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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 5104/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 983/2021, pubblicata in data
12.5.2021,
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], c.f.
[...]
, rappresentato in virtù di procura in calce all'atto di appello, C.F._1
dall' avv. Luisa Durazzano, c.f. , con il quale CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in 81100 - Caserta alla Via M. Ruta n. 46
Appellante
E
, c.f. e p. iva , in persona del direttore CP_1 P.IVA_1
Contr generale come indicato in atti, giusta delibera n. 462 del 30.9.2019 e reg.
Campania n. 376 del 6.8.2018, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
Mennitto, c.f. , c.f. C.F._3 Controparte_2
1 e EL SQ LI, c.f. C.F._4
, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di C.F._5
risposta, elett.nte dom.to presso l'ufficio legale dell'ente alla via Mascellaro n.
1
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 12.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Benevento, Parte_1
l' per sentirla condanna al risarcimento dei danni patiti a CP_1
seguito del sinistro occorsogli in data 29.11.2016, alle ore 17.25, presso il
Poliambulatorio dove lavorava, cadendo sulla soglia mentre si accingeva a scendere i gradini di marmo di ingresso che lo collegavano al selciato esterno,
privi della necessaria zigrinatura antiscivolo, di bocciardatura e del necessario corrimano, riportando lesioni.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, rigettava la domanda, compensando le spese di lite tra le parti.
Il primo giudice così testualmente si esprimeva:
“Ritenuta la competenza del Tribunale, avendo parte attrice chiesto la Cont condanna dell' previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2043 o
2051 c.c., occorre nel merito rilevare che la domanda non può essere accolta, in quanto dall'istruttoria espletata è possibile rinvenire sufficiente conforto probatorio solo in relazione al fatto che il 29 novembre 2016 si verificò una caduta a carico del dottor in via XXIV maggio, ma non sui modi e i Pt_1
2 termini in cui la stessa ebbe luogo né sulla sua effettiva consistenza.
Infatti, il testimone escusso non ha assistito materialmente alla caduta e non ha visto la relativa dinamica ed in particolare se la stessa è avvenuta sulle scale di accesso/ uscita all'edificio o sulla relativa pavimentazione. Da quanto dal medesimo dichiarato all'udienza del 19 marzo 2021, è risultato che lo stesso non ha assistito alla caduta, in quanto era all'interno della struttura;
egli è uscito su via
24 maggio su segnalazione di un passante, che aveva affermato che sul marciapiede vi era una persona riversa a terra, ed ivi, sul marciapiede in Cont prossimità dell'ingresso dell' aveva trovato il dottor , prestandogli Pt_1 soccorso.
Non essendo stata fornita la prova del fatto che la caduta è avvenuta sulle scale di accesso e uscita dalla struttura o sulla pavimentazione della stessa, non è possibile configurare nessuna responsabilità dell'ente locale citata in giudizio, né ex art. 2051 c.c. –norma che postula la prova del fatto che la cosa, nella sua intrinseca pericolosità, ha cagionato l'evento- né ex art. 2043 c.c. –il quale presuppone la prova del fatto che l'evento lesivo è stato cagionato da una condotta dolosa o colposa dell'ente-. A tale proposito occorre solo osservare che nessun rilievo assume la circostanza che la scalinata era all'epoca dei fatti priva di zigrinatura e bocciardatura, come dichiarato dal teste escusso, posto che nessuna prova è stata fornita del fatto che la caduta sia avvenuta sui gradini della struttura.”,
così argomentando rispetto al governo delle spese,
“Sussistono giusti motivi, stante l'obiettiva difficoltà di prova, nonché
l'esistenza di alcune incertezze applicative delle norme in materia di responsabilità da cose in custodia, per compensare tra le parti le spese di lite.”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi Pt_1
qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base A) di un primo motivo con cui contesta la violazione del principio dell'onere della prova e della responsabilità della
3 convenuta, spettando in base agli artt. 2697 e 1218 c.c., ad essa dare la dimostrazione di avere adottato tutte le misure necessarie al fine di evitare l'evento; aggiungeva che il teste escusso aveva confermato che la caduta fosse avvenuta sulle scale di accesso ed uscita della struttura, oltre al fatto che fossero sprovviste di ogni sistema di sicurezza;
B) contestava, altresì,
l'erroneità dell'ordinanza con cui in difetto di motivazione era stata rigettata la richiesta di ammissione di c.t.u..
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza gravata ed in accoglimento della domanda avanzata in primo grado, la condanna dell'appellata al pagamento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di euro 43.283,00,
oltre interessi e rivalutazione, o ad altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, entro euro 52.000,00, vinte le spese del doppio grado.
B.b.) Si costituiva la la quale resisteva all'impugnazione e CP_1
proponeva a sua volta appello incidentale condizionato con cui nuovamente eccepiva la mancanza dei termini a comparire, l'incompetenza per materia del tribunale “civile” di Benevento, per essere competente per materia il giudice del lavoro del tribunale di Benevento;
riproponeva, inoltre, le proprie difese
Contr volte a contestare la responsabilità di essa dolendosi della disposta compensazione delle spese di primo grado, le quali andavano regolate secondo soccombenza.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità
previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non supera il vaglio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
4 nel testo applicabile al giudizio in esame.
C.a.) Occorre nuovamente ribadire che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (che, peraltro, non si discosta significativamente da quello recentemente riformato), l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile
punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
C.b.) Nel caso in esame, il tribunale dopo aver sussunto la domanda nell'ambito della responsabilità del custode o extracontrattuale, ha evidenziato,
in sostanza – cosa, chiaramente non colta dall'appellante – che non era possibile giungere ad un giudizio di accoglimento della domanda per l'assorbente ragione che, non essendo stato il teste presente al momento della caduta, non aveva visto la dinamica con cui questa era avvenuta.
5 L'appellante, innanzi tutto non prende nessuna posizione rispetto al fatto che la fattispecie andava ricondotta alla responsabilità extracontrattuale del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., richiamandosi all'art. 1218 c.c., in ogni caso omettendo di considerare che anche le regole che governano la responsabilità del debitore, in caso di pretesa risarcitoria discendente da inadempimento, postulano sempre che tra questo e l'evento di danno sussista un collegamento etiologico, spettando sempre al danneggiato provare il nesso causale.
Come espresso dal tribunale, senza che siano state portate critiche conferenti sul punto, l'istruttoria non aveva permesso in alcun modo di accertare le modalità del sinistro e finanche dove esso fosse avvenuto, di tal che del tutto irrilevante era l'assunto secondo il quale la scala fosse priva di sistemi antiscivolo o di corrimano, non essendo, per esempio, neppure stato dedotto che fosse bagnata e, quindi, come avesse inciso l'assenza di tali dispositivi, senza considerare che l'esposizione e prova delle modalità del fatto erano ancor più rilevanti in presenza di soggetto perfettamente a conoscenza dei luoghi, visto che ci lavorava, neppure rilevandosi particolari anomalie dalla visione dell'unica rappresentazione fotografica prodotta.
Del resto, anche nella denuncia del sinistro datata 1.12.2016 non è
rappresentato nessun elemento circa le modalità del fatto, avendo il Pt_1
definito la caduta accidentale, concetto che lascia aperta l'ipotesi alternativa che sia stata provocata da disattenzione.
Ciò vale anche per il secondo motivo di appello, essendo, in presenza di tali deficit dimostrativi, la c.t.u. del tutto superflua.
Contr Quanto espresso assorbe il gravame incidentale condizionato della
6 peraltro fondato su contestazioni relative alla “competenza” o al mancato rispetto del termini di comparizione in primo grado che non si prestano ontologicamente a porsi in via condizionata rispetto a quello principale, senza considerare che neppure è stato dedotto che fosse stata chiesta la fissazione di una nuova udienza in conseguenza del mancato rispetto del termine, come previsto dall'art. 164 comma 3 c.p.c., poi non concesso dal tribunale, e che la questioni relative al riparto di attribuzioni tra sezione lavoro e sezione ordinaria di tribunale non danno luogo a questioni di competenza.
E – Le spese
Contr E.a.) Inammissibile è anche l'appello incidentale avanzato dalla in merito alla compensazione delle spese di primo grado.
Il tribunale ha motivato in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a compensare le spese ed a fronte di ciò l'appellante incidentale si è limitata a richiamarsi al generale principio della soccombenza, mancando di censurare la decisione assunta sul punto dal giudice di primo grado.
Le spese del grado, attenendo la declaratoria di inammissibilità del gravame incidentale alla sola statuizione accessoria sulle spese di primo grado, stante il rigetto sul merito dell'impugnazione principale, vanno regolate secondo soccombenza, non rinvenendosi, nell'insistere infondatamente nella domanda,
ragioni per formulare un nuovo giudizio di compensazione, con liquidazione nei minimi, stante la semplicità delle questioni trattate, i rilievi officiosi operati dalla corte, il tenore delle difese svolte, in parte anche irrilevanti o infondate,
tenuto conto del valore indeterminato della domanda di bassa complessità (vds.
Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <
scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a
7 carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte,
non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>>) e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del
D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola"
predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
"all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e
26113/2023).
Sussistono, infine, sia per l'appellante principale, che per quello incidentale,
i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
8
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato
come da motivazione, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale relativo alla statuizione sulle spese di primo grado;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore della
[...]
, che liquida, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre Parte_2
spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 5104/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 983/2021, pubblicata in data
12.5.2021,
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], c.f.
[...]
, rappresentato in virtù di procura in calce all'atto di appello, C.F._1
dall' avv. Luisa Durazzano, c.f. , con il quale CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in 81100 - Caserta alla Via M. Ruta n. 46
Appellante
E
, c.f. e p. iva , in persona del direttore CP_1 P.IVA_1
Contr generale come indicato in atti, giusta delibera n. 462 del 30.9.2019 e reg.
Campania n. 376 del 6.8.2018, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
Mennitto, c.f. , c.f. C.F._3 Controparte_2
1 e EL SQ LI, c.f. C.F._4
, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di C.F._5
risposta, elett.nte dom.to presso l'ufficio legale dell'ente alla via Mascellaro n.
1
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 12.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Benevento, Parte_1
l' per sentirla condanna al risarcimento dei danni patiti a CP_1
seguito del sinistro occorsogli in data 29.11.2016, alle ore 17.25, presso il
Poliambulatorio dove lavorava, cadendo sulla soglia mentre si accingeva a scendere i gradini di marmo di ingresso che lo collegavano al selciato esterno,
privi della necessaria zigrinatura antiscivolo, di bocciardatura e del necessario corrimano, riportando lesioni.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, rigettava la domanda, compensando le spese di lite tra le parti.
Il primo giudice così testualmente si esprimeva:
“Ritenuta la competenza del Tribunale, avendo parte attrice chiesto la Cont condanna dell' previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2043 o
2051 c.c., occorre nel merito rilevare che la domanda non può essere accolta, in quanto dall'istruttoria espletata è possibile rinvenire sufficiente conforto probatorio solo in relazione al fatto che il 29 novembre 2016 si verificò una caduta a carico del dottor in via XXIV maggio, ma non sui modi e i Pt_1
2 termini in cui la stessa ebbe luogo né sulla sua effettiva consistenza.
Infatti, il testimone escusso non ha assistito materialmente alla caduta e non ha visto la relativa dinamica ed in particolare se la stessa è avvenuta sulle scale di accesso/ uscita all'edificio o sulla relativa pavimentazione. Da quanto dal medesimo dichiarato all'udienza del 19 marzo 2021, è risultato che lo stesso non ha assistito alla caduta, in quanto era all'interno della struttura;
egli è uscito su via
24 maggio su segnalazione di un passante, che aveva affermato che sul marciapiede vi era una persona riversa a terra, ed ivi, sul marciapiede in Cont prossimità dell'ingresso dell' aveva trovato il dottor , prestandogli Pt_1 soccorso.
Non essendo stata fornita la prova del fatto che la caduta è avvenuta sulle scale di accesso e uscita dalla struttura o sulla pavimentazione della stessa, non è possibile configurare nessuna responsabilità dell'ente locale citata in giudizio, né ex art. 2051 c.c. –norma che postula la prova del fatto che la cosa, nella sua intrinseca pericolosità, ha cagionato l'evento- né ex art. 2043 c.c. –il quale presuppone la prova del fatto che l'evento lesivo è stato cagionato da una condotta dolosa o colposa dell'ente-. A tale proposito occorre solo osservare che nessun rilievo assume la circostanza che la scalinata era all'epoca dei fatti priva di zigrinatura e bocciardatura, come dichiarato dal teste escusso, posto che nessuna prova è stata fornita del fatto che la caduta sia avvenuta sui gradini della struttura.”,
così argomentando rispetto al governo delle spese,
“Sussistono giusti motivi, stante l'obiettiva difficoltà di prova, nonché
l'esistenza di alcune incertezze applicative delle norme in materia di responsabilità da cose in custodia, per compensare tra le parti le spese di lite.”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi Pt_1
qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base A) di un primo motivo con cui contesta la violazione del principio dell'onere della prova e della responsabilità della
3 convenuta, spettando in base agli artt. 2697 e 1218 c.c., ad essa dare la dimostrazione di avere adottato tutte le misure necessarie al fine di evitare l'evento; aggiungeva che il teste escusso aveva confermato che la caduta fosse avvenuta sulle scale di accesso ed uscita della struttura, oltre al fatto che fossero sprovviste di ogni sistema di sicurezza;
B) contestava, altresì,
l'erroneità dell'ordinanza con cui in difetto di motivazione era stata rigettata la richiesta di ammissione di c.t.u..
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza gravata ed in accoglimento della domanda avanzata in primo grado, la condanna dell'appellata al pagamento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di euro 43.283,00,
oltre interessi e rivalutazione, o ad altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, entro euro 52.000,00, vinte le spese del doppio grado.
B.b.) Si costituiva la la quale resisteva all'impugnazione e CP_1
proponeva a sua volta appello incidentale condizionato con cui nuovamente eccepiva la mancanza dei termini a comparire, l'incompetenza per materia del tribunale “civile” di Benevento, per essere competente per materia il giudice del lavoro del tribunale di Benevento;
riproponeva, inoltre, le proprie difese
Contr volte a contestare la responsabilità di essa dolendosi della disposta compensazione delle spese di primo grado, le quali andavano regolate secondo soccombenza.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità
previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non supera il vaglio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
4 nel testo applicabile al giudizio in esame.
C.a.) Occorre nuovamente ribadire che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (che, peraltro, non si discosta significativamente da quello recentemente riformato), l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile
punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
C.b.) Nel caso in esame, il tribunale dopo aver sussunto la domanda nell'ambito della responsabilità del custode o extracontrattuale, ha evidenziato,
in sostanza – cosa, chiaramente non colta dall'appellante – che non era possibile giungere ad un giudizio di accoglimento della domanda per l'assorbente ragione che, non essendo stato il teste presente al momento della caduta, non aveva visto la dinamica con cui questa era avvenuta.
5 L'appellante, innanzi tutto non prende nessuna posizione rispetto al fatto che la fattispecie andava ricondotta alla responsabilità extracontrattuale del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., richiamandosi all'art. 1218 c.c., in ogni caso omettendo di considerare che anche le regole che governano la responsabilità del debitore, in caso di pretesa risarcitoria discendente da inadempimento, postulano sempre che tra questo e l'evento di danno sussista un collegamento etiologico, spettando sempre al danneggiato provare il nesso causale.
Come espresso dal tribunale, senza che siano state portate critiche conferenti sul punto, l'istruttoria non aveva permesso in alcun modo di accertare le modalità del sinistro e finanche dove esso fosse avvenuto, di tal che del tutto irrilevante era l'assunto secondo il quale la scala fosse priva di sistemi antiscivolo o di corrimano, non essendo, per esempio, neppure stato dedotto che fosse bagnata e, quindi, come avesse inciso l'assenza di tali dispositivi, senza considerare che l'esposizione e prova delle modalità del fatto erano ancor più rilevanti in presenza di soggetto perfettamente a conoscenza dei luoghi, visto che ci lavorava, neppure rilevandosi particolari anomalie dalla visione dell'unica rappresentazione fotografica prodotta.
Del resto, anche nella denuncia del sinistro datata 1.12.2016 non è
rappresentato nessun elemento circa le modalità del fatto, avendo il Pt_1
definito la caduta accidentale, concetto che lascia aperta l'ipotesi alternativa che sia stata provocata da disattenzione.
Ciò vale anche per il secondo motivo di appello, essendo, in presenza di tali deficit dimostrativi, la c.t.u. del tutto superflua.
Contr Quanto espresso assorbe il gravame incidentale condizionato della
6 peraltro fondato su contestazioni relative alla “competenza” o al mancato rispetto del termini di comparizione in primo grado che non si prestano ontologicamente a porsi in via condizionata rispetto a quello principale, senza considerare che neppure è stato dedotto che fosse stata chiesta la fissazione di una nuova udienza in conseguenza del mancato rispetto del termine, come previsto dall'art. 164 comma 3 c.p.c., poi non concesso dal tribunale, e che la questioni relative al riparto di attribuzioni tra sezione lavoro e sezione ordinaria di tribunale non danno luogo a questioni di competenza.
E – Le spese
Contr E.a.) Inammissibile è anche l'appello incidentale avanzato dalla in merito alla compensazione delle spese di primo grado.
Il tribunale ha motivato in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a compensare le spese ed a fronte di ciò l'appellante incidentale si è limitata a richiamarsi al generale principio della soccombenza, mancando di censurare la decisione assunta sul punto dal giudice di primo grado.
Le spese del grado, attenendo la declaratoria di inammissibilità del gravame incidentale alla sola statuizione accessoria sulle spese di primo grado, stante il rigetto sul merito dell'impugnazione principale, vanno regolate secondo soccombenza, non rinvenendosi, nell'insistere infondatamente nella domanda,
ragioni per formulare un nuovo giudizio di compensazione, con liquidazione nei minimi, stante la semplicità delle questioni trattate, i rilievi officiosi operati dalla corte, il tenore delle difese svolte, in parte anche irrilevanti o infondate,
tenuto conto del valore indeterminato della domanda di bassa complessità (vds.
Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <
scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a
7 carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte,
non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>>) e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del
D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola"
predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
"all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e
26113/2023).
Sussistono, infine, sia per l'appellante principale, che per quello incidentale,
i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
8
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato
come da motivazione, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale relativo alla statuizione sulle spese di primo grado;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore della
[...]
, che liquida, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre Parte_2
spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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