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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 12 novembre 2024, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5431/2022 R.G. vertente
TRA
Cod. Fisc.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina via La Farina n.17 is. 278, presso lo studio degli avv.ti
Giuseppe Irrera e Stefania Arena, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore. CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Monoriti e Massimo
Boccia Neri, giusta procura generale alle liti rilasciata del 23.01.2023, rep.37590, racc. 7131
a firma del Notaio RESISTENTE Per_1
OGGETTO: differenze retributive e contributive
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 06.10.2022 riferiva di avere prestato attività Parte_2 lavorativa alle dipendenze del Comune di dall'01.08.1978 in quanto vincitore Controparte_1
del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune per il conferimento di un posto di Guardia Municipale- Messo, con la qualifica e relativa attribuzione, come da delibera n.
157 del 22.07.1978 e relativa denuncia di variazione del 04.08.1978, ratificata con delibera n.
67 del 16.09.1978, senza soluzione di continuità sino alla data di quiescenza 31.07.2020.
Esponeva che con determinazione del 10.01.2001 n. 02 il responsabile dell'area dei servizi di vigilanza e del commercio del comune di gli aveva conferito le Controparte_1
funzioni sostitutive di Responsabile dei servizi di vigilanza e del commercio, le funzioni sostitutive di Responsabile dell'area di servizi di vigilanza e del commercio, limitatamente per i periodi di assenza di breve durata non superiori a trenta giorni continuativi, percependo gli emolumenti spettanti per l'esercizio di mansioni superiori sino al 31.12.2001, data di cessazione dell'efficacia della determina.
Riferiva che con determinazione del 13.06.2002 il Sindaco lo aveva riconfermato con decorrenza 01.06.2002 sino al 31.12.2002 Responsabile del servizio vigilanza del territorio tutela/ambiente/edilizia e che con determinazione n.1/2003 prorogava la nomina fino al
28.02.2003.
Esponeva che con determinazione n. 5/2003 del 03.03.2003 il Sindaco lo aveva nominato Responsabile del Corpo di P.M. del a far data dall'01.02.2003 e che con CP_1
successive determine il Sindaco lo aveva confermato anche per gli anni 2004 e 2005 quale responsabile dell'Ufficio servizi vigilanza commercio territorio tutela/ambiente/edilizia.
Riferiva che con determina del 2016 il Sindaco aveva istituito il servizio di Polizia
Municipale, quale servizio autonomo alle sue dirette dipendenze, e lo aveva nominato quale responsabile del servizio di p.m., atttribuendogli, altresì, tutte le attività riguardanti l'organizzazione e la gestione del servizio con esclusione del compimento di atti amministrativi che impegnavano l'amministrazione comunale verso l'esterno.
Esponeva che con determina n. 11 del 29.03.2019 il Sindaco lo aveva nominato responsabile dell'area di vigilanza- attività produttive e con determina n. 21 del 22.05.2019 gli aveva conferito l'incarico di Responsabile dell'area vigilanza- attività produttive, comprendente i seguenti servizi: Polizia stradale, Polizia amministrativa, Polizia giudiziaria,
Sicurezza urbana, attività istituzionale e di rappresentanza, Polizia ambientale, Suap,
2 attribuendogli le funzioni, le competenze e le responsabilità gestionale previste dalla legge per il perseguimento dei compiti e degli obiettivi assegnati.
Richiamava la determina n. 21 del 03.07.2020 con la quale il Sindaco gli aveva prorogato la nomina quale responsabile dell'area vigilanza- attività produttive al 31.07.2020, data in cui veniva posto in quiescenza, nonché attribuito la titolarità di posizione organizzativa in conformità al CCNL Comparto funzioni locali 21.05.2018.
Rilevava che con l'introduzione della nuova classificazione del personale avvenuta con il CCNL per le Regioni e le Autonomie del 31.08.1999 era stato inquadrato nella categoria
C5 dall'01.01.2004 sino alla quiescenza ma che i compiti espletati, in virtù delle declaratorie contenute nell'allegato A al suddetto CCNL, appartenevano, invece, al profilo funzionale della categoria D, con trattamento fissato nella posizione economica D3, in quanto i compiti espletati erano ascrivibili alla ex VIII qualifica funzionale.
Lamentava che, sebbene fosse stato più volte richiesto, il Controparte_1
non aveva mai inteso procedere né all'inquadramento nel livello superiore né al pagamento delle relative differenze retributive dovute per effetto del trattamento economico retributivo previsto dal CCNL per il profilo funzionale D3, oltreché hdei contributi previdenziali e pensionistici.
Richiamava le mansioni secondo la declaratoria del CCNL per la categoria C e D, evidenziando che le mansioni svolte rientravano a pieno titolo nell'VIII qualifica funzionale, il cui trattamento tabellare è fissato nella posizione economica D3.
Assumeva che per l'espletamento delle superiori funzioni gestionali gli è stata attribuita la relativa posizione organizzativa con il riconoscimento della indennità di posizione nella misura annua di € 6.000,00 erogata mensilmente con lo stipendio mensile per tredici mensilità.
Evidenziava, dunque, di avere diritto alle differenze stipendiali che, secondo la giurisprudenza richiamata, sono dovute anche qualora le mansioni di fatto esercitate siano relative a due posizioni funzionali superiori.
Deduceva, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 2103 c.c., dell'art. 52 d.lgs.
30.03.2001 n. 165 e della costante giurisprudenza delle Corti di Merito e di Legittimità, il proprio diritto alle differenze tra quanto effettivamente percepito e quanto percepito da un dipendente con posizione economica D3 dall'01.01.2001 alla data di quiescenza.
Quantificava, con una consulenza tecnica di parte, le differenze dovute in complessivi
€ 78.291,40 di cui minimo € 48.879,81; I.i.s. € 507,15; Indennità area direttiva € 21.110,85;
3 Indennità comparto € 1.240,13; Indennità vigilanza (A) € 15,43; R.i.a. € 1.901,15; Resp. Area vigilanza € 90,28; vacanza contratto € 167, 68; Tredicesima € 4738,92.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare svolte le mansioni corrispondenti al profilo funzionale D3, dall'01.01.2001 sino alla data della quiescenza;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che il aveva omesso l'inquadramento al Controparte_1 suddetto livello dall'01.01.2001 al 31.07.2020; ritenere e dichiarare applicabile il trattamento economico-retributivo previsto dal CCNL per le Regioni e le Autonomie del 31.03.1999 per il profilo funzionale D3; per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
in suo favore delle differenze stipendiali che quantificava in € 78.291,40, o nella diversa maggiore somma da determinare a mezzo c.t.u., nonché al pagamento dei contributi previdenziali e pensionistici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
instava per la rifusione delle spese con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- Con memoria depositata in data 18.10.2023 si costituiva in giudizio l' CP_2
evidenziando la propria estraneità rispetto al rapporto controverso e chiedendo, in caso di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali, di disporre anche in relazione al versamento degli stessi a favore di esso . CP_2
3.- Riassegnato il procedimento a questo decidente a seguito di richiesta di astensione del precedente giudice titolare, veniva disposta c.t.u. contabile. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 12.11.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del che, Controparte_1
benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
5.- Nel merito, si premette che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1,
D.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento.
In particolare, il menzionato art. 52 dispone che “Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
4 conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3.
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. … 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Tale disposizione esclude, dunque, che dallo svolgimento di mansioni superiori possa scaturire un diritto del lavoratore pubblico all'automatica attribuzione di un diverso inquadramento contrattuale (v. Cass. n. 24266/2016). Ne deriva, invece, un diritto patrimoniale dello stesso, non condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione o alle previsioni dei contratti collettivi, ma solo al fatto che tali mansioni superiori siano state svolte sotto il profilo quantitativo e qualitativo nella loro pienezza, con i poteri e le responsabilità correlate a detta attività (v. Cass. n. 18808/2013); la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che tale diritto trova unico limite nei casi in cui l'espletamento delle mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, ovvero quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o ancora in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali, generali, o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (v. Cass. n. 14808/2020).
In ogni caso, le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 25837/2007, nel ritenere applicabile all'impiego pubblico, senza limitazioni temporali, il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., hanno anche chiarito che l'applicazione dello stesso non deve necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori, ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (così da ultimo Cass. n.
11009/2022).
Ciò posto, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato
5 della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. di recente Cass. n. 12039/2020 e n. 818/2020).
Ne deriva che il lavoratore che richieda l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, di indicare i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto;
di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte;
di indicare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla suddetta normativa (v. Cass. nn. 8025/2003 e 1012/2003).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di essere stato chiamato a svolgere, in virtù delle delibere e delle determine susseguitesi nel periodo 2001-2020 incarichi di responsabile dei servizi di vigilanza e del commercio, responsabile del servizio vigilanza del territorio tutela/ambiente/edilizia, responsabile del corpo di P.M., responsabile dell'area di vigilanza- attività produttive, titolare di posizione organizzativa.
Il ricorrente, inquadrato nella categoria C, ha quindi affermato di avere svolto sempre mansioni relative alla superiore qualifica D3.
In particolare, appartengono alla categoria C, secondo l'allegato A al CCNL 31 marzo
1999, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili
6 nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Alla categoria D rivendicata, invece, appartengono “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. Lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato
e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province”.
E' poi espressamente evidenziato nel CCNL che “Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR
7 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale
è fissato nella posizione economica D3”.
L'VIII qualifica funzionale era così descritta: “FUNZIONARIO Complessità e difficoltà delle prestazioni. Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione
e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa organica e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
Autonomia operativa e iniziativa. L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali. Responsabilità.
L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
Requisiti di accesso dall'esterno. Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale. Aree di attività Area amministrativa. Addetti che provvedono all'istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività amministrative;
l'attività si esercita inoltre collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale. Area tecnico-contabile. Addetti che eseguono attività di tipo tecnico-contabile o che coordinano figure professionali appartenenti
a qualifiche immediatamente inferiori dei rispettivi settori di attività. Indicazione di massima delle figure professionali. Funzionario: apicali di enti di tipo 3; laureati professionali
(procuratori legali, ingegneri, architetti, medici, farmacisti, giornalisti, ecc.); analisti di sistema;
laureati con direzione di unità operativa o attività di studio o ricerca”.
La prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni svolte dal ricorrente
Part emerge dalla copiosa documentazione in atti, che dimostra come l' abbia svolto funzioni dirigenziali in qualità di Responsabile dei Servizi di Vigilanza,
Territorio/tutela/ambiente/edilizia e poi, a decorrere dall'01.02.2003, quale Responsabile del
Corpo di Polizia Municipale del Comune di . Controparte_1
È stato anche dimostrato che il ricorrente nel corso degli anni abbia avuto anche la responsabilità gestionale e gli siano state assegnate unità di personale nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ne deriva che va riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione delle maturate differenze retributive, da quantificarsi ai sensi dell'art. 8, comma 5, C.C.N.L. del 14 settembre
2000 tenendo conto del “trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo
8 rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza (e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità”.
6.- Il peraltro, scegliendo il silenzio della contumacia, non ha fornito alcun CP_1
elemento contrario alla ricostruzione del ricorrente.
È vero che la contumacia della parte produce alcun effetto di non contestazione della pretesa di controparte, essendo fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, senza introdurre deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Cass. 11 luglio 2003, n. 10947; Cass. 13 giugno 2013, n. 14860; Cass. 13 marzo
2023, n. 7281).
Ma va comunque osservato che la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso contiene in un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio.
In ragione delle superiori considerazioni, va quindi dichiarato il diritto del ricorrente, inquadrato nei livelli C4 e C5, al riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla superiore qualifica D3 per il periodo dal
01.01.2001 fino al 31.07.2020.
6.- In ordine al quantum debeatur, la liquidazione delle somme dovute al ricorrente per differenze retributive va effettuata sulla base della relazione di consulenza tecnica contabile depositata dall'incaricato c.t.u. Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione. Il c.t.u. ha concluso che al ricorrente spetta la complessiva somma di
€ 78.180,69.
7.- Sulla base delle considerazioni che precedono, il va, Controparte_1
Part dunque, condannato al pagamento in favore dell' ella complessiva somma di € 78.180,69.
Trattandosi di credito di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione, la somma dovuta, ai sensi dell'art. 2236 legge n. 724 del 1994 come da Corte Cost. n. 459 del 2000 (Cass.
SS.UU n. 38 del 2001), va maggiorata dei soli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
9 8.- Quanto alle differenze contributive maturate, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n.
23116/2004, richiamato anche da Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Atteso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex legge n.
335/1995 e ritenuto che la notifica del ricorso al resistente datore di lavoro si è perfezionata in data 31.03.2023, le differenze contributive anteriori al 31.03.2018 sono irrimediabilmente prescritte.
9.- Nei rapporti tra il ricorrente e il le spese di lite seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura (lavoro) e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la limitata attività processuale espletata e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv. Stefania Arena e Giuseppe Irrera, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei confronti dell' il limitato accoglimento della domanda diretta al CP_2 versamento contributivo in ragione dell'accertata prescrizione, giustifica la compensazione di metà delle spese giudiziali. La restante quota si pone a carico del convenuto e si CP_1
liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale (in parte qua) e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico del . Controparte_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_2
depositato in data 06.10.2022 contro il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e nei confronti dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- in accoglimento del ricorso, condanna il al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 78.180,69, oltre interessi legali dal dovuto al
10 soddisfo e alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente, per il periodo dal
31.03.2018 al 31.07.2020;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese di lite che su liquidano in complessivi € 6.697,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, distraendo le spese liquidate in favore di Parte_2
ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv. STEFANIA ARENA e GIUSEPPE
IRRERA.
- condanna il al pagamento in favore dell' di metà delle Controparte_1 CP_2
spese giudiziali, che liquida – già ridotte - in € 2.318,25 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico del . Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 13 novembre 2024 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato Simone Di Cesare, funzionario dell' CP_3 processo.
[...]
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