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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1248/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Monreale (Pa), Via Roma, 48.
- RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore.
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2024, il ricorrente in epigrafe, docente di Contr scuola secondaria di II grado, premesso di aver lavorato alle dipendenze del mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, conveniva in giudizio il
, lamentando la mancata percezione della Controparte_1
indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di
1 sospensione delle lezioni, per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Concludeva, quindi, chiedendo, alla luce dell'autorizzazione all'emendatio libelli, disposta con ordinanza del 15.05.2025, di “Accertare e dichiarare, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e di quanto confermato dall'amministrazione resistente, il diritto di a percepire, a titolo Parte_1
di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/17, 2020/21,
2021/22 e 2022/23 la somma di € 6.804,27 e, conseguentemente, condannare il
al pagamento della suddetta somma o della Controparte_1
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali. IN VIA
SUBORDINATA, nel caso di non autorizzazione del Sig. Giudice alla emendatio libelli
- Accertare e dichiarare, alla luce della quantificazione effettuata nel ricorso introduttivo il diritto di a percepire, a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/17, 2020/21, 2021/22 e
2022/23 la somma di € 3.412,40 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o della somma Controparte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.” (cfr. note di trattazione scritta del 14.05.2025).
Il non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_1
regolarmente citato a mezzo pec in data 23.04.2024, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame è costituita dall'art. 1 comma 54 L.
228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
2 regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Invero, con sentenza n. 413 del 5 giugno 2015, la Corte ha precisato che: “Ritiene la
Corte che, invece, i giorni di ferie maturati complessivamente dalla docente nell'anno scolastico (e perciò sia prima che dopo l'1.1.2013) e rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico) debbano dar luogo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva, dato che il comma 55 dell'art. 1 l. n. 228 cit. ha escluso dall'applicazione del comma 8 dell'art. 5 d.l. cit. i docenti assunti a termine limitatamente alla differenza tra i gg. di ferie spettanti e quelli in cui hanno potuto godere delle ferie durante la sospensione delle lezioni, consentendo quindi per tali giorni la “monetizzazione” di tali ferie: la disposizione in parola, pur entrata formalmente in vigore l'1.1.2013, non può ritenersi applicabile anche al periodo precedente del medesimo anno scolastico dato che il contratto a termine della … riguardava l'intero periodo dal 7.9.2012 al 30.6.2013 e che al momento della
3 cessazione del rapporto, da considerarsi unitario, il co. 55 cit. era già da tempo entrato in vigore.”
Secondo la recente Cass. Sez. Lav. n° 14268/22, inoltre, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, con la ancora più recente sentenza n. 16715 del 17.06.2024 la Corte di cassazione – SE Lavoro – ha sancito definitivamente il diritto dei docenti precari ad ottenere la monetizzazione per le ferie non godute. In particolare, ha stabilito che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva. A meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.
In altre parole, la Corte ha affermato il principio secondo cui deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, confermando, pertanto, l'illegittimità
4 della condotta tenuta dalle istituzioni scolastiche che abitualmente collocavano in ferie d'ufficio i docenti precari durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Sicché, ritenuti corretti i conteggi contenuti nelle note di trattazione scritta del 14 maggio 2025, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, in accoglimento della domanda, il va condannato Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
6.804,27 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre gli accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di dell'importo complessivo di € 6.804,27 a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Così deciso in Termini Imerese, il 29.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1248/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Monreale (Pa), Via Roma, 48.
- RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore.
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2024, il ricorrente in epigrafe, docente di Contr scuola secondaria di II grado, premesso di aver lavorato alle dipendenze del mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, conveniva in giudizio il
, lamentando la mancata percezione della Controparte_1
indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di
1 sospensione delle lezioni, per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Concludeva, quindi, chiedendo, alla luce dell'autorizzazione all'emendatio libelli, disposta con ordinanza del 15.05.2025, di “Accertare e dichiarare, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e di quanto confermato dall'amministrazione resistente, il diritto di a percepire, a titolo Parte_1
di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/17, 2020/21,
2021/22 e 2022/23 la somma di € 6.804,27 e, conseguentemente, condannare il
al pagamento della suddetta somma o della Controparte_1
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali. IN VIA
SUBORDINATA, nel caso di non autorizzazione del Sig. Giudice alla emendatio libelli
- Accertare e dichiarare, alla luce della quantificazione effettuata nel ricorso introduttivo il diritto di a percepire, a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/17, 2020/21, 2021/22 e
2022/23 la somma di € 3.412,40 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o della somma Controparte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.” (cfr. note di trattazione scritta del 14.05.2025).
Il non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_1
regolarmente citato a mezzo pec in data 23.04.2024, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame è costituita dall'art. 1 comma 54 L.
228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
2 regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Invero, con sentenza n. 413 del 5 giugno 2015, la Corte ha precisato che: “Ritiene la
Corte che, invece, i giorni di ferie maturati complessivamente dalla docente nell'anno scolastico (e perciò sia prima che dopo l'1.1.2013) e rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico) debbano dar luogo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva, dato che il comma 55 dell'art. 1 l. n. 228 cit. ha escluso dall'applicazione del comma 8 dell'art. 5 d.l. cit. i docenti assunti a termine limitatamente alla differenza tra i gg. di ferie spettanti e quelli in cui hanno potuto godere delle ferie durante la sospensione delle lezioni, consentendo quindi per tali giorni la “monetizzazione” di tali ferie: la disposizione in parola, pur entrata formalmente in vigore l'1.1.2013, non può ritenersi applicabile anche al periodo precedente del medesimo anno scolastico dato che il contratto a termine della … riguardava l'intero periodo dal 7.9.2012 al 30.6.2013 e che al momento della
3 cessazione del rapporto, da considerarsi unitario, il co. 55 cit. era già da tempo entrato in vigore.”
Secondo la recente Cass. Sez. Lav. n° 14268/22, inoltre, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, con la ancora più recente sentenza n. 16715 del 17.06.2024 la Corte di cassazione – SE Lavoro – ha sancito definitivamente il diritto dei docenti precari ad ottenere la monetizzazione per le ferie non godute. In particolare, ha stabilito che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva. A meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.
In altre parole, la Corte ha affermato il principio secondo cui deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, confermando, pertanto, l'illegittimità
4 della condotta tenuta dalle istituzioni scolastiche che abitualmente collocavano in ferie d'ufficio i docenti precari durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Sicché, ritenuti corretti i conteggi contenuti nelle note di trattazione scritta del 14 maggio 2025, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, in accoglimento della domanda, il va condannato Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
6.804,27 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre gli accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di dell'importo complessivo di € 6.804,27 a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Così deciso in Termini Imerese, il 29.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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