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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1223/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 18.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1223/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Davide De Faveri Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) impugna le ordinanze ingiunzione nn. OI-000177754 e OI-000182101 Parte_1 notificatele il 26.9.2022 relative a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, riferita ad omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali negli anni 2013 e 2014.
Eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983 per eccessività del regime sanzionatorio.
Eccepisce il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per essere stata legale rappresentante di
[...]
per un breve periodo nel 2013. CP_2
Eccepisce che l' non avrebbe valutato, per la determinazione della sanzione, tutti gli elementi CP_1
rilevanti.
Conclude come da ricorso introduttivo.
Resiste l' . CP_1
Allega che gli accertamenti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono stati notificati il 19.7.2017.
Non indica la data in cui gli atti sono stati trasmessi dall'Autorità Giudiziaria a seguito della depenalizzazione. Ritiene, conformemente a giurisprudenza di merito, che il termine di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del
2016 non sia decadenziale.
Contesta sia maturata la prescrizione.
Conclude per il rigetto del ricorso, previa eventuale rideterminazione dell'entità delle sanzioni.
Nel corso del giudizio l' ha rideterminato le sanzioni conformemente a quanto stabilito dall'art. CP_1
23 del D.L. n. 48 del 2023.
II) Sulla natura del termine di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8 del 2016 è di recente intervenuta la Corte di cassazione (sez. L, 22.3.2025, n. 7641) che ha stabilito che «in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione CP_1
amministrativa relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell . CP_1
In particolare, premessa l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/81, stante il richiamo da parte dell'art. 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016 alle disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge n.
689/81, la Corte di cassazione, anche con successive pronunzie (sez. L, 25.3.2025, n.7845; 2.4.2025,
n.8786), ha chiarito che l'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 8 del 2016, che stabilisce che l'autorità amministrativa, allorquando abbia ricevuto gli atti dall'autorità giudiziaria a seguito della depenalizzazione, notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, deve essere letto alla stregua del precetto di cui all'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, il quale stabilisce, all'ultimo comma, che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, con la conseguenza che, eccepita o rilevata la decadenza (sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza per omesso rispetto del termine stabilito per la notificazione, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti, da ultimo, Cass., sez. L, 16.5.2025, n.
13039), è onere dell' dimostrare di aver rispettato il termine. CP_1
Poiché l' non ha allegato la data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né risulta che CP_1
abbia dovuto compiere attività istruttoria, avendo notificato al ricorrente la violazione amministrativa nel 2022, è maturata la decadenza ex artt. 14 L. 689/81 e 9 D.Lgs. 8/16, per omesso rispetto del termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria o, comunque, dal 6.2.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, o, comunque, dal compimento dell'anno di riferimento per il perfezionamento dell'illecito amministrativo.
III) La novità e controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che la sanzione amministrativa di cui alle ordinanze ingiunzione nn. OI-000177754
e OI-000182101 si è estinta;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 18 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 18.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1223/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Davide De Faveri Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) impugna le ordinanze ingiunzione nn. OI-000177754 e OI-000182101 Parte_1 notificatele il 26.9.2022 relative a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, riferita ad omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali negli anni 2013 e 2014.
Eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983 per eccessività del regime sanzionatorio.
Eccepisce il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per essere stata legale rappresentante di
[...]
per un breve periodo nel 2013. CP_2
Eccepisce che l' non avrebbe valutato, per la determinazione della sanzione, tutti gli elementi CP_1
rilevanti.
Conclude come da ricorso introduttivo.
Resiste l' . CP_1
Allega che gli accertamenti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono stati notificati il 19.7.2017.
Non indica la data in cui gli atti sono stati trasmessi dall'Autorità Giudiziaria a seguito della depenalizzazione. Ritiene, conformemente a giurisprudenza di merito, che il termine di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del
2016 non sia decadenziale.
Contesta sia maturata la prescrizione.
Conclude per il rigetto del ricorso, previa eventuale rideterminazione dell'entità delle sanzioni.
Nel corso del giudizio l' ha rideterminato le sanzioni conformemente a quanto stabilito dall'art. CP_1
23 del D.L. n. 48 del 2023.
II) Sulla natura del termine di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8 del 2016 è di recente intervenuta la Corte di cassazione (sez. L, 22.3.2025, n. 7641) che ha stabilito che «in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione CP_1
amministrativa relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell . CP_1
In particolare, premessa l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/81, stante il richiamo da parte dell'art. 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016 alle disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge n.
689/81, la Corte di cassazione, anche con successive pronunzie (sez. L, 25.3.2025, n.7845; 2.4.2025,
n.8786), ha chiarito che l'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 8 del 2016, che stabilisce che l'autorità amministrativa, allorquando abbia ricevuto gli atti dall'autorità giudiziaria a seguito della depenalizzazione, notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, deve essere letto alla stregua del precetto di cui all'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, il quale stabilisce, all'ultimo comma, che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, con la conseguenza che, eccepita o rilevata la decadenza (sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza per omesso rispetto del termine stabilito per la notificazione, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti, da ultimo, Cass., sez. L, 16.5.2025, n.
13039), è onere dell' dimostrare di aver rispettato il termine. CP_1
Poiché l' non ha allegato la data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né risulta che CP_1
abbia dovuto compiere attività istruttoria, avendo notificato al ricorrente la violazione amministrativa nel 2022, è maturata la decadenza ex artt. 14 L. 689/81 e 9 D.Lgs. 8/16, per omesso rispetto del termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria o, comunque, dal 6.2.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, o, comunque, dal compimento dell'anno di riferimento per il perfezionamento dell'illecito amministrativo.
III) La novità e controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che la sanzione amministrativa di cui alle ordinanze ingiunzione nn. OI-000177754
e OI-000182101 si è estinta;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 18 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio