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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2583 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Vocca - -, C.F._2
ATTRICE
E
- -, Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Napolitano - -, C.F._4
CONVENUTO
NONCHÉ
– -, Controparte_2 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2022, la conveniva dinanzi all'intestato Tribunale gli eredi legittimi di Pt_1
nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il 25 7 2013, Persona_1
e . Controparte_1 Controparte_2
Deduceva:
- che era figlia riconosciuta di , nata a [...] il 17 4 Persona_2
1962;
- che la madre le aveva comunicato che suo padre era il predetto
[...]
con il quale ella per alcuni anni, antecedenti alla nascita di essa figlia, aveva Per_1
intrattenuto una relazione sentimentale;
- che detta relazione si era interrotta a causa di dissapori e incomprensioni insorte all'indomani della gravidanza;
- che in data 25 7 2013 era stata contattata da amici del padre che la informavano del decesso del Per_1
- che al funerale era venuta a conoscenza che poco dopo la sua nascita il padre si era sposato con la e che dalla loro unione nel 1995 era nato il figlio CP_2 CP_1
;
[...]
- che aveva contattato il fratellastro il quale inizialmente l'aveva ben accolta, ma in seguito aveva interrotto ogni rapporto.
Tanto rappresentato chiedeva accertare e dichiarare che è Persona_1 padre di essa attrice e di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla conseguenziale trascrizione.
Il costituitosi, instava per il rigetto della domanda. Per_1
Deduceva di avere saputo della vicenda solo nel corso di un incontro con l'attrice, da questa richiesto a mezzo social successivamente al decesso del padre.
La rimaneva contumace. CP_2
Veniva disposta consulenza tecnica biologica per le indagini sul dna.
Il consulente di ufficio tentava prima di ottenere un prelievo dal convenuto ma questi con espedienti vari non lo permetteva. Per_1
2 Il consulente tentava di procedere alla riesumazione della salma di
[...]
sepolta nella cappella di famiglia, ma i congiunti debitamente avvertiti, senza Per_1
fornire alcuna giustificazione, non si presentavano nel giorno delle operazioni impedendo il loro prosieguo.
Veniva ascoltato il teste il quale con dichiarazioni attendibili e Testimone_1
circostanziate confermava le allegazioni attoree e in particolare la relazione tra la madre dell'attrice e il la gravidanza e la nascita nonché la conoscenza di Persona_1 tali due ultimi eventi da parte del Per_1
Le allegazioni attoree sono state confermate anche dalla madre dell'attrice.
Il convenuto invece, pur avendole preannunciate, non ha formulato richieste istruttorie;
neppure ha depositato scritti conclusionali.
La domanda è fondata e da accogliere.
La testimonianza circostanziata raccolta conferma la vicenda narrata dalla attrice.
E non vi sono motivi per ritenere il teste non attendibile, né il convenuto ha fornito a riguardo elemento alcuno.
Tale testimonianza trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla madre dell'attrice
(cfr. Cass. 9307/1997), che anch'essa conferma le allegazioni dell'attrice e nei comportamenti tenuti dal , il quale, per un verso, si è sottratto in modo Controparte_1 ingiustificato all'esame del DNA disposto dal tribunale (cfr. già Cass. 693/1998 e da ultimo Cass. 2907/2022; si veda in particolare Cass. 10051/2008), per l'altro, ha omesso di collaborare affinché il prelievo del materiale biologico potesse farsi sulla salma del padre . Persona_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
anche le spettanze del consulente tecnico di ufficio vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che nato a [...] l'[...] e ivi Persona_1 deceduto il 25 7 2013 era il padre di , nata a [...] l'8 7 Parte_1
1994;
2) ordina al responsabile dello Stato Civile competente di annotare la presente
3 sentenza al passaggio in giudicato della medesima;
3) pone le spettanze del consulente tecnico di ufficio definitivamente a carico dei convenuti e condanna gli stessi a pagare all'attrice le spese del giudizio che si liquidano in euro 600,00 per esborsi e in euro 2.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Avellino, lì 22/05/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ED ESTENSORE
Raffaele Califano
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