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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/12/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Oggetto: dott. Isabella Martin Presidente
azione di accertamento dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore negativo dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 4/2023 RGP
promossa
da
c.f. e p.i. con sede a 39100 Parte_1 P.IVA_1
Bolzano (BZ), Via del Macello 53, in persona della legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta delega in Pt_2
calce al ricorso di data 25.03.2021, dall'Avv. Francesco Morandi
e dall'Avv. Renato Brazzini, entrambi del Foro di Bolzano,
domiciliata presso lo studio del secondo a 39100 Bolzano (BZ),
Via Rosmini 11
- appellante -
contro
1 c.f. e p.i. , con sede CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
centrale in 00144 Roma (RM), piazzale Pastore 6 e periferica in
39100 Bolzano (BZ), viale Europa 31, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso, giusta delega ex lege,
del direttore reggente della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' , rappresentato e CP_1 Parte_3
difeso dall'avv. Gianluigi Solfrini di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 39100 Bolzano (BZ), viale
Europa 31, giusta procura generale alle liti n. 88017 di Rep.
Notaio di Roma e depositata presso il Persona_1
predetto Notaio
- appellato e appellante incidentale –
nonché contro
c.f. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_4
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher e Raimund Bauer in forza di procura generale alle liti, in forza di procura generale alle liti rog. Not. di Roma del 21.7.2015 Rep. n. 80974, Persona_2
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100 Bolzano (BZ),
C.so Libertà 1
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 149/2022 di data 20.10.2022
– azione di accertamento negativo -
2 Causa decisa all'udienza dell'11.12.2024 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
149/2022, emessa dal Giudice dr. Giulio Scaramuzzino il
20.10.2022, non notificata, voglia:
nel merito, in via principale: per i motivi di cui in narrativa e per quanto esposto e dedotto negli atti difensivi di primo grado della ricorrente, accogliere il presente ricorso in appello e di conseguenza:
1) accertare che non sussistono i presupposti della pretesa contributiva dell' di cui al verbale unico di accertamento e CP_2
notificazione di data 27.01.2020, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare a titolo di contributi e sanzioni civili per l'intero periodo in questione ed in relazione alle posizioni dei lavoratori , Persona_3 Per_4
e di cui al medesimo verbale;
[...] Persona_5
2) accertare che non sussistono i presupposti per la pretesa dell' alla riscossione dei premi assicurativi di cui al verbale CP_1
unico di accertamento e notificazione di data 27.01.2020 in relazione ai lavoratori , e Persona_3 Persona_4
, previo, se del caso, l'annullamento del certificato Persona_5
di variazione del rapporto assicurativo di data 10.08.2020 e, per
3 l'effetto, accertare e dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare a titolo di premi assicurativi e sanzioni civili per l'intero periodo in questione ed in relazione alle posizioni contestate nel medesimo verbale.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva come per legge in relazione ad entrambi i gradi di giudizio ovvero, nella denegata ipotesi di conferma dell'impugnata sentenza, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis:
1) in via principale rigettare l'appello proposto, così
confermando in parte qua la sentenza n. 149/22 del
Tribunale di Bolzano e respingendo le domande della ricorrente/appellante, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
2) in via di appello incidentale, in accoglimento dello stesso e in parziale riforma della sentenza n. 149/22 del Tribunale di
Bolzano, accertato lo svolgimento di lavoro abituale non occasionale da parte del signor a favore della CP_3
società ricorrente negli anni dal 2013 al 2019, rigettare tutte le istanze della ricorrente/appellante e condannare la al pagamento dei premi evasi e degli Parte_1
accessori per il medesimo periodo oggetto di accertamento,
4 cioè dal 2013 al 2019, come da certificato di variazione e verbale unico di accertamento anche per quanto CP_1
riguarda la posizione del signor;
CP_3
3) in via di appello incidentale, in accoglimento dello stesso e in parziale riforma della sentenza n. 149/22 del Tribunale di
Bolzano, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio;
4) in via di appello incidentale, in accoglimento dello stesso e in parziale riforma della sentenza n. 149/22 del Tribunale di
Bolzano, condannare la ricorrente/appellante Parte_1
a restituire a quanto percepito a titolo di spese
[...] CP_1
legali e pari ad € 5.303,54.
In via istruttoria: si fa riferimento alla documentazione dimessa telematicamente in primo grado e si deposita copia notificata del ricorso in appello avversario.
dei procuratori di parte appellata : CP_2
A. confermarsi l'impugnata sentenza, rigettandosi tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto ovvero non provate, ribadendo la conferma del verbale di accertamento ispettivo n dd. 27.1.2020,
nonché delle somme a titolo di contribuzione omessa ivi contenute e delle somme a titolo di sanzioni civili, da conteggiarsi al saldo.
B. Rifusione di spese e competenze anche per questo giudizio.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza di primo grado, ha avuto svolgimento come segue:
“Con ricorso ex art. 414 – 442 c.p.c. di data 25.03.2021,
presentato presso il Tribunale di Bolzano, la Parte_1
chiedeva l'accertamento negativo in prevenzione delle
contestazioni contenute nel verbale unico di accertamento e
notificazione 27.01.2020 della Guardia di Finanza, ed CP_1
presso ed in certificato Controparte_4 CP_2
di variazione del rapporto assicurativo di data 10.08.2020; CP_1
di conseguenza conveniva in giudizio sia che . CP_2 CP_1
In particolare, la ricorrente formulava le seguenti domande:
“1) accertare che non sussistono i presupposti della
pretesa contributiva dell' di cui al verbale unico di CP_2
accertamento e notificazione di data 27.01.2020, e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare a
titolo di contributi e sanzioni civili per l'intero periodo in questione
ed in relazione alle posizioni dei lavoratori di cui al medesimo
verbale;
2) accertare che non sussistono i presupposti per la pretesa
dell' alla riscossione dei premi assicurativi di cui al verbale CP_1
unico di accertamento e notificazione di data 27.01.2020, previo,
se del caso, l'annullamento del certificato di variazione del
rapporto assicurativo di data 10.08.2020 e, per l'effetto,
6 accertare e dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare a
titolo di premi assicurativi e sanzioni civili per l'intero periodo in
questione ed in relazione alle posizioni contestate nel medesimo
verbale.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale
di causa, rifusione di Cap ed Iva come per legge”.
Con memoria difensiva di data 17.06.2021 si costituiva in
giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo, in CP_2
quanto infondato in fatto ed in diritto, con rifusione di spese e
competenze di lite.
Con memoria difensiva di data 18.06.2021 si costituiva in
giudizio anche l' , formulando le seguenti domande: CP_1
“In via principale, accertata la vera dimensione dei rapporti
di lavoro subordinati tra , e Persona_3 Persona_4
e la ditta ricorrente negli anni contestati nel Persona_5
verbale unico di accertamento dd. 27.01.2020, rigettare tutte le
istanze avversarie e condannare la società ricorrente al
pagamento dell'integrazione dei premi, interessi e sanzioni civili,
come da certificato di variazione dei rapporti assicurativi CP_1
ivi contemplati e verbale unico di accertamento;
accertato altresì
lo svolgimento di lavorativo continuativo e prevalente di CP_3
a favore della società ricorrente negli anni dal 2013 al
[...]
2019, rigettare tutte le istanze avversarie e condannare la
al pagamento dei premi evasi e degli accessori Parte_1
per il medesimo periodo oggetto di accertamento, cioè dal 2013 al
7 2019, come da certificato di variazione e verbale unico di CP_1
accertamento;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e
sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Ammesse le prove ritenute rilevanti ai fini del decidere, alle
udienze del 09.02.2022 e del 15.03.2022 venivano escussi i
testimoni indicati dalle parti.
Con ordinanza di data 15.03.2022 il Giudice, ritenuta la
causa sufficientemente istruita, fissava l'udienza del 20.10.2022
per la lettura del dispositivo di sentenza, assegnando termine per
il deposito di note difensive”.
2. Con la sentenza gravata il Giudice del lavoro ha respinto il ricorso della società accogliendolo Parte_1
limitatamente alla posizione del socio , riguardo al CP_3
quale ha accertato l'insussistenza dei presupposti per la pretesa dell' alla riscossione dei premi assicurativi stabiliti nel CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione. La ricorrente è
stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell' . CP_2
Le spese processuali relative alle domande proposte nei confronti dell' sono state poste a carico dell'istituto CP_1
soccombente previa compensazione delle stesse in misura della metà, in considerazione della infondatezza della pretesa riguardante la posizione di . CP_3
3. Avverso la decisione ha interposto appello la società
per: Parte_1
8 “1) ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE IN ORDINE ALLA SCARSA E/O DIFETTOSA
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DEI
LAVORATORI OGGETTO DELLE CONTESTAZIONI”;
“2) ERRATA PREVALENZA ATTRIBUITA ALLE
DICHIARAZIONI RESE AGLI ISPETTORI DAI LAVORATORI LA CUI
PRESTAZIONE ERA OGGETTO DI CONTESTAZIONE RISPETTO
ALLE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI RESE IN GIUDIZIO DAGLI
STESSI”;
“3) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO
SVOLTI DA , E APOLITO Persona_3 Persona_4
- OMESSA APPLICAZIONE DELLA REGOLA Per_5
DELL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DI E IN CP_2 CP_1
RELAZIONE ALLE POSIZIONI DEI LAVO RATORI OGGETTO
DELLE CONTESTAZIONI”;
“4) ERRATA VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE AI FINI
DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE”.
Si sono costituiti per resistere l' e l' , CP_2 CP_1
quest'ultimo proponendo altresì appello incidentale, con il quale ha lamentato la “illogicità, contraddittorietà ed errata valutazione
delle risultanze istruttorie testimoniali e documentali sulla
posizione del signor ”. CP_3
Il procedimento è stato definito all'udienza dell'11
dicembre 2024 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come già scritto nella parte dedicata al riassunto dello svolgimento processuale, le pretese dell' e dell' in CP_2 CP_1
relazione alle posizioni dei lavoratori Persona_3 Per_4
e , come ricostruite nel verbale unico di
[...] Persona_5
accertamento e notificazione di data 27.01.2020, sono state ritenute fondate dal Tribunale.
In particolare, con riguardo al lavoratore
[...]
è stata accertata la prestazione di un orario di Per_3
lavoro effettivo superiore rispetto a quello ufficiale e, quanto a e , che gli stessi hanno lavorato Persona_4 Persona_5
con orario full time, anziché con orario part time di 20 ore settimanali, come formalmente dichiarato.
A tale conclusione il Giudice di primo grado è pervenuto tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, ritenendole maggiormente affidabili rispetto a quelle – in parte discrepanti - rese in sede giudiziale.
Quanto al socio la sentenza non ha CP_3
ravvisato la ricorrenza dei presupposti ex artt. 1 e 4 D.P.R. n.
1124/1965, da un lato in quanto lo stesso in qualità CP_3
di testimone, aveva descritto la sua presenza presso il locale come estremamente saltuaria, concentrata nel periodo iniziale dell'attività; dall'altro lato perché gli altri testi avevano riferito di conoscere il solo come cliente e non come soggetto CP_3
ricoprente un incarico di controllo o supervisione.
10 2. A confutazione del ragionamento del giudice la società
appellante ha formulato le seguenti censure.
2.1. Con un primo motivo ha sollevato la questione della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei dipendenti, tutti cittadini filippini, in quanto sarebbe emersa una loro non sufficiente competenza linguistica.
2.2. Con il secondo motivo la società appellante si è
doluta della decisione del Tribunale di ritenere prevalente il contenuto delle dichiarazioni rese dai tre dipendenti sopra citati nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo rispetto a quelle successivamente rese in seno al processo.
2.3. Con la terza censura viene stigmatizzata la decisione laddove ha considerato di ricostruire l'orario lavorativo di e , così come Persona_3 Persona_4 Persona_5
contestato nel verbale ispettivo, evidenziando che le dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi non avrebbero un valore probatorio privilegiato.
2.4. Da ultimo è stato censurato il capo relativo alla regolazione delle spese di lite, le quali avrebbero dovuto essere compensate in considerazione della “assoluta novità ed
inusualità delle questioni trattate con riferimento agli aspetti
linguistici”.
3. La sentenza si sottrae alle critiche che le vengono mosse dall' e che possono trattarsi congiuntamente per CP_2
ragioni di connessione logica.
11 Per quanto concerne il dominio della lingua italiana, le osservazioni critiche rivolte alla pronuncia dalla società
sono prive di concludenza. Parte_1
Innanzitutto vi è da tenere presente che tutti i testimoni risultano essere stabilmente in Italia e qui regolarmente assunti fin dal 2015/2016.
Sul punto si richiamano le date di assunzione desumibili dai contratti di lavoro prodotto sub docc. 5, 7 e 9 della parte odierna appellante, dalle quali risulta così che
[...]
ha principiato la propria attività lavorativa di “aiuto Per_3
cucina” nel mese di febbraio 2015 con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, succedutisi sino al 17 aprile 2019;
è stato assunto come “lavapiatti” a tempo Persona_4
determinato dal giugno 2016 all'agosto 2017; è Persona_5
stato assunto a tempo indeterminato come “commis sala” dal febbraio 2016.
Il fatto che gli stranieri si trovassero sul territorio nazionale quantomeno da cinque/quattro anni al momento dell'accertamento depone nel senso di ritenere più che ragionevole e quasi scontata quella minima conoscenza della lingua italiana che consentisse loro di quantomeno comprendere domande basilari relative al numero ore giornaliere lavorate.
A tale presunzione, non sconfessata da alcun elemento contrario, tanto è vero che la difesa dell'impugnante neppure ha
12 preso in considerazione tale notevole periodo di stabile dimora in Italia, si aggiunge il dato diretto derivante dalla dichiarazione manoscritta di , prodotta sub doc. n. 3 dall' , Persona_4 CP_2
la quale – infarcita di errori ortografici e grammaticali suggestivi della sua genuinità – denota che il dichiarante comprendeva l'idioma nazionale nella misura sufficiente per, da un lato,
capire che gli si stava chiedendo l'orario di lavoro e, dall'altro,
coerentemente rispondere (solo per completezza di argomentazione è opportuno evidenziare che, a fronte della esplicita allegazione dell' relativa alla autografia della CP_2
dichiarazione, la difesa della parte datoriale non ha preso nessuna posizione nella fase di gravame).
Non possono poi certo essere neglette le considerazioni,
per le quali non ha neppure adombrato che le Parte_1
dichiarazioni verbalizzate dagli ispettori non coincidessero con quanto effettivamente a loro dichiarato dai dipendenti intervistati e il Giudice, che ha personalmente assunto i testimoni, nel provvedimento attinto dall'impugnazione ha esplicitamente dichiarato che gli stessi comprendevano a sufficienza la lingua italiana.
Superato, quindi, il profilo linguistico, la decisione non merita riforma in quanto ha correttamente governato il materiale istruttorio in atti.
Deve, infatti, tenersi presente che il Giudice di prime cure ha ritenuto di fondare il proprio convincimento sul contenuto
13 delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori, anche se esse non sono state interamente confermate in sede testimoniale, occasione nella quale i dipendenti hanno dichiarato orari di lavoro ridotti rispetto a quelli ricordati nell'immediatezza dell'accertamento.
A tale proposito, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “i verbali redatti dai funzionari degli enti
previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno
piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in
loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i
verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può
anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico
contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione civile sez.
lav., 07/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep. 07/06/2017),
n.14181).
Inoltre “nel giudizio promosso dal contribuente per
l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe
all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_2
contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il
rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non
facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a
prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine
(in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da
14 terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in
concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile sez.
lav., 06/09/2012, n.14965). Con specifico riferimento alle dichiarazione spontanee raccolte dagli ispettori, il contenuto delle dichiarazioni può essere liberamente apprezzato dal giudice del merito esercitando il potere esclusivo,
nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale,
peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore a un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (Cassazione civile sez. lav., 23/09/2020,
(ud. 21/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19982).
Per risalente orientamento le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa (Cassazione civile sez. lav.,
16/11/2017, (ud. 20/06/2017, dep. 16/11/2017), n.27210) ed essere apprezzate maggiormente rispetto a quelle rese successivamente nel processo (sul punto la già citata
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.
07/06/2017), n.14181: “… corre obbligo rilevare che la genuinità
delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata
maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle
successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine
compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, come nella
15 fattispecie”).
Nel caso in esame il Tribunale ha, condivisibilmente,
ritenuto di dare preferenza al racconto dei lavoratori sentiti nel
2020 rispetto al ricordo, successivo di due anni, offerto in occasione dell'udienza testimoniale, tenendo del resto nel dovuto conto, da un lato, il fatto che tutti i testimoni hanno riconosciuta come propria la sottoscrizione dei verbali di audizione formati all'epoca dell'accertamento da parte degli ispettori dell' ; dall'altro che nessuno dei testimoni ha CP_2
nemmeno ipotizzato di essere stato in qualche modo forzato nelle dichiarazioni rese all'epoca e, dall'altro lato ancora (da to,
per il vero, di notevole importanza), che i testimoni sentiti non hanno inteso rettificare le loro precedenti dichiarazioni,
limitandosi a dire che non si ricordavano di cosa avessero dichiarato.
Il terzo motivo può ritenersi assorbito, atteso che la censura inerente il non corretto computo dell'orario lavorativo
è, evidentemente condizionata all'accoglimento della seconda doglianza, appena sopra disattesa, impattante sulla non attendibilità delle dichiarazioni dai lavoratori agli ispettori.
La critica relativa al regolamento delle spese processuali non regge, posto che non vi è alcun profilo di novità o di straordinarietà nella (rivelatasi infondata) questione concernente la malcomprensione della lingua italiana.
4. Passando ad affrontare l'appello incidentale svolto
16 dall , se ne rileva sin d'ora la infondatezza. CP_1
La doglianza concerne il mancato accertamento da parte del giudice a quo della esecuzione, da parte di - CP_3
socio di e preposto all'esercizio pubblico Parte_1
ristorante/bar - di una prestazione lavorativa abituale o,
comunque, non occasionale, idonea a far sorgere il rapporto assicurativo con l'appellante incidentale.
Non vi sono ragioni per discostarsi dagli argomenti posti dal Tribunale a sostegno della statuizione gravata.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i membri di una impresa sociale, se prescinde da un rapporto di lavoro subordinato in senso proprio (che pure è possibile) con l'impresa, esige tuttavia la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale, ossia che l'attività di sovrintendenza al lavoro altrui sia svolta dal socio con carattere di professionalità,
sistematicità ed abitualità, anche se discontinuamente, e non con interventi occasionali od eccezionali (Cassazione civile sez.
lav., 15/01/1988, n.291; Cassazione civile 27 /04/1981 n.
2533).
Nella specie non vi è prova della dedotta partecipazione del socio in maniera attiva e sistematica alle varie fasi lavorative, con compiti di sovrintendenza del personale dipendente.
Decisiva è la deposizione puntuale di , resa CP_3
17 all'udienza del 15 marzo 2022, allorquando egli ha chiarito di non svolgere più da anni nessun tipo di attività a favore di così dichiarando: “quando il locale fu Parte_1
aperto…mi occupai dell'aspetto sanitario, penso che parliamo di
circa dieci anni fa. Io poi non ho mai lavorato nel locale… poi
piano piano non sono neanche più andato, a volte andavo a
mangiare la pizza come cliente e pagavo… non controllavo i
dipendenti. Non avevo alcun obbligo di orario, anche perché io
lavoravo. Avevo tutto il catering e la ristorazione del bar
dell'aeroporto di Bolzano… Se mi viene chiesto in merito alla mia
garanzia di presenziare quotidianamente come preposto, posso
dire che anche se è scritto nell'atto, non ricordo che mi fu
richiesto alcunchè; preciso che, tra l'altro, non avrei potuto farlo”.
4. Alla stregua delle precedenti considerazioni, l'appello principale e quello incidentale vanno rigettati e la sentenza integralmente confermata.
Alla soccombenza dell'appellante principale segue la condanna al pagamento delle spese in favore dell' . CP_2
In considerazione della reciproca soccombenza con riferimento alla pretesa dell' , appare giustificata la CP_1
integrale compensazione delle spese processuali tra l'istituto e
Parte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da
18 parte degli appellanti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del
2002, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti dell' e dell' nonché Parte_1 CP_2 CP_1
sull'impugnazione incidentale di quest'ultimo avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n.
149/2022 di data 20.10.2022, così provvede:
disattende
l'appello di e quello proposto in via incidentale Parte_1
dall ; CP_1
condanna
alla rifusione in favore dell' delle spese del Parte_1 CP_2
presente grado, liquidate, per compensi, in complessivi euro
5.211,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro
1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.735,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dichiara
le spese processuali relative al rapporto tra appellante e CP_1
interamente compensate tra dette parti;
dà atto
19 che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti – appellante principale ed Parte_1
appellante incidentale - ai sensi del co.
1-quater dell'art. CP_1
13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 11 dicembre 2024
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Oggetto: dott. Isabella Martin Presidente
azione di accertamento dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore negativo dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 4/2023 RGP
promossa
da
c.f. e p.i. con sede a 39100 Parte_1 P.IVA_1
Bolzano (BZ), Via del Macello 53, in persona della legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta delega in Pt_2
calce al ricorso di data 25.03.2021, dall'Avv. Francesco Morandi
e dall'Avv. Renato Brazzini, entrambi del Foro di Bolzano,
domiciliata presso lo studio del secondo a 39100 Bolzano (BZ),
Via Rosmini 11
- appellante -
contro
1 c.f. e p.i. , con sede CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
centrale in 00144 Roma (RM), piazzale Pastore 6 e periferica in
39100 Bolzano (BZ), viale Europa 31, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso, giusta delega ex lege,
del direttore reggente della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' , rappresentato e CP_1 Parte_3
difeso dall'avv. Gianluigi Solfrini di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 39100 Bolzano (BZ), viale
Europa 31, giusta procura generale alle liti n. 88017 di Rep.
Notaio di Roma e depositata presso il Persona_1
predetto Notaio
- appellato e appellante incidentale –
nonché contro
c.f. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_4
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher e Raimund Bauer in forza di procura generale alle liti, in forza di procura generale alle liti rog. Not. di Roma del 21.7.2015 Rep. n. 80974, Persona_2
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100 Bolzano (BZ),
C.so Libertà 1
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 149/2022 di data 20.10.2022
– azione di accertamento negativo -
2 Causa decisa all'udienza dell'11.12.2024 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
149/2022, emessa dal Giudice dr. Giulio Scaramuzzino il
20.10.2022, non notificata, voglia:
nel merito, in via principale: per i motivi di cui in narrativa e per quanto esposto e dedotto negli atti difensivi di primo grado della ricorrente, accogliere il presente ricorso in appello e di conseguenza:
1) accertare che non sussistono i presupposti della pretesa contributiva dell' di cui al verbale unico di accertamento e CP_2
notificazione di data 27.01.2020, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare a titolo di contributi e sanzioni civili per l'intero periodo in questione ed in relazione alle posizioni dei lavoratori , Persona_3 Per_4
e di cui al medesimo verbale;
[...] Persona_5
2) accertare che non sussistono i presupposti per la pretesa dell' alla riscossione dei premi assicurativi di cui al verbale CP_1
unico di accertamento e notificazione di data 27.01.2020 in relazione ai lavoratori , e Persona_3 Persona_4
, previo, se del caso, l'annullamento del certificato Persona_5
di variazione del rapporto assicurativo di data 10.08.2020 e, per
3 l'effetto, accertare e dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare a titolo di premi assicurativi e sanzioni civili per l'intero periodo in questione ed in relazione alle posizioni contestate nel medesimo verbale.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva come per legge in relazione ad entrambi i gradi di giudizio ovvero, nella denegata ipotesi di conferma dell'impugnata sentenza, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis:
1) in via principale rigettare l'appello proposto, così
confermando in parte qua la sentenza n. 149/22 del
Tribunale di Bolzano e respingendo le domande della ricorrente/appellante, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
2) in via di appello incidentale, in accoglimento dello stesso e in parziale riforma della sentenza n. 149/22 del Tribunale di
Bolzano, accertato lo svolgimento di lavoro abituale non occasionale da parte del signor a favore della CP_3
società ricorrente negli anni dal 2013 al 2019, rigettare tutte le istanze della ricorrente/appellante e condannare la al pagamento dei premi evasi e degli Parte_1
accessori per il medesimo periodo oggetto di accertamento,
4 cioè dal 2013 al 2019, come da certificato di variazione e verbale unico di accertamento anche per quanto CP_1
riguarda la posizione del signor;
CP_3
3) in via di appello incidentale, in accoglimento dello stesso e in parziale riforma della sentenza n. 149/22 del Tribunale di
Bolzano, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio;
4) in via di appello incidentale, in accoglimento dello stesso e in parziale riforma della sentenza n. 149/22 del Tribunale di
Bolzano, condannare la ricorrente/appellante Parte_1
a restituire a quanto percepito a titolo di spese
[...] CP_1
legali e pari ad € 5.303,54.
In via istruttoria: si fa riferimento alla documentazione dimessa telematicamente in primo grado e si deposita copia notificata del ricorso in appello avversario.
dei procuratori di parte appellata : CP_2
A. confermarsi l'impugnata sentenza, rigettandosi tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto ovvero non provate, ribadendo la conferma del verbale di accertamento ispettivo n dd. 27.1.2020,
nonché delle somme a titolo di contribuzione omessa ivi contenute e delle somme a titolo di sanzioni civili, da conteggiarsi al saldo.
B. Rifusione di spese e competenze anche per questo giudizio.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza di primo grado, ha avuto svolgimento come segue:
“Con ricorso ex art. 414 – 442 c.p.c. di data 25.03.2021,
presentato presso il Tribunale di Bolzano, la Parte_1
chiedeva l'accertamento negativo in prevenzione delle
contestazioni contenute nel verbale unico di accertamento e
notificazione 27.01.2020 della Guardia di Finanza, ed CP_1
presso ed in certificato Controparte_4 CP_2
di variazione del rapporto assicurativo di data 10.08.2020; CP_1
di conseguenza conveniva in giudizio sia che . CP_2 CP_1
In particolare, la ricorrente formulava le seguenti domande:
“1) accertare che non sussistono i presupposti della
pretesa contributiva dell' di cui al verbale unico di CP_2
accertamento e notificazione di data 27.01.2020, e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare a
titolo di contributi e sanzioni civili per l'intero periodo in questione
ed in relazione alle posizioni dei lavoratori di cui al medesimo
verbale;
2) accertare che non sussistono i presupposti per la pretesa
dell' alla riscossione dei premi assicurativi di cui al verbale CP_1
unico di accertamento e notificazione di data 27.01.2020, previo,
se del caso, l'annullamento del certificato di variazione del
rapporto assicurativo di data 10.08.2020 e, per l'effetto,
6 accertare e dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare a
titolo di premi assicurativi e sanzioni civili per l'intero periodo in
questione ed in relazione alle posizioni contestate nel medesimo
verbale.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale
di causa, rifusione di Cap ed Iva come per legge”.
Con memoria difensiva di data 17.06.2021 si costituiva in
giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo, in CP_2
quanto infondato in fatto ed in diritto, con rifusione di spese e
competenze di lite.
Con memoria difensiva di data 18.06.2021 si costituiva in
giudizio anche l' , formulando le seguenti domande: CP_1
“In via principale, accertata la vera dimensione dei rapporti
di lavoro subordinati tra , e Persona_3 Persona_4
e la ditta ricorrente negli anni contestati nel Persona_5
verbale unico di accertamento dd. 27.01.2020, rigettare tutte le
istanze avversarie e condannare la società ricorrente al
pagamento dell'integrazione dei premi, interessi e sanzioni civili,
come da certificato di variazione dei rapporti assicurativi CP_1
ivi contemplati e verbale unico di accertamento;
accertato altresì
lo svolgimento di lavorativo continuativo e prevalente di CP_3
a favore della società ricorrente negli anni dal 2013 al
[...]
2019, rigettare tutte le istanze avversarie e condannare la
al pagamento dei premi evasi e degli accessori Parte_1
per il medesimo periodo oggetto di accertamento, cioè dal 2013 al
7 2019, come da certificato di variazione e verbale unico di CP_1
accertamento;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e
sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Ammesse le prove ritenute rilevanti ai fini del decidere, alle
udienze del 09.02.2022 e del 15.03.2022 venivano escussi i
testimoni indicati dalle parti.
Con ordinanza di data 15.03.2022 il Giudice, ritenuta la
causa sufficientemente istruita, fissava l'udienza del 20.10.2022
per la lettura del dispositivo di sentenza, assegnando termine per
il deposito di note difensive”.
2. Con la sentenza gravata il Giudice del lavoro ha respinto il ricorso della società accogliendolo Parte_1
limitatamente alla posizione del socio , riguardo al CP_3
quale ha accertato l'insussistenza dei presupposti per la pretesa dell' alla riscossione dei premi assicurativi stabiliti nel CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione. La ricorrente è
stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell' . CP_2
Le spese processuali relative alle domande proposte nei confronti dell' sono state poste a carico dell'istituto CP_1
soccombente previa compensazione delle stesse in misura della metà, in considerazione della infondatezza della pretesa riguardante la posizione di . CP_3
3. Avverso la decisione ha interposto appello la società
per: Parte_1
8 “1) ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE IN ORDINE ALLA SCARSA E/O DIFETTOSA
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DEI
LAVORATORI OGGETTO DELLE CONTESTAZIONI”;
“2) ERRATA PREVALENZA ATTRIBUITA ALLE
DICHIARAZIONI RESE AGLI ISPETTORI DAI LAVORATORI LA CUI
PRESTAZIONE ERA OGGETTO DI CONTESTAZIONE RISPETTO
ALLE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI RESE IN GIUDIZIO DAGLI
STESSI”;
“3) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO
SVOLTI DA , E APOLITO Persona_3 Persona_4
- OMESSA APPLICAZIONE DELLA REGOLA Per_5
DELL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DI E IN CP_2 CP_1
RELAZIONE ALLE POSIZIONI DEI LAVO RATORI OGGETTO
DELLE CONTESTAZIONI”;
“4) ERRATA VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE AI FINI
DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE”.
Si sono costituiti per resistere l' e l' , CP_2 CP_1
quest'ultimo proponendo altresì appello incidentale, con il quale ha lamentato la “illogicità, contraddittorietà ed errata valutazione
delle risultanze istruttorie testimoniali e documentali sulla
posizione del signor ”. CP_3
Il procedimento è stato definito all'udienza dell'11
dicembre 2024 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come già scritto nella parte dedicata al riassunto dello svolgimento processuale, le pretese dell' e dell' in CP_2 CP_1
relazione alle posizioni dei lavoratori Persona_3 Per_4
e , come ricostruite nel verbale unico di
[...] Persona_5
accertamento e notificazione di data 27.01.2020, sono state ritenute fondate dal Tribunale.
In particolare, con riguardo al lavoratore
[...]
è stata accertata la prestazione di un orario di Per_3
lavoro effettivo superiore rispetto a quello ufficiale e, quanto a e , che gli stessi hanno lavorato Persona_4 Persona_5
con orario full time, anziché con orario part time di 20 ore settimanali, come formalmente dichiarato.
A tale conclusione il Giudice di primo grado è pervenuto tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, ritenendole maggiormente affidabili rispetto a quelle – in parte discrepanti - rese in sede giudiziale.
Quanto al socio la sentenza non ha CP_3
ravvisato la ricorrenza dei presupposti ex artt. 1 e 4 D.P.R. n.
1124/1965, da un lato in quanto lo stesso in qualità CP_3
di testimone, aveva descritto la sua presenza presso il locale come estremamente saltuaria, concentrata nel periodo iniziale dell'attività; dall'altro lato perché gli altri testi avevano riferito di conoscere il solo come cliente e non come soggetto CP_3
ricoprente un incarico di controllo o supervisione.
10 2. A confutazione del ragionamento del giudice la società
appellante ha formulato le seguenti censure.
2.1. Con un primo motivo ha sollevato la questione della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei dipendenti, tutti cittadini filippini, in quanto sarebbe emersa una loro non sufficiente competenza linguistica.
2.2. Con il secondo motivo la società appellante si è
doluta della decisione del Tribunale di ritenere prevalente il contenuto delle dichiarazioni rese dai tre dipendenti sopra citati nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo rispetto a quelle successivamente rese in seno al processo.
2.3. Con la terza censura viene stigmatizzata la decisione laddove ha considerato di ricostruire l'orario lavorativo di e , così come Persona_3 Persona_4 Persona_5
contestato nel verbale ispettivo, evidenziando che le dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi non avrebbero un valore probatorio privilegiato.
2.4. Da ultimo è stato censurato il capo relativo alla regolazione delle spese di lite, le quali avrebbero dovuto essere compensate in considerazione della “assoluta novità ed
inusualità delle questioni trattate con riferimento agli aspetti
linguistici”.
3. La sentenza si sottrae alle critiche che le vengono mosse dall' e che possono trattarsi congiuntamente per CP_2
ragioni di connessione logica.
11 Per quanto concerne il dominio della lingua italiana, le osservazioni critiche rivolte alla pronuncia dalla società
sono prive di concludenza. Parte_1
Innanzitutto vi è da tenere presente che tutti i testimoni risultano essere stabilmente in Italia e qui regolarmente assunti fin dal 2015/2016.
Sul punto si richiamano le date di assunzione desumibili dai contratti di lavoro prodotto sub docc. 5, 7 e 9 della parte odierna appellante, dalle quali risulta così che
[...]
ha principiato la propria attività lavorativa di “aiuto Per_3
cucina” nel mese di febbraio 2015 con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, succedutisi sino al 17 aprile 2019;
è stato assunto come “lavapiatti” a tempo Persona_4
determinato dal giugno 2016 all'agosto 2017; è Persona_5
stato assunto a tempo indeterminato come “commis sala” dal febbraio 2016.
Il fatto che gli stranieri si trovassero sul territorio nazionale quantomeno da cinque/quattro anni al momento dell'accertamento depone nel senso di ritenere più che ragionevole e quasi scontata quella minima conoscenza della lingua italiana che consentisse loro di quantomeno comprendere domande basilari relative al numero ore giornaliere lavorate.
A tale presunzione, non sconfessata da alcun elemento contrario, tanto è vero che la difesa dell'impugnante neppure ha
12 preso in considerazione tale notevole periodo di stabile dimora in Italia, si aggiunge il dato diretto derivante dalla dichiarazione manoscritta di , prodotta sub doc. n. 3 dall' , Persona_4 CP_2
la quale – infarcita di errori ortografici e grammaticali suggestivi della sua genuinità – denota che il dichiarante comprendeva l'idioma nazionale nella misura sufficiente per, da un lato,
capire che gli si stava chiedendo l'orario di lavoro e, dall'altro,
coerentemente rispondere (solo per completezza di argomentazione è opportuno evidenziare che, a fronte della esplicita allegazione dell' relativa alla autografia della CP_2
dichiarazione, la difesa della parte datoriale non ha preso nessuna posizione nella fase di gravame).
Non possono poi certo essere neglette le considerazioni,
per le quali non ha neppure adombrato che le Parte_1
dichiarazioni verbalizzate dagli ispettori non coincidessero con quanto effettivamente a loro dichiarato dai dipendenti intervistati e il Giudice, che ha personalmente assunto i testimoni, nel provvedimento attinto dall'impugnazione ha esplicitamente dichiarato che gli stessi comprendevano a sufficienza la lingua italiana.
Superato, quindi, il profilo linguistico, la decisione non merita riforma in quanto ha correttamente governato il materiale istruttorio in atti.
Deve, infatti, tenersi presente che il Giudice di prime cure ha ritenuto di fondare il proprio convincimento sul contenuto
13 delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori, anche se esse non sono state interamente confermate in sede testimoniale, occasione nella quale i dipendenti hanno dichiarato orari di lavoro ridotti rispetto a quelli ricordati nell'immediatezza dell'accertamento.
A tale proposito, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “i verbali redatti dai funzionari degli enti
previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno
piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in
loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i
verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può
anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico
contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione civile sez.
lav., 07/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep. 07/06/2017),
n.14181).
Inoltre “nel giudizio promosso dal contribuente per
l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe
all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_2
contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il
rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non
facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a
prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine
(in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da
14 terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in
concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile sez.
lav., 06/09/2012, n.14965). Con specifico riferimento alle dichiarazione spontanee raccolte dagli ispettori, il contenuto delle dichiarazioni può essere liberamente apprezzato dal giudice del merito esercitando il potere esclusivo,
nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale,
peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore a un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (Cassazione civile sez. lav., 23/09/2020,
(ud. 21/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19982).
Per risalente orientamento le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa (Cassazione civile sez. lav.,
16/11/2017, (ud. 20/06/2017, dep. 16/11/2017), n.27210) ed essere apprezzate maggiormente rispetto a quelle rese successivamente nel processo (sul punto la già citata
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.
07/06/2017), n.14181: “… corre obbligo rilevare che la genuinità
delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata
maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle
successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine
compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, come nella
15 fattispecie”).
Nel caso in esame il Tribunale ha, condivisibilmente,
ritenuto di dare preferenza al racconto dei lavoratori sentiti nel
2020 rispetto al ricordo, successivo di due anni, offerto in occasione dell'udienza testimoniale, tenendo del resto nel dovuto conto, da un lato, il fatto che tutti i testimoni hanno riconosciuta come propria la sottoscrizione dei verbali di audizione formati all'epoca dell'accertamento da parte degli ispettori dell' ; dall'altro che nessuno dei testimoni ha CP_2
nemmeno ipotizzato di essere stato in qualche modo forzato nelle dichiarazioni rese all'epoca e, dall'altro lato ancora (da to,
per il vero, di notevole importanza), che i testimoni sentiti non hanno inteso rettificare le loro precedenti dichiarazioni,
limitandosi a dire che non si ricordavano di cosa avessero dichiarato.
Il terzo motivo può ritenersi assorbito, atteso che la censura inerente il non corretto computo dell'orario lavorativo
è, evidentemente condizionata all'accoglimento della seconda doglianza, appena sopra disattesa, impattante sulla non attendibilità delle dichiarazioni dai lavoratori agli ispettori.
La critica relativa al regolamento delle spese processuali non regge, posto che non vi è alcun profilo di novità o di straordinarietà nella (rivelatasi infondata) questione concernente la malcomprensione della lingua italiana.
4. Passando ad affrontare l'appello incidentale svolto
16 dall , se ne rileva sin d'ora la infondatezza. CP_1
La doglianza concerne il mancato accertamento da parte del giudice a quo della esecuzione, da parte di - CP_3
socio di e preposto all'esercizio pubblico Parte_1
ristorante/bar - di una prestazione lavorativa abituale o,
comunque, non occasionale, idonea a far sorgere il rapporto assicurativo con l'appellante incidentale.
Non vi sono ragioni per discostarsi dagli argomenti posti dal Tribunale a sostegno della statuizione gravata.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i membri di una impresa sociale, se prescinde da un rapporto di lavoro subordinato in senso proprio (che pure è possibile) con l'impresa, esige tuttavia la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale, ossia che l'attività di sovrintendenza al lavoro altrui sia svolta dal socio con carattere di professionalità,
sistematicità ed abitualità, anche se discontinuamente, e non con interventi occasionali od eccezionali (Cassazione civile sez.
lav., 15/01/1988, n.291; Cassazione civile 27 /04/1981 n.
2533).
Nella specie non vi è prova della dedotta partecipazione del socio in maniera attiva e sistematica alle varie fasi lavorative, con compiti di sovrintendenza del personale dipendente.
Decisiva è la deposizione puntuale di , resa CP_3
17 all'udienza del 15 marzo 2022, allorquando egli ha chiarito di non svolgere più da anni nessun tipo di attività a favore di così dichiarando: “quando il locale fu Parte_1
aperto…mi occupai dell'aspetto sanitario, penso che parliamo di
circa dieci anni fa. Io poi non ho mai lavorato nel locale… poi
piano piano non sono neanche più andato, a volte andavo a
mangiare la pizza come cliente e pagavo… non controllavo i
dipendenti. Non avevo alcun obbligo di orario, anche perché io
lavoravo. Avevo tutto il catering e la ristorazione del bar
dell'aeroporto di Bolzano… Se mi viene chiesto in merito alla mia
garanzia di presenziare quotidianamente come preposto, posso
dire che anche se è scritto nell'atto, non ricordo che mi fu
richiesto alcunchè; preciso che, tra l'altro, non avrei potuto farlo”.
4. Alla stregua delle precedenti considerazioni, l'appello principale e quello incidentale vanno rigettati e la sentenza integralmente confermata.
Alla soccombenza dell'appellante principale segue la condanna al pagamento delle spese in favore dell' . CP_2
In considerazione della reciproca soccombenza con riferimento alla pretesa dell' , appare giustificata la CP_1
integrale compensazione delle spese processuali tra l'istituto e
Parte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da
18 parte degli appellanti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del
2002, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti dell' e dell' nonché Parte_1 CP_2 CP_1
sull'impugnazione incidentale di quest'ultimo avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n.
149/2022 di data 20.10.2022, così provvede:
disattende
l'appello di e quello proposto in via incidentale Parte_1
dall ; CP_1
condanna
alla rifusione in favore dell' delle spese del Parte_1 CP_2
presente grado, liquidate, per compensi, in complessivi euro
5.211,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro
1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.735,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dichiara
le spese processuali relative al rapporto tra appellante e CP_1
interamente compensate tra dette parti;
dà atto
19 che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti – appellante principale ed Parte_1
appellante incidentale - ai sensi del co.
1-quater dell'art. CP_1
13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 11 dicembre 2024
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
20