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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3697 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Sergio Parte_1
appellante contro e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Emiddio De Simone
appellati
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1224/2017 del Giudice di Pace di
Cava dè Tirreni in materia di risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto di citazione notificato in data 10/12/2014 , quale Controparte_1
proprietario, e , quale conduttrice, dell'appartamento sito in Controparte_2
Cava de' Tirreni alla Via T. di Savoia n. 1, convenivano in giudizio Parte_1
quale proprietaria del sovrastante lastrico solare affinché, previo accertamento delle infiltrazioni e dei danni, fosse dichiarata la responsabilità di e Parte_1
per l'effetto la condanna della stessa:
-alla realizzazione di tutte quelle opere o accorgimenti necessari ed idonei ad impedire per il futuro il ripetersi di ulteriori fenomeni di infiltrazioni
-al risarcimento di tutti i danni indicati complessivamente in € 7.500,00 – di cui quanto ad € 5000,00 per danno materiale causato all'immobile di proprietà di
, nonché quanto ad € 2500,00 per danno sia materiale che non Controparte_1
e di qualsiasi tipo, natura e specie cagionato nei confronti di Controparte_2
e del suo nucleo familiare. Costituitasi in giudizio, preliminarmente, tra l'altro, eccepiva il Parte_1
difetto di competenza per valore del giudice adito, per essere competente il
Giudice di Pace di Cava de' Tirreni.
Con ordinanza del 15/01/2016, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l'eccezione preliminare di incompetenza per valore dichiarando, per il combinato disposto degli art. 7, 10, 38, 50 e 103 cpc, la propria incompetenza per essere competente il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni. Assegnava alle parti termine di 90 giorni per la riassunzione del procedimento.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 15/02/2016 gli attori adivano il
Giudice di Pace di Cava de' Tirreni. Costituito ritualmente il contraddittorio, istruita la causa, escussi i testi e conferito incarico al CTU, gli attori concludevano per la:
1. declaratoria di condanna alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle problematiche;
2. la condanna al risarcimento dei danni quantificati e contenuti in € 5.000,00 per;
3. la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 2500,00 per CP_2
.
[...]
La convenuta contestate le risultanze peritali per quanto di ragione Parte_1
sia nell'an che nel quantum, concludeva eccependo l'incompetenza per valore del Giudice adito;
chiedendo il rigetto della domanda nel merito, ovvero in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedendo disporsi una sostanziale riduzione dell'importo dei danni come quantificati dal CTU.
Il Giudice adito dichiarava la propria competenza per valore e nel merito con sentenza n. 1224/2017 accoglieva le domande attoree condannando la convenuta al risarcimento dei danni arrecati, alle spese legali e di CTU. Con atto di citazione in appello e contestuale istanza di sospensione ex art. 283 cpc notificato in data 21/06/2017 impugnava detta sentenza Parte_1
deducendo a motivi:
-nullità della sentenza di prime cure per omessa pronuncia in ordine alla esecuzione dei lavori;
superamento dei limiti di competenza per valore;
-erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
-ingiusta e spropositata condanna alle spese legali.
Si costituivano e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, nel merito, chiedendo dichiararsi infondato il gravame stante la corretta motivazione in fatto e diritto della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni differimenti per il carico di ruolo, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28.11.2024.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate, i motivi e la ulteriore domanda in ordine alla quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con riferimento innanzitutto alla competenza per valore, nella memoria conclusionale, parte appellante riproponeva l'eccezione di incompetenza, questa volta rispetto al Giudice di Pace in precedenza da essa stessa indicato come competente. Eccezione, oltre che infondata, tardiva, considerato che l'incompetenza per valore, al pari di quella per territorio, può essere eccepita solo fino alla prima udienza di trattazione e non oltre.
L'eccezione, tra l'altro, è inammissibile, tenuto conto che la competenza del
G.d.P. di Cava dei Tirreni si era radicata proprio in ragione della precedente eccezione sollevata dalla convenuta.
E', quindi, opportuno richiamare l'art. 44 C.p.c. che così dispone: “L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [disp. att. 125], salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28”.
In ipotesi similari, quindi, se le parti non propongono il regolamento, la competenza non potrà più essere contestata, nemmeno come eccezione, innanzi al giudice dichiarato competente, tenuto conto che l'ordinanza che dichiara contestualmente l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata e la competenza del giudice in essa indicato acquista efficacia di giudicato.
Ciò premesso, l'appello è inammissibile per carenza di interesse sul punto dell'omessa pronunzia da parte del primo giudice “alla condanna della convenuta alla realizzazione di tutte quelle opere o accorgimenti Parte_1
necessari ed idonei ad impedire il ripetersi di ulteriori fenomeni infiltrativi”.
Invero, la legittimazione alla proposizione di un autonomo e specifico motivo di impugnazione, relativamente ad una presunta o reale ipotesi di vizio di omessa pronuncia, compete solo ed esclusivamente a chi quella domanda aveva proposto in giudizio, mentre deve escludersi in capo alla controparte. Tale principio è stato ripetutamente e univocamente espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione in numerose pronunzie (Cfr., sul punto, Cass., Sez. I, 9 maggio 2013, n. 11012; Cass., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10436; Cass. Sez. Lav.,
11 ottobre 1996, n. 8905).
Invero, in sintonia con la costante giurisprudenza già innanzi richiamata, il potere di impugnazione spetta alla parte che abbia proposto la domanda non decisa e che, per converso, deve escludersi in capo alla controparte, poiché quest'ultima, da un lato, non potrebbe considerarsi soccombente e, dall'altro, non subirebbe alcun pregiudizio da una tale carenza di decisione.
Quanto alla doglianza di parte appellante avente ad oggetto l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie correttamente il giudice di prime cure ha così motivato: “dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla prova testimoniale e dalla Ctu depositata in atti redatta dall'Ing. , che Persona_1
si ritiene di condividere, risulta sufficientemente provata la causa e la natura delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza di proprietà della convenuta derivanti da un non esaustivo e definitivo intervento di manutenzione straordinaria eseguito sul terrazzo nella proprietà che non ha Parte_1
prodotto migliorie in quanto persistono evidenti tracce del fenomeno denunciato”.
Del resto, anche i testi di parte convenuta hanno confermato l'esistenza e persistenza negli anni dei problemi infiltrativi a carico dell'appartamento attoreo nonché gli interventi non risolutivi effettuati sul terrazzo di proprietà della convenuta.
Sia i testimoni che la consulenza tecnica di ufficio, condivisibile dal punto di vista tecnico e logico, hanno inequivocabilmente dimostrato la sussistenza del nesso causale fra infiltrazioni e difetti presenti sul terrazzo della proprietà Pt_1
(vedasi anche le foto prodotte in atti).
[...] La “prova della specifica imputabilità soggettiva del danno” (Cass. S.U.
9449/16) per difetto di manutenzione del terrazzo configura ai sensi dell'art. 2051 c.c. il nesso di causalità fra danno e cosa in custodia, con conseguente responsabilità in capo alla custode Parte_1
I danni da risarcire sono stati provati in giudizio in virtù della documentazione acquisita in atti, nonché per effetto della prova testimoniale e della inequivocabile CTU.
Condivisibile risulta altresì il distinguo del CTU fra fenomeni infiltrativi e fenomeni di umidità dipendenti o meno dai primi.
Infine, anche la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è esente da censure in considerazione dell'effettiva manifesta fondatezza della domanda attorea (ribadita in questa sede).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
La domanda di parte appellata ex art. 96 cpc va, invece, disattesa non ravvisandosi comunque mala fede o colpa grave nell'infondato appello.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del giudizio, che liquida in euro 5077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato. Così deciso in Nocera Inferiore il 23/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3697 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Sergio Parte_1
appellante contro e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Emiddio De Simone
appellati
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1224/2017 del Giudice di Pace di
Cava dè Tirreni in materia di risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto di citazione notificato in data 10/12/2014 , quale Controparte_1
proprietario, e , quale conduttrice, dell'appartamento sito in Controparte_2
Cava de' Tirreni alla Via T. di Savoia n. 1, convenivano in giudizio Parte_1
quale proprietaria del sovrastante lastrico solare affinché, previo accertamento delle infiltrazioni e dei danni, fosse dichiarata la responsabilità di e Parte_1
per l'effetto la condanna della stessa:
-alla realizzazione di tutte quelle opere o accorgimenti necessari ed idonei ad impedire per il futuro il ripetersi di ulteriori fenomeni di infiltrazioni
-al risarcimento di tutti i danni indicati complessivamente in € 7.500,00 – di cui quanto ad € 5000,00 per danno materiale causato all'immobile di proprietà di
, nonché quanto ad € 2500,00 per danno sia materiale che non Controparte_1
e di qualsiasi tipo, natura e specie cagionato nei confronti di Controparte_2
e del suo nucleo familiare. Costituitasi in giudizio, preliminarmente, tra l'altro, eccepiva il Parte_1
difetto di competenza per valore del giudice adito, per essere competente il
Giudice di Pace di Cava de' Tirreni.
Con ordinanza del 15/01/2016, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l'eccezione preliminare di incompetenza per valore dichiarando, per il combinato disposto degli art. 7, 10, 38, 50 e 103 cpc, la propria incompetenza per essere competente il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni. Assegnava alle parti termine di 90 giorni per la riassunzione del procedimento.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 15/02/2016 gli attori adivano il
Giudice di Pace di Cava de' Tirreni. Costituito ritualmente il contraddittorio, istruita la causa, escussi i testi e conferito incarico al CTU, gli attori concludevano per la:
1. declaratoria di condanna alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle problematiche;
2. la condanna al risarcimento dei danni quantificati e contenuti in € 5.000,00 per;
3. la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 2500,00 per CP_2
.
[...]
La convenuta contestate le risultanze peritali per quanto di ragione Parte_1
sia nell'an che nel quantum, concludeva eccependo l'incompetenza per valore del Giudice adito;
chiedendo il rigetto della domanda nel merito, ovvero in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedendo disporsi una sostanziale riduzione dell'importo dei danni come quantificati dal CTU.
Il Giudice adito dichiarava la propria competenza per valore e nel merito con sentenza n. 1224/2017 accoglieva le domande attoree condannando la convenuta al risarcimento dei danni arrecati, alle spese legali e di CTU. Con atto di citazione in appello e contestuale istanza di sospensione ex art. 283 cpc notificato in data 21/06/2017 impugnava detta sentenza Parte_1
deducendo a motivi:
-nullità della sentenza di prime cure per omessa pronuncia in ordine alla esecuzione dei lavori;
superamento dei limiti di competenza per valore;
-erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
-ingiusta e spropositata condanna alle spese legali.
Si costituivano e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, nel merito, chiedendo dichiararsi infondato il gravame stante la corretta motivazione in fatto e diritto della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni differimenti per il carico di ruolo, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28.11.2024.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate, i motivi e la ulteriore domanda in ordine alla quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con riferimento innanzitutto alla competenza per valore, nella memoria conclusionale, parte appellante riproponeva l'eccezione di incompetenza, questa volta rispetto al Giudice di Pace in precedenza da essa stessa indicato come competente. Eccezione, oltre che infondata, tardiva, considerato che l'incompetenza per valore, al pari di quella per territorio, può essere eccepita solo fino alla prima udienza di trattazione e non oltre.
L'eccezione, tra l'altro, è inammissibile, tenuto conto che la competenza del
G.d.P. di Cava dei Tirreni si era radicata proprio in ragione della precedente eccezione sollevata dalla convenuta.
E', quindi, opportuno richiamare l'art. 44 C.p.c. che così dispone: “L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [disp. att. 125], salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28”.
In ipotesi similari, quindi, se le parti non propongono il regolamento, la competenza non potrà più essere contestata, nemmeno come eccezione, innanzi al giudice dichiarato competente, tenuto conto che l'ordinanza che dichiara contestualmente l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata e la competenza del giudice in essa indicato acquista efficacia di giudicato.
Ciò premesso, l'appello è inammissibile per carenza di interesse sul punto dell'omessa pronunzia da parte del primo giudice “alla condanna della convenuta alla realizzazione di tutte quelle opere o accorgimenti Parte_1
necessari ed idonei ad impedire il ripetersi di ulteriori fenomeni infiltrativi”.
Invero, la legittimazione alla proposizione di un autonomo e specifico motivo di impugnazione, relativamente ad una presunta o reale ipotesi di vizio di omessa pronuncia, compete solo ed esclusivamente a chi quella domanda aveva proposto in giudizio, mentre deve escludersi in capo alla controparte. Tale principio è stato ripetutamente e univocamente espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione in numerose pronunzie (Cfr., sul punto, Cass., Sez. I, 9 maggio 2013, n. 11012; Cass., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10436; Cass. Sez. Lav.,
11 ottobre 1996, n. 8905).
Invero, in sintonia con la costante giurisprudenza già innanzi richiamata, il potere di impugnazione spetta alla parte che abbia proposto la domanda non decisa e che, per converso, deve escludersi in capo alla controparte, poiché quest'ultima, da un lato, non potrebbe considerarsi soccombente e, dall'altro, non subirebbe alcun pregiudizio da una tale carenza di decisione.
Quanto alla doglianza di parte appellante avente ad oggetto l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie correttamente il giudice di prime cure ha così motivato: “dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla prova testimoniale e dalla Ctu depositata in atti redatta dall'Ing. , che Persona_1
si ritiene di condividere, risulta sufficientemente provata la causa e la natura delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza di proprietà della convenuta derivanti da un non esaustivo e definitivo intervento di manutenzione straordinaria eseguito sul terrazzo nella proprietà che non ha Parte_1
prodotto migliorie in quanto persistono evidenti tracce del fenomeno denunciato”.
Del resto, anche i testi di parte convenuta hanno confermato l'esistenza e persistenza negli anni dei problemi infiltrativi a carico dell'appartamento attoreo nonché gli interventi non risolutivi effettuati sul terrazzo di proprietà della convenuta.
Sia i testimoni che la consulenza tecnica di ufficio, condivisibile dal punto di vista tecnico e logico, hanno inequivocabilmente dimostrato la sussistenza del nesso causale fra infiltrazioni e difetti presenti sul terrazzo della proprietà Pt_1
(vedasi anche le foto prodotte in atti).
[...] La “prova della specifica imputabilità soggettiva del danno” (Cass. S.U.
9449/16) per difetto di manutenzione del terrazzo configura ai sensi dell'art. 2051 c.c. il nesso di causalità fra danno e cosa in custodia, con conseguente responsabilità in capo alla custode Parte_1
I danni da risarcire sono stati provati in giudizio in virtù della documentazione acquisita in atti, nonché per effetto della prova testimoniale e della inequivocabile CTU.
Condivisibile risulta altresì il distinguo del CTU fra fenomeni infiltrativi e fenomeni di umidità dipendenti o meno dai primi.
Infine, anche la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è esente da censure in considerazione dell'effettiva manifesta fondatezza della domanda attorea (ribadita in questa sede).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
La domanda di parte appellata ex art. 96 cpc va, invece, disattesa non ravvisandosi comunque mala fede o colpa grave nell'infondato appello.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del giudizio, che liquida in euro 5077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato. Così deciso in Nocera Inferiore il 23/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo