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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12219/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
ORDINANZA ex art. 700 c.p.
Nella causa N. R.G. 12219/2024
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. BILLONE MIRKO
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso del 31.8.2024, , cittadina bosniaca, nata a [...] il Parte_1
7.8.1991, ha impugnato il provvedimento di rigetto della Questura di Bologna dell'istanza di rilascio di “permesso di soggiorno per motivi famigliari” del 27.3.2024 notificato il
13.8.2024 chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
A motivo del ricorso ha esposto di essere nata in [...] e di essere coniugata e convivente con cittadino italiano. Ha allegato al ricorso il certificato di matrimonio, Persona_1 contratto in Italia in data 24.2.2022.
In subordine ha richiesto la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo nata e vissuta in Italia e non avendo alcun genere di legame con la Bosnia-Erzegovina.
Il provvedimento impugnato risulta fondato sulla contestazione della mancanza di effettiva convivenza tra la richiedente ed il cittadino italiano, coniuge della medesima, Per_1
[...]
La ricorrente evidenziava in ricorso come in realtà la stessa viva unitamente al marito a Bologna, in piazzetta Carlo Musi 4.
Pagina 1 La P.A. depositava in data 17.9.2024 nota della Questura di Bologna con la quale ribadiva di ritenere insussistenti i presupposti dell'invocato permesso di soggiorno per il difetto del requisito della convivenza tra i coniugi, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la Questura in punto di fatto evidenziava come da accertamenti effettuati era risultato che, contrariamente a quanto dichiarato dall'istante nella richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, costei non convive con il marito, cittadino Persona_1 italiano.
Sull'istanza cautelare, rigettata la domanda inaudita altera parte, è stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. al 25.2.2025. In vista dell'udienza di trattazione, le parti hanno depositato memorie.
***
2. Prima di entrare nel merito della questione controversa è necessario procedere al corretto inquadramento della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale.
La ricorrente è una cittadina extracomunitaria entrata regolarmente nel territorio dello
Stato che ha sposato un cittadino italiano.
La disciplina applicabile al caso di specie non è dunque quella invocata dal , CP_1 ossia il d.lgs nr. 286 del 1998 (TUI), che si applica al caso del ricongiungimento/coesione tra coniugi stranieri (cfr. art. 29 e 30), bensì il d.lgs nr. 30 del 2007 emesso in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La citata Direttiva si propone come finalità principale la tutela della libera circolazione in ambito UE e, in particolare, il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
anche le Linee guida emanate dalla Commissione Europea, COM (2009) 313 per una migliore trasposizione della Direttiva 2004/38/CE rilevano che "la libera circolazione dei cittadini rappresenta una delle libertà fondamentali del mercato interno ed è il fulcro del progetto europeo"; tale esigenza prescinde del tutto dalla regolamentazione interna dei rapporti familiari, demandata, invece, al singolo legislatore nazionale.
La ratio è stata individuata (anche) nei seguenti principi:
– la cittadinanza dell'unione conferisce a ciascun cittadino dell'unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso (v. considerando n. 1, direttiva 2004/38/CE);
– il diritto di ciascun cittadino dell'unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza (v. considerando n. 5, direttiva 2004/38/CE).
La direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'unione che si rechi o soggiorni in uno stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo (v. art. 3, c. 1, direttiva 2004/38/CE); analoga disposizione è stata prevista dal legislatore italiano in sede di recepimento della normativa europea (v. art. 3, c. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).
Alla luce dei predetti principi, la normativa prevede che i familiari stranieri del cittadino dell'Unione stabilitosi in Italia hanno diritto ad avere rilasciata una “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, della validità di cinque anni dalla data del rilascio,
Pagina 2 se questi dispone di risorse economiche sufficienti per sostentare se stesso e il proprio nucleo familiare (v. artt. 7 e 10 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).
Inoltre, ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, il cittadino dell'unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13, e , ai sensi dell'art. 17, c. 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.
L'art. 23 D.Lgs. n. 30 del 2007, poi espressamente prevede che: “le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”.
3. Da quanto sopra esposto segue la non pertinenza del richiamo fatto dalla Questura all'art. 19 comma 2 lett. c) del TUI, il quale prevede il divieto di espulsione per lo straniero effettivamente convivente con il cittadino italiano, dal momento che si tratta di norma meno favorevole. E quindi, il requisito della convivenza tra i coniugi non è un requisito per il rilascio della Carta di Soggiorno richiesta in questa sede.
La questione è stata recentemente ribadita dalla
Cassazione civile, sez. I, 10/03/2021, n. 6747, che ha richiamato i suoi precedenti: “risulta necessario richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del
2007, non implica il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi e, tantomeno, quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
30, comma 1-bis.”
Si noti a riguardo che tra i precedenti citati nella pronuncia vi è anche Cass., Sez. I, n.
5378/2020, che ha annullato la decisione della Corte di Appello di Bologna del 27 giugno 2017, richiamata dal nella comparsa di costituzione a sostegno della sua CP_1 decisione (cfr. anche Cass., Sez. I, n. 10925/2019; Cass., Sez. VI, n. 5303/2014).
Ciò posto, ne consegue che la mancanza di convivenza tra la ricorrente ed il marito, dato peraltro indiscusso, è irrilevante ai fini del rilascio del relativo permesso. La doglianza sul punto merita accoglimento.
Conseguentemente, nel caso oggetto della decisione l'amministrazione dell'interno, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo, deve valutare esclusivamente la sussistenza del vincolo familiare tra il cittadino italiano e il proprio familiare straniero e l'assenza di cause ostative legate a ragioni di “sicurezza dello Stato;
pubblica sicurezza;
ordine pubblico (cfr. art. 20). (cfr. nello stesso senso Tribunale di Palermo ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 16.01.2017 e 17.09.2019).
Sussiste, pertanto, nel caso di specie, il presupposto del fumus boni iuris della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente.
Infine, sotto il profilo del periculum, si deve ritenere lo stesso sia manifesto in ragione del rischio di espulsione nei confronti di una donna che vive in Italia sin dalla nascita, ha nel paese ospitante gli affetti più significativi (marito e altri familiari) e non ha, per contro, alcun legame con il Paese del quale ha la cittadinanza.
Per conseguenza, allo stato degli atti, appiano sussistere elementi con riguardo tanto al fumus che al periculum, e si deve disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Pagina 3
P.Q.M.
Visto l'art. 700 c.p.c.,
SOSPENDE l'efficacia del provvedimento impugnato. Spese al merito.
Si comunichi
Bologna, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bosi
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
ORDINANZA ex art. 700 c.p.
Nella causa N. R.G. 12219/2024
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. BILLONE MIRKO
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso del 31.8.2024, , cittadina bosniaca, nata a [...] il Parte_1
7.8.1991, ha impugnato il provvedimento di rigetto della Questura di Bologna dell'istanza di rilascio di “permesso di soggiorno per motivi famigliari” del 27.3.2024 notificato il
13.8.2024 chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
A motivo del ricorso ha esposto di essere nata in [...] e di essere coniugata e convivente con cittadino italiano. Ha allegato al ricorso il certificato di matrimonio, Persona_1 contratto in Italia in data 24.2.2022.
In subordine ha richiesto la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo nata e vissuta in Italia e non avendo alcun genere di legame con la Bosnia-Erzegovina.
Il provvedimento impugnato risulta fondato sulla contestazione della mancanza di effettiva convivenza tra la richiedente ed il cittadino italiano, coniuge della medesima, Per_1
[...]
La ricorrente evidenziava in ricorso come in realtà la stessa viva unitamente al marito a Bologna, in piazzetta Carlo Musi 4.
Pagina 1 La P.A. depositava in data 17.9.2024 nota della Questura di Bologna con la quale ribadiva di ritenere insussistenti i presupposti dell'invocato permesso di soggiorno per il difetto del requisito della convivenza tra i coniugi, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la Questura in punto di fatto evidenziava come da accertamenti effettuati era risultato che, contrariamente a quanto dichiarato dall'istante nella richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, costei non convive con il marito, cittadino Persona_1 italiano.
Sull'istanza cautelare, rigettata la domanda inaudita altera parte, è stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. al 25.2.2025. In vista dell'udienza di trattazione, le parti hanno depositato memorie.
***
2. Prima di entrare nel merito della questione controversa è necessario procedere al corretto inquadramento della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale.
La ricorrente è una cittadina extracomunitaria entrata regolarmente nel territorio dello
Stato che ha sposato un cittadino italiano.
La disciplina applicabile al caso di specie non è dunque quella invocata dal , CP_1 ossia il d.lgs nr. 286 del 1998 (TUI), che si applica al caso del ricongiungimento/coesione tra coniugi stranieri (cfr. art. 29 e 30), bensì il d.lgs nr. 30 del 2007 emesso in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La citata Direttiva si propone come finalità principale la tutela della libera circolazione in ambito UE e, in particolare, il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
anche le Linee guida emanate dalla Commissione Europea, COM (2009) 313 per una migliore trasposizione della Direttiva 2004/38/CE rilevano che "la libera circolazione dei cittadini rappresenta una delle libertà fondamentali del mercato interno ed è il fulcro del progetto europeo"; tale esigenza prescinde del tutto dalla regolamentazione interna dei rapporti familiari, demandata, invece, al singolo legislatore nazionale.
La ratio è stata individuata (anche) nei seguenti principi:
– la cittadinanza dell'unione conferisce a ciascun cittadino dell'unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso (v. considerando n. 1, direttiva 2004/38/CE);
– il diritto di ciascun cittadino dell'unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza (v. considerando n. 5, direttiva 2004/38/CE).
La direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'unione che si rechi o soggiorni in uno stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo (v. art. 3, c. 1, direttiva 2004/38/CE); analoga disposizione è stata prevista dal legislatore italiano in sede di recepimento della normativa europea (v. art. 3, c. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).
Alla luce dei predetti principi, la normativa prevede che i familiari stranieri del cittadino dell'Unione stabilitosi in Italia hanno diritto ad avere rilasciata una “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, della validità di cinque anni dalla data del rilascio,
Pagina 2 se questi dispone di risorse economiche sufficienti per sostentare se stesso e il proprio nucleo familiare (v. artt. 7 e 10 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).
Inoltre, ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, il cittadino dell'unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13, e , ai sensi dell'art. 17, c. 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.
L'art. 23 D.Lgs. n. 30 del 2007, poi espressamente prevede che: “le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”.
3. Da quanto sopra esposto segue la non pertinenza del richiamo fatto dalla Questura all'art. 19 comma 2 lett. c) del TUI, il quale prevede il divieto di espulsione per lo straniero effettivamente convivente con il cittadino italiano, dal momento che si tratta di norma meno favorevole. E quindi, il requisito della convivenza tra i coniugi non è un requisito per il rilascio della Carta di Soggiorno richiesta in questa sede.
La questione è stata recentemente ribadita dalla
Cassazione civile, sez. I, 10/03/2021, n. 6747, che ha richiamato i suoi precedenti: “risulta necessario richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del
2007, non implica il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi e, tantomeno, quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
30, comma 1-bis.”
Si noti a riguardo che tra i precedenti citati nella pronuncia vi è anche Cass., Sez. I, n.
5378/2020, che ha annullato la decisione della Corte di Appello di Bologna del 27 giugno 2017, richiamata dal nella comparsa di costituzione a sostegno della sua CP_1 decisione (cfr. anche Cass., Sez. I, n. 10925/2019; Cass., Sez. VI, n. 5303/2014).
Ciò posto, ne consegue che la mancanza di convivenza tra la ricorrente ed il marito, dato peraltro indiscusso, è irrilevante ai fini del rilascio del relativo permesso. La doglianza sul punto merita accoglimento.
Conseguentemente, nel caso oggetto della decisione l'amministrazione dell'interno, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo, deve valutare esclusivamente la sussistenza del vincolo familiare tra il cittadino italiano e il proprio familiare straniero e l'assenza di cause ostative legate a ragioni di “sicurezza dello Stato;
pubblica sicurezza;
ordine pubblico (cfr. art. 20). (cfr. nello stesso senso Tribunale di Palermo ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 16.01.2017 e 17.09.2019).
Sussiste, pertanto, nel caso di specie, il presupposto del fumus boni iuris della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente.
Infine, sotto il profilo del periculum, si deve ritenere lo stesso sia manifesto in ragione del rischio di espulsione nei confronti di una donna che vive in Italia sin dalla nascita, ha nel paese ospitante gli affetti più significativi (marito e altri familiari) e non ha, per contro, alcun legame con il Paese del quale ha la cittadinanza.
Per conseguenza, allo stato degli atti, appiano sussistere elementi con riguardo tanto al fumus che al periculum, e si deve disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Pagina 3
P.Q.M.
Visto l'art. 700 c.p.c.,
SOSPENDE l'efficacia del provvedimento impugnato. Spese al merito.
Si comunichi
Bologna, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bosi
Pagina 4