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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9207 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dell' 11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa recante il n. 2252/25 R.G. vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Scognamiglio;
Parte_1 و
ricorrente
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo e Maria Grazia Controparte_1
Vasaturo;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.2025, il ricorrente in epigrafe premesso di essere stato dipendente della Controparte_1 dall'1.10.2009 con le mansioni di Guardia Particolare Giurata ed inquadramento al IV livello CCNL per i dipendenti dagli istituti, le imprese, i Consorzi e le
Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di vigilanza privata, e/o servizi fiduciari", dell' 8 aprile 2013 -, deduceva di essere stato licenziato senza alcun preavviso il 9.2.2023 ed il giorno successivo assunto da altro istituto di vigilanza a seguito di procedura di cambio d'appalto e accordo tra appaltatore uscente ed entrante. Egli lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL di categoria ed agiva in giudizio per sentir riconoscere i propri crediti derivanti dal mancato riconoscimento del preavviso di licenziamento, ex art. 139, CCNL, dalla errata applicazione copertura economica, ex art 109, CCNL ed, infine, dal mancato riconoscimento elemento distinto della retribuzione, ex art 29 CCNL.
Agiva, quindi, in giudizio per sentir condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 11.476,20, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria al 31.05.2024 di cui: € 8.993,93 per differenze retributive, € 1.822,05 per indennità di mancato preavviso ed € 660,91 per differenza TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese. La Controparte_2 costituitasi tempestivamente in giudizio argomentava diffusamente sulla infondatezza in diritto ed in fatto delle avverse pretese e concludeva per il rigetto del ricorso. All'esito della discussione svolta, all'odierna udienza dell'11.12.2025, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, integralmente rigettato.
Il ricorrente ha, in primo luogo, rivendicato la pretesa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso fondandola sulla previsione di cui all'art. 139 CCNL secondo cui: "Ai dell'art. 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.".
Nelle note autorizzate il ricorrente, a sostegno del proprio assunto sulla spettanza dell'indennità sostituiva del preavviso, ha richiamato la pronuncia della Cassazione n. 27140 del 21.10.2024 che ha affermato che il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato e così anche nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto. Il principio, invero, è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte quando ha affrontato le questioni, agitate anche nell'odierno giudizio, sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso (cfr.ex multis Cass. n. 29154 del 31.10.2024, Cass. n. 31732 del 10.12.2024, Cass. n. 940 del 10.1.2024).
Tuttavia, muovendo dalla regola generale posta dall'art. 2118 c.c. secondo cui, in caso di recesso senza giusta causa del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso - che, quindi, presuppone un licenziamento la "
Corte di legittimità ha ritenuto l'operatività del principio richiamato nei casi in cui il giudice del merito avesse adeguatamente motivato in ordine alla inconfigurabilità, nel caso concreto, di un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro anche per non essere stata prevista dalla disciplina collettiva l'esclusione della corresponsione dell'indennità di preavviso. Solo in questi ultimi casi, infatti, non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, "nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro".
Ebbene, in tutti i casi nei quali la Suprema Corte ha affermato il diritto del lavoratore coinvolto in una procedura di cambio appalto all'indennità di mancato preavviso ha sempre posto a fondamento della propria decisione non solo il rilievo della mancanza nella contrattazione collettiva applicabile di una previsione che escludesse la corresponsione di tale indennità – in tal modo derogando alla regola generale di cui all'art. 2118 c.c. ma anche la constatazione dell'esistenza di norme
-
contrattuali che qualificavano il cambio appalto in termini di licenziamento (In particolare, la Corte si è pronunciata sull' “articolo 6 CCNL 30 Aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale che prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante" soprattutto laddove "Nella dichiarazione congiunta in calce all'articolo 6 (le parti, n.d.r.) hanno espressamente ribadito che "le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante presenzi della legge 15 luglio 1996 numero 604 articolo tre e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante" cfr. ex multis: Cass. n. 27140/2024 richiamata dal ricorrente;
Cass. 1148 del 21.1.2014; Cass. n. 9195 del 7.6.2012).
L'art. 27 del CCNL Vigilanza Privata, applicabile al caso in esame, disciplina le modalità di attuazione della procedura di cambio appalto stabilendo l'assunzione dei lavoratori da parte dell'istituto subentrante con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, con il mantenimento del livello economico e normativo, dell'anzianità convenzionale e degli scatti di anzianità.
La norma richiamata, dopo aver precisato - al comma 9- che si tratta di disciplina "vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli istituti di vigilanza ...tenuti all'applicazione del CCNL...", nelle note a verbale prevede che “Le Parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cui è presente articolo il presupposto richiesto dal DL 31/12/2007 n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del CCNL, le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate in ragione dei cambi di appalto, sia per le loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 24 della legge 223 del luglio 1991 e successive modificazioni in materia di licenziamenti collettivi
Le parti collettive, quindi, hanno inteso dettare la disciplina relativa all'ipotesi - fisiologica nel caso di appalto di servizi – del c.d. “cambio appalto” per evitare negative ricadute occupazionali sui
-
dipendenti della impresa che ha cessato l'appalto - ai quali è stata garantita la "continuazione" del rapporto di lavoro, sostanzialmente alle medesime condizioni, con l'impresa subentrante - attraverso il meccanismo della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'impresa cedente. Le parti collettive hanno, quindi, escluso la riconducibilità della cessazione del rapporto ad un'ipotesi di recesso datoriale indicando come modalità ordinaria di estinzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessata quella della risoluzione consensuale.
Non può, quindi, riconoscersi al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso venendo in rilievo di un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, non ricorrendo in tale ipotesi le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., Né il ricorrente ha dedotto che nello specifico concreto, il suo rapporto di lavoro sia cessato per effetto di licenziamento intimato senza rispetto del termine di preavviso e non in via consensuale come, invece, previsto dalla disciplina collettiva.
La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso va, pertanto, rigettata. Il ricorrente ha anche denunciato un'errata applicazione della copertura economica, ex art 109 CCNL di riferimento in quanto “non è stato ricompreso tra gli elementi fissi della retribuzione e pertanto non è stato computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e indiretti incluso il tfr generando così differenza retributive" di cui chiede il pagamento. La domanda è infondata per i condivisibili ed articolati motivi di cui a precedenti sentenze di questo Tribunale e della Corte di Appello (cfr. in particolare Trib. Napoli n. 2066/24 e C.App. Napoli n. 700/25) alle quali si rinvia ex art. 118 disp.att. c.p.c. E' noto che in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti, quali tredicesima, ferie, festività, ex festività soppresse ecc., non vige un principio di omnicomprensività, per cui i diversi emolumenti vanno computati, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Deve, quindi, richiamarsi la disciplina collettiva applicabile. L'art. 109 CCNL 2013 prevede che: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo...concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi. "
Sostiene il ricorrente che la copertura economica costituisce elemento fisso della retribuzione anche considerata la sua natura di acconto sui futuri incrementi retributivi e che, pertanto, debba rientrare tra quegli elementi considerati utili dall'art. 141 CCNL ai fini della quantificazione del TFR.
Il contratto collettivo prevede tre diverse nozioni di retribuzione:
-all'art. 105 - Retribuzione Normale - che recita "Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente contratto quella costituita dai seguenti elementi: 1) salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2) eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art.11;
-all'art. 106 -Salario unico nazionale paga base tabellare conglobata: il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale dell'indennità di contingenza e dell'elemento distinto della retribuzione.
La copertura economica di cui all'articolo 109 non è dunque prevista dall'articolo 105 come componente della retribuzione normale, né essa rientra nel salario unico nazionale di cui all'art. 106
e non vi rientra per svariati motivi: in primo luogo, perché non è espressamente previsto;
in secondo luogo, perché l'articolo 106 prevede testualmente che “gli importi della tabella (paga base tabellare conglobata)sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori per il periodo 1 Febbraio 2013 - 31 dicembre 2015 una dinamica salariale congrua e compatibile a mente di quanto considerato nel successivo articolo 109 copertura economica. Infatti, al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo 2013, destinato a valere per un triennio, non era prevista la corresponsione della copertura economica per la quale invece era stata prevista la decorrenza Marzo 2016;
-In terzo luogo perché il contributo economico non può in alcun modo assimilarsi all'indennità di vacanza contrattuale che, invece, costituisce invece elemento del salario;
si tratta, infatti, di istituti diversi sia quanto al nomen loro attribuito, sia quanto alla fonte istitutiva, sia al periodo di tempo cui si riferiscono, sia quanto ai criteri individuati per la rispettiva quantificazione (l'uno in modo fisso e l'altro in modo variabile), pur se accomunati da una analoga ratio;
-Un quarto luogo, avuto riguardo al successivo comportamento delle parti negoziali che con il nuovo CCNL 2023 hanno previsto che “l'elemento di copertura economico sin qui erogato ai sensi dell'art. 109 ... pari ad euro 20 mensili...a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente di accordo cessa di essere erogato a tale titolo"; Ebbene se le parti avessero considerato la copertura economica quale elemento del salario unico tale previsione non avrebbe avuto ragion d'essere e lo stesso richiamo al titolo dell'avvenuta erogazione sottolinea la correttezza di tale ricostruzione.
La copertura economica rientra, quindi, solo nella nozione di retribuzione di fatto ex art. 112 CCNL che contempla quegli elementi che non possono essere utilizzati come base di calcolo per la determinazione del tfr e degli altri istituti di natura indiretta;
a mente dell'articolo 112 per retribuzione di fatto si intende quella costituita dai seguenti elementi: a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata); b) eventuali terzi elementi;
c) eventuali scatti di anzianità; d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;
e) eventuali superminimi ed assegni ad personam e, quindi, di quegli elementi che, come la copertura economica, abbiano il requisito della continuità (sebbene di natura provvisoria) ed il carattere retributivo o indennitario.
Infine, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'e.d.r., ex art 29 CCNL che prevede l'istituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore della Vigilanza Privata, con un contributo a carico del datore di lavoro. In assenza del versamento di tale contributo, il regolamento FASIV prevede la sospensione della copertura assicurativa del lavoratore.
In caso di inadempimento datoriale, ai sensi del richiamato art. 29, il datore di lavoro dovrà corrispondere al proprio dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad € 30,00 lordi mensili, e che rientra nella retribuzione di fatto, ex art 105 del medesimo CCNL.
L'onere della prova di tale versamento incombe sul datore di lavoro che ha dato adeguata prova dell'adempimento del proprio obbligo producendo una email proveniente dal Fondo Fasiv - la cui paternità non è stata seriamente contestata - da cui emerge la regolare iscrizione del ricorrente al fondo ed il regolare versamento dei premi dovuti fino a Febbraio 2023. D'altra parte, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato il fatto di non aver potuto usufruire dei servizi del fondo a causa dell'inadempimento datoriale mancando la prova documentale di qualunque richiesta in tal senso rivolta dal lavoratore al fondo.
Tardiva infine la contestazione sollevata genericamente dal ricorrente in corso di causa che ha denunciato la tardività dell'adempimento datoriale.
Il ricorso va pertanto rigettato integralmente. Tenuto conto della diversità di orientamenti registrati dalla giurisprudenza sulle questioni oggetto di controversia le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell' intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
-Rigetta ricorso;
-Compensa tra le parti le spese di lite Napoli 11 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dell' 11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa recante il n. 2252/25 R.G. vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Scognamiglio;
Parte_1 و
ricorrente
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo e Maria Grazia Controparte_1
Vasaturo;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.2025, il ricorrente in epigrafe premesso di essere stato dipendente della Controparte_1 dall'1.10.2009 con le mansioni di Guardia Particolare Giurata ed inquadramento al IV livello CCNL per i dipendenti dagli istituti, le imprese, i Consorzi e le
Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di vigilanza privata, e/o servizi fiduciari", dell' 8 aprile 2013 -, deduceva di essere stato licenziato senza alcun preavviso il 9.2.2023 ed il giorno successivo assunto da altro istituto di vigilanza a seguito di procedura di cambio d'appalto e accordo tra appaltatore uscente ed entrante. Egli lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL di categoria ed agiva in giudizio per sentir riconoscere i propri crediti derivanti dal mancato riconoscimento del preavviso di licenziamento, ex art. 139, CCNL, dalla errata applicazione copertura economica, ex art 109, CCNL ed, infine, dal mancato riconoscimento elemento distinto della retribuzione, ex art 29 CCNL.
Agiva, quindi, in giudizio per sentir condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 11.476,20, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria al 31.05.2024 di cui: € 8.993,93 per differenze retributive, € 1.822,05 per indennità di mancato preavviso ed € 660,91 per differenza TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese. La Controparte_2 costituitasi tempestivamente in giudizio argomentava diffusamente sulla infondatezza in diritto ed in fatto delle avverse pretese e concludeva per il rigetto del ricorso. All'esito della discussione svolta, all'odierna udienza dell'11.12.2025, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, integralmente rigettato.
Il ricorrente ha, in primo luogo, rivendicato la pretesa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso fondandola sulla previsione di cui all'art. 139 CCNL secondo cui: "Ai dell'art. 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.".
Nelle note autorizzate il ricorrente, a sostegno del proprio assunto sulla spettanza dell'indennità sostituiva del preavviso, ha richiamato la pronuncia della Cassazione n. 27140 del 21.10.2024 che ha affermato che il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato e così anche nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto. Il principio, invero, è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte quando ha affrontato le questioni, agitate anche nell'odierno giudizio, sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso (cfr.ex multis Cass. n. 29154 del 31.10.2024, Cass. n. 31732 del 10.12.2024, Cass. n. 940 del 10.1.2024).
Tuttavia, muovendo dalla regola generale posta dall'art. 2118 c.c. secondo cui, in caso di recesso senza giusta causa del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso - che, quindi, presuppone un licenziamento la "
Corte di legittimità ha ritenuto l'operatività del principio richiamato nei casi in cui il giudice del merito avesse adeguatamente motivato in ordine alla inconfigurabilità, nel caso concreto, di un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro anche per non essere stata prevista dalla disciplina collettiva l'esclusione della corresponsione dell'indennità di preavviso. Solo in questi ultimi casi, infatti, non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, "nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro".
Ebbene, in tutti i casi nei quali la Suprema Corte ha affermato il diritto del lavoratore coinvolto in una procedura di cambio appalto all'indennità di mancato preavviso ha sempre posto a fondamento della propria decisione non solo il rilievo della mancanza nella contrattazione collettiva applicabile di una previsione che escludesse la corresponsione di tale indennità – in tal modo derogando alla regola generale di cui all'art. 2118 c.c. ma anche la constatazione dell'esistenza di norme
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contrattuali che qualificavano il cambio appalto in termini di licenziamento (In particolare, la Corte si è pronunciata sull' “articolo 6 CCNL 30 Aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale che prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante" soprattutto laddove "Nella dichiarazione congiunta in calce all'articolo 6 (le parti, n.d.r.) hanno espressamente ribadito che "le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante presenzi della legge 15 luglio 1996 numero 604 articolo tre e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante" cfr. ex multis: Cass. n. 27140/2024 richiamata dal ricorrente;
Cass. 1148 del 21.1.2014; Cass. n. 9195 del 7.6.2012).
L'art. 27 del CCNL Vigilanza Privata, applicabile al caso in esame, disciplina le modalità di attuazione della procedura di cambio appalto stabilendo l'assunzione dei lavoratori da parte dell'istituto subentrante con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, con il mantenimento del livello economico e normativo, dell'anzianità convenzionale e degli scatti di anzianità.
La norma richiamata, dopo aver precisato - al comma 9- che si tratta di disciplina "vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli istituti di vigilanza ...tenuti all'applicazione del CCNL...", nelle note a verbale prevede che “Le Parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cui è presente articolo il presupposto richiesto dal DL 31/12/2007 n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del CCNL, le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate in ragione dei cambi di appalto, sia per le loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 24 della legge 223 del luglio 1991 e successive modificazioni in materia di licenziamenti collettivi
Le parti collettive, quindi, hanno inteso dettare la disciplina relativa all'ipotesi - fisiologica nel caso di appalto di servizi – del c.d. “cambio appalto” per evitare negative ricadute occupazionali sui
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dipendenti della impresa che ha cessato l'appalto - ai quali è stata garantita la "continuazione" del rapporto di lavoro, sostanzialmente alle medesime condizioni, con l'impresa subentrante - attraverso il meccanismo della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'impresa cedente. Le parti collettive hanno, quindi, escluso la riconducibilità della cessazione del rapporto ad un'ipotesi di recesso datoriale indicando come modalità ordinaria di estinzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessata quella della risoluzione consensuale.
Non può, quindi, riconoscersi al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso venendo in rilievo di un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, non ricorrendo in tale ipotesi le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., Né il ricorrente ha dedotto che nello specifico concreto, il suo rapporto di lavoro sia cessato per effetto di licenziamento intimato senza rispetto del termine di preavviso e non in via consensuale come, invece, previsto dalla disciplina collettiva.
La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso va, pertanto, rigettata. Il ricorrente ha anche denunciato un'errata applicazione della copertura economica, ex art 109 CCNL di riferimento in quanto “non è stato ricompreso tra gli elementi fissi della retribuzione e pertanto non è stato computato ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e indiretti incluso il tfr generando così differenza retributive" di cui chiede il pagamento. La domanda è infondata per i condivisibili ed articolati motivi di cui a precedenti sentenze di questo Tribunale e della Corte di Appello (cfr. in particolare Trib. Napoli n. 2066/24 e C.App. Napoli n. 700/25) alle quali si rinvia ex art. 118 disp.att. c.p.c. E' noto che in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti, quali tredicesima, ferie, festività, ex festività soppresse ecc., non vige un principio di omnicomprensività, per cui i diversi emolumenti vanno computati, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Deve, quindi, richiamarsi la disciplina collettiva applicabile. L'art. 109 CCNL 2013 prevede che: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo...concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi. "
Sostiene il ricorrente che la copertura economica costituisce elemento fisso della retribuzione anche considerata la sua natura di acconto sui futuri incrementi retributivi e che, pertanto, debba rientrare tra quegli elementi considerati utili dall'art. 141 CCNL ai fini della quantificazione del TFR.
Il contratto collettivo prevede tre diverse nozioni di retribuzione:
-all'art. 105 - Retribuzione Normale - che recita "Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente contratto quella costituita dai seguenti elementi: 1) salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2) eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art.11;
-all'art. 106 -Salario unico nazionale paga base tabellare conglobata: il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale dell'indennità di contingenza e dell'elemento distinto della retribuzione.
La copertura economica di cui all'articolo 109 non è dunque prevista dall'articolo 105 come componente della retribuzione normale, né essa rientra nel salario unico nazionale di cui all'art. 106
e non vi rientra per svariati motivi: in primo luogo, perché non è espressamente previsto;
in secondo luogo, perché l'articolo 106 prevede testualmente che “gli importi della tabella (paga base tabellare conglobata)sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori per il periodo 1 Febbraio 2013 - 31 dicembre 2015 una dinamica salariale congrua e compatibile a mente di quanto considerato nel successivo articolo 109 copertura economica. Infatti, al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo 2013, destinato a valere per un triennio, non era prevista la corresponsione della copertura economica per la quale invece era stata prevista la decorrenza Marzo 2016;
-In terzo luogo perché il contributo economico non può in alcun modo assimilarsi all'indennità di vacanza contrattuale che, invece, costituisce invece elemento del salario;
si tratta, infatti, di istituti diversi sia quanto al nomen loro attribuito, sia quanto alla fonte istitutiva, sia al periodo di tempo cui si riferiscono, sia quanto ai criteri individuati per la rispettiva quantificazione (l'uno in modo fisso e l'altro in modo variabile), pur se accomunati da una analoga ratio;
-Un quarto luogo, avuto riguardo al successivo comportamento delle parti negoziali che con il nuovo CCNL 2023 hanno previsto che “l'elemento di copertura economico sin qui erogato ai sensi dell'art. 109 ... pari ad euro 20 mensili...a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente di accordo cessa di essere erogato a tale titolo"; Ebbene se le parti avessero considerato la copertura economica quale elemento del salario unico tale previsione non avrebbe avuto ragion d'essere e lo stesso richiamo al titolo dell'avvenuta erogazione sottolinea la correttezza di tale ricostruzione.
La copertura economica rientra, quindi, solo nella nozione di retribuzione di fatto ex art. 112 CCNL che contempla quegli elementi che non possono essere utilizzati come base di calcolo per la determinazione del tfr e degli altri istituti di natura indiretta;
a mente dell'articolo 112 per retribuzione di fatto si intende quella costituita dai seguenti elementi: a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata); b) eventuali terzi elementi;
c) eventuali scatti di anzianità; d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;
e) eventuali superminimi ed assegni ad personam e, quindi, di quegli elementi che, come la copertura economica, abbiano il requisito della continuità (sebbene di natura provvisoria) ed il carattere retributivo o indennitario.
Infine, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'e.d.r., ex art 29 CCNL che prevede l'istituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore della Vigilanza Privata, con un contributo a carico del datore di lavoro. In assenza del versamento di tale contributo, il regolamento FASIV prevede la sospensione della copertura assicurativa del lavoratore.
In caso di inadempimento datoriale, ai sensi del richiamato art. 29, il datore di lavoro dovrà corrispondere al proprio dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad € 30,00 lordi mensili, e che rientra nella retribuzione di fatto, ex art 105 del medesimo CCNL.
L'onere della prova di tale versamento incombe sul datore di lavoro che ha dato adeguata prova dell'adempimento del proprio obbligo producendo una email proveniente dal Fondo Fasiv - la cui paternità non è stata seriamente contestata - da cui emerge la regolare iscrizione del ricorrente al fondo ed il regolare versamento dei premi dovuti fino a Febbraio 2023. D'altra parte, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato il fatto di non aver potuto usufruire dei servizi del fondo a causa dell'inadempimento datoriale mancando la prova documentale di qualunque richiesta in tal senso rivolta dal lavoratore al fondo.
Tardiva infine la contestazione sollevata genericamente dal ricorrente in corso di causa che ha denunciato la tardività dell'adempimento datoriale.
Il ricorso va pertanto rigettato integralmente. Tenuto conto della diversità di orientamenti registrati dalla giurisprudenza sulle questioni oggetto di controversia le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell' intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
-Rigetta ricorso;
-Compensa tra le parti le spese di lite Napoli 11 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella