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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 11120 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11120 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MONTANINO
ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MONTANINO
ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 02/06/2017;
- che dalla loro unione è nato il figlio (16.11.2018) Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza del 17.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate con le suddette note. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. Il IG. si impegna a rinunciare alla propria quota di proprietà immobiliare Parte_1
concernente la casa coniugale sita in Napoli (NA), alla Via Traccia a Poggioreale,541, e promette di cederla a titolo gratuito alla sig.ra , la quale diverrà esclusiva proprietaria, Controparte_1
attraverso atto di notaio, che sarà stipulato dietro accordo tra le parti sui tempi e le modalità. Le spese e spettanze notarili del rogito saranno divise in parti uguali tra i due coniugi.
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della Per_1
stessa presso la madre ove è situata la sua abitazione ovvero in Napoli alla via Controparte_1
Traccia a Poggioreale ,541.
3. Per la regolamentazione del diritto di visita del minore le parti così hanno stabilito: Per_1
a) Quanto il diritto di visita settimanale del padre, il sig. potrà vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minore nel corso di ciascuna settimana un unico giorno, precisamente il martedì dalle Per_1
16.00 alle 20.00 , Inoltre terrà con se il figlio un week end alternato dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle 21.00;
b) Quanto le festività Natalizie il minore potrà trascorrere con i genitori, ad anni alterni, le festività natalizie che comprendano il Natale o il Capodanno. Quanto le festività pasquali, il minore potrà trascorrere con i genitori, ad anni alterni, le festività che comprendano la Santa Pasqua o il Lunedi di Pasquetta.
c) Inoltre, in deroga al regime di visita il minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre, dell'onomastico del padre, nonché il giorno della festa del papà insieme con lui, del pari trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della madre, dell'onomastico della madre, nonché il giorno della festa della mamma;
d) Nel periodo estivo il padre potrà tenere con se il figlio quindici giorni consecutivi durante Per_1
i mesi di luglio od agosto, periodo da stabilirsi preventivamente con comunicazione da parte del padre alla madre entro il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, salvo diverso accordo tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con
i figli;
.
4) Il GN si impegna a corrispondere alla IG.ra un Parte_1 Controparte_1 contributo mensile pari ad € 300,00 , per il mantenimento del figlio Per_1
5) Il GN si impegna a provvedere al pagamento del 50%, in concorso con il Parte_1
coniuge sig.ra , di tutte le spese ordinarie e straordinarie (nello specifico: libri Controparte_1
scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN) riguardanti il figlio Per_1
6) I coniugi sin d'ora si concedono il reciproco consenso ed assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.18, parte II, S. A sez J, reg. Atti Matrimonio anno 2017); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino