Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 19/07/2023, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 04402/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA LE, BR NZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato DR Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11;
nei confronti
AL D'DR, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
a)-del provvedimento del Comune di Forio n. 23 del 21.2.2019 con il quale il Comune ha disposto la revoca dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 5 del 23 gennaio 2018 limitatamente alla porzione sita sul lato ovest del fabbricato di proprietà di AL D’DR;
b)-dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 18 dicembre 2019, n. 1801, pubblicata in pari data all’albo pretorio del comune di Forio, conosciuta dai ricorrenti soltanto in data 27 gennaio 2020 a seguito di regolare istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, con la quale il responsabile del Servizio Tutela Paesaggio del Comune di Forio ha rilasciato in favore della D’DR l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per avere la stessa realizzato in assenza dei
prescritti titoli abilitativi “una scala esterna e un locale tecnico”;
c) - del parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli laddove effettivamente formatosi per silentium a seguito del decorso del termine di novanta giorni dalla ricezione della proposta di autorizzazione in sanatoria per le opere di cui al provvedimento impugnato sub b), corredata da progetto e documentazione;
d) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compresa - se e per quanto occorra - la determina del 12 dicembre 2010, n. 1766, anch’essa conosciuta soltanto in data 27 gennaio 2020 a seguito di regolare istanza di accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, con la quale il responsabile del Servizio Tutela Paesaggio del Comune di Forio ha determinato in € 2.344,40 la sanzione amministrativa
complessiva a carico della D’DR per le opere oggetto del titolo abilitativo paesaggistico in sanatoria impugnato sub b).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30/3/2021, per l’annullamento:
a) - del provvedimento del 21 febbraio 2019, n. 23, conosciuto dai ricorrenti soltanto in data 27 gennaio 2020 a seguito di regolare istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, con il quale il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Forio ha disposto la revoca dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 5 del 23 gennaio 2018, limitatamente alla porzione sita sul lato ovest del fabbricato di proprietà di AL D’DR;
b) - dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 18 dicembre 2019, n. 1801, pubblicata in pari data all’albo pretorio del Comune di Forio, conosciuta dai ricorrenti soltanto in data 27 gennaio 2020 a seguito di regolare istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, con la quale il responsabile del Servizio Tutela Paesaggio del Comune di Forio ha rilasciato in favore della D’DR l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per avere la stessa realizzato in assenza dei prescritti titoli abilitativi “una scala esterna e un locale tecnico”;
c) - del parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, laddove effettivamente formatosi per silentium, a seguito del decorso del termine di novanta giorni dalla ricezione della proposta di autorizzazione in sanatoria, per le opere di cui al provvedimento impugnato sub b), corredata da progetto e documentazione;
d) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compresa - se e per quanto occorra - la determina del 12 dicembre 2010, n. 1766, anch’essa conosciuta soltanto in data 27 gennaio 2020 a seguito di regolare istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, con la quale il responsabile del Servizio Tutela Paesaggio del Comune di Forio ha determinato in € 2.344,40 la sanzione amministrativa complessiva a carico della D’DR per le opere oggetto del titolo abilitativo paesaggistico in sanatoria impugnato sub b).
e)- del provvedimento del 31 dicembre 2020, prot. n. 1535, con il quale il Comune di Forio ha determinato in € 683,84 la sanzione pecuniaria comminata alla sig.ra D’DR per la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/7/2021, per l’annullamento:
del permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 7 aprile 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio, di AL D'DR e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari di un fabbricato per civile abitazione sito in Forio, in località "Cavallaro", all’interno del c.d. “Parco Oleandro”, direttamente confinante con la proprietà della sig.ra AL D’DR, che, infatti, acquistava, all’interno del predetto Parco Oleandro, un immobile ad uso abitativo, con atto per notaio Boccieri del 9 ottobre 2006, registrato ad Ischia il 13 ottobre 2006 al n. 846. Espongono, quindi, che la sig.ra D’DR presentava, in data 16 luglio 2007, la DIA prot. n. 18819 ed in data 4 maggio 2011 la DIA prot. n. 11403, per realizzare, presso l’immobile di sua proprietà, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; in data 23 aprile 2012,, poi, con DIA prot. n. 9683, ad integrazione della DI.A. prot. n. 11403/2011, segnalava la necessità di eseguire ulteriori opere di manutenzione.
A seguito di accertamento del tecnico comunale del 18 gennaio 2014, veniva, quindi, rilevata, presso la proprietà della D’DR, la abusiva realizzazione delle opere seguenti:
- casellino nel giardino di m² 5;
- porzione del fabbricato lato ovest, a confine con la proprietà LE-NZ;
- scala di accesso al lastrico solare.
Con provvedimento sanzionatorio n. 5 del 23 gennaio 2018, il responsabile dell’U.T. del Comune di Forio ordinava, alla D’DR, la demolizione delle opere abusive, ex art. 27 d.P.R. 380/01, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
In data 14 febbraio 2019, con nota prot. n. 4746, la D’DR chiedeva l’annullamento in autotutela del predetto provvedimento sanzionatorio, relativamente alla porzione del fabbricato lato ovest, a confine con la proprietà LE-NZ, allegando la planimetria catastale del 1964 e il nulla-osta n. 109/66. In data 28.02.2019 con istanza prot. n. 6326, chiedeva, poi, al Comune l’accertamento della conformità urbanistica e della compatibilità paesaggistica della scala esterna e del locale tecnico.
Con provvedimento del 21 febbraio 2019, n. 23, il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Forio, vista la licenza di abitabilità del 26 settembre 1964 e la relativa planimetria, revocava l’ordinanza del 23 gennaio 2018, n. 5, relativamente alla porzione del fabbricato lato ovest, a confine con la proprietà LE-NZ.
Con nota del 19 luglio 2019, il responsabile dell’Ufficio Paesaggio del Comune di Forio trasmetteva, alla Soprintendenza di Napoli, la relazione illustrativa con proposta di accoglimento dell’istanza e richiesta del prescritto parere, ex art. 167 d.lgs. 42/04. Con determina n. 1801 del 18 dicembre 2019, quindi, veniva rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/04 per il casellino nel giardino e per la scala di accesso al lastrico solare.
Con determina n. 1766, del 12.12.2019, il Comune irrogava la sanzione amministrazione di € 2.344,40.
Con provvedimento del 31 dicembre 2020, prot. n. 1535, il Comune di Forio determinava in € 683,84 la sanzione pecuniaria comminata alla sig.ra D’DR, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01, per la realizzazione del locale tecnico e della scala esterna in assenza di permesso di costruire. Veniva, infine, rilasciato il permesso di costruire in sanatoria dei suddetti manufatti, n. 3 del 7.04.2021.
Ciò premesso in punto di fatto, i ricorrenti, con il ricorso principale, hanno impugnato il provvedimento n. 23/2019, di revoca dell’ordinanza di demolizione n. 5 del 23 gennaio 2018, relativamente alla porzione del fabbricato lato ovest, a confine con la proprietà LE-NZ, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90: contrariamente a quanto riportato nel provvedimento, la licenza di abitabilità, rilasciata dal Comune di Forio in data 26.09.1964, sarebbe solo richiamata nella nota della D’DR e non allegata alla stessa; alla nota sarebbero stati allegati solo la planimetria catastale del 1964 ed il nulla-osta n. 109/66. Nella planimetria, invero, non si faceva alcun riferimento all’ampliamento sul lato ovest, a confine con la proprietà LE-NZ mentre il nulla osta del 1966 era privo dei requisiti minimi di autenticità e del parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti n. 9166 del 16 novembre 1965, mai prodotto e neanche richiesto dall’U.T.C. Il provvedimento impugnato era, poi, illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non sorretto ad una motivazione adeguata, circa le ragioni di pubblico interesse che lo avevano giustificato.
Sempre con il gravame principale, i ricorrenti hanno anche impugnato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 18 dicembre 2019, n. 1801 relativa al manufatto di m² 5 ed alla scala che accedono alla proprietà della D’DR, perché emesso in assenza dell’obbligatorio e vincolante parere della competente Soprintendenza ed a fronte di un’istanza – prot. n. 6326/2019 – di sola sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/01; in ogni caso, la sanatoria non poteva essere rilasciata, in quanto non si trattava di un mero volume tecnico ma di un nuovo volume adibito a locale deposito, ed invero, l’art. 13 del vigente P.T.P. dell’isola d’Ischia, nella zona in interesse, classificata come zona RUA, vieta qualsiasi incremento volumetrico. Mancava, infine, qualsivoglia valutazione sulla compatibilità degli interventi assentiti con il vincolo paesaggistico gravante sul territorio.
Con motivi aggiunti, depositati in data 30.03.2021, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 31 dicembre 2020, prot. n. 1535, con cui il Comune di Forio determinava in € 683,84 la sanzione pecuniaria comminata alla sig.ra D’DR per la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, del locale tecnico e della scala esterna; con ultimi motivi aggiunti, depositati il 7.07.2021, impugnavano, infine, il permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 7.04.2021, reiterando le medesime censure, proposte con il ricorso principale avverso gli atti già impugnati, ed affermando, in sostanza, che i due manufatti non sarebbero stati sanabili.
Si costituivano in giudizio il Comune di Forio, la sig.ra D’DR AL e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, tutti insistendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti; il Comune eccepiva anche la tardività del ricorso principale, dovendo i ricorrenti impugnare il provvedimento n. 23/2019 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di sua pubblicazione dell’albo pretorio comunale, ovvero entro la data del 7.05.2019.
Pervenuta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con provvedimento n. 23/2019 il Comune di Forio revocava, in autotutela, la precedente ordinanza di demolizione n. 5/2018, irrogata alla sig.ra D’DR per le opere abusive eseguite alla via Tasso n. 470, limitatamente alla porzione di fabbricato posta sul lato ovest della sua proprietà, confinante con la proprietà LE-NZ; la demolizione rimaneva valida ed efficace con riferimento al casellino di 5 mq., posto sul lato sud-est della proprietà ed alla scala di accesso al lastrico solare.
Il ricorso principale, proposto avverso la suindicata determina, è tardivo, in quanto notificato soltanto in data 18 febbraio 2020; come si legge dal contenuto del provvedimento n. 23/2019, esso è stato, invero, pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune, per 15 giorni a partire dalla data di sua adozione, cosicché doveva essere, tutt’al più, impugnato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto di pubblicazione dell’albo pretorio. Deve ritenersi tardiva anche la domanda di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 18 dicembre 2019 n. 1801, in quanto, anche con riferimento a quest’ultimo provvedimento, i termini di impugnazione decorrevano dalla data di sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Forio, intervenuta, per come ribadito dagli stessi ricorrenti, in data 18 dicembre 2019.
Sempre con ricorso principale, parte ricorrente impugna la determina n. 1766 del 12.12.2019, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, disposta a titolo di indennità paesaggistica, con riferimento al casellino ed alla scala di accesso al lastrico solare, che i ricorrenti assumono avere conosciuto solo a seguito dell’istanza di accesso del 27 gennaio 2020.
Anche in parte qua il ricorso è irricevibile in quanto parte ricorrente non ha dimostrato alcuna circostanza che possa giustificare la tardività del gravame e nemmeno ha prodotto in giudizio l’istanza d’accesso che deduce di aver presentato in data 27 gennaio 2020.
Passando, quindi, ad esaminare le censure proposte con i motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti del Comune che hanno interessato le opere abusive realizzate dalla controinteressata sulla sua proprietà, e cioè il casellino e la scala di accesso al lastrico solare, ovvero, rispettivamente, la sanzione pecuniaria, irrogata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/01 con atto n. 1535/2020 (impugnata con i motivi aggiunti depositati il 30.03.2021) ed il permesso di costruire in sanatoria n. 3/2021 (impugnati con motivi aggiunti depositati il 7.07.2021), si rileva quanto segue.
Con istanza n. 6326 del 28.02.2019, la sig.ra D’DR chiedeva l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei due manufatti sopra indicati, ai sensi dell’art. 167 comma 4 e 5 del D. lgs n. 42/2004; il Comune, preso atto dell’intervenuto pagamento, da parte dell’istante, della sanzione relativa alla indennità paesaggistica, stabilita con determina n. 1766/2019 e visto il rilascio della autorizzazione paesaggistica con determina n. 113/2019, rilasciava il provvedimento in sanatoria n. 3/2019.
Orbene, la ricorrente deduce che siffatto ultimo provvedimento sarebbe illegittimo, per invalidità derivata dal provvedimento n. 23/2019 e per vizi propri.
Posto che la tardività del ricorso principale proposto avverso la determina n. 23/2019 rende inammissibili i primi motivi di censura concernenti l’invalidità derivata da questa, il Collegio ritiene che anche le ulteriori doglianze, con le quali i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per vizi propri siano infondate e vadano respinte, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Deducono i ricorrenti che l’Amministrazione avrebbe sanato, sotto il profilo urbanistico-edilizio, un
intervento che, ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/04, non era suscettibile di alcuna regolarizzazione postuma, in quanto tale disposizione normativa conterrebbe il divieto di sanatoria postuma degli abusi realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica; gli abusi di specie, invero, non potrebbero farsi rientrare nelle ipotesi eccezionali previste dal comma 4 del citato art. 167, trattandosi di un volume fuori terra, posto ben al di sopra del piano di campagna, non costituente mero volume tecnico ma, appunto, un casellino nel giardino destinato, come riportato nell’accatastamento del 2006, a funzioni di ripostiglio. Non essendo consentito, nella specie, alcun accertamento di compatibilità paesaggistica, era da escludersi anche la positiva valutazione di conformità urbanistica dei manufatti. Mancava, infine, il requisito della doppia conformità urbanistica previsto dall’art 36 d.P.R. n. 380/01, ricadendo la proprietà D’DR in zona R.U.A. del vigente P.T.P., all’interno della quale non sono, comunque, ammessi incrementi volumetrici. Ad analoghe conclusioni doveva giungersi con riferimento alla scala in muratura, che era stata realizzata allo scopo di accedere al lastrico solare della porzione di fabbricato innanzi descritta che, tramite la realizzazione anche di parapetti, veniva illegittimamente trasformato in
terrazzo. Non era stato acquisito, infine, neanche per silentium, il parere della Soprintendenza di Napoli.
Orbene, giova in primo luogo evidenziare che, con riferimento al parere di cui all’art. 167, comma 5 D.lgs. 42/2004, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che, decorso il termine assegnato, l’organo statale conserva certamente la possibilità di rendere il parere, ma il parere espresso tardivamente perde il suo valore vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2136 del 27 aprile 2015).
È anche vero che, una volta scaduto detto termine, l’Amministrazione procedente (nel caso in esame, il Comune) può prescindere dal parere e decidere pure in assenza o in difformità dallo stesso (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, I, n. 252/2014; Tar Friuli Venezia Giulia n. 162/2017).
È stato affermato, infine, che “ai sensi dell’art. 167, d. lg. n. 42 del 2004, gli abusi realizzati in zona vincolata sono sanabili attraverso l’accertamento di conformità paesaggistica solo quando si tratti di abusi minori, che non abbiano comportato la creazione di nuove superfici o di nuovi volumi” (cfr. TAR Umbria – Perugia, I, 4.11.2019, n. 557).
Ciò premesso, il provvedimento gravato risulta immune dalle censure, come sopra dedotte in quanto, come già rilevato, è acclarato e non contestato che il Comune di Forio trasmetteva gli atti alla Soprintendenza in data 26.07.2019, affinché questa rendesse il parere di cui all’art. 167, comma 5 D.lgs. 42/2004.
Nello stesso provvedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria prot. 1801/2019, del resto, il Comune di Forio rende ben nota tale circostanza.
Nel prosieguo del provvedimento, poi, il Comune ha preso atto dell’intervenuto decorso del termine per l’adozione del parere di cui all’art. 167, comma 5 D.lgs. 42/2004 e, munito del relativo potere decisionale in merito alla sanatoria, ha emesso l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ritenendo soddisfatte le condizioni per il suo rilascio.
Venendo, quindi, al merito degli abusi oggetto del provvedimento in sanatoria, il Collegio è dell’avviso che la scala esterna, per sua natura e caratteristiche, doveva ritenersi suscettibile di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 4 del D.ls n. 42/2004. Si tratta, invero, di un manufatto di modesta entità e di natura meramente accessoria, non idoneo a determinare la creazione né di nuovi volumi né di nuove superfici. Il minimo e/o nullo impatto paesaggistico del manufatto viene, peraltro, espressamente rilevato all’interno dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Conseguentemente, devono ritenersi infondati anche i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti avverso gli ulteriori atti del Comune, ovvero la determina del responsabile del Settore n. 1535 del 31 dicembre 2020 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la esecuzione di interventi in assenza di permesso a costruire ed il permesso in sanatoria n. 3/2021 in quanto tali motivi aggiunti risultano sostanzialmente basati sulla illegittimità degli atti pregressi, da escludersi per le ragioni già rappresentate.
A diverse conclusioni deve, invece giungersi con riferimento al casellino di 5 mq., posto nel giardino e destinato, ad avviso del Comune, a mero vano tecnico. I volumi c.d. “tecnici”, infatti, per quanto eventualmente irrilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio, soggiacciono al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela il diverso interesse alla percezione visiva dei manufatti, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso. E, invero, l’art. 167 comma 4 del d. l.vo n. 42/2004 ammette, in via eccezionale, l’autorizzazione postuma, al punto a), solo per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, quindi, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sez. VI, 5/12/2018, n. 6904; TAR Campania, Salerno, sez. I, 6/6/2017, n. 1027; TAR Liguria, sez. I, 26/3/2015 n. 345; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 23/1/2014, n. 218).
Non è, infine, positivamente apprezzabile il lamentato contrasto con la nozione di volume fornita nella circolare ministeriale n.1672 del 2020, in quanto - a prescindere dalla quantificazione dei volumi abusivamente realizzati - la richiamata previsione di legge esclude la sanabilità degli interventi che abbiano, come in specie, creato volumi non autorizzati, senza che tale chiaro precetto possa essere derogato da atti, privi di valenza normativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono vanno, quindi, accolti, in parte, i motivi aggiunti proposti averso gli atti relativi al solo volume di 5 mq. che, per quanto sopra rilevato, non poteva essere oggetto di sanatoria.
L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica, infine, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara irricevibile per tardività il ricorso principale;
- accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, i motivi aggiunti depositati il 30/3/2021 ed i motivi aggiunti depositati il 07/07/2021 e, per effetto, annulla l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 18 dicembre 2019, n. 1801, la determina del responsabile del Settore n. 1535 del 31 dicembre 2020, il provvedimento del 31 dicembre 2020, prot. n. 1535 ed il permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 7 aprile 2021.limitatamente al casellino di 5 mq;
-respinge, per il resto, i motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO