CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2032/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12/7/23 e promossa DA
p.Iva Parte_1 P.IVA_1 società di capitali di nazionalità lussemburghese, in persona del responsabile del settore sinistri p.t., ONroparte_1 d'assurance accident, senza p.Iva e c.f., ente previdenziale pubblico di nazionalità lussemburghese, in persona del presidente p.t.; p.Iva impresa ONroparte_2 P.IVA_2 di assicurazione costituita nella forma di società di capitali di nazionalità tedesca, in persona dell'amministratore delegato p.t. e dell'institore p.t., tutti difesi e rappresentati, in forza di procure, dall'Avv. Michael Buse, con domicilio elettivo presso il suo studio in Milano, Via Monte Napoleone 21 nonché, per l'invio delle comunicazioni e notificazioni, n. di telefax 02795548 ed indirizzo PEC Email_1 Appellante CONTRO
[...]
ONroparte_3
con l'Avv. Nicola OTTAVIANI, elett.te dom.to in Via SCRIMIARI
[...] 11-13 37129 VERONA presso lo studio dello stesso. Appellato ed appellante incidentale
[...]
ONroparte_4 Altri appellati contumaci AVVERSO la sentenza n. 871/2021 emessa dal Tribunale di Forlì in data 06/08/2021.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, (di Parte_1 Part seguito per brevità anche soltanto “ ”), ONroparte_1 ON d'assurance accident (di seguito per brevità anche soltanto “ ) e (di seguito anche solo ONroparte_2 ON
“ ), convenivano in giudizio Pt_2 ONroparte_4 proprietaria del trattore stradale Scania, tg. B5643PK e del semirimorchio Schmitz, tg B8456EK, e ONroparte_4 conducente del summenzionato autoarticolato, chiedendo di essere ristorati, in via di rivalsa o regresso o derivativo per i danni liquidati in favore dei danneggiati con riguardo al sinistro avvenuto in data 10.4.2010 nell'autostrada A14 in territorio del Comune di SA RO PA (FC) all'altezza della progressiva chilometrica 111+600, che aveva visto coinvolti, da una parte, l'autobus Bova tg. DM5413, di proprietà della ed ONroparte_5 assicurato per la responsabilità civile e rispettivamente CP_6 Part con le attrici e , dall'altra l'autoarticolato composto Pt_2 da trattore stradale Scania, tg. B5643PK e da semirimorchio Schmitz, tg B8456EK, condotto dal convenuto ONroparte_4
e di proprietà della convenuta
[...] ONroparte_4 Gli attori avevano chiesto accertarsi che il suddetto sinistro si era verificato per colpa esclusiva, o in subordine concorrente, del conducente , e conseguentemente avevano chiesto che il CP_4 ON solo venisse condannato, “a titolo di rivalsa, regresso e derivativo”, al risarcimento dei danni asseritamente loro causati.
ON
-Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, eccependo preliminarmente la improponibilità dell'azione per non essere stati forniti gli elementi informativi previsti dal Codice delle Assicurazioni, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, non essendo esplicati i danni richiesti, quanto meno per la gran parte degli stessi;
ON Part nonché il difetto di legittimazione attiva di e di e la prescrizione dei diritti degli attori. Nel merito contestava l'addebitata responsabilità in capo al conducente del veicolo bulgaro, per essere la causazione del sinistro de quo imputabile alla sola condotta del conducente del veicolo tg. DM5413, nonché la qualità e quantità dei danni esposti, in quanto non dedotti, non dimostrati ed eccessivi rispetto al riconoscimento che sarebbe avvenuto secondo il diritto nazionale applicabile e quindi il diritto italiano. In via subordinata, qualora venisse ravvisato un concorso di responsabilità in capo al conducente del veicolo del trattore stradale Scania, tg. B5643PK e del semirimorchio Schmitz, tg B8456EK, chiedeva che il risarcimento eventualmente accordato venisse ridotto nella relativa misura.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice. Il Tribunale pronunciava l'impugnata sentenza con la quale, dando atto di una dichiarazione di contumacia dei convenuti CP_4
e non pronunciata in corso di causa,
[...] ONroparte_4 dichiarava l'improponibilità della domanda, con condanna delle appellanti al rimborso delle spese legali in favore della convenuta. Asseriva il primo giudice che, inquadrata la domanda di parte attrice nei confronti nei confronti dei convenuti nell'ambito dell'articolo 1916 CC alla stregua di azione di surroga da parte ON dell'assicuratore in qualità di assicuratore sociale e
[...]
e quali assicuratori privati, che Parte_1 CP_2 avevano asseritamente pagato l'indennità dovuta ai danneggiati, la domanda doveva pertanto essere qualificata come azione diretta del danneggiato, formulata ex articolo 144 del Codice delle Assicurazioni. Sicché, pur rilevando positivamente il giudicante di avere le attrici assolto all'onere di comunicazione nei confronti dei danneggianti di volersi surrogare nei diritti dei danneggiati, avendo loro indirizzato rituale comunicazione, non risultava invece documentato, nemmeno a fronte dell'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta , l'invio della comunicazione a mezzo CP_3 raccomandata all'assicurazione del danneggiato, ai sensi dell'articolo 145 Codice delle Assicurazioni. Inoltre, rilevava il primo giudice, considerato che il sinistro oggetto del giudizio rientrava certamente nell'ambito di applicazione degli articoli 148, comma 2 e 145, comma 1 del Codice delle Assicurazioni e rilevato che non risultava agli atti che fosse stata instaurata regolare procedura di richiesta di risarcimento danni in via stragiudiziale nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo del soggetto responsabile, con l'iniziativa processuale oggetto di domanda le attrici non aveva ottemperato a quanto disposto dalle riferite norme di cui agli articoli 145 e 148 C.Ass, con consequenziale dichiarazione di improponibilità della domanda.
ON
-Avverso tale decisione propongono appello e Parte_1
per i seguenti motivi. CP_2 1) Con il primo motivo, lamentano le appellanti che la improponibilità della domanda è conseguita all'esito di una valutazione meramente testuale e formalistica, in quanto la domanda in realtà era proponibile anche sotto il profilo della surroga. Invocano le appellanti giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni private ex articolo 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta, in quanto, sempre secondo la Cassazione, l'onere imposto al danneggiato può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire domande giudiziarie. Lamentano le appellanti di avere il tribunale sorvolato su un'ulteriore circostanza, ampiamente trattata e documentata dalle parti, che , per il tramite del corrispondente, tale Ced CP_3 Italy, aveva respinto nel merito le richieste di risarcimento perché ritenute infondate in punto di an debeatur, avendolo fatto per ben due volte, dapprima in data 3 dicembre 2012 e poi in data 28 ottobre 2013. Sicché, lamentano le appellanti che solo in giudizio aveva, CP_3 per la prima volta, sollevato l'eccezione di incompletezza della richiesta di risarcimento, e non, ha addirittura come erroneamente osservato il primo giudice, per la sua mancanza.
-2)Postulata pertanto la proponibilità della domanda, secondo le appellanti la responsabilità del nel merito del sinistro CP_4 appare chiara, ribadendo le stesse come il conducente del trattore si era immesso repentinamente sulla prima corsia di marcia senza concedere la precedenza spettante all'autobus della CP_5
[...
, che in quel momento sopraggiungeva non distante ed a velocità regolare sulla stessa corsia. In punto di quantum evidenziavano le appellanti di aver liquidato in favore dei danneggiati un totale di Euro 1.324.311,29 quale risarcimento dei danni patrimoniali e non, tuttavia, con animo di rivalsa nei confronti dei convenuti, reali responsabili della causazione del sinistro.
-Si costituiva l'appellato contestando totalmente la CP_3 proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al contenuto della decisione adottata dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) Il percorso logico-giuridico ed ermeneutico adottato dal Tribunale è congruo e corretto, non potendo esser inficiato dalle ragioni critiche sollevate dagli appellanti. Il ragionamento del primo decidente non è inficiato di excessus di letteralismo formalista, ragguagliandosi ad una vicenda che, ricostruita in punto di fatto, lascia aperti dei varchi, non colmabili dall'interprete solamente con uno sforzo di buon senso o individuazione di buona fede. Che le attrici/appellanti abbiano focalizzato più esplicitamente il perimetro della domanda iniziale, concentrata nelle iniziali conclusioni come condanna della al pagamento della somma CP_3 indicata “a titolo di rivalsa, di regresso e derivativo”, nell'ambito della posizione legittimantesi ex art. 1916 CC, non è mera deduzione logico-formale del Giudicante, ma la recezione di un inquadramento esplicitamente fatto in tal senso dalla difesa attrice nella citata memoria ex art.183 c.6 n.1 cpc. Non potevano pertanto gli attori non esser consapevoli che tale inquadramento era il solo potenzialmente -e nelle speranzose aspettative- idoneo a supportare una domanda tesa non semplicemente -come esattamente osservato dal primo giudice- a riversare su un terzo, nel nostro caso l' gli effetti CP_3 pregiudizievoli di una eventuale condanna di essi attori al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati coinvolti nel sinistro, ma rivolta in via di diretta implicazione, ciò tuttavia all'esito di un giudizio di accertamento del fatto e della relativa responsabilità, giudizio che nel nostro caso è totalmente mancato. Che la fase di accertamento giudiziale fosse indispensabile, deriva dalla combinazione di principi generali, in ordine alla prova ed al fatto che il fondamento in punto di fatto è propriamente il fatto stesso generatore del danno, ovvero il sinistro, sulla scorta del quale non spiegano certamente gli appellanti per quale ragione, in assenza anche di titoli alternativi, come pregresse transazioni, l che è un terzo, CP_3 avrebbe dovuto riconoscere tout court responsabilità e, soprattutto, ammontare pecuniario dei risarcimenti erogati, se non all'esito dell'applicazione della normativa di tutela richiamata nel Codice Assicurativo, sempre in mancanza, ripetesi di accertamento giudiziario. Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto, che inquadrato -dagli stessi attori- il titolo della condanna
“diretta” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 CC, tale presupposto, essendo inerente alla causa petendi della domanda
“risarcitoria”, non poteva che richiedere necessariamente che le parti interessate procedessero con il riferimento all'ipotesi di cui all'art. 144 Cod. Ass.ni e l'applicazione delle norme di tutela di cui ai richiamati artt.145 e 148 Cod. Ass.ni
B)Né può valere l'ulteriore argomento di cui al secondo profilo del gravame secondo cui, sempre se non per puro formalismo, non vi sarebbe stata la necessità di adempiere di fatto alle ON comunicazioni ex art. 148 C.Ass. in quanto sarebbe stata già venuta a conoscenza della pretesa risarcitoria, anche in assenza ON di raccomandata, e ciò riscontrato dall'aver , per il tramite del corrispondente tale CED Italy, che aveva gestito in suo nome la procedura stragiudiziale, respinto nel merito per ben due volte, per poi sollevare solo in giudizio, per la prima volta, l'eccezione di incompletezza. Orbene, l'eccezione in questione non si atteggia a mero tuziorismo. ON Nelle mail 2/12/12 e 28/10/13, a ben vedere, prende posizione in linea generale in ordine all'an debeatur, contestando la ritenuta responsabilità integrale ascritta al conducente CP_4 senza riferirsi, in alcun modo, alla supposta condivisione anche, in ipotesi, dei criteri tabellari adottati dalle Società appellanti, o della congruità della determinazione delle somme asseritamente erogate in favore dei danneggiati. ON
ha contestato al fine di ottenerne, se esistente, la prova, sia l'erogazione delle somme e delle prestazioni in oggetto, sia in particolare a quale titolo sarebbero stati erogati € 729.168,06 a ed € 356.844,37 a sia Parte_3 Persona_1 che i danni eventualmente liquidati fossero dovuti secondo il diritto italiano, applicabile indiscutibilmente ratione loci, sia le modalità di capitalizzazione delle rendite. ON Le parti attrici non avevano infatti comunicato ante causam ad e, pare, nemmeno alla sua delegata per la gestione stragiudiziale
- CED Italy, gli elementi richiesti dal Codice delle Assicurazioni private con particolare riferimento ai pretesi danni a persona. L'art. 148 del Dlgs 209/2005 prevede infatti che vengano comunicati i seguenti dati: “l'indicazione del Codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2” e l'art. 145 sancisce l'improponibilità dell'azione in assenza della comunicazione di tali documenti ed informazioni. Orbene, nel caso di specie non è stato indicato nemmeno uno di questi elementi non solo nelle diffide stragiudiziali, ma nemmeno nell'atto di citazione, ad eccezione del Codice fiscale, né sono stati mai qualificati né quantificati i danni, ad eccezione degli importi di € 122.500,00 versati a da CP_5 Parte_1
e di € 160.650,00 patiti da tra l'altro
[...] CP_5 per lo stesso danno, ovvero i danni patiti dal mezzo Bova, tg. DM5413. Non ignora questo Collegio il filone giurisprudenziale invocato dalle appellanti di stampo più “elastico”, di sentenze che hanno ritenuto superata la sanzione della improponibilità tramite equipollenti. Tuttavia, a tutto voler concedere, l'apprezzamento di equipollenza va sempre calato nel caso di specie, laddove, nel nostro caso, non è tanto questione di aderire meccanicamente allo spirto della sentenza della Corte Costituzionale del 03.05.2012, n. 111, citata ON di contro da , che ha ritenuto decisiva la ritualità delle forme della procedura che precede l'eventuale contenzioso, quanto piuttosto ritenere che la ratio preferibile rimanga nello specifico informata ad una maggiore rigorosità della normativa codicistica rispetto al precedente testo della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al fine di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, “Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum” (cit.) Ciò ribadendo, che nel nostro caso non è questione di ricavare elementi descrittivi che possono essere attestati aliunde, tipo i dati anagrafici dei danneggiati, quanto piuttosto gli elementi ON costitutivi dell'illecito, essendo stata contestata da la stessa responsabilità del proprio “garantito” conducente CP_4 dell'autoarticolato con trattore stradale Scania e semirimorchio Schmitz, la eventuale quota di corresponsabilità, in punto di an debeatur, oltre ai criteri di determinazione del danno risarcibile, a fronte di una domanda per così dire “diretta”, non accertata giudizialmente, né risultando dimostrata da quanto emerso in primo grado o documentalmente. Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attrice rimane infondata, con assorbimento di tutte le altre questioni, confermandosi l'impugnata sentenza. C) Va accolto l'appello incidentale di alla erronea CP_7 commisurazione delle spese di lite cui sono state condannate le attrici soccombenti. Nella parte di sentenza impugnata il giudicante, nel liquidare le spese di lite, ha fatto applicazione dei parametri previsti per le cause di valore c.d. indeterminato basso (nello scaglione fra 26.000,00 e 52.000,00 euro). Nel nostro caso, in applicazione del DM 55/2004, che deve quindi guidare il Giudice nella quantificazione dei compensi, l'art. 5, comma 1, del citato DM prevede che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — è determinato a norma del Codice di procedura civile” e quindi ai sensi dell'art. 10 c.p.c. Il principio generale enunciato dall'art. 10 c.p.c.10 è quello del riferimento al valore della domanda che, nel caso di specie, era pari ad € 1.324.311,29, come risulta sia dalla domanda introduttiva del primo grado, sia dalla dichiarazione di valore. Sempre l'art. 5 del DM 55/2014 disciplina poi l'ipotesi di
“pagamento di somme o liquidazione di danni”, laddove si deve aver riferimento alla somma attribuita in sentenza alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata;
tuttavia, nel nostro caso di specie non vi è stata una sentenza di condanna al pagamento. Orbene, il rigetto dell'intera domanda, sia pure in via preliminare, ha fatto conseguire che il Giudice non sia entrato nel merito delle domande attoree e, per tale motivo, non abbia accertato un valore diverso o minore rispetto a quello della domanda. Insegna sul punto la Suprema Corte: “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".(Cass. Civ. n. 28417 del 7 novembre 2018). Nel caso di specie, le odierne appellanti principali hanno confermato anche in questa sede che il petitum è di € 1.324.311,29, sì che questo è il valore da prendere a riferimento per la liquidazione dei compensi, risulta inoltre errata l'individuazione da parte del primo decidente del valore di causa in “indeterminato”, atteso che tale criterio può essere utilizzato infatti solo come criterio residuale (art. 5 cit.) e vi si possa ricorre solo ove i criteri indicati ai commi precedenti non possano essere utilizzati. Ritenuto, quindi, come il valore effettivo della controversia risulti essere pari ad € 1.324.311,29, lo scaglione di riferimento di cui fare applicazione per la liquidazione delle spese di lite deve essere quello tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00. Per tale scaglione l'onorario previsto, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, risulta essere, ai sensi dell'art. 6 del D.M. sopra citato, quello previsto per lo scaglione da 520.000,00 euro a 1.000.000,00 euro con un incremento sino al 30%. Possono determinarsi, pertanto, i seguenti compensi medi: € 5.704,00 per la fase di studio della controversia, € 3.764,00 per la fase introduttiva, € 16.757,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 9.920,00 per la fase decisionale. Nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha ritenuto di applicare i compensi medi alla fase di studio, a quella introduttiva ed a quella decisionale, e di ridurre del 50% il compenso per la fase istruttoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria. ON La difesa non impugna tale parte della sentenza chiedendo con il motivo incidentale rideterminarsi il compenso per la fase istruttoria nella misura di € 8.378,50, pari al 50% delle tariffe medie. Ne risulta congruamente un importo complessivo di € 28.126,50, di cui € 5.704,00 per la fase di studio della controversia, € 3.764,00 per la fase introduttiva, € 8.738,50 per la fase istruttoria e di trattazione, € 9.920,00 per la fase decisionale.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: ON A)rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 ; CP_2 ON B)accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza condanna le appellanti in ON solido al pagamento in favore di delle spese di lite di primo grado, rideterminate in €28.126,50 oltre 15% per rimborso sp. Forf. ed accessori come per legge;
C)condanna le appellanti in solido al rimborso delle spese in favore dell'appellato del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €17.002,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 12/11/24.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2032/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12/7/23 e promossa DA
p.Iva Parte_1 P.IVA_1 società di capitali di nazionalità lussemburghese, in persona del responsabile del settore sinistri p.t., ONroparte_1 d'assurance accident, senza p.Iva e c.f., ente previdenziale pubblico di nazionalità lussemburghese, in persona del presidente p.t.; p.Iva impresa ONroparte_2 P.IVA_2 di assicurazione costituita nella forma di società di capitali di nazionalità tedesca, in persona dell'amministratore delegato p.t. e dell'institore p.t., tutti difesi e rappresentati, in forza di procure, dall'Avv. Michael Buse, con domicilio elettivo presso il suo studio in Milano, Via Monte Napoleone 21 nonché, per l'invio delle comunicazioni e notificazioni, n. di telefax 02795548 ed indirizzo PEC Email_1 Appellante CONTRO
[...]
ONroparte_3
con l'Avv. Nicola OTTAVIANI, elett.te dom.to in Via SCRIMIARI
[...] 11-13 37129 VERONA presso lo studio dello stesso. Appellato ed appellante incidentale
[...]
ONroparte_4 Altri appellati contumaci AVVERSO la sentenza n. 871/2021 emessa dal Tribunale di Forlì in data 06/08/2021.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, (di Parte_1 Part seguito per brevità anche soltanto “ ”), ONroparte_1 ON d'assurance accident (di seguito per brevità anche soltanto “ ) e (di seguito anche solo ONroparte_2 ON
“ ), convenivano in giudizio Pt_2 ONroparte_4 proprietaria del trattore stradale Scania, tg. B5643PK e del semirimorchio Schmitz, tg B8456EK, e ONroparte_4 conducente del summenzionato autoarticolato, chiedendo di essere ristorati, in via di rivalsa o regresso o derivativo per i danni liquidati in favore dei danneggiati con riguardo al sinistro avvenuto in data 10.4.2010 nell'autostrada A14 in territorio del Comune di SA RO PA (FC) all'altezza della progressiva chilometrica 111+600, che aveva visto coinvolti, da una parte, l'autobus Bova tg. DM5413, di proprietà della ed ONroparte_5 assicurato per la responsabilità civile e rispettivamente CP_6 Part con le attrici e , dall'altra l'autoarticolato composto Pt_2 da trattore stradale Scania, tg. B5643PK e da semirimorchio Schmitz, tg B8456EK, condotto dal convenuto ONroparte_4
e di proprietà della convenuta
[...] ONroparte_4 Gli attori avevano chiesto accertarsi che il suddetto sinistro si era verificato per colpa esclusiva, o in subordine concorrente, del conducente , e conseguentemente avevano chiesto che il CP_4 ON solo venisse condannato, “a titolo di rivalsa, regresso e derivativo”, al risarcimento dei danni asseritamente loro causati.
ON
-Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, eccependo preliminarmente la improponibilità dell'azione per non essere stati forniti gli elementi informativi previsti dal Codice delle Assicurazioni, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, non essendo esplicati i danni richiesti, quanto meno per la gran parte degli stessi;
ON Part nonché il difetto di legittimazione attiva di e di e la prescrizione dei diritti degli attori. Nel merito contestava l'addebitata responsabilità in capo al conducente del veicolo bulgaro, per essere la causazione del sinistro de quo imputabile alla sola condotta del conducente del veicolo tg. DM5413, nonché la qualità e quantità dei danni esposti, in quanto non dedotti, non dimostrati ed eccessivi rispetto al riconoscimento che sarebbe avvenuto secondo il diritto nazionale applicabile e quindi il diritto italiano. In via subordinata, qualora venisse ravvisato un concorso di responsabilità in capo al conducente del veicolo del trattore stradale Scania, tg. B5643PK e del semirimorchio Schmitz, tg B8456EK, chiedeva che il risarcimento eventualmente accordato venisse ridotto nella relativa misura.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice. Il Tribunale pronunciava l'impugnata sentenza con la quale, dando atto di una dichiarazione di contumacia dei convenuti CP_4
e non pronunciata in corso di causa,
[...] ONroparte_4 dichiarava l'improponibilità della domanda, con condanna delle appellanti al rimborso delle spese legali in favore della convenuta. Asseriva il primo giudice che, inquadrata la domanda di parte attrice nei confronti nei confronti dei convenuti nell'ambito dell'articolo 1916 CC alla stregua di azione di surroga da parte ON dell'assicuratore in qualità di assicuratore sociale e
[...]
e quali assicuratori privati, che Parte_1 CP_2 avevano asseritamente pagato l'indennità dovuta ai danneggiati, la domanda doveva pertanto essere qualificata come azione diretta del danneggiato, formulata ex articolo 144 del Codice delle Assicurazioni. Sicché, pur rilevando positivamente il giudicante di avere le attrici assolto all'onere di comunicazione nei confronti dei danneggianti di volersi surrogare nei diritti dei danneggiati, avendo loro indirizzato rituale comunicazione, non risultava invece documentato, nemmeno a fronte dell'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta , l'invio della comunicazione a mezzo CP_3 raccomandata all'assicurazione del danneggiato, ai sensi dell'articolo 145 Codice delle Assicurazioni. Inoltre, rilevava il primo giudice, considerato che il sinistro oggetto del giudizio rientrava certamente nell'ambito di applicazione degli articoli 148, comma 2 e 145, comma 1 del Codice delle Assicurazioni e rilevato che non risultava agli atti che fosse stata instaurata regolare procedura di richiesta di risarcimento danni in via stragiudiziale nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo del soggetto responsabile, con l'iniziativa processuale oggetto di domanda le attrici non aveva ottemperato a quanto disposto dalle riferite norme di cui agli articoli 145 e 148 C.Ass, con consequenziale dichiarazione di improponibilità della domanda.
ON
-Avverso tale decisione propongono appello e Parte_1
per i seguenti motivi. CP_2 1) Con il primo motivo, lamentano le appellanti che la improponibilità della domanda è conseguita all'esito di una valutazione meramente testuale e formalistica, in quanto la domanda in realtà era proponibile anche sotto il profilo della surroga. Invocano le appellanti giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni private ex articolo 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta, in quanto, sempre secondo la Cassazione, l'onere imposto al danneggiato può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire domande giudiziarie. Lamentano le appellanti di avere il tribunale sorvolato su un'ulteriore circostanza, ampiamente trattata e documentata dalle parti, che , per il tramite del corrispondente, tale Ced CP_3 Italy, aveva respinto nel merito le richieste di risarcimento perché ritenute infondate in punto di an debeatur, avendolo fatto per ben due volte, dapprima in data 3 dicembre 2012 e poi in data 28 ottobre 2013. Sicché, lamentano le appellanti che solo in giudizio aveva, CP_3 per la prima volta, sollevato l'eccezione di incompletezza della richiesta di risarcimento, e non, ha addirittura come erroneamente osservato il primo giudice, per la sua mancanza.
-2)Postulata pertanto la proponibilità della domanda, secondo le appellanti la responsabilità del nel merito del sinistro CP_4 appare chiara, ribadendo le stesse come il conducente del trattore si era immesso repentinamente sulla prima corsia di marcia senza concedere la precedenza spettante all'autobus della CP_5
[...
, che in quel momento sopraggiungeva non distante ed a velocità regolare sulla stessa corsia. In punto di quantum evidenziavano le appellanti di aver liquidato in favore dei danneggiati un totale di Euro 1.324.311,29 quale risarcimento dei danni patrimoniali e non, tuttavia, con animo di rivalsa nei confronti dei convenuti, reali responsabili della causazione del sinistro.
-Si costituiva l'appellato contestando totalmente la CP_3 proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al contenuto della decisione adottata dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) Il percorso logico-giuridico ed ermeneutico adottato dal Tribunale è congruo e corretto, non potendo esser inficiato dalle ragioni critiche sollevate dagli appellanti. Il ragionamento del primo decidente non è inficiato di excessus di letteralismo formalista, ragguagliandosi ad una vicenda che, ricostruita in punto di fatto, lascia aperti dei varchi, non colmabili dall'interprete solamente con uno sforzo di buon senso o individuazione di buona fede. Che le attrici/appellanti abbiano focalizzato più esplicitamente il perimetro della domanda iniziale, concentrata nelle iniziali conclusioni come condanna della al pagamento della somma CP_3 indicata “a titolo di rivalsa, di regresso e derivativo”, nell'ambito della posizione legittimantesi ex art. 1916 CC, non è mera deduzione logico-formale del Giudicante, ma la recezione di un inquadramento esplicitamente fatto in tal senso dalla difesa attrice nella citata memoria ex art.183 c.6 n.1 cpc. Non potevano pertanto gli attori non esser consapevoli che tale inquadramento era il solo potenzialmente -e nelle speranzose aspettative- idoneo a supportare una domanda tesa non semplicemente -come esattamente osservato dal primo giudice- a riversare su un terzo, nel nostro caso l' gli effetti CP_3 pregiudizievoli di una eventuale condanna di essi attori al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati coinvolti nel sinistro, ma rivolta in via di diretta implicazione, ciò tuttavia all'esito di un giudizio di accertamento del fatto e della relativa responsabilità, giudizio che nel nostro caso è totalmente mancato. Che la fase di accertamento giudiziale fosse indispensabile, deriva dalla combinazione di principi generali, in ordine alla prova ed al fatto che il fondamento in punto di fatto è propriamente il fatto stesso generatore del danno, ovvero il sinistro, sulla scorta del quale non spiegano certamente gli appellanti per quale ragione, in assenza anche di titoli alternativi, come pregresse transazioni, l che è un terzo, CP_3 avrebbe dovuto riconoscere tout court responsabilità e, soprattutto, ammontare pecuniario dei risarcimenti erogati, se non all'esito dell'applicazione della normativa di tutela richiamata nel Codice Assicurativo, sempre in mancanza, ripetesi di accertamento giudiziario. Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto, che inquadrato -dagli stessi attori- il titolo della condanna
“diretta” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 CC, tale presupposto, essendo inerente alla causa petendi della domanda
“risarcitoria”, non poteva che richiedere necessariamente che le parti interessate procedessero con il riferimento all'ipotesi di cui all'art. 144 Cod. Ass.ni e l'applicazione delle norme di tutela di cui ai richiamati artt.145 e 148 Cod. Ass.ni
B)Né può valere l'ulteriore argomento di cui al secondo profilo del gravame secondo cui, sempre se non per puro formalismo, non vi sarebbe stata la necessità di adempiere di fatto alle ON comunicazioni ex art. 148 C.Ass. in quanto sarebbe stata già venuta a conoscenza della pretesa risarcitoria, anche in assenza ON di raccomandata, e ciò riscontrato dall'aver , per il tramite del corrispondente tale CED Italy, che aveva gestito in suo nome la procedura stragiudiziale, respinto nel merito per ben due volte, per poi sollevare solo in giudizio, per la prima volta, l'eccezione di incompletezza. Orbene, l'eccezione in questione non si atteggia a mero tuziorismo. ON Nelle mail 2/12/12 e 28/10/13, a ben vedere, prende posizione in linea generale in ordine all'an debeatur, contestando la ritenuta responsabilità integrale ascritta al conducente CP_4 senza riferirsi, in alcun modo, alla supposta condivisione anche, in ipotesi, dei criteri tabellari adottati dalle Società appellanti, o della congruità della determinazione delle somme asseritamente erogate in favore dei danneggiati. ON
ha contestato al fine di ottenerne, se esistente, la prova, sia l'erogazione delle somme e delle prestazioni in oggetto, sia in particolare a quale titolo sarebbero stati erogati € 729.168,06 a ed € 356.844,37 a sia Parte_3 Persona_1 che i danni eventualmente liquidati fossero dovuti secondo il diritto italiano, applicabile indiscutibilmente ratione loci, sia le modalità di capitalizzazione delle rendite. ON Le parti attrici non avevano infatti comunicato ante causam ad e, pare, nemmeno alla sua delegata per la gestione stragiudiziale
- CED Italy, gli elementi richiesti dal Codice delle Assicurazioni private con particolare riferimento ai pretesi danni a persona. L'art. 148 del Dlgs 209/2005 prevede infatti che vengano comunicati i seguenti dati: “l'indicazione del Codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2” e l'art. 145 sancisce l'improponibilità dell'azione in assenza della comunicazione di tali documenti ed informazioni. Orbene, nel caso di specie non è stato indicato nemmeno uno di questi elementi non solo nelle diffide stragiudiziali, ma nemmeno nell'atto di citazione, ad eccezione del Codice fiscale, né sono stati mai qualificati né quantificati i danni, ad eccezione degli importi di € 122.500,00 versati a da CP_5 Parte_1
e di € 160.650,00 patiti da tra l'altro
[...] CP_5 per lo stesso danno, ovvero i danni patiti dal mezzo Bova, tg. DM5413. Non ignora questo Collegio il filone giurisprudenziale invocato dalle appellanti di stampo più “elastico”, di sentenze che hanno ritenuto superata la sanzione della improponibilità tramite equipollenti. Tuttavia, a tutto voler concedere, l'apprezzamento di equipollenza va sempre calato nel caso di specie, laddove, nel nostro caso, non è tanto questione di aderire meccanicamente allo spirto della sentenza della Corte Costituzionale del 03.05.2012, n. 111, citata ON di contro da , che ha ritenuto decisiva la ritualità delle forme della procedura che precede l'eventuale contenzioso, quanto piuttosto ritenere che la ratio preferibile rimanga nello specifico informata ad una maggiore rigorosità della normativa codicistica rispetto al precedente testo della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al fine di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, “Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum” (cit.) Ciò ribadendo, che nel nostro caso non è questione di ricavare elementi descrittivi che possono essere attestati aliunde, tipo i dati anagrafici dei danneggiati, quanto piuttosto gli elementi ON costitutivi dell'illecito, essendo stata contestata da la stessa responsabilità del proprio “garantito” conducente CP_4 dell'autoarticolato con trattore stradale Scania e semirimorchio Schmitz, la eventuale quota di corresponsabilità, in punto di an debeatur, oltre ai criteri di determinazione del danno risarcibile, a fronte di una domanda per così dire “diretta”, non accertata giudizialmente, né risultando dimostrata da quanto emerso in primo grado o documentalmente. Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attrice rimane infondata, con assorbimento di tutte le altre questioni, confermandosi l'impugnata sentenza. C) Va accolto l'appello incidentale di alla erronea CP_7 commisurazione delle spese di lite cui sono state condannate le attrici soccombenti. Nella parte di sentenza impugnata il giudicante, nel liquidare le spese di lite, ha fatto applicazione dei parametri previsti per le cause di valore c.d. indeterminato basso (nello scaglione fra 26.000,00 e 52.000,00 euro). Nel nostro caso, in applicazione del DM 55/2004, che deve quindi guidare il Giudice nella quantificazione dei compensi, l'art. 5, comma 1, del citato DM prevede che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — è determinato a norma del Codice di procedura civile” e quindi ai sensi dell'art. 10 c.p.c. Il principio generale enunciato dall'art. 10 c.p.c.10 è quello del riferimento al valore della domanda che, nel caso di specie, era pari ad € 1.324.311,29, come risulta sia dalla domanda introduttiva del primo grado, sia dalla dichiarazione di valore. Sempre l'art. 5 del DM 55/2014 disciplina poi l'ipotesi di
“pagamento di somme o liquidazione di danni”, laddove si deve aver riferimento alla somma attribuita in sentenza alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata;
tuttavia, nel nostro caso di specie non vi è stata una sentenza di condanna al pagamento. Orbene, il rigetto dell'intera domanda, sia pure in via preliminare, ha fatto conseguire che il Giudice non sia entrato nel merito delle domande attoree e, per tale motivo, non abbia accertato un valore diverso o minore rispetto a quello della domanda. Insegna sul punto la Suprema Corte: “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".(Cass. Civ. n. 28417 del 7 novembre 2018). Nel caso di specie, le odierne appellanti principali hanno confermato anche in questa sede che il petitum è di € 1.324.311,29, sì che questo è il valore da prendere a riferimento per la liquidazione dei compensi, risulta inoltre errata l'individuazione da parte del primo decidente del valore di causa in “indeterminato”, atteso che tale criterio può essere utilizzato infatti solo come criterio residuale (art. 5 cit.) e vi si possa ricorre solo ove i criteri indicati ai commi precedenti non possano essere utilizzati. Ritenuto, quindi, come il valore effettivo della controversia risulti essere pari ad € 1.324.311,29, lo scaglione di riferimento di cui fare applicazione per la liquidazione delle spese di lite deve essere quello tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00. Per tale scaglione l'onorario previsto, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, risulta essere, ai sensi dell'art. 6 del D.M. sopra citato, quello previsto per lo scaglione da 520.000,00 euro a 1.000.000,00 euro con un incremento sino al 30%. Possono determinarsi, pertanto, i seguenti compensi medi: € 5.704,00 per la fase di studio della controversia, € 3.764,00 per la fase introduttiva, € 16.757,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 9.920,00 per la fase decisionale. Nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha ritenuto di applicare i compensi medi alla fase di studio, a quella introduttiva ed a quella decisionale, e di ridurre del 50% il compenso per la fase istruttoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria. ON La difesa non impugna tale parte della sentenza chiedendo con il motivo incidentale rideterminarsi il compenso per la fase istruttoria nella misura di € 8.378,50, pari al 50% delle tariffe medie. Ne risulta congruamente un importo complessivo di € 28.126,50, di cui € 5.704,00 per la fase di studio della controversia, € 3.764,00 per la fase introduttiva, € 8.738,50 per la fase istruttoria e di trattazione, € 9.920,00 per la fase decisionale.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: ON A)rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 ; CP_2 ON B)accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza condanna le appellanti in ON solido al pagamento in favore di delle spese di lite di primo grado, rideterminate in €28.126,50 oltre 15% per rimborso sp. Forf. ed accessori come per legge;
C)condanna le appellanti in solido al rimborso delle spese in favore dell'appellato del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €17.002,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 12/11/24.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)