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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 641/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. STEFANIA BAGNINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con Parte_2 il patrocinio dell'avv. GREGORIO ANASTASI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/01/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 23/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza tenutasi in presenza in data 11/03/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/01/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIUSTINO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 17/03/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 641/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. STEFANIA BAGNINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con Parte_2 il patrocinio dell'avv. GREGORIO ANASTASI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/01/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 23/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza tenutasi in presenza in data 11/03/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso depositato il 23/01/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIUSTINO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 17/03/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino