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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1520/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ET NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1520/2016 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nata a [...] l'[...]; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_6 C.F._6 tutto elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FARGETTA FABIO, rappresentante e difensore
Attori
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...]; CP_1 C.F._7
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_7 C.F._8 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NASTASI AURELIO ROBERTO
SETTIMO, rappresentante e difensore;
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_8 C.F._9
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_9 C.F._10 entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. CARLUZZO GAETANO, rappresentante e difensore
Convenuti
1 E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Controparte_2 C.F._11 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PETRALITO CONCETTA , rappresentante e difensore.
Intervenuto
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 7.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio , , Parte_5 CP_1 Parte_7 Parte_8
e allegando di essere – unitamente ai convenuti – comproprietari dei seguenti
[...] Parte_9 cespiti, pervenuti loro mortis causa in quanto chiamati alla successione di (nata a [...], il Persona_1
4.9.1924) e (nato a [...] il [...]): Controparte_3
1) Piano terra sito in Gela nella via Gelone n. 1, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub/3;
2) Piano terra sito in Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub 4,
3) Terzo piano sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub 7;
4) Primo piano sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub 5;
5) Piano terra sito in Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604:
6) Piano terra sito in Gela nella via Guido delle Colonne n. 10, distinto in catasto al foglio 189, p.lla
840 sub 8.
Aggiungevano, altresì, che l'asse ereditario era ulteriormente composto: dalla somma di € 17.000,00 intestata ad , n. q. di procuratore di , , Controparte_2 Parte_6 Parte_5 Pt_3
, , , , e
[...] CP_1 Parte_8 Parte_4 Parte_2 [...]
; nonché dalla somma di € 20.000,00 oggetto della donazione effettuata dalla de cuius Parte_1
in favore della figlia , come dichiarato nel testamento pubblico del Persona_1 CP_1
15.7.2010, redatto dal notaio di Riesi in data 16.5.2012 (Cfr. all. n. 1 all'atto di Persona_2 citazione).
Esponevano che le parti avevano esperito una procedura di mediazione avente numero di protocollo IM
183/2014 del 26.3.2014 conclusa con esito positivo, come risulta dal verbale di conciliazione del
24.4.2014 e dall'accordo ivi allegato (Cfr. all. n. 2 all'atto di citazione) con il quale le parti: determinavano convenzionalmente il valore di alcuni dei beni in comproprietà (immobili siti in Gela nella via Gelone n. 1, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub/3, nella via Gelone n. 1/A, distinto
2 in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub 4, nella via Guido delle Colonne n. 10, distinto in catasto al foglio
189, p.lla 840 sub 8; immobile sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lla
840 sub 5; immobile sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub
7); convenivano, rispettivamente, l'attribuzione dell'immobile distinto in catasto al foglio 189, p.lla
840 sub/3, 4 e 8 a , l'attribuzione dell'immobile distinto in catasto al foglio 189, Parte_1
p.lla 840 sub 5 a , nonché l'attribuzione dell'immobile distinto in catasto al foglio CP_1
189, p.lla 840 sub 7 a o a persona diversa che lo stesso aveva facoltà di nominare;
Parte_7 stabilivano – altresì – il corrispettivo delle reciproche attribuzioni prevedendo dei sistemi di compensazione;
infine, apponevano una penale quale misura di forfettizzazione del danno da inadempimento dell'accordo raggiunto.
Deducevano che sebbene avesse dato attuazione alle condizioni divisate tra le Parte_1 parti, i convenuti e non hanno mai eseguito le prestazioni cui si CP_1 Parte_7 erano impegnate né – d'altro canto – avevano risposto ai numerosi inviti a procedere ad una divisione amichevole del compendio ereditari pur continuando ad occupare gli immobili che sarebbero spettati loro in esecuzione della divisione transattiva conclusa tra le parti.
Chiedevano, infine, al Tribunale: “In via principale, ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria;
Conseguentemente e per l'effetto assegnare gli immobili caduti nell'asse ereditario e meglio richiamati in narrativa ad uno dei partecipanti la comunione ed attribuire in natura agli altri comunisti non assegnatari la quota di rispettiva spettanza;
In via subordinata, in caso di mancanza di richiesta di attribuzione dei beni immobili, disporre ex art. 720 c.c. la vendita dei medesimi immobili non assegnati e caduti nell'asse ereditario, stabilendo all'uopo patti e condizioni di vendita, ed assegnare agli eredi le quote di rispettiva spettanza con obbligo dei convenuti di rendere ai coeredi il conto della fruttificazione a norma dell'art. 723 c.c. del cespite arbitrariamente detenuto in via esclusiva;
Ritenere e dichiarare che gli odierni convenuti e Parte_7 CP_1 occupano arbitrariamente ed in via esclusiva sino ad oggi ed a far data dalla morte della sig.ra
, avvenuta in data 27.01.2011, gli immobili di cui sopra;
Ritenere e dichiarare provato il Persona_1 danno derivato agli attori per effetto della privazione del bene arbitrariamente detenuto dagli odierni convenuti, dei relativi frutti civili nonché di ogni altra utilità che la ros avrebbe potuto produrre conseguentemente e per l'effetto condannare i convenuti alla corresponsione in favore degli attori dei relativi frutti civili e dunque al risarcimento del relativo danno quest'ultimo stimato in complessivi €
500,00 mensili dalla morte della sig.ra , avvenuta in data 27.01.2011 sino alla data Persona_1 odierna, stimato in € 30.000,00 carico della signora e del signor , CP_1 Parte_7 siccome meglio descritto e quantificato in narrativa;
In via di subordine, si chiede che il Giudice
3 condanni i convenuti al pagamento di una diversa, maggiore o minore, somma, ritenuta di legge e di giustizia, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quale il valore locativo di mercato degli immobili di che trattasi;
Ritenere e dichiarare l'inadempienza degli odierni convenuti rispetto alle pattuizioni trasfuse nell'accordo di mediazione stipulato tar le parti in data 24.04.2014; Conseguentemente e per
l'effetto condannare i convenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari ad € 1.000,00 da corrispondere in favore di ciascun singolo erede dell'accordo conciliativo e parte non inadempiente dunque complessivamente ed esclusivamente nei confronti degli odierni attori la somma pari ad €
6.000,00; Sempre per l'effetto, condannare i convenuti alla refusione in favore degli attori delle spese da questi ultimi sostenute in forza della espletata procedura di mediazione, obbligatoria ex lege. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con comparsa di risposta dell'1.2.2017 si costituivano in giudizio e Parte_8 [...] aderendo alle domande avanzate dagli attori ed eccependo, nondimeno, il difetto di Pt_9 legittimazione passiva della ciò in forza della scrittura privata del 25.1.2013 con cui questa Pt_9 corrispondeva in favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 CP_1 Parte_7 Parte_8
e la somma di € 43.000,00 quale corrispettivo per la cessione
[...] Controparte_2 dell'immobile sito a Gela e distinta al catasto al foglio 189, particella 238 sub 1 e rinunciava ad ogni pretesa sulle quote dei beni ereditati siti nel comune di Gela in via Gelone e in via Guido delle
Colonne.
Con due distinte comparse di risposta si costituivano, altresì, in giudizio e CP_1 Parte_7
contestando integralmente quanto dedotto dagli attori.
[...]
Eccepivano, in primo luogo, la nullità dell'accordo di mediazione concluso tra le parti in data
24.4.2014 poiché avente ad oggetto l'assegnazione di immobili privi di regolarità urbanistica
(segnatamente, il primo e il terzo piano dello stabile sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lle 840 sub 5 e 7) nonché per la violazione delle norme in materia di trascrizione degli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, sicché deve escludersi che l'accordo di mediazione abbia prodotto qualsivoglia effetto.
Deducevano, per l'effetto, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dagli attori poiché presupponente la validità dell'accordo di mediazione concluso dalle odierne parti.
Affermavano, altresì, l'infondatezza della domanda di condanna alla restituzione dei frutti civili né decorrenti dal decesso di per come avanzata dagli odierni attori – in quanto relativa a Persona_3
4 beni ereditari di cui sono stati immessi nel possesso in buona fede né, d'altro canto, dall'instaurazione del presente giudizio stante la manifestata disponibilità ad addivenire ad una divisione concordata.
Rassegnavano, infine, le seguenti conclusioni, sostanzialmente sovrapponibili: “Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, ivi comprese quelle di rilascio dell'immobile attesa la nullità dell'accordo di mediazione intercorso tra le parti, di corresponsione dei frutti civili nonché quelle risarcitorie;
Conseguentemente,
Voglia procedere alla divisione dei beni caduti in successione nel rispetto delle disposizioni di Legge”.
La sola convenuta Contestava, inoltre, la circostanza che le avesse CP_1 Persona_1 effettivamente donato la somma di € 20.000,00 – per come dichiarato nel testamento della de cuius del
15.7.2010 – deducendo che la suindicata disposizione testamentaria dovesse interpretarsi come espressione di un mero proposito mai attuato.
Avanzava, in subordine e in via riconvenzionale, domanda di nullità della suindicata donazione in conto legittima conclusa in favore di per inosservanza del requisito di forma CP_1 richiesto per legge.
Su concorde richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
Esaminate le memorie istruttorie depositate, rispettivamente, dalle parti, con ordinanza del 14.12.2017 veniva, in primo luogo, rilevato che i beni oggetto di divisione sono pervenuti alle odierne parti non solo dalla successione di e di – come prospettato in sede di citazione – Persona_1 Controparte_3 bensì anche da quella di;
venivano, altresì, invitate le parti a prendere posizione sulla Parte_10 eventuale disintegrità del contraddittorio, tenuto conto che dalla documentazione versata in atti emerge che l'immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604 appartiene a soggetti che non sono stati convenuti in giudizio. Infine, veniva fissata l'udienza del
21.2.2018 per la trattazione delle questioni sollevate d'ufficio.
Con comparsa del 20.2.2018 interveniva in giudizio sostenendo le ragioni Controparte_2 della pretesa avanzata da parte attrice.
All'udienza di comparizione del 21.2.2018 le parti chiedevano un rinvio al fine di addivenire ad una composizione bonaria della causa.
Dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti – motivati dallo svolgimento di trattative finalizzate a trovare un'intesa circa le condizioni di definizione del giudizio – con ordinanza del 3.1.2022 veniva formulata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa rivolta alle parti costituite.
Le parti, quindi, chiedevano – e ottenevano – diversi rinvii affermando di avere raggiunto un'intesa e ciò sino all'udienza del 15.10.2024 allorquando dichiaravano di non avere raggiunto un accordo e insistevano nei rispettivi atti.
5 La causa veniva, quindi, posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rimasta inevasa la questione sollevata d'ufficio con l'ordinanza del 14.12.2017 e tenuto conto che con il proprio intervento in giudizio – pur avendo certamente chiarito la Controparte_2 provenienza dei cespiti oggetto del giudizio (mediante la produzione del certificato di famiglia storico di che ha fatto luce sulla platea dei possibili chiamati alla sua successione, nonché delle Parte_10 visure ipocatastali relative agli immobili meglio descritti in atto di citazione) – ha senz'altro confermato la sussistenza di altri contitolari del cespite indicato al n. 5 dell'atto di citazione diversi dalle odierne parti (cfr. visura ipocatastale dell'immobile), con ordinanza del 25.4.2025 veniva rimessa la causa sul ruolo e veniva ordinato alle parti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c, di integrare il contraddittorio
“nei confronti dei titolari del bene immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604” e ciò in forza del disposto di cui all'art. 784 c.p.c.
All'udienza del 24.9.2025 le parti chiedevano un rinvio e il giudice – nel rinviare la causa all'udienza del 7.10.2025 – onerava parte attrice di produrre la prova dell'integrazione del contraddittorio disposta con l'ordinanza del 25.4.2025, ritualmente comunicata alle parti, entro e non oltre la data dell'1.10.2025 in considerazione dell'assenza di elementi da cui desumere l'ottemperanza dell'ordine impartito.
Infine, all'udienza del 7.10.2025, parte attrice rappresentava che in sede di mediazione le parti avevano rinunciato alla particella indicata dal giudice nell'ordine di integrazione del contraddittorio (“immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604”) e, in relazione all' integrazione del contraddittorio, evidenziava l'impossibilità di adempiervi stante il decesso dei titolari dell'immobile oggetto della comunione indivisa.
Il giudice, a questo punto, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa.
2. Estinzione del giudizio
Occorre preliminarmente chiarire che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, essendo emesso dal Tribunale in composizione monocratica (Cfr. Cassazione, Sentenza
n. 20631 del 7/10/2011; Sentenza n. 8092 del 28/4/2004).
Nel merito, il presente procedimento deve essere dichiarato estinto per manifesta inottemperanza dell'ordine impartito con il provvedimento del 25.4.2025, ritualmente comunicato alle parti del giudizio, con il quale – richiamato il disposto dell'art. 784 c.p.c. (“le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”) – veniva ordinato alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti dei titolari del bene immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto
6 in catasto al foglio 189, p.lla 604 mediante la notifica degli atti introduttivi del presente giudizio nonché della presente ordinanza, entro e non oltre il 15.6.2025.
Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha reiteratamente riconosciuto natura perentoria al termine concesso per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., ragione per la quale in caso di omesso l'adempimento ovvero di esecuzione irregolare dell'ordine non è neppure possibile assegnare un nuovo termine, peraltro neppure richiesto dalle odierne parti prima della scadenza del termine finale del 15.6.2025 (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
28043 del 5/10/2023 Sentenza n. 7460 del 14/4/2015; Sentenza n. 4370 del 19/3/2012; Sentenza n.
15062 del 5/8/2004).
Difatti, la mancata integrazione del contraddittorio delle parti litisconsorti necessarie, determinata dal mancato perfezionamento della notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice, determina l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione e ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 307, co. 3 c.p.c. (“Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria
e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., co. 3, e art. 307, co,
3 c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria”.si veda anche Cassazione, Sentenza n. 10246 del 18/10/1997).
Atteso che, come evidenziato, nel caso di specie il termine si è consumato senza che le parti abbiano ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio – essendo del tutto privo di pregio il rilievo del verosimile (e neppure documentato) decesso degli originari titolari dell'immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604) – e senza che sia intervenuta medio tempore la costituzione dei litisconsorti pretermessi, deve essere dichiara l'estinzione del giudizio.
Peraltro, occorre osservare che – nel precisare le proprie conclusioni in sede di udienza del 15.10.2024
– anche parte attrice si è riportata ai propri atti introduttivi, alle memorie depositate in corso di causa e alle istanze espresse a verbale, così implicitamente ribadendo la volontà di parte attrice di chiedere la divisione anche dell'immobile indicato nel punto 5 del proprio atto di citazione, non essendo mai intervenuta un'espressa rinuncia in tal senso in sede di giudizio, come emerge dall'espresso richiamo all'immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604 in sede di comparsa conclusionale del 16.12.2024.
7 Infine, con riguardo alle spese processuali, deve osservarsi che secondo il disposto di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c., esse devono rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate, soluzione che ben si attaglia al caso che ci occupa in considerazione del generale disinteresse manifestato da tutte le parti in causa nel dare impulso al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, il 7 ottobre 2025
Il Giudice
ET NE
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ET NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1520/2016 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nata a [...] l'[...]; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_6 C.F._6 tutto elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FARGETTA FABIO, rappresentante e difensore
Attori
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...]; CP_1 C.F._7
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_7 C.F._8 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NASTASI AURELIO ROBERTO
SETTIMO, rappresentante e difensore;
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_8 C.F._9
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_9 C.F._10 entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. CARLUZZO GAETANO, rappresentante e difensore
Convenuti
1 E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Controparte_2 C.F._11 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PETRALITO CONCETTA , rappresentante e difensore.
Intervenuto
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 7.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio , , Parte_5 CP_1 Parte_7 Parte_8
e allegando di essere – unitamente ai convenuti – comproprietari dei seguenti
[...] Parte_9 cespiti, pervenuti loro mortis causa in quanto chiamati alla successione di (nata a [...], il Persona_1
4.9.1924) e (nato a [...] il [...]): Controparte_3
1) Piano terra sito in Gela nella via Gelone n. 1, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub/3;
2) Piano terra sito in Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub 4,
3) Terzo piano sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub 7;
4) Primo piano sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub 5;
5) Piano terra sito in Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604:
6) Piano terra sito in Gela nella via Guido delle Colonne n. 10, distinto in catasto al foglio 189, p.lla
840 sub 8.
Aggiungevano, altresì, che l'asse ereditario era ulteriormente composto: dalla somma di € 17.000,00 intestata ad , n. q. di procuratore di , , Controparte_2 Parte_6 Parte_5 Pt_3
, , , , e
[...] CP_1 Parte_8 Parte_4 Parte_2 [...]
; nonché dalla somma di € 20.000,00 oggetto della donazione effettuata dalla de cuius Parte_1
in favore della figlia , come dichiarato nel testamento pubblico del Persona_1 CP_1
15.7.2010, redatto dal notaio di Riesi in data 16.5.2012 (Cfr. all. n. 1 all'atto di Persona_2 citazione).
Esponevano che le parti avevano esperito una procedura di mediazione avente numero di protocollo IM
183/2014 del 26.3.2014 conclusa con esito positivo, come risulta dal verbale di conciliazione del
24.4.2014 e dall'accordo ivi allegato (Cfr. all. n. 2 all'atto di citazione) con il quale le parti: determinavano convenzionalmente il valore di alcuni dei beni in comproprietà (immobili siti in Gela nella via Gelone n. 1, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub/3, nella via Gelone n. 1/A, distinto
2 in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub 4, nella via Guido delle Colonne n. 10, distinto in catasto al foglio
189, p.lla 840 sub 8; immobile sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lla
840 sub 5; immobile sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 840 sub
7); convenivano, rispettivamente, l'attribuzione dell'immobile distinto in catasto al foglio 189, p.lla
840 sub/3, 4 e 8 a , l'attribuzione dell'immobile distinto in catasto al foglio 189, Parte_1
p.lla 840 sub 5 a , nonché l'attribuzione dell'immobile distinto in catasto al foglio CP_1
189, p.lla 840 sub 7 a o a persona diversa che lo stesso aveva facoltà di nominare;
Parte_7 stabilivano – altresì – il corrispettivo delle reciproche attribuzioni prevedendo dei sistemi di compensazione;
infine, apponevano una penale quale misura di forfettizzazione del danno da inadempimento dell'accordo raggiunto.
Deducevano che sebbene avesse dato attuazione alle condizioni divisate tra le Parte_1 parti, i convenuti e non hanno mai eseguito le prestazioni cui si CP_1 Parte_7 erano impegnate né – d'altro canto – avevano risposto ai numerosi inviti a procedere ad una divisione amichevole del compendio ereditari pur continuando ad occupare gli immobili che sarebbero spettati loro in esecuzione della divisione transattiva conclusa tra le parti.
Chiedevano, infine, al Tribunale: “In via principale, ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria;
Conseguentemente e per l'effetto assegnare gli immobili caduti nell'asse ereditario e meglio richiamati in narrativa ad uno dei partecipanti la comunione ed attribuire in natura agli altri comunisti non assegnatari la quota di rispettiva spettanza;
In via subordinata, in caso di mancanza di richiesta di attribuzione dei beni immobili, disporre ex art. 720 c.c. la vendita dei medesimi immobili non assegnati e caduti nell'asse ereditario, stabilendo all'uopo patti e condizioni di vendita, ed assegnare agli eredi le quote di rispettiva spettanza con obbligo dei convenuti di rendere ai coeredi il conto della fruttificazione a norma dell'art. 723 c.c. del cespite arbitrariamente detenuto in via esclusiva;
Ritenere e dichiarare che gli odierni convenuti e Parte_7 CP_1 occupano arbitrariamente ed in via esclusiva sino ad oggi ed a far data dalla morte della sig.ra
, avvenuta in data 27.01.2011, gli immobili di cui sopra;
Ritenere e dichiarare provato il Persona_1 danno derivato agli attori per effetto della privazione del bene arbitrariamente detenuto dagli odierni convenuti, dei relativi frutti civili nonché di ogni altra utilità che la ros avrebbe potuto produrre conseguentemente e per l'effetto condannare i convenuti alla corresponsione in favore degli attori dei relativi frutti civili e dunque al risarcimento del relativo danno quest'ultimo stimato in complessivi €
500,00 mensili dalla morte della sig.ra , avvenuta in data 27.01.2011 sino alla data Persona_1 odierna, stimato in € 30.000,00 carico della signora e del signor , CP_1 Parte_7 siccome meglio descritto e quantificato in narrativa;
In via di subordine, si chiede che il Giudice
3 condanni i convenuti al pagamento di una diversa, maggiore o minore, somma, ritenuta di legge e di giustizia, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quale il valore locativo di mercato degli immobili di che trattasi;
Ritenere e dichiarare l'inadempienza degli odierni convenuti rispetto alle pattuizioni trasfuse nell'accordo di mediazione stipulato tar le parti in data 24.04.2014; Conseguentemente e per
l'effetto condannare i convenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari ad € 1.000,00 da corrispondere in favore di ciascun singolo erede dell'accordo conciliativo e parte non inadempiente dunque complessivamente ed esclusivamente nei confronti degli odierni attori la somma pari ad €
6.000,00; Sempre per l'effetto, condannare i convenuti alla refusione in favore degli attori delle spese da questi ultimi sostenute in forza della espletata procedura di mediazione, obbligatoria ex lege. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con comparsa di risposta dell'1.2.2017 si costituivano in giudizio e Parte_8 [...] aderendo alle domande avanzate dagli attori ed eccependo, nondimeno, il difetto di Pt_9 legittimazione passiva della ciò in forza della scrittura privata del 25.1.2013 con cui questa Pt_9 corrispondeva in favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 CP_1 Parte_7 Parte_8
e la somma di € 43.000,00 quale corrispettivo per la cessione
[...] Controparte_2 dell'immobile sito a Gela e distinta al catasto al foglio 189, particella 238 sub 1 e rinunciava ad ogni pretesa sulle quote dei beni ereditati siti nel comune di Gela in via Gelone e in via Guido delle
Colonne.
Con due distinte comparse di risposta si costituivano, altresì, in giudizio e CP_1 Parte_7
contestando integralmente quanto dedotto dagli attori.
[...]
Eccepivano, in primo luogo, la nullità dell'accordo di mediazione concluso tra le parti in data
24.4.2014 poiché avente ad oggetto l'assegnazione di immobili privi di regolarità urbanistica
(segnatamente, il primo e il terzo piano dello stabile sito in Gela nella via Gelone n. 15, distinto in catasto al foglio 189, p.lle 840 sub 5 e 7) nonché per la violazione delle norme in materia di trascrizione degli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, sicché deve escludersi che l'accordo di mediazione abbia prodotto qualsivoglia effetto.
Deducevano, per l'effetto, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dagli attori poiché presupponente la validità dell'accordo di mediazione concluso dalle odierne parti.
Affermavano, altresì, l'infondatezza della domanda di condanna alla restituzione dei frutti civili né decorrenti dal decesso di per come avanzata dagli odierni attori – in quanto relativa a Persona_3
4 beni ereditari di cui sono stati immessi nel possesso in buona fede né, d'altro canto, dall'instaurazione del presente giudizio stante la manifestata disponibilità ad addivenire ad una divisione concordata.
Rassegnavano, infine, le seguenti conclusioni, sostanzialmente sovrapponibili: “Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, ivi comprese quelle di rilascio dell'immobile attesa la nullità dell'accordo di mediazione intercorso tra le parti, di corresponsione dei frutti civili nonché quelle risarcitorie;
Conseguentemente,
Voglia procedere alla divisione dei beni caduti in successione nel rispetto delle disposizioni di Legge”.
La sola convenuta Contestava, inoltre, la circostanza che le avesse CP_1 Persona_1 effettivamente donato la somma di € 20.000,00 – per come dichiarato nel testamento della de cuius del
15.7.2010 – deducendo che la suindicata disposizione testamentaria dovesse interpretarsi come espressione di un mero proposito mai attuato.
Avanzava, in subordine e in via riconvenzionale, domanda di nullità della suindicata donazione in conto legittima conclusa in favore di per inosservanza del requisito di forma CP_1 richiesto per legge.
Su concorde richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
Esaminate le memorie istruttorie depositate, rispettivamente, dalle parti, con ordinanza del 14.12.2017 veniva, in primo luogo, rilevato che i beni oggetto di divisione sono pervenuti alle odierne parti non solo dalla successione di e di – come prospettato in sede di citazione – Persona_1 Controparte_3 bensì anche da quella di;
venivano, altresì, invitate le parti a prendere posizione sulla Parte_10 eventuale disintegrità del contraddittorio, tenuto conto che dalla documentazione versata in atti emerge che l'immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604 appartiene a soggetti che non sono stati convenuti in giudizio. Infine, veniva fissata l'udienza del
21.2.2018 per la trattazione delle questioni sollevate d'ufficio.
Con comparsa del 20.2.2018 interveniva in giudizio sostenendo le ragioni Controparte_2 della pretesa avanzata da parte attrice.
All'udienza di comparizione del 21.2.2018 le parti chiedevano un rinvio al fine di addivenire ad una composizione bonaria della causa.
Dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti – motivati dallo svolgimento di trattative finalizzate a trovare un'intesa circa le condizioni di definizione del giudizio – con ordinanza del 3.1.2022 veniva formulata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa rivolta alle parti costituite.
Le parti, quindi, chiedevano – e ottenevano – diversi rinvii affermando di avere raggiunto un'intesa e ciò sino all'udienza del 15.10.2024 allorquando dichiaravano di non avere raggiunto un accordo e insistevano nei rispettivi atti.
5 La causa veniva, quindi, posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rimasta inevasa la questione sollevata d'ufficio con l'ordinanza del 14.12.2017 e tenuto conto che con il proprio intervento in giudizio – pur avendo certamente chiarito la Controparte_2 provenienza dei cespiti oggetto del giudizio (mediante la produzione del certificato di famiglia storico di che ha fatto luce sulla platea dei possibili chiamati alla sua successione, nonché delle Parte_10 visure ipocatastali relative agli immobili meglio descritti in atto di citazione) – ha senz'altro confermato la sussistenza di altri contitolari del cespite indicato al n. 5 dell'atto di citazione diversi dalle odierne parti (cfr. visura ipocatastale dell'immobile), con ordinanza del 25.4.2025 veniva rimessa la causa sul ruolo e veniva ordinato alle parti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c, di integrare il contraddittorio
“nei confronti dei titolari del bene immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604” e ciò in forza del disposto di cui all'art. 784 c.p.c.
All'udienza del 24.9.2025 le parti chiedevano un rinvio e il giudice – nel rinviare la causa all'udienza del 7.10.2025 – onerava parte attrice di produrre la prova dell'integrazione del contraddittorio disposta con l'ordinanza del 25.4.2025, ritualmente comunicata alle parti, entro e non oltre la data dell'1.10.2025 in considerazione dell'assenza di elementi da cui desumere l'ottemperanza dell'ordine impartito.
Infine, all'udienza del 7.10.2025, parte attrice rappresentava che in sede di mediazione le parti avevano rinunciato alla particella indicata dal giudice nell'ordine di integrazione del contraddittorio (“immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604”) e, in relazione all' integrazione del contraddittorio, evidenziava l'impossibilità di adempiervi stante il decesso dei titolari dell'immobile oggetto della comunione indivisa.
Il giudice, a questo punto, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa.
2. Estinzione del giudizio
Occorre preliminarmente chiarire che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, essendo emesso dal Tribunale in composizione monocratica (Cfr. Cassazione, Sentenza
n. 20631 del 7/10/2011; Sentenza n. 8092 del 28/4/2004).
Nel merito, il presente procedimento deve essere dichiarato estinto per manifesta inottemperanza dell'ordine impartito con il provvedimento del 25.4.2025, ritualmente comunicato alle parti del giudizio, con il quale – richiamato il disposto dell'art. 784 c.p.c. (“le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”) – veniva ordinato alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti dei titolari del bene immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto
6 in catasto al foglio 189, p.lla 604 mediante la notifica degli atti introduttivi del presente giudizio nonché della presente ordinanza, entro e non oltre il 15.6.2025.
Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha reiteratamente riconosciuto natura perentoria al termine concesso per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., ragione per la quale in caso di omesso l'adempimento ovvero di esecuzione irregolare dell'ordine non è neppure possibile assegnare un nuovo termine, peraltro neppure richiesto dalle odierne parti prima della scadenza del termine finale del 15.6.2025 (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
28043 del 5/10/2023 Sentenza n. 7460 del 14/4/2015; Sentenza n. 4370 del 19/3/2012; Sentenza n.
15062 del 5/8/2004).
Difatti, la mancata integrazione del contraddittorio delle parti litisconsorti necessarie, determinata dal mancato perfezionamento della notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice, determina l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione e ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 307, co. 3 c.p.c. (“Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria
e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., co. 3, e art. 307, co,
3 c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria”.si veda anche Cassazione, Sentenza n. 10246 del 18/10/1997).
Atteso che, come evidenziato, nel caso di specie il termine si è consumato senza che le parti abbiano ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio – essendo del tutto privo di pregio il rilievo del verosimile (e neppure documentato) decesso degli originari titolari dell'immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604) – e senza che sia intervenuta medio tempore la costituzione dei litisconsorti pretermessi, deve essere dichiara l'estinzione del giudizio.
Peraltro, occorre osservare che – nel precisare le proprie conclusioni in sede di udienza del 15.10.2024
– anche parte attrice si è riportata ai propri atti introduttivi, alle memorie depositate in corso di causa e alle istanze espresse a verbale, così implicitamente ribadendo la volontà di parte attrice di chiedere la divisione anche dell'immobile indicato nel punto 5 del proprio atto di citazione, non essendo mai intervenuta un'espressa rinuncia in tal senso in sede di giudizio, come emerge dall'espresso richiamo all'immobile sito a Gela nella via Gelone n. 1/A, distinto in catasto al foglio 189, p.lla 604 in sede di comparsa conclusionale del 16.12.2024.
7 Infine, con riguardo alle spese processuali, deve osservarsi che secondo il disposto di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c., esse devono rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate, soluzione che ben si attaglia al caso che ci occupa in considerazione del generale disinteresse manifestato da tutte le parti in causa nel dare impulso al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, il 7 ottobre 2025
Il Giudice
ET NE
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