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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4377/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DANIELA PONTICIELLO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to _1 C.F._2
DANIELA PONTICIELLO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in NS (PN) il 19/12/1998, con regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 14/09/2018, omologato con decreto del 16/10/2018 – R.G. 1487/2018 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
1 15/01/2001, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
, nata a [...] il [...], maggiorenne ed
[...]
economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “
▪ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori
[...]
(cod. fisc. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._3
residente a [...]) e (cod. fisc. _1
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Santa Eurosia n. 16) in data 19.12.1998 in Comune di NS, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 16, parte 1, anno 1998,
mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
▪ Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NS le annotazioni e comunicazioni di rito.
▪ Dichiarare che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non sussistono i presupposti per l'attribuzione a beneficio di uno di essi di un assegno divorzile.
▪ Disporre che i ricorrenti, ogni qualvolta la figlia faccia rientro a casa Per_1
da Bologna, città ove studia e vive, provvedano al suo mantenimento diretto nei periodi in cui soggiornerà presso di loro, senza vincoli di giornate e orario,
attesa l'età della ragazza, compatibilmente ai di lei impegni scolastici ed extra scolastici.
▪ Confermare le ulteriori condizioni di mantenimento della figlia già Per_1
in essere e, precisamente:
- disporre che il sig. corrisponda, direttamente alla figlia _1
, l'importo mensile di € 450,00 necessario a pagare il canone di Per_1
2 locazione dell'immobile ove ella vive a Bologna, oltre all'ulteriore importo di €
100,00 mensili per far fronte a spese personali della ragazza;
disporre, altresì,
che il sig. si faccia carico in via esclusiva del pagamento delle _1
annuali tasse universitarie di;
Per_1
- disporre che la sig.ra corrisponda, direttamente alla Parte_1
figlia , l'importo mensile di € 400,00 mensili per le spese relative al Per_1
vitto, alle utenze e per quelle personali della ragazza;
- disporre che tutte le ulteriori spese straordinarie vengano suddivise fra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, con applicazione della disciplina prevista dal vigente Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati su spese straordinarie in materia di separazione e divorzio dal Tribunale di Pordenone
che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
▪ Le detrazioni fiscali per la figlia competeranno ai ricorrenti nella Per_1
misura del 50% ciascuno”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 30/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in NS (PN), in data 19/12/1998;
[...] _1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 16, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4377/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DANIELA PONTICIELLO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to _1 C.F._2
DANIELA PONTICIELLO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in NS (PN) il 19/12/1998, con regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 14/09/2018, omologato con decreto del 16/10/2018 – R.G. 1487/2018 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
1 15/01/2001, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
, nata a [...] il [...], maggiorenne ed
[...]
economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “
▪ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori
[...]
(cod. fisc. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._3
residente a [...]) e (cod. fisc. _1
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Santa Eurosia n. 16) in data 19.12.1998 in Comune di NS, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 16, parte 1, anno 1998,
mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
▪ Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NS le annotazioni e comunicazioni di rito.
▪ Dichiarare che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non sussistono i presupposti per l'attribuzione a beneficio di uno di essi di un assegno divorzile.
▪ Disporre che i ricorrenti, ogni qualvolta la figlia faccia rientro a casa Per_1
da Bologna, città ove studia e vive, provvedano al suo mantenimento diretto nei periodi in cui soggiornerà presso di loro, senza vincoli di giornate e orario,
attesa l'età della ragazza, compatibilmente ai di lei impegni scolastici ed extra scolastici.
▪ Confermare le ulteriori condizioni di mantenimento della figlia già Per_1
in essere e, precisamente:
- disporre che il sig. corrisponda, direttamente alla figlia _1
, l'importo mensile di € 450,00 necessario a pagare il canone di Per_1
2 locazione dell'immobile ove ella vive a Bologna, oltre all'ulteriore importo di €
100,00 mensili per far fronte a spese personali della ragazza;
disporre, altresì,
che il sig. si faccia carico in via esclusiva del pagamento delle _1
annuali tasse universitarie di;
Per_1
- disporre che la sig.ra corrisponda, direttamente alla Parte_1
figlia , l'importo mensile di € 400,00 mensili per le spese relative al Per_1
vitto, alle utenze e per quelle personali della ragazza;
- disporre che tutte le ulteriori spese straordinarie vengano suddivise fra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, con applicazione della disciplina prevista dal vigente Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati su spese straordinarie in materia di separazione e divorzio dal Tribunale di Pordenone
che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
▪ Le detrazioni fiscali per la figlia competeranno ai ricorrenti nella Per_1
misura del 50% ciascuno”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 30/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in NS (PN), in data 19/12/1998;
[...] _1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 16, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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