TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 10273/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 11,25 innanzi alla dott.ssa Diletta Maria Grisanti, sono comparsi: per nessuno è comparso sino alle ore 11,26; Parte_1 per l'avv. MARCHESE MARCO, oggi sostituito dall'avv. Michela CP_1 Parte_2
Mozzato;
Il Giudice e invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opposta precisa le conclusioni come in atti, riportandosi in particolare alle note conclusive dell'8.1.2025 insistendo anche per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto altresì della mancata partecipazione alle ultime due udienze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 15,37.
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 23/1/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 15,37 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
nella controversia iscritta al n. 10273 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma (RM), via del Tritone n. 102, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cavallaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente - contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Tuscolana n. 1348, presso lo Studio dell'Avv. Marco Marchese che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, unitamente agli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- opposta - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 23/1/2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1183/2023, emesso dal Controparte_2
pagina 2 di 5 Tribunale di Venezia, all'esito del procedimento monitorio n. 7155/2023 r.g., con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'odierna opposta della somma pari a euro 8.900,26 oltre spese di procedura, previa eventuale autorizzazione alla chiamata del terzo deducendo in ordine Controparte_3 alla non debenza di alcunché tenuto conto del già avvenuto saldo di quanto dovuto mediante cessione del credito dell'importo pari a euro 33.398,15 avvenuta in data 28.10.2020, accertato nell'ambito di diverso giudizio svolto dinnanzi al Tribunale di Milano e dalla medesima vantato nei confronti della suddetta terza società, da cui l'eccepita carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, anche alla luce del giudicato implicito intervenuto sul rapporto debito/credito tra le parti del presente giudizio e sulla ricognizione sulla regolarità della cessione.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_2 del decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'asserito mancato saldo per euro 8.900,26, oltre interessi, della fattura n. 21/2020, emessa per euro 60.000,00 oltre iva (e, dunque, per complessivi euro 73.200,00) a fronte delle prestazioni rese in esecuzione del contratto di pilotaggio sottoscritto dalle parti in data 29.6.2020, e del perdurante inadempimento dell'opponente anche a fronte del sollecito inviatole. Parte opposta deduceva in particolare, previa opposizione alla chiamata del terzo estraneo alla vicenda, in merito alla mancata contestazione della sottoscrizione del contratto di pilotaggio e del mancato saldo della fattura per l'importo sopra indicato e di cui al monitorio, sia a titolo di capitale che di interessi, e della mancata produzione di alcuna documentazione a comprova dell'intervenuta cessione di credito nonché dell'irrilevanza della citata sentenza del Tribunale di Milano, alla luce della posteriorità di tale giudizio (introdotto con ricorso iscritto a ruolo in data 1.4.2021) rispetto all'asserita cessione, da cui l'infondatezza di quanto dedotto dall'opponente in merito alla carenza della propria legittimazione passiva.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza di discussione, celebrata in assenza di parte opponente, parte opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della propria controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. tenuto conto del contenuto dell'opposizione e del comportamento processuale tenuto.
L'opposizione è infondata e deve, dunque, essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come precisato in punto di fatto, parte opponente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando un unico motivo di opposizione avente ad oggetto l'eccepita carenza di legittimazione passiva della medesima a fronte della cessione di altro credito, di maggiore importo, asseritamente intervenuta tra le parti in data 28.10.2020.
Ebbene, come già evidenziato in sede di ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, parte opponente non ha proceduto alla specifica contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla CP_2 pagina 3 di 5 (esistenza del contratto e mancato saldo delle fatture emesse a seguito dell'esecuzione Controparte_2 delle relative prestazioni), limitandosi a dedurre in ordine, come detto, all'asserita intervenuta cessione del credito vantato dalla stessa nei confronti della in favore dell'odierna opposta, depositando Controparte_3 tuttavia la sola comunicazione invita alla società ceduta mentre alcunché a comprova dell'effettiva stipula tra cedente e cessionaria del contratto di cessione, anche ai fini della verifica dell'eventuale esonero di responsabilità pattuito in favore della medesima con inserimento della clausola tipica delle cessioni pro soluto.
Al contrario, risulta meritevole di condivisione quanto sostenuto da parte opposta, a comprova della non intervenuta cessione di alcun credito, circa la posteriorità del giudizio promosso dalla stessa odierna opponente, ritenutasi dunque ancora dotata della relativa legittimazione, nei confronti della CP_3 rispetto alla conclusione dell'asserita cessione.
[...]
Ed ancora, il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. nonché delle note conclusive da parte dell'opponente unitamente alla sua mancata partecipazione alle ultime due udienze, risultano circostanze sufficienti a riprovare la fondatezza della ricostruzione offerta dall'opposta nonché della richiesta di condanna della parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ed infatti, occorre evidenziare come la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c. e con queste cumulabile, v. Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2017, n.27623) è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte (peraltro avanzata nel caso di specie) né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2018, n.
22405).
Nella fattispecie, sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ad un'ulteriore somma ai sensi della richiamata norma, la quale va determinata in via equitativa, nella misura di euro 500,00, avuto riguardo all'importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro di riferimento (Cass. civ., 14 ottobre 2016, pagina 4 di 5 n. 20732), stanti, come detto, la genericità dell'unico motivo di opposizione formulato, la mancata produzione di idonea documentazione a sostegno e il comportamento processuale sopra evidenziato.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 10273/2023 come in epigrafe promossa, disattesa ogni eccezione contraria:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1183/2023, emesso dal
Tribunale di Venezia, all'esito del procedimento monitorio n. 7155/2023 r.g dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge nonché all'ulteriore somma di euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza e allegazione al verbale.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 5 di 5