Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00880/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Preiti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento della Prefettura di Torino – Sportello Unico Immigrazione, Prot. nr. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza cautelare n. 20 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. ED GI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS- presentava istanza ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34/2020 in data -OMISSIS- a favore del sig. -OMISSIS-.
2. Acquisiti i pareri di competenza, la Prefettura di Torino provvedeva a convocare le parti per la sottoscrizione del rapporto di lavoro in data -OMISSIS- alle ore 9.00. In tale sede gli interessati avrebbero dovuto consegnare la documentazione prescritta nella nota prot. n. -OMISSIS-.
3. Sennonché in data 26/08/2022 con nota prot. n. -OMISSIS- l’Amministrazione, in seguito alle risultanze emerse dall’Ufficio comunale competente in ordine alla non autenticità del documento attestante l’idoneità alloggiativa, inviava alle parti il preavviso di rigetto dell’istanza.
Specificamente, a seguito di istruttoria interna il Comune di Torino aveva segnalato all’Amministrazione la falsità della ricevuta di idoneità alloggiativa rappresentando, in particolare, che la ricevuta autentica del documento, corrispondeva ad una anagrafica diversa da quella riportata nella ricevuta in questione; infatti la ricevuta autentica, con numero di protocollo -OMISSIS-, corrispondeva al richiedente di nome -OMISSIS-, aveva come beneficiario -OMISSIS- ed era stata definita negativamente.
4. E in assenza di riscontri la Prefettura di Torino adottava il decreto di diniego prot. n. -OMISSIS-, quale conseguenza della produzione contraffatta dell’idoneità alloggiativa.
5. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, notificato il 17 novembre 2022 e corredato da istanza cautelare, con la quale il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale di disporre l’annullamento del sopraindicato decreto di diniego, affidandosi a un unico motivo di gravame, così rubricato “ Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità dell'istruttoria e violazione di legge con riferimento all'art. 103 D.L. nr. 34/2020 ”.
6. Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’integrale infondatezza dell’impugnativa.
7. Questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, con ordinanza n. 20/2023 respingeva l’istanza cautelare per assenza dei presupposti.
8. Giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione.
9. Con l’unico motivo il sig. -OMISSIS- contesta la legittimità del diniego in quanto, per consolidato orientamento normativo e giurisprudenziale, anche emerso con riguardo a precedenti procedure di emersione, l'idoneità alloggiativa non è prevista come requisito per il perfezionamento della procedura emersiva, né dall'art 103 del D.L. 34/2020, né tanto più dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020, sicché il rigetto non avrebbe potuto fondarsi su tale ragione.
10. Ebbene, in ragione di quanto di seguito esposto, il motivo è meritevole di accoglimento, sicché il ricorso deve essere accolto.
11. Il Collegio osserva la recente e più convincente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ravvisato come l'attestazione falsa di idoneità alloggiativa non determina il sorgere del presupposto per il rigetto dell’istanza di emersione ove emergano i presupposti fattuali e giuridici del c.d. falso innocuo, provocato dall’opera dell’intermediario incaricato dall’interessato per l’espletamento di una parte della procedura, e sempre che lo stesso si sia adoperato immediatamente, appena saputo della contraffazione del certificato, per ottenere e produrre la documentazione genuina (cfr. Cons. Stato, sez. III, 03.09.2025, n. 7194).
In dettaglio, nel seguente saliente passaggio motivazionale i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che:
“ 9.1. - In linea generale, preme evidenziare la riprovevolezza con cui l'ordinamento giuridico italiano guarda al mendacio commesso in materia migratoria: prendendo le mosse della disamina del corpus normativo speciale sull'emersione del 2020, viene in rilievo l'art. 103, co. 22, d.l. n. 34/2020 che introduce una fattispecie incriminatrice ad hoc nei confronti di "chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo", il quale "è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", senza tuttavia nulla aggiungere sulle sorti del sotteso procedimento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 del medesimo articolo che commina la nullità testuale ex art. 1344 cod. civ. del "contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero".
Ad una ricognizione più ampia del panorama normativo soccorrono poi altri indici interpretativi, di portata più generale, che testimoniano il disvalore attribuito dal legislatore nazionale alle condotte poste in essere da chi produce falsità documentali nel momento in cui si interfaccia con le Autorità italiane preposte al controllo dell'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato: si rileva, in particolare, nel testo unico sull'immigrazione l'art. 4, co. 2, giusta il quale "la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda" e l'art. 5, co. 8-bis, che reca una fattispecie incriminatrice di portata più generale ("Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni").
Orbene, l'esegesi combinata dei richiamati parametri normativi conduce plausibilmente ad affermare, quale principio generale della materia, l'inammissibilità della domanda di soggiorno basata su documentazione contraffatta o la revoca del permesso conseguito in modo fraudolento (arg. ex art. 9, co. 7, d.lgs. n. 286/1998) senza necessità di invocare l'applicazione in via analogica dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, non percorribile di primo acchito poiché siffatta previsione concerne la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione sostitutiva non veritiera - dunque ideologica, mentre nel caso di specie si è al cospetto di un vero e proprio falso materiale essendo state confezionate false attestazioni comunali in ordine al requisito di idoneità alloggiativa, oltre alla falsa carta di identità elettronica.
9.2. - Nondimeno, la ricostruzione normativa appena svolta peccherebbe di astrattezza laddove trascurasse la dirimente considerazione che, ad avviso del Collegio, nel caso di specie ricorre l'ipotesi del c.d. falso innocuo, essendosi lo straniero immediatamente adoperato, appena saputo della contraffazione dei certificati, per ottenere e produrre la documentazione genuina relativa all'immobile presso il quale era effettivamente ospitato, in particolare, la dichiarazione di ospitalità nel Comune di -OMISSIS-, il certificato di idoneità alloggiativa e lo stato di famiglia dell'ospitante.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, "si ha falso innocuo, od inutile, (e quindi, una concreta manifestazione di un "reato impossibile" per inesistenza dell'oggetto od inidoneità dell'azione ex art. 49 comma 2 c.p.) quando - secondo un giudizio da svolgersi ex ante - non v'era alcuna possibilità di offendere l'interesse protetto" (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2016, n. 3014). La figura - di derivazione penalistica - può trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che il dato normativo rappresentato dall'art. 5 del D.M. 27 maggio 2020 non contempla, tra i requisiti di ammissibilità della domanda di emersione di rapporti di lavoro, l'attestazione dell'idoneità alloggiativa, sulla quale si è appuntata la condotta del datore dell'appellante. Essa rileva piuttosto, ex art. 5-bis del d.lgs. n. 286/1998, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra datore e prestatore di lavoro, essendo richiesta dalla norma di legge soprammenzionata "la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
In più, da un'attenta disamina della documentazione in atti emerge come lo straniero fosse ignaro, prima della notifica avvenuta in data 4 luglio 2022 del preavviso di rigetto, dell'effettivo contenuto dei documenti presentati e della circostanza che la dichiarazione e i certificati esibiti fossero falsi. Avendo il cittadino extracomunitario fatto incolpevolmente affidamento su un intermediario che lo assisteva nelle varie fasi della procedura di emersione (ivi compresa quella di preparazione della documentazione richiesta per l'emersione) a causa della mancata conoscenza della lingua italiana e dell'incapacità di leggere atti scritti in tale idioma, il falso che viene qui in rilievo non è ascrivibile subiettivamente allo straniero, plausibilmente tratto in inganno dall'intermediario malevolo, come desumibile dal fatto che l'appellante ha prontamente disconosciuto quanto prodotto in allegato alla richiesta ex art. 103 d.l. n. 34/2020 per poi surrogarlo immediatamente con la documentazione autentica.
10. - L'innocuità del falso in cui è incappato incolpevolmente l'appellante unitamente alla sua condotta pienamente riparatoria conducono il Collegio ad escludere che la falsità documentale possa rivestire efficacia viziante nel procedimento in esame. Ne costituisce ulteriore riprova la circostanza che, a seguito delle osservazioni di replica dello straniero corredate dalla produzione della documentazione genuina, la stessa Prefettura di Mantova, come emerge dalla nota protocollo -OMISSIS- depositata in giudizio il 19 dicembre 2022, ha disposto accertamenti - effettuati poi dal Corpo di Polizia Locale di -OMISSIS- - sul secondo domicilio dichiarato dall'appellante in risposta al preavviso di rigetto del 4 luglio 2022.
La circostanza appena indicata, innanzitutto, sconfessa quanto affermato dal TAR nella sentenza gravata per escludere il beneficio dell'emersione, ossia che, basandosi la procedura di cui si discute "su dichiarazioni del datore di lavoro, che costituiscono prova del possesso dei requisiti, salvo prova contraria fornita dallo Sportello Unico", la produzione "di documentazione non genuina non può essere sanata da successive produzioni, in quanto rappresenta una violazione degli obblighi di correttezza e leale collaborazione". In proposito, il Collegio non ritiene di poter condividere l'argomento per cui "il datore di lavoro e il lavoratore formano un'unica controparte rispetto alle autorità nazionali chiamate a valutare l'istanza di emersione, e dunque le conseguenze sanzionatorie di carattere oggettivo, come l'esclusione dalla sanatoria, non possono essere differenziate in base alla posizione rispettivamente assunta all'interno del rapporto di lavoro", dovendosi tutelare l'interesse del cittadino straniero a partecipare attivamente al procedimento avviato dall'Amministrazione, anche consentendogli di sanare eventuali carenze documentali imputabili - come nel caso di specie - esclusivamente al datore di lavoro, specie in una procedura, come quella di emersione, volta a promuovere la regolarizzazione dello status giuridico e/o lavorativo della persona extra-comunitaria presente in Italia” .
12. Ebbene, non vi è dubbio alcuno che anche nel caso di specie emergono le medesime circostanze fattuali per ravvisare la sussistenza del falso innocuo nei confronti del -OMISSIS-, in quanto è dimostrato in atti che:
- la falsità del certificato di idoneità alloggiativa è il frutto dell’attività di un professionista incaricato dal ricorrente;
- il ricorrente, una volta appreso del falso, ha prontamente proceduto al suo disconoscimento attraverso apposita istanza di riesame del 7 settembre 2022, con allegata produzione di un nuovo certificato idoneità alloggiativa rilasciato dal -OMISSIS-; istanza che, però, non è stata accolta dalla Prefettura con la nota del 2.11.2022, meramente conformativa del gravato diniego.
A tale quadro si aggiunge, peraltro, la circostanza della regolarità della documentazione prodotta dal ricorrente con riferimento alla propria posizione lavorativa. Sarebbe, pertanto, contrario alla finalità di regolarizzazione il perseguimento di interpretazione della normativa in analisi eccessivamente formalistiche.
13. In conclusione, alla luce di quanto esposto il motivo è fondato.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il gravato provvedimento di rigetto della Prefettura di Torino – Sportello Unico Immigrazione, Prot. nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
La novità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento della Prefettura di Torino – Sportello Unico Immigrazione, Prot. nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
EL ER, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
ED GI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED GI SS | EL ER |
IL SEGRETARIO