. Da ciò deriva che i medicinali acquistati con il codice identificativo della farmacia devono essere conservati nei locali autorizzati della farmacia stessa e destinati esclusivamente alla vendita al pubblico, al fine di garantire l'assistenza farmaceutica sul territorio.
Alla luce di ciò, anche qualora si volesse indentificare la condotta posta in essere da
[...]
nell'ambito dell'art 104 del Codice del Farmaco (così come ritenuto dal Giudice di CP_1 primo grado), questa rivestiva comunque il carattere dell'illiceità.
L' non condivideva la tesi del Tribunale secondo cui la condotta assunta da Pt_3 [...]
non violava alcuna norma, trattandosi di meri trasferimenti interni il cui percorso CP_1
era stato interamente mappato, non impedendo così la tracciabilità e la reperibilità del farmaco. Secondo parte appellante tale tesi era stata smentita da una pronuncia della
Corte d'Appello di Torino, la quale affermava che le due attività devono essere nettamente
6 distinte, per cui i medicinali acquistati dal farmacista, con il proprio codice univoco, devono essere indirizzati solo alla vendita al dettaglio. L'unico caso in cui poteva essere contemplato il movimento interno dal farmacista al grossista era la restituzione del farmaco (v. Corte d'Appello di Torino sentenza n. 1013/2022).
L' si opponeva alla riunione dei procedimenti in quanto riguardanti condotte distinte Pt_3 ripetute nel tempo, non potendosi, quindi, applicare l'art. 8, comma 1, L. 689/1981.
Affermava, infine, che non sussistessero ragioni per la rideterminazione delle sanzioni irrogate.
Le difese di CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello proposto CP_1 dall' e, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa della decisione Pt_3 della CGUE (causa 47/22) ovvero “rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile, con la direttiva comunitaria, una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle”. Chiedeva, in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione dell'ammontare della sanzione.
Parte appellata chiariva, in primo luogo, che l' riteneva violato, in primo grado, l'art. Pt_3
100, comma 1, D.Lgs 219/2006 ma, nell'atto introduttivo di appello, controparte affermava che la condotta posta in essere da era inquadrabile nell'ambito dell'art. 104 CP_1
del Codice del Farmaco. Indicava, inoltre, che in sede di appello questo nuovo riferimento normativo non sarebbe da tenere in considerazione, in quanto l'applicabilità dell'art.104 nel caso di specie sarebbe contraria ai principi di legalità e di determinatezza.
Sottolineava, comunque, come fosse pendente, davanti alla CGUE, la causa 47/2022, nella quale era possibile che la Corte risolvesse il problema di legittimità del “passaggio interno”.
In merito all'unico motivo di appello, parte appellata affermava che, al contrario di quanto sostenuto da controparte, la condotta assunta non era in contrasto con la normativa vigente, in quanto era prevista la possibilità per il medesimo soggetto di esercitare una duplice attività. La disciplina in materia intendeva tutelare l'esigenza di tracciabilità del farmaco, il che non veniva compromesso se il movimento dei farmaci dal magazzino all'ingrosso fosse stato tracciato utilizzando i rispettivi codici univoci. Il convenuto era in possesso dei due codici e li aveva utilizzati correttamente permettendo, così, di tracciare qualsiasi movimento, senza adottare condotte contra legem. Affermava che, come già
7 rilevato dal Giudice di primo grado, l'interpretazione di parte appellante avrebbe condotto ad una violazione del principio del divieto dell'analogia in malam partem.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva, in subordine, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981, vista la buona fede con cui aveva agito e, in estremis, la rideterminazione dell'importo della sanzione secondo i criteri di legge indicati nell'art. 11 L.
689/1981.
Con decreto presidenziale del 25.03.2025, in seguito alla richiesta di entrambe le parti, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di comparizione del 01.04.2025.
All'udienza del 02.04.2025, tenutasi a trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dopo la
Camera di Consiglio, la causa veniva decisa con contestuale deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e la sentenza deve essere riformata, salvo per Pt_3
quanto attiene al quantum, per le ragioni che seguono.
In merito alla sussistenza dell'illecito si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse in casa analoghi da questa stessa
Corte d'Appello (sentenze nn. 68/2025; 586/2024; 588/2024).
Preliminarmente, la Corte ritiene che la condotta di parte appellata vada qualificata, così come correttamente affermato dall' ai sensi dell'art. 100, comma 1, D.Lgs. Pt_3
219/2006, il quale prevede che “la distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione […] tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loto territorio, è valida”. Sulla base dell'art. 1, lett. r) del medesimo dettato normativo, la distribuzione all'ingrosso si qualifica come “qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico”: è, quindi, pacifico che siano ricompresi in tale definizione anche le condotte di approvvigionamento e stoccaggio dei beni, verificatesi nel caso in esame. È pacifico che la
è autorizzata all'esercizio dell'attività farmaceutica e alla vendita dei Controparte_2 medicinali al pubblico mediante l'ausilio del magazzino sito in Alessandria, Corso Acqui n.
36, nonché alla distribuzione all'ingrosso degli stessi presso diverso magazzino sito in San
Damiano d'Asti, via Industria n. 38; non è, tuttavia, condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui le suddette autorizzazioni escluderebbero la sussistenza dell'illecito ex art. 8 100, comma 1. La condotta illecita contestata a parte appellata è consistita, invero, nell'approvvigionamento e nel primo stoccaggio di medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso, presso i locali siti in Alessandria, Corso Acqui n. 36 (locali della farmacia) con successivi trasferimenti interni presso i locali di San Damiano d'Asti, via Industria n. 38
(locali predisposti per la distribuzione all'ingrosso), eseguita senza l'autorizzazione necessaria. Tale operazione richiede, infatti, il possesso e l'effettivo utilizzo del codice univoco identificativo, al fine di individuare i soggetti legittimati ad operare in qualità di grossisti nella filiera del farmaco. Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di questa
Corte, “se il soggetto, pur essendo munito di autorizzazione con relativo codice, non si identifica sul mercato con tale codice univoco (ma, come nel caso di specie, con un codice univoco diverso), non viene riconosciuto sul mercato come soggetto autorizzato ad operare quale grossista (ma, nel caso in esame, quale farmacista)” (Corte d'Appello, sez. I civile, sentenza n. 68/2025). Parte appellata, pertanto, ha eseguito un'attività di distribuzione all'ingrosso non ricompresa nei limiti delle operazioni consentite dal proprio titolo autorizzativo.
Non è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui la normativa in esame ha come unico fine quello di garantire la tracciabilità del farmaco, obiettivo che nel caso di specie sarebbe assicurato – secondo il dott. - dalla produzione in giudizio dei documenti di CP_1
trasporto relativi ai passaggi interni delle partite medicinali. Il Ministero della Salute, tuttavia, ha evidenziato che “le norme che disciplinano l'esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali […] le due attività sopradette, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro […] i medicinali acquisiti dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all'esercizio di farmacia. La farmacia in quanto tale è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali anche se il suo titolare possiede
l'autorizzazione all'esercizio di detta attività. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titola di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un'unica persona, deve risultare formalmente attraverso l'uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso;
detti medicinali, inoltre, anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta
9 avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia;
pertanto in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente” (nota prot. n.
46884 del 02.10.2015). L'ordine di distribuzione del farmaco, che avviene mediante un andamento “discendente” (dal produttore, al grossista, al singolo farmacista) ha, dunque, come obiettivo quello di tutelare la salute pubblica, e non esclusivamente la tracciabilità del farmaco.
Come correttamente evidenziato da parte appellante, la condotta di controparte ha altresì consentito lo sfruttamento dei tempi di consegna maggiormente rapidi imposti al distributore e al titolare dell' nei confronti delle farmacie dall'art. 105 D.Lgs. CP_4
219/2006, comma 3 (secondo cui la fornitura alle farmacie dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta) e comma 4 (secondo cui il titolare dell' è obbligato a fornire entro le CP_4
quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale), e al contempo di sottrarre alcuni medicinali alla dispensazione locale, ponendo a rischio il funzionamento, a livello generale, del sistema di approvvigionamento delle farmacie stabilito dalla legge a tutela della salute dei cittadini.
Ad ogni buon conto, la Corte rileva come la sentenza del 21.09.2023 resa dalla CGUE nel corso della causa C-47/22, richiamata da parte appellata, sia estranea all'oggetto di causa. Tale sentenza - riguardante il caso di una società autorizzata all'esercizio dell'attività all'ingrosso di medicinali precedentemente acquistati da farmacie terze - sancisce che l'art. 80, comma 1, lett. b), direttiva 2001/83/CE deve essere interpretato nel senso che un soggetto titolare di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, non può ottenerli da altri soggetti i quali, in forza della normativa nazionale, sono autorizzati alla vendita al pubblico, ma non sono legittimati alla distribuzione all'ingrosso, anche se l'approvvigionamento avviene su scala ridotta o se le partite medicinali sono destinate alla rivendita esclusivamente nei confronti di soggetti autorizzati o abilitati a fornire medicinali al pubblico o a persone che sono a loro volta titolari di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso. In ogni caso, la richiesta di parte appellata
10 di sottoporre ulteriori questioni interpretative alla CGUE è infondata, in quanto del tutto generica, e va pertanto respinta.
Non sussistono, nel caso in esame, i presupposti per l'applicazione dell'esimente richiesta da parte appellata ai sensi dell'art. 3, comma 2. L. 689/1981; la giurisprudenza sul punto prevede che, per l'applicazione della suddetta, è necessario che “l'errore sulla liceità del fatto […] risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ.,
n. 19579/2015). Nel caso di specie, non è stata in alcun modo provata l'inevitabilità dell'errore l'assenza di colpa e non sono stati depositati documenti relativi a precedenti controlli dei N.A.S. che confermino la liceità della condotta.
Si accoglie parzialmente, invece, la domanda di parte appellata circa la riduzione dell'importo della sanzione. Le esigenze di proporzione tra la sanzione complessivamente erogata e il disvalore effettivo della condotta, nonché le ragioni di sostanziale equità, comportano la rideterminazione dell'importo di ciascuna sanzione in € 4.500,00 (in ogni caso, superiore al minimo di € 3.000,00 previsto dall'art. 148, comma 13, D.Lgs.
219/2006), per un totale pari ad € 139.500,00.
Tutto ciò premesso, la Corte accoglie parzialmente l'appello, riforma la sentenza impugnata e ridetermina la sanzione in € 4.500,00 per ciascuna ordinanza-ingiunzione.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano poste a carico di parte appellata, stante la prevalente soccombenza della medesima.
Le stesse vengono liquidate sulla base dello scaglione di valore ricompreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
- per il giudizio di primo grado, complessivi € 8.433,00, di cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva ed € 4.253,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
11 - per il giudizio d'appello, complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per fase di studio,
€ 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario del 15%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5
contro , in proprio e in qualità di legale rappresentante
[...] CP_1
della con ricorso ex artt. 6 Controparte_2
d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data 15.03.2023, avverso la sentenza n.
674/2022, pronunciata in data 15.09.2022 dal Tribunale di Alessandria;
in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, ridetermina la sanzione amministrativa in complessivi € 4.500,00 per ciascuna delle ordinanze di ingiunzione impugnate;
condanna , in proprio e in qualità di legale rappresentante della CP_1
alla rifusione delle spese di Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, e per il presente grado di appello in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, oltre a c.u. e marca da bollo come in atti.
Così deciso in Torino, il 01.04.2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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