Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 512/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
Parte_1
con sede in Bari, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Angelo Marozzi e Giovanni Ronconi;
-Appellante- E
(30.04.1958- Lecce (LE)), rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.01.2023 dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari, dipendente della s.r.l. Parte_2
“ (d'ora in avanti, per Parte_1 Cont brevità, ) dal 29.12.1987 con la qualifica di “Capo Operatore” parametro 188 – sino al 30.11.2020, lamentava l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale e, quindi, chiedeva di: 1) accertare il suo diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovutagli per le ferie annuali anche dei compensi, calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia, maturati a titolo di diarie e trasferte, indennità di disponibilità (CIA 1998, divenuta poi indennità riservista e indennità aggiuntiva), indennità fuori nastro (divenuta poi indennità di flessibilità dal febbraio 2021), indennità di produttività (CIA del 2 giugno 1988, divenuta poi indennità giornaliera dal 1.1.10 al 31.10.2010, indennità di scorta dal 1.11.2011 al 31.10.2011 e premio produttività aziendale dal 1.1.12 al 31.12.2014), indennità giornaliera (istituita come indennità di produttività giornaliera con Accordo Aziendale 1997 e divenuta dal 2020 compenso di presenza), premio di
2) condannare la all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, il tutto oltre arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, Cont come per legge;
3) condannare la al pagamento delle spese processuali, con distrazione. Cont 1.2. La si costituiva con memoria del 08.09.2023 contestando integralmente il ricorso e chiedendone il totale rigetto.
1.3. Con sentenza n. 3616/2023 del 18.12.2023 il Tribunale di Bari statuiva quanto segue: «accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto 1); 3) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario». Cont
2.1. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato il 17.06.2024. 2.2. si è costituto depositando memoria in data 18.04.2025. CP_1
2.3. Si acquisivano i documenti prodotti da parte appellante e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi. Contr 3.1. Con il primo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto. 2 A dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno. La società evidenzia altresì che la normativa interna e quella sovranazionale (che non si occupano degli aspetti quantitativi della retribuzione feriale) si esprimono in termini di paragonabilità della retribuzione feriale e ordinaria, concetto evidentemente ben diverso da quello di piena e assoluta coincidenza. Cont Ancora, addebita al Giudice di prime cure di non aver considerato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, la determinazione della retribuzione (compresa quella feriale) è limitata dal necessario rispetto, da parte dell'autonomia privata, dell'art. 36, primo comma, Cost., imponendo di riconoscere al lavoratore – anche durante il periodo di riposo – una retribuzione “proporzionata e sufficiente”, è in relazione a tale parametro che il giudice è tenuto a valutare le clausole della contrattazione collettiva che prevedono la retribuzione dei giorni di ferie..
3.2. Il secondo motivo di appello muove dal presunto travisamento delle prove documentali e dalla conseguente erronea ricostruzione fattuale operata dal Tribunale. La società evidenzia che il primo giudice abbia ritenuto sussistente, in capo al lavoratore, il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale di alcune indennità (in particolare quelle di “presenza”,
“presenza bis” e “disponibilità”) che, alla luce delle risultanze delle buste paga prodotte in atti, non risulterebbero mai corrisposte al Pasca in quanto previste per il solo personale di macchina, mentre il ricorrente risulta inquadrato come “Capo Operatori” nell'area della manutenzione e impianti. Lamenta, ancora, l'erronea interpretazione degli art. 20 e 21 del citato CCNL 23.07.1976 non avendo il Tribunale rilevato la natura di mero rimborso spese delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta e diaria ridotta, laddove un attento esame della contrattazione collettiva nazionale per la categoria degli autoferrotranvieri avrebbe portato a concludere che le parti hanno inteso attribuire natura prevalente alla componente risarcitoria (appunto di rimborso spese) dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta, a fronte di quella retributiva.
“In tal senso depone chiaramente il dettato dell'art. 20, n. 3 lett. C) del CCNL 23.07.1976, ai sensi del quale nessuna indennità è dovuta quando l'assenza dalla residenza risulti inferiore alle 4 ore;
tale disposizione trova il proprio fondamento nella evidente circostanza che la breve durata della prestazione da eseguire fuori dalla residenza non possa considerarsi fonte di spese per il lavoratore”. 3 A dire dell'appellante, inoltre, “la prevalenza della componente risarcitoria (e dunque di rimborso spese) rileva, inoltre, in maniera ancor più significativa, dalla disciplina dell'indennità di pernottazione, riconosciuta, com'è noto, ai sensi dell'art. 20 n. 4, quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parta o vi ritorni nell'intervallo di tempo dalle ore 22 alle ore 5…”; infatti, “la previsione di una maggiorazione limitata al 10%, per il caso in cui il dormitorio sia a carico dell'azienda, denota la scarsa rilevanza attribuita alla componente retributiva della detta indennità”. Nel senso della natura mista dell'indennità di trasferta militerebbe altresì il DPR 22.12.1986 n. 917 (T.U. Imposte sui Redditi) che, all'art. 51 (ex art. 48), punto 5, testualmente prevede: “Le indennità percepite per le trasferte
o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (…)”. In ultimo luogo, l'appellante imputa alla sentenza impugnata una motivazione carente o contraddittoria circa i criteri di inclusione delle voci che devono comporre la retribuzione feriale, con particolare riguardo al disagio che tali voci devono compensare ed al nesso intrinseco con le mansioni svolte dal lavoratore. 3.3. La terza doglianza attinge il capo della sentenza nel quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda affermando che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla c.d. legge Fornero. Cont La ribadisce la decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto per via del suo non mutato regime di stabilità e chiede di dichiarare prescritte le differenze retributive vantate per il periodo precedente al 15.02.2018, tenuto conto della notificazione del ricorso in data 15.02.2023,
o in subordine vantate per il periodo precedente al 18.07.2007
---- 4. Va dato atto, preliminarmente, non avere proposto CP_1 appello incidentale avverso la statuizione gravata nella parte a sé sfavorevole, e segnatamente laddove il Tribunale ha escluso dal computo della retribuzione feriale le seguenti indennità: indennità fuori nastro (divenuta poi indennità di flessibilità dal febbraio 2021), indennità giornaliera (istituita come indennità di produttività giornaliera con Accordo Aziendale 1997 e divenuta dal 2020 compenso di presenza), indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, ore di scorta (istituita dal CIA del 1998, poi rivista nel corso del 2014 e successivamente divenuta compenso produttività scorta a pieno e a vuoto) e interessenze. Il Tribunale, infatti, dopo averle escluse espressamente, esamina le altre indennità pervenendo a una valutazione positiva quanto all'inclusione nella retribuzione feriale in quanto “indennità intrinsecamente collegate 4 all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa”, e cioè indennità di diaria e trasferta disciplinata dagli artt. 20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976, l'indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale e dall'accordo aziendale del 06.10.1988, l'indennità di presenza bis di cui al punto 2) dell'Accordo del 04.05.1992 nonché l'indennità di disponibilità di cui all'Accordo 23.10.2000. Con riferimento, dunque, alle indennità escluse, non oggetto di appello incidentale, la statuizione gravata deve ritenersi passata in giudicato. Contr 5.1. Restano da esaminare i motivi di appello di con riferimento alle indennità riconosciute (indennità di diaria e trasferta, indennità di disponibilità di cui all'Accordo 23.10.2000, indennità di presenza e indennità di presenza bis) e con riferimento ai denunciati criteri di determinazione/quantificazione. Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame, esaminabili congiuntamente perché connesse, possano trovare parziale accoglimento, sia con riferimento ad alcune indennità di seguito specificate (non spettanti) sia con riferimento all'erroneo criterio di quantificazione delle differenze retributive ed all'omessa pronuncia sul “periodo minimo” e sul “divisore”, risultando nel resto meritevole di conferma per le ragioni di seguito esposte. 5.2. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_1 altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 Per_2 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 5 5.3. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425 del 2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che 6 incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento
a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011). Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_3
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_1
60). Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, Per_4
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al 7 diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 5.4. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata. 5.6. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione 8 “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 5.7. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal e accolta dal Tribunale, va detto CP_1 che la sentenza impugnata va confermata quanto al riconoscimento della indennità di trasferta/diaria ridotta, è prevista dall'art.21 del CCNL del 23 luglio 1976 e spetta al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, per cui la circostanza che possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). Tra l'altro, l'art.21 cit. prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la normalità per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore rimborsate o rimborsabili dalla società appellante, la quale, tra l'altro, ha erogato come voce distinta quella del ticket buono pasto;
v. buste paga in atti); sicché, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di
, ben non si comprende quali spese sarebbero state in concreto Pt_1 rimborsate con la voce in questione. Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante)
- della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio. Da notare, poi, che a norma dell'art.21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”. Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art.51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola). 9 Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che:
a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n. 27826/2009 e n. 18479/2014). Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla S.C.) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa. In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321/2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo delle indennità CP_2 di trasferta e diaria ridotta), che in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la 10 retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. nn. 13425/2019 e 3758/2021). 5.8. Differente discorso va fatto con riguardo alle indennità di disponibilità, indennità di presenza e indennità di presenza bis riconosciute dal primo giudice, in relazione alle quali la sentenza impugnata va riformata: A) con riferimento all'indennità di disponibilità (o aggiuntiva), prevista da ultimo dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina” che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo Cont del 13 luglio 2004); ebbene, pur non avendo pregio alcuno la tesi di secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché avente natura di produttività e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del lavoratore come peraltro espressamente stabilito dal Verbale di accordo del 10 novembre 2020 -essendo apodittica l'affermazione secondo cui l'indennità in questione avrebbe “indiscutibile natura di produttività”, posto che la regolamentazione convenzionale non riconnette affatto l'emolumento di cui si discute all'aumento della produttività, avendo il solo fine di compensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati Cont risultati- vi è da evidenziare che, come esattamente contrapposto da , nel caso di specie non vi è alcun collegamento intrinseco con la mansione espletata dal ed infatti tale emolumento non risulta mai erogato, CP_1 come da buste paga agli atti in cui tale voce non risulta mai indicata;
B) analogamente le indennità di presenza e indennità di presenza bis, emolumenti non previsti affatto per il profilo professionale rivestito dal lavoratore e da questi mai percepiti, come eccepito dall'appellante (e non contestato dal lavoratore) e come risulta dalle buste paga relative all'intero periodo controverso;
peraltro, l'indennità di “presenza” è contraddittoriamente indicata a pag.11 della sentenza impugnata tra le indennità da non considerare perché “mai percepite” dal CP_1
6. L'impugnata sentenza va, altresì, riformata nella parte in cui richiama le modalità di calcolo delle differenze e il numero minimo di ferie annuali, in quanto il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di 11 indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato)
“dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza. 7. Occorre peraltro sottolineare che il lavoratore aveva domandato la Contr condanna di al pagamento in proprio favore di una somma specificamente indicata (pari a 9.539,51 euro, come da allegati conteggi), mentre il Tribunale di Bari ha accolto solo in parte il ricorso ed ha pronunciato sentenza di condanna generica («condanna la convenuta al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto 1»), così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. Cass. n. 9952 del 2022: «Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'an debeatur (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario»). Cont Né né il lavoratore, tuttavia, si sono lamentati di tale vizio della pronuncia. Ciò rende intangibile la statuizione, giacché il vizio di extrapetizione non può essere rilevato d'ufficio in grado di appello, giacché esso dà luogo ad una nullità non insanabile, ma soggetta al regime ordinario di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., e quindi è denunciabile tramite gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. n. 27516 del 2022). 8. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. 12 Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua. Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità (v. pag. 9 dell'appello), giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti. Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C- 155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». Sul punto v. ancora da ultimo Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. Il fatto che, nel caso di specie, la differenza non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate, pari all'incirca a 700,00 euro lordi l'anno (ovvero per l'intero periodo feriale, sebbene computata su tutte le indennità invocate, in parte escluse), il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 1700,00 euro, quale si evince delle buste paga in atti. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato, come detto sopra, nel 13 breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_5
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). 9. Non è fondato il motivo di doglianza concernente la prescrizione. Esattamente il Giudice di prime cure ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022 – che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato 14 dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l. n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto. Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte Cost. sent. n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 174 del 1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione – tra
“diritto al lavoro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne all'impresa.
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10. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello Cont spiegato da va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto va confermata anche in punto spese, dichiarato il diritto di all'inclusione delle sole indennità di CP_1 diaria e trasferta, con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso. Resta assorbita ogni altra questione.
11. Atteso l'esito complessivo della lite, stimasi equo lasciare intatta la statuizione in punto di spese resa dal primo giudice, mentre le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti dato l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17.06.2024 dalla Parte_1 nei confronti di avverso
[...] CP_1
15 la sentenza n. 3616/2023 resa dal Tribunale di Bari in data 18.12.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di CP_1 all'inclusione delle sole indennità di diaria e trasferte, con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche in punto spese;
compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Così deciso in Bari, il 28 aprile 2025
Il Presidente dott. ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore dott. ssa Elvira Palma
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