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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10825/2019
TRA
quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Parte_4 tt. dom. in Caserta al Corso Trieste n. 158, giusta procura alle liti in atti RICORRENTI
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. L. Cuzzupoli, I. De Benedictis ed E. CP_1
giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2019, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che il de cuius, aveva presentato CP_1 Parte_4 ricorso per AT c. n. 3581/2017 R.G.) pe dell'indennità di accompagnamento. Concludevano pertanto chiedendo di “a) Dichiarare gli istanti, in qualità di eredi del de cuius
aventi diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980; b) Condannare Parte_4 sione, in favore degli istanti, dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980,con d nza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario, fissando in tale ultima ipotesi la decorrenza, oltre gli interessi al tasso legale come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.,
1 la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, previa riassegnazione alla scrivente, disposta perizia sugli atti, nonché l'acquisizione in copia della documentazione relativa al procedimento n. 3581/2017 R.G., giungeva all'udienza del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente osservato che risulta espletata la fase di ATP (cfr. procedimento n. 3581/2017 R.G.), conclusosi con declaratoria di estinzione del giudizio, e pertanto la presente domanda va qualificata ai sensi dell'art. 442 c.p.c., con conseguente assorbimento dell'eccezione dell'ente previdenziale circa il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c. Sul punto, è condiviso dal giudicante l'orientamento della Suprema Corte secondo cui
“nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico” (Sez. L - , Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022, Rv. 664423 - 01). Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio rilevava: “Sulla scorta dei dati clinici disponibili, si può formulare nei confronti dell'allora ricorrente la diagnosi di: “cardiopatia ipocinetica secondaria a severa coronaropatia trivasale e infarto miocardico, in FA permanente;
diabete mellito in trattamento insulinico in assenza di retinopatia;
IRC III stadio;
BPCO; trombocitemia essenziale;
deficit del visus” La documentazione agli atti non permette di confutare il giudizio medico-legale della Commissione in quanto testimonia solo il deficit del visus (2/10 in OD e 1/10 in OS in assenza CP_1 di retinopatia diabetica) ed il grave quadro cardiologico, nelle epoche antecedenti la domanda amministrativa, caratterizzato da scompensi cardiaci. In un'unica occasione (verbale di PS del 10/06/16) emerge, alla raccolta anamnestica e non quale referto specialistico, una IV classe NYHA non registrata in altra certificazione. A margine della visita collegiale, i sanitari descrivevano un quadro compatibile con l'autonoma deambulazione e con la gestione della quotidianità, pur registrando una certa difficoltà negli stessi. Tale evidenza permette di affermare che la gravità di estrinsecazione clinica della patologia determinava, a quell'epoca, la totale e permanente invalidità ma che non sussistevano le motivazioni medico-legali per riconoscere il beneficio della indennità di accompagnamento”, così condividendo la valutazione operata dalla Commissione medica dell' CP_1
Il CTU, inoltre, osservava che “La patologia, poi, unitamente al successi s (sulle cui cause non è dato sapere, in mancanza di dati medici, ma verosimilmente secondario proprio al marasma derivante dalla patologia sofferta), è sicuramente peggiorata tanto da cagionare contestualmente l'impossibilità a 2 compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Sulla insorgenza si può ipotizzare che essa si sia verificata a partire orientativamente da sei mesi prima del decesso: Giugno 2018”. Le conclusioni rassegnate dal consulente non appaiono condivisibili, attesa la carenza di documentazione medica attraverso cui ricostruire l'evoluzione delle patologie da cui era affetto, con particolare riferimento all'arco temporale indicato Parte_4 nell'elaborato peritale in cui è stata ritenuta la sussistenza del requisito sanitario. Non può ritenersi sufficiente, a tali fini, il solo certificato medico del 26/11/2018, con cui ne veniva attestata l'intrasportabilità, contenente un mero elenco di patologie e non corroborato da ulteriore documentazione. Ed invero, lo stesso CTU osserva che “non è dato sapere” sulle cause dell'exitus “in mancanza di dati medici”. La carenza documentale in ordine all'evoluzione delle condizioni di salute di Parte_4 sino al decesso, non consente di ritenere adeguatamente motivate le co
[...] raggiunte dal consulente, e non appare suscettibile di integrazione, attese le rigide preclusioni in ordine alla produzione documentale, che avrebbe potuto essere versata in atti, al più, unitamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, da parte degli eredi. Le esposte considerazioni evidenziano altresì l'insussistenza delle condizioni per procedere ad un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio. Le conclusioni raggiunte dal consulente, pertanto, tenuto conto della documentazione versata in atti, non appaiono condivisibili, e pertanto vanno disattese. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10825/2019
TRA
quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Parte_4 tt. dom. in Caserta al Corso Trieste n. 158, giusta procura alle liti in atti RICORRENTI
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. L. Cuzzupoli, I. De Benedictis ed E. CP_1
giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2019, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che il de cuius, aveva presentato CP_1 Parte_4 ricorso per AT c. n. 3581/2017 R.G.) pe dell'indennità di accompagnamento. Concludevano pertanto chiedendo di “a) Dichiarare gli istanti, in qualità di eredi del de cuius
aventi diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980; b) Condannare Parte_4 sione, in favore degli istanti, dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980,con d nza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario, fissando in tale ultima ipotesi la decorrenza, oltre gli interessi al tasso legale come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.,
1 la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, previa riassegnazione alla scrivente, disposta perizia sugli atti, nonché l'acquisizione in copia della documentazione relativa al procedimento n. 3581/2017 R.G., giungeva all'udienza del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Va preliminarmente osservato che risulta espletata la fase di ATP (cfr. procedimento n. 3581/2017 R.G.), conclusosi con declaratoria di estinzione del giudizio, e pertanto la presente domanda va qualificata ai sensi dell'art. 442 c.p.c., con conseguente assorbimento dell'eccezione dell'ente previdenziale circa il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c. Sul punto, è condiviso dal giudicante l'orientamento della Suprema Corte secondo cui
“nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico” (Sez. L - , Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022, Rv. 664423 - 01). Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio rilevava: “Sulla scorta dei dati clinici disponibili, si può formulare nei confronti dell'allora ricorrente la diagnosi di: “cardiopatia ipocinetica secondaria a severa coronaropatia trivasale e infarto miocardico, in FA permanente;
diabete mellito in trattamento insulinico in assenza di retinopatia;
IRC III stadio;
BPCO; trombocitemia essenziale;
deficit del visus” La documentazione agli atti non permette di confutare il giudizio medico-legale della Commissione in quanto testimonia solo il deficit del visus (2/10 in OD e 1/10 in OS in assenza CP_1 di retinopatia diabetica) ed il grave quadro cardiologico, nelle epoche antecedenti la domanda amministrativa, caratterizzato da scompensi cardiaci. In un'unica occasione (verbale di PS del 10/06/16) emerge, alla raccolta anamnestica e non quale referto specialistico, una IV classe NYHA non registrata in altra certificazione. A margine della visita collegiale, i sanitari descrivevano un quadro compatibile con l'autonoma deambulazione e con la gestione della quotidianità, pur registrando una certa difficoltà negli stessi. Tale evidenza permette di affermare che la gravità di estrinsecazione clinica della patologia determinava, a quell'epoca, la totale e permanente invalidità ma che non sussistevano le motivazioni medico-legali per riconoscere il beneficio della indennità di accompagnamento”, così condividendo la valutazione operata dalla Commissione medica dell' CP_1
Il CTU, inoltre, osservava che “La patologia, poi, unitamente al successi s (sulle cui cause non è dato sapere, in mancanza di dati medici, ma verosimilmente secondario proprio al marasma derivante dalla patologia sofferta), è sicuramente peggiorata tanto da cagionare contestualmente l'impossibilità a 2 compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Sulla insorgenza si può ipotizzare che essa si sia verificata a partire orientativamente da sei mesi prima del decesso: Giugno 2018”. Le conclusioni rassegnate dal consulente non appaiono condivisibili, attesa la carenza di documentazione medica attraverso cui ricostruire l'evoluzione delle patologie da cui era affetto, con particolare riferimento all'arco temporale indicato Parte_4 nell'elaborato peritale in cui è stata ritenuta la sussistenza del requisito sanitario. Non può ritenersi sufficiente, a tali fini, il solo certificato medico del 26/11/2018, con cui ne veniva attestata l'intrasportabilità, contenente un mero elenco di patologie e non corroborato da ulteriore documentazione. Ed invero, lo stesso CTU osserva che “non è dato sapere” sulle cause dell'exitus “in mancanza di dati medici”. La carenza documentale in ordine all'evoluzione delle condizioni di salute di Parte_4 sino al decesso, non consente di ritenere adeguatamente motivate le co
[...] raggiunte dal consulente, e non appare suscettibile di integrazione, attese le rigide preclusioni in ordine alla produzione documentale, che avrebbe potuto essere versata in atti, al più, unitamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, da parte degli eredi. Le esposte considerazioni evidenziano altresì l'insussistenza delle condizioni per procedere ad un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio. Le conclusioni raggiunte dal consulente, pertanto, tenuto conto della documentazione versata in atti, non appaiono condivisibili, e pertanto vanno disattese. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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