Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
Fra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Parte_1
Cesare e Maria Rosaria Manselli ed elettivamente domiciliata presso la casella pec come Email_1
da procura in atti;
- Appellante -
- contro –
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Scarpa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova, Via Assarotti 17A/3,
come procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'adita Corte:
Costituzionale su tematiche strettamente connesse al thema
decidendum per le ragioni suspecificate;
Nel merito accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale
della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo
grado di giudizio dalla attrice con condanna alle spese del doppio
grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi liquidati
in primo grado in corso di erogazione (con riserva di gravame) per
euro 9.878,28 o comunque compensare le spese del primo grado di
giudizio.
Per la convenuta:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello contrariis reiectis
A) previa ogni ritenuta valutazione di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'avversario appello rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto confermando
integralmente la sentenza n. 1528/2023 del Tribunale di Genova con
vittoria di spese e competenze di giudizio.
B) Nel subordinato caso di modifica voglia comunque accogliere tutte le conclusioni così come svolte nel giudizio di primo grado e di
seguito ritrascritte:
Accertare e dichiarare il diritto della società attrice, in persona
del legale rappresentante pro tempore, a riottenere tutte le somme
indebitamente pagate a titolo di rivalsa dell'addizionale
provinciale sulle accise sull'energia elettrica pari ad euro
5.013,92 per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o con qualsivoglia
statuizione e, per l'effetto, condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla attrice la predetta somma di euro 5.013,92, o quella emergente in
giudizio meglio vista dal Giudice Ill.mo, oltre interessi al tasso
legale dalla richiesta stragiudiziale alla domanda giudiziale e al
tasso ex D.L. 231/02 a sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dalla
domanda giudiziale al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze di giudizio.
C) in ogni caso con vittoria [di spese] di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in data 3/2/2022, Controparte_1
conveniva in giudizio nanti il
[...] Controparte_1
Tribunale di Genova al fine di ottenere la Parte_1
restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di addizionale sull'accisa provinciale applicata sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, pari ad euro 5.013,92, oltre interessi, negli anni gli anni 2010-2011.
A fondamento della propria domanda l'attrice eccepiva che la legittimità di tale addizionale, originariamente prevista nell'art. 6, comma 2, D.L. 511/1998, era poi venuta meno nel 2012 a seguito dell'abrogazione (con il D.L. 16/2012) della normativa nazionale in quanto incompatibile con le previsioni di cui alla Direttiva
2008/118/CEE e, in particolare, con il requisito della “specifica finalità” dell'imposta indiretta. Rilevava inoltre che il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate al fornitore era pacificamente riconosciuto sia dalla giurisprudenza di merito, che da quella di legittimità.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'assenza del potere del giudice,
nelle controversie tra privati, di disapplicare la normativa nazionale per contrasto con quella europea;
nel merito,
l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., stante la vigenza tra le parti di un contratto di somministrazione valido ed efficace, nonché conforme alla normativa
ratione temporis applicabile. Instava per la sospensione del processo a fronte della rimessione alla Corte di Giustizia, con ordinanza del Tribunale di Como, della questione relativa all'incompatibilità dell'art. 6, D.L. 511/1998 con l'art. 1 della
Direttiva 288/118/CE.
3. Con sentenza n. 1528 del 21/6/2023, il Tribunale di Genova: in accoglimento della domanda formulata da condannava CP_1 [...]
alla restituzione in favore dell'attrice di euro Parte_1
5.013,92, oltre interessi legali dall'8/7/2020 al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite (pari a complessivi euro 2.824,00).
In particolare, il Tribunale osservava che alla disciplina interna in materia di accise, di cui art. 6 D.L. 511/88, si erano poi affiancate le disposizioni eurocomunitarie.
Nello specifico, l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CEE
prevedeva che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi particolari requisiti, tra cui l'avere una “finalità specifica”, ovvero una finlità non di puro bilancio.
Sul punto, la Corte di Giustizia, aveva chiarito che affinché
un'imposta si consideri perseguire una “finalità specifica” ai sensi della menzionata disposizione, deve essere volta di per sé, a garantire la finalità specifica invocata.
Ciò si verifica quando il gettito di tale imposta sia utilizzato per ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta, nonché per promuovere la coesione territoriale e sociale, in modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità
dell'imposizione in questione. Non può, dunque, reputarsi tale l'assegnazione predeterminata del gettito di un'imposta rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, poiché ogni Stato può, a prescindere dalla finalità
perseguita, stabilire l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v. CGUE, sentenza del 25/7/2018,
punti 38 e 39).
A tal proposito, il giudice a quo rilevava che la giurisprudenza di legittimità era unita nel riconoscere il principio per cui
«l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed
impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale
ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione,
risultino in contrasto o incompatibili con essa» (cfr. Cass. n.
12143/2022).
Accertata la contrarietà della disciplina nazionale a quella comunitaria e all'interpretazione adeguatrice della Corte di
Giustizia, il Tribunale dichiarava il carattere indebito della somma versata a titolo di addizionale sull'accisa provinciale, con conseguente diritto dell'odierna appellata alla restituzione.
4. Avverso tale sentenza, in data 25/7/2023, Parte_1
proponeva appello, formulando quattro motivi di appello ed istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc.
Primo motivo di appello
L'appellante aveva richiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della sentenza della Corte Costituzionale relativa alla legittimità dell'art. 14 T.U. Accise, asserendo la stretta connessione della tematica sottoposta al vaglio con quella di cui è
causa.
Sosteneva che le pronunce della Cassazione Parte_1
teorizzatrici dell'indebito oggettivo, (v., per tutte, Cass. n.
27099, del 23/10/2019), basassero la legittimazione passiva del fornitore a resistere nel giudizio con il consumatore sulla previsione di cui all'art. 14 T.U. Accise in forza della quale il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore che può
esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, ovvero qualora quest'ultimo abbia ottenuto nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato. Lamentava l'appellante l'illegittimità di tale meccanismo che gli imponeva una sorta di
“prestito forzoso”, in quanto, se lo si applicasse a seguito di una soccombenza, il fornitore dovrebbe prima resistere per tre gradi di giudizio contro il consumatore, uscendone certo soccombente e condannato alle spese, e, solo in seguito, poteva richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria senza recuperare né
interessi né spese.
Secondo motivo di appello
Quanto all'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l'appellante sosteneva che l'applicazione dell'addizionale sull'accisa provinciale era stata prevista, quale componente del prezzo per la fornitura di energia elettrica, nel contratto sottoscritto tra le parti;
contratto pienamente valido ed efficace. Tale addizionale era dovuta in base all'art. 6, c. 2, D.L.
n. 511/1988; obbligati al pagamento erano i fornitori di energia elettrica, in quali avevano diritto di rivalsa sui consumatori ex art. 56, c. 1, T.U. Accise;
tale tributo era stato soppresso per le
Regioni a statuto ordinario solo nel 2012 (con l'art. 18, c. 5,
D.lgs. n. 68/2011).
non aveva fatto altro che trasformare in Parte_2
corrispettivo negoziale quanto la stessa era tenuta a corrispondere all'Erario con diritto di rivalsa sul consumatore finale, in base alla normativa italiana vigente all'epoca dei fatti. Il pagamento non era, dunque, avvenuto sine titulo, ma in base a un titolo contrattuale pienamente conforme ad espresse previsioni di legge.
In subordine, quanto alla presunta incompatibilità della normativa interna (art. 6, c. 2, D.L. 511/1988) con quella di derivazione europea (Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2), per carenza della richiesta “finalità specifica” dell'imposta indiretta, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea (v. per tutte CGUE
25.7.2018, in causa C-103/2017), l'appellante asseriva la ricorrenza di tale requisito nella fattispecie concreta.
Terzo motivo di appello
Riguardo la lamentata insussistenza del potere del Giudice Nazionale
di disapplicare, in una controversia tra privati, una disposizione nazionale per contrasto con una europea, la società appellante richiamava i contenuti di alcune pronunce intervenute sul punto,
tanto da parte della Corte di Cassazione, quanto da quella di
Giustizia dell'Unione europea.
In sintesi, rappresentava che: Parte_1
-con le sentenze rese in data 5/3/2015 (in causa C-533/13) e in data
25/7/2018 in causa C-103/17 la CGUE aveva stabilito la contrarietà
al diritto unionale delle norme interne che istituiscono un'imposta addizionale sulle accise in assenza di una “finalità specifica”; -il giudice del Lussemburgo aveva inoltre chiarito che tale requisito presupponeva «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante
dall'imposta e la finalità dell'imposizione» (cfr. CGUE del
25/7/2018); (iii) la Suprema Corte, nella sentenza n. 22343/2020,
ha concluso per la disapplicazione dell'art. 6, c. 2, D.L. 511/1988,
in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili o in contrasto con essa;
(iv) la Corte ha tuttavia precisato che il potere di disapplicazione della normativa nazionale si poneva solo qualora,
oltre a non essere possibile alcuna interpretazione conforme, la disposizione sia invocata nei confronti di uno Stato membro o dei suoi organi amministrativi. Nell'ambito delle controversie tra privati, invece, la norma sovranazionale prevaleva solo laddove stabilisca un principio generale del diritto dell'Unione. Rilevava
l'appellante che questo però non era il caso in esame, contenendo la Direttiva del 2008/118/CE e la disciplina italiana del 1988 solo norme in ambito tributario, prive di detta portata.
In conclusione, secondo non sussistendo le Parte_1
condizioni per la disapplicazione dell'art. 6, c. 2, D.L. 511/1988
per contrasto con l'art. 1, par 2, Direttiva 2008/118/CEE, il
Tribunale di Genova aveva errato nell'accertare il diritto del consumatore alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale sulle accise per la fornitura di energia elettrica.
Quarto motivo di appello Quanto all'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione,
l'appellante eccepiva che la richiesta inviata da controparte risultava priva di efficacia interruttiva, in quanto assai generica,
come dimostrato dalla non indicazione di un importo preciso, oltre che dalla mancata allegazione delle fatture a supporto.
Infine, con riferimento alla ripartizione delle spese, Parte_1
chiedeva al Collegio l'integrale compensazione di quelle del
[...]
primo grado di giudizio, trattandosi di questione ancora controversa.
In conclusione, secondo l'appellante, alla luce dei motivi esposti,
il giudice del merito avrebbe errato condannandolo alla restituzione delle somme corrisposte dal consumatore a titolo di addizionale sull'accisa per la fornitura di energia negli anni 2010-2011.
5. Si costituiva in giudizio eccependo la totale CP_1
infondatezza dell'appello avversario e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio.
Riguardo tale istanza, proposta dall'appellante in attesa dell'intervento della Corte Costituzionale, l'appellata evidenzia l'assenza di alcuna ragione di opportunità, atteso che – come riscontrato da alcune pronunce di merito (v. sentenza Corte di
Appello Torino, n. 1009/2022) – il preteso giudizio riguarderebbe il disposto di cui all'art. 14 T.U. Accise, disciplinate non il rapporto di rivalsa, bensì quello tributario che intercorreva esclusivamente tra Amministrazione Finanziaria e contribuente
(fornitore di energia), ovvero un rapporto al quale il consumatore finale risulta del tutto estraneo. Quanto alla violazione dell'art. 2033 c.c., sosteneva la CP_1
corretta disapplicazione da parte del giudice di primo grado della norma interna prevedente l'imposta indiretta oggetto di causa,
stante il contrasto con quella europea. Osserva l'appellata come la
Suprema Corte abbia costantemente affermato che le addizionali provinciali alle accise sul consumo di energia elettrica debbano necessariamente avere un o più “finalità specifica” prevista dall'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla
Corte di Giustizia europea (v. Cass. n. 15198/2019). La Cassazione,
dopo aver accertato che la disciplina prevista dall'art. 6, c. 2,
D.L. 511/1988 rispondendo a una mera esigenza di bilancio degli enti locali, non presenta il requisito richiesto dalla citata Direttiva
europea, ha dunque concluso per la necessaria disapplicazione della prima. E in tal senso, evidenzia l'appellata, si sarebbe recentemente espressa anche la stessa Corte di Appello di Genova (cfr. sentenza n. 1135/2023).
In merito alla connessa questione del potere di disapplicazione da parte del Giudice Nazionale della normativa interna non conforme a quella di derivazione europea, l'appellata ribadiva gli orientaenti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità formatasi in materia.
In punto prescrizione, eccepiva che le raccomandate inviate, CP_1
a mezzo pec, a controparte contenevano richieste di restituzione di un ben determinato importo, riferito a singole bollette dettagliatamente esposte in un elenco allegato;
le stesse risultavano pertanto idonee ad interrompere il termine prescrizionale.
Infine, quanto alla richiesta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, eccepisce la scarsa chiarezza delle CP_1
conclusioni formulate da Parte_1
All'udienza del 25/1/2024, il Giudice Istruttore, ritenendo di investire il Collegio anche della decisione sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Parte appellante non depositava la comparsa conclusionale in sede di trattazione scritta, depositava invece copia della sentenza
della Corte di Giustizia Europea del 19.4.24 – (C- 316/22)
sostenendo che tale sentenza smentiva l'assunto del Tribunale che il giudice italiano potesse disapplicare la normativa italiana in contrasto con la direttiva comunitaria.
In data 15 novembre 2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
7.L' appello è infondato
Primo motivo di appello.
Quanto all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, si osserva che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la normativa sottoposta al vaglio
(art. 14 T.U. Accise) non riguarda tematiche strettamente connesse con il thema decidendum oggetto di causa.
Come correttamente rappresentato dall'appellata, infatti, l'art. 14
T.U. Accise disciplina esclusivamente il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione finanziaria e il fornitore di energia elettrica
(contribuente), dunque un rapporto di natura tributaria, autonomo e indipendente rispetto al rapporto civilistico che si instaura tra fornitore e consumatore.
In base alla disciplina ratione temporis applicabile ai fatti di causa, ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.L. 511/1988 l'Amministrazione
finanziaria aveva il potere di istituire addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, al cui pagamento era tenuto il fornitore del servizio, il quale, ex art. 56, c. 1, T.U. Accise,
aveva poi diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale.
Conseguentemente, come confermato da alcune pronunce di legittimità
(v. Cass. ordinanza n. 31609 del 25/10/2022, e Cass. 28047/2019),
in caso di pagamento indebito dell'imposta, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria è il fornitore.
Il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, invece, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea.
In ragione di quanto sopra, essendo questo un giudizio fra consumatore finale e fornitore e non trovando applicazione nel presente giudizio l'art. 14 T.U. Accise, si ritiene che difetti il nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione di legittimità sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale la decisione del caso concreto, nesso necessario per disporre la sospensione richiesta dall'appellante.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Parte appellante sostiene che si sarebbe in presenza di un addebito che fonda la sua ragione di essere su un contratto e non su una normativa illegittima in contrasto con la normativa comunitaria.
Questo però è errato perché il prezzo applicato per la fornitura di energia era conformato dalla presenza dell'addizionale illegittima che condizionava l'esborso essendo un componente ineludibile del prezzo applicato per quanto illegittimo.
L'art. 6, del D.L. n. 511/1988 istituì un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. In virtù dell'art. 3 della Direttiva
92/12/CEE (commi 1 e 2), “I prodotti di cui al paragrafo 1” – tra i quali rientra anche l'energia elettrica, a seguito dell'estensione di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/96/CE – “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche,
nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, ha abrogato la Direttiva 92/12/CEE, stabilendo, all'art. 1,
che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché
tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo,
esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 48/2010, il quale non è però
intervenuto sul disposto di cui all'art. 6, D.L. 511/1988, come modificato dal D.lgs. 26/2007, abrogato solo nel 2012, dall'art. 2,
c. 6, D.lgs. 23/2011, che nulla dispone sulla sorte dei pagamenti effettuati in precedenza.
Riguardo il requisito della “finalità specifica”, la Corte di
Giustizia ha in più occasioni chiarito la necessità che la finalità
perseguita non sia puramente di bilancio (CGUE 24.2.2000, in causa
C-434/97; CGUE 9.3.2000, in causa C-437/97; CGUE 27.2.2.2014, in causa C-82/12). Più nel dettaglio, la Corte ha precisato che per poter considerare le imposte indirette aventi la richiesta finalità,
le stesse devono essere destinate «al fine di ridurre i costi
ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica
su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione
territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità
dell'imposizione in questione» (così CGUE, 25.7.2018, C-103/17,
punto 38-39).
In ossequio ai principi indicati dalla Corte di Giustizia, la Corte
di Cassazione (v. Cass. n. 15198/2019 e Cass. n. 27101/2019) ha ritenuto che l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 si poneva in contrasto con il diritto europeo per l'assenza della richiesta finalità
specifica, in quanto la finalità indicata nella premessa del citato decreto legge, ovvero quella di “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantirne l'assolvimento dei compiti istituzionali”, risulta insufficiente a differenziarla dalla generica finalità di bilancio.
A tal proposito, si osserva che la giurisprudenza comunitaria ha più
volte ribadito l'obbligo per il giudice nazionale di provvedere a un'interpretazione del diritto interno conforme a quello di derivazione europea (cfr. CGUE, sentenza del 16.6.2005, causa C-
105/03, e CGUE sentenza del 26.9.1996, causa C-168/95).
Si ricorda, inoltre, che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che alle pronunce interpretative emesse dal Giudice del Lussemburgo deve attribuirsi valore di ulteriore fonte del diritto comunitario (v.
Cass., sentenza n. 5381 del 3.3.2017).
E l'efficacia di tali sentenze non è subordinata al fatto che la questione sottoposta all'attenzione della CGUE sia identica o analoga al caso al quale i principi espressi debbono essere applicati, né assume alcun rilievo la qualità delle parti in causa.
Infatti, la Corte di Giustizia rende noto all'interprete il reale contenuto delle norme comunitarie, ed alla luce di ciò quest'ultimo
è chiamato ad interpretare il diritto interno in modo con esse conforme, se possibile. Laddove l'interpretazione conforme non risulti possibile (a prescindere dalla questione dell'efficacia delle direttive e dal loro carattere self-executing), il giudice non potrà che disapplicare la norma interna «in ossequio al principio
per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile
nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di
disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure
all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o
incompatibili con essa» (v. Cass. n. 27101 del 23.10.2019, che richiama Cass. n. 21248/2004; Cass. n. 22067/2007; Cass. n.
25701/2009; Cass. S.U. n. 3674/2010; Cass. n. 11641/2013; Cass. n.
25278/2015; Cass. n. 16923/2016; Cass. n. 27822/2018).
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione in successive pronunce aventi ad oggetto casi analoghi, dopo aver accertato l'incompatibilità del disposto di cui all'art. 6, c., D.L. 511/1988
con la disciplina di cui alla Direttiva 2008/118/CEE e l'impossibilità di pervenire a un'interpretazione conforme della stessa, ha concluso per la necessaria disapplicazione della norma interna (v. Cass. n. 22343/2020 e Cass. n. 27101/2019).
In linea con precedenti sentenze emesse da questa Corte in controversie analoghe (v., in particolare, sentenza n. 1135 del
20.10.2023, in causa R.G. 1212/2022; sentenza del 12.4.2023, in causa
R.G. 860/2021; e sentenza del 8.6.2023, in causa R.G. 952/2021) il
Collegio ritiene l'appello proposto da non Parte_1
meritevole di accoglimento. Pertanto, l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Genova nel precedente grado di giudizio risulta pienamente corretta sia per quanto attiene alla ricorrenza dei presupposti per la configurazione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (secondo motivo di appello), sia per quanto riguarda la sussistenza del potere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in contrasto con quella europea, qualora non sia stata possibile un'interpretazione conforme della prima (terzo motivo).
Il quarto motivo di appello è infondato.
Riguardo la lamentata intervenuta prescrizione il Collegio ritiene che la documentazione prodotta in atti, e specificatamente la raccomandata pec in data 8.7.2020 (doc. 24 e 37) e 20.1.2022 (doc.
27), attesti la specifica formulazione delle richieste di restituzione inviate da e dunque la di loro efficacia CP_1
interruttiva del termine di prescrizione.
Infatti in tale raccomandata viene sia indicato l'esatto importo richieste sia il periodo di riferimento con allegato l'elenco delle singole bollette: Da ultimo, si osserva che il contenuto della recente sentenza della
CGUE in data 11.4.2024, C/316-22, non giustifica una riforma della sentenza appellata.
Premesso doverosamente che, quanto alla efficacia orizzontale delle direttive, alla luce di quanto già esposto, nei giudizi di ripetizione dell'Addizionale non viene chiesta in realtà
l'applicazione tra privati di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, ma l'applicazione della interpretazione del diritto unionale fornita dalla CGUE, una lettura attenta della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.04.2024 in realtà porta a conclusioni diverse da quelle prospettate dall'appellante.
Nell'interpretare l'art 288 comma 3 TFUE in relazione ai cd “effetti orizzontali delle direttive”, la CGUE ha affermato difatti che tale principio non osti a che un giudice nazionale disapplichi , in una controversia tra privati, una norma statale istitutiva di un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una Direttiva europea – sebbene non ancora trasposta o non correttamente trasposta – allorquando “l'ente nei
confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta
imposta” (nel nostro caso il OR) sia “soggetto all'autorità
o al controllo dello stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto
a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”
.
Ebbene il OR rientra proprio tra queste tipologie di soggetti, sia allorquando, quale sostituto di imposta, agisce da ausiliario della funzione accertativa e riscossiva erariale, sia perché è soggetto al controllo dello Stato (in particolare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA), e sicuramente dispone di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (potendo esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art 16 comma 3 TUA).
Si ricorda anche che ha come unico socio Parte_1 Pt_1
che è società soggetta al controllo dello Stato italiano, il quale per mezzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze ne è il principale azionista e nomina il presidente e l'amministratore delegato
Il OR rientra pertanto proprio tra quei soggetti cui fa riferimento la Corte di Giustizia e che dovrebbero indurre il Giudice
nazionale a disapplicare il diritto interno contrastante con quello dell'Unione.
Quanto alla portata del principio di effettività, in linea con la recente decisione della Corte di Appello di Roma, si ritiene che la sopravvenuta decisione della Corte di Giustizia indicata dall'appellante a sostegno delle proprie tesi, «ha in realtà
espressamente enfatizzato che il principio di effettività del
diritto comunitario comporta il diritto del consumatore finale, che
abbia sopportato, per effetto della traslazione legittimamente
operata dal soggetto passivo di imposta, l'onere dell'imposta
indiretta contraria a disposizioni immediatamente precettive di una
direttiva comunitaria, a ripetere il pagamento alternativamente
dallo Stato o dal soggetto passivo di imposta» (così Corte di Appello
di Roma, sentenza n. 3101/2024). In conclusione, in ragione dei rilievi esposti, deve riconoscersi il diritto di alla ripetizione delle somme indebitamente CP_1
versate a a titolo di addizionale provinciale Parte_1
all'accisa per consumi di energia elettrica nel periodo oggetto di domanda (anni 2010-2011).
Segue l'integrale conferma della sentenza emessa dal Tribunale di
Genova n. 1528, in data 21.6.2023 e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in Euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 500,00 per la fase di studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 500,00
per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 1.000,00 per la fase della decisione , questo ultimo superiore al valore medio data la complessità della causa).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1528 del 21/6/2023
[...]
rigetta l'appello contro la sentenza che conferma.
Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del giudizio di appello Controparte_1
liquidate in Euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa
ed I.V.A.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 22 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni