Articolo 38 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 37Articolo 39
Versione
28 marzo 1956
Art. 38.
Il primo comma dell'art. 59 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' soppresso.
Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: "Per lo spoglio dei voti,".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956