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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra BOCCHI Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare NASCIMBEN CP_1
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale accolga le seguenti conformi conclusioni:
a)omologare la separazione personale dei coniugi;
b)spese compensate .
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.11.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Quezon City – Manila il 27.5.2022; che l'atto di CP_1
matrimonio era stato trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Pojana
Maggiore; che dall'unione non erano nati figli;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 20.1.2025 si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 21.2.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
2 Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Quezon City – Manila il 27.5.2022, atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Pojana Maggiore al n. 20, parte II, serie C, anno 2023;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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