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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5370/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Franca
Berardino, presso il cui studio in Andria, alla via Galleria Boccaccio
n. 23, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 16 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 9.07.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di invalidità civile, escluso dal consulente d'ufficio nominato nella fase sommaria, mentre il requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile era già riconosciuto con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo, essendo stato tempestivamente depositato nel rispetto del termine di 30 giorni dopo il deposito dell'atto di dissenso.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento della pensione di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e comunque la conferma del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della
Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
3. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato, dott. , Persona_1 specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che, ha ritenuto che la ricorrente versi in una condizione di totale inabilità al lavoro dal 6.05.2024, in cui, come riscontrato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio sulla base della documentazione prodotta, “(…) constatato un ulteriore peggioramento della funzione renale (5° stadio KDOQI), gli veniva confezionata una fistola artero-venosa per avvio ad emodialisi”.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che il consulente d'ufficio ha in primo luogo osservato, con riferimento al quadro clinico della ricorrente, che quest'ultima è affetta da “spondilosi lombare con ernie discali multiple in canale lombare stretto e crollo somatico di l1. Insufficienza renale cronica v° stadio kdoqi in soggetto con fav. ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Ipotiroidismo. Ipertensione arteriosa. Ernia jatale. . CP_3
Con più specifico riferimento all'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa, il c.t.u. ha osservato che “A mente di quanto previsto dal DM del febbraio 1992, si confermano le seguenti fattispecie menomanti: la patologia
3 lombare comprensiva del danno somatico di L1, delle discopatie multiple e della sindrome radicolare cronica, prevede il 40% secondo il cod. 7010; la ipoacusia neurosensoriale bilaterale (140 a dx;
150 a sn) va valutata con il 20%. Consolidano il quadro menomante le altre comorbilità, seppur dotate di minima rilevanza invalidante quali un ipotiroidismo, una BPCO, una lieve cardiopatia ipertensiva, un'ernia jatale. Tuttavia, la IRC, che aveva previsto una valutazione del 60% (stima media tra il cod. 6482 e il cod. 6481), nel maggio 2024, rilevato un ulteriore peggioramento della funzione renale (5° stadio KDOQI;
creatininemia di 3.4 mg/dl ed un GFR sec. CKD EPI di 14 ml/min), con confezionamento di una fistola artero- venosa per avvio ad emodialisi, va accertato il 90% per insufficienza renale grave
(cod. 6481) con il raggiungimento della totale inabilità lavorativa (100%). Pertanto, è possibile ritenere la sig.ra , con permanente Parte_2 riduzione della capacità di lavoro generica nella misura dell' 80% (ottanta%), a decorrere dalla domanda amministrativa del 12.4.2023 e della totale inabilità lavorativa (100%) a decorrere dal 6.5.2024, dopo allestimento di FAV”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio risultano condivisibili perché in linea con il complessivo quadro clinico della ricorrente, con quanto emerso dall'esame diretta della stessa, esame diretto che assume un rilievo centrale in questo tipo di accertamenti medico-legali.
Pertanto, la domanda formulata va parzialmente accolta e va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1.05.2023, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, come già accertato positivamente dalla c.t.u. espletata nella fase sommaria e della pensione di invalidità civile dal 6.05.2024, come accertato in questa sede.
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario della pensione di invalidità civile, in relazione al quale è stato introdotto il presente giudizio, non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p., e sulla base di una situazione medica aggravatasi rispetto al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica e di cui, quindi, la commissione medica per l'invalidità civile non ha potuto tener conto nel momento in cui ha espresso il giudizio di invalidità, sussistono giusti motivi per
4 compensare le spese processuali tra le parti della presente fase. Sul punto, in particolare, deve osservarsi che la situazione riscontrabile nel caso di specie è, a tutti gli effetti, assimilabile a quella dell'aggravamento successivo alla introduzione del giudizio che, come tale, avrebbe potuto condurre anche all'instaurazione di un giudizio ex novo e che, per ragioni di economia processuale e in base alla previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., può essere oggetto di valutazione. Peraltro, nel ricorso si afferma espressamente che l'istanza di valutare il nuovo documento a cui è stato connesso l'aggravamento delle condizioni della ricorrente è stata presentata quando la c.t.u. nella fase sommaria era già stata depositata.
Diversamente, invece, le spese della fase sommaria, comprese quelle di c.t.u., sono poste a carico dell' , atteso che già in tale fase risultava riconosciuto il CP_2 requisito sanitario dell'handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa con la conseguenza che le spese relative a tale fase, calcolate applicando i valori non inferiori ai minimi di legge ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche e sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Maria Franca Berardino che ne ha fatto richiesta.
Le spese del supplemento di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5370/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1.05.2023, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, come già accertato positivamente dalla c.t.u. espletata nella fase sommaria e della pensione di invalidità civile dal
6.05.2024, come accertato in questa sede;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali della fase sommaria, CP_2 comprese quelle di c.t.u., in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.170,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Maria Franca Berardino;
3. compensa le spese processuali della presente fase;
5 4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 16.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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