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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/11/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3595/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3595/2023
Oggi 19 novembre 2025 alle ore 11,34 innanzi alla dott. ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per l'avv. DE PAMPHILIS ES il quale insiste per l'ammissione della Parte_1 ctu tecnica come ribadito nelle memorie conclusionali.
L'avv. Capobianco si riporta alle note conclusionali evidenziando il difetto del nesso di causalità e i criteri di inevitabilità ed imprevedibilità chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice alle ore 11,50 fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza alle ore
16,40 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3595/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE PAMPHILIS Parte_1 C.F._1
ES
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del pro-tempore rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
CONVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26.10.2023 notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, - premesso che il giorno 04.09.2022, in , verso le Parte_1 CP_1 ore 04.30 circa, alla guida della moto Harley Davidson, di sua proprietà, Tg DY62988, nel procedere verso sud nell'imboccare una strada a senso unico, in salita, nello specifico Via Dell'Emigrante, subito dopo il tratto ascendente di un dosso ivi esistente, si è trovato improvvisamente a ridosso una rotatoria decentrata, non segnalata, con a lato destro una strada senza uscita ( Via M. Mantini), cosicchè il centauro impattava con il marciapiede/cordolo che incanala l'immissione in rotatoria, anch'esso non debitamente segnalato come per legge, con conseguente caduta rovinosa a terra con uno sbalzo in avanti di alcuni metri e che, a causa di tale occorso, riportava lesioni personali accertate dal nosocomio di Atri presso cui gli venivano diagnosticati “esiti di frattura scafoide polso destro con mezzi di sintesi in sede ed evidenti esiti cicatriziali. Frattura F1/ distorsione V raggio piede destro, trauma contusivo/ distorsivo ginocchio” con un periodo di inabilità temporanea di gg 10 a totale + gg 30 a parziale al 75%
+ gg 40 a parziale al 50% + 50 a parziale al 25% con conseguenti residuati postumi invalidanti severi configuranti un danno biologico permanente del 8 % – qui conveniva dinanzi l'intestato Tribunale il ad oggetto di sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 Controparte_1 nella causazione dell'incidente e condannare pertanto il in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente nessuno escluso, e così al pagamento in favore del Sig. della somma di € 41.642,89, quanto alle lesioni e al danno al mezzo dal Parte_1 medesimo subiti in conseguenza del sinistro ovvero di quella ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, con integrale rigetto delle conclusioni avverse, e condanna della controparte al pagamento delle competenze e spese di lite da liquidarsi al difensore antistatario. In via subordinata chiedeva quantomeno dichiararsi una corresponsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Assumeva che la caduta riportata dal ricorrente derivava: dalla scarsa e inadeguata illuminazione in quanto la rotatoria, al momento del sinistro, si presentava scarsamente illuminata rendendo impossibile per il conducente percepire tempestivamente la conformazione della strada e gli ostacoli presenti;
dalla mancanza di segnalazione in quanto pagina 2 di 6 l'approssimarsi della rotatoria non era presegnalato da alcun cartello stradale, ( totalmente coperto dalla folta vegetazione ), dalle caratteristiche strutturali anomale atteso che la rotatoria presentava un diametro eccessivamente ridotto e una conformazione anomala, con cordoli perimetrali non verniciati, non rifrangenti e, pertanto, non visibili in assenza di illuminazione.
Con comparsa di costituzione e risposta il contestava sia l'an sia il quantum e Controparte_1 chiedeva che fosse rigettata la domanda.
Istruita la causa per tabulas e per testi, la stessa perveniva a decisione, in seguito a discussione orale, previo deposito, da parte di ambo i procuratori delle parti, di note conclusive autorizzate.
A)Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, pos-seduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iu-ris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e pro-duce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168). Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernete la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563).
pagina 3 di 6 Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass.
20.01.2014 n.999).
2) Con riferimento all'an
Nella specie, parte ricorrente ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, alla scarsa illuminazione, alla mancata segnalazione e alle caratteristiche strutturali anomali.
Preliminarmente occorre evidenziare che la scarna ricostruzione operata da parte ricorrente risulta assolutamente inidonea a determinare il punto esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro cosicchè la domanda risulta generica con conseguente impossibilità di accertare la reale dinamica del sinistro in parola.
Nella fattispecie sia parte ricorrente sia parte resistente hanno prodotto delle riproduzioni fotografiche le quali dimostrano inequivocabilmente che la rotatoria, è situata in un tratto rettilineo e pianeggiante, caratterizzato da una lieve e costante pendenza ascendente che, come risulta dalle stesse, ne dilata invece la visibilità attraverso una osservazione ampia e chiara.
Tale prospettiva quindi non consente di intravedere limitazioni di sorta né derivanti dalle caratteristiche della strada né ascrivibili alla vegetazione esistente.
Dall'analisi delle riproduzioni fotografiche in atti non si riesce ad intravedere un percorso irto tale da poter determinare il sinistro in parola mentre appare evidente che se il conducente del motociclo avesse adottato una guida idonea, ben avrebbe potuto e dovuto verificare la presenza dell'intersezione alla rotatoria posta più a monte sul rettifilo percorso, adeguando tempestivamente la velocità.
Ciò posto, alcuna responsabilità può imputarsi al in forza di una presunta carenza di CP_1 segnalazione o di visibilità, in quanto proprio dal documento n. 1 allegato dall'ente convenuto, dopo la curva, si apre una visuale che permette di individuare con estrema facilità la presenza della rotatoria la cui visuale appare chiara attesa anche la presenza di un sistema di illuminazione adeguato.
Analizzando poi la relazione del perito la stessa chiarisce quanto conferma quanto emerge dalla Per_1 richiamata riproduzione fotografica in atti e precisamente: “la rotonda viene preceduta da un lungo tratto a senso unico pianeggiante che, in corrispondenza dell'ultimo incrocio che precede la rotonda, pagina 4 di 6 diventa ascendente per poi immettersi nella corsia di accesso alla stessa descrivendo una curva destrorsa, delimitata a destra da un muro di contenimento ed a sinistra da un cordolo cementizio.
Il manto asfaltizio si presenta in buone condizioni ed a terra è presente segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata, peraltro ben illuminata anche in orari notturni per la presenza di adeguato ed efficiente impianto di pubblica illuminazione, come rinvenibile del resto anche nella documentazione fotografica fornita dal legale.”
Né coglie nel segno la mancanza di segnaletica in quanto come prescritto dal Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada (artt. 96 e 122), la segnalazione preventiva della rotatoria e del
“dare precedenza” non è obbligatoria nei centri abitati, salvo specifiche esigenze di traffico o sicurezza stradale dettate da casi specifici come ampiamente descritto dalla relazione in atti (cfr.pagg. 2 e Per_1
3).
Appare evidente che, trattandosi di strada urbana, la segnalazione di preavviso della rotatoria e del dare precedenza non risultino essere imposte dal codice di attuazione, ma demandate ad una mera valutazione del gestore della strada, chiamato a garantire la sicurezza della circolazione in riferimento alle oggettive condizioni della strada e nell'esercizio di un potere di mera discrezionalità.
La predetta relazione precisa che la corsia di immissione alla rotonda viene delimitata da marciapiedi su ambo i lati e non da isole spartitraffico, unica circostanza che avrebbe invece richiesto la presenza di apposita segnaletica orizzontale sul cordolo e di una segnaletica verticale, anche lampeggiante, sulla cuspide della canalizzazione, motivazione quindi non corrispondente allo stato dei luoghi e, per tale ragione, non appare rinvenirsi alcuna necessità di apposizione di tale ulteriore segnalazione.
Appare quindi condivisibile quanto evidenziato nella relazione dinanzi indicata secondo cui una condotta di guida prudente e coerente con lo stato dei luoghi (mancanza di vie di fughe laterali nel tratto che precede la rotonda) e per l'ora notturna, avrebbe certamente permesso di avvistare per tempo il cordolo ed evitare la successiva caduta.
Nella fattispecie sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente del ricorrente il quale, non si è avveduto dello stato dei luoghi che come descritto era ben visibile.
Inoltre la mancanza di rilievi da parte delle autorità, l'assenza di testimoni e l'infondatezza dei rilievi sulle circostanze addotte dal ricorrente escludono ogni possibilità di ricostruire fedelmente il sinistro.
pagina 5 di 6 Infine con riferimento alla richiesta di una ctu tecnica corre l'obbligo di evidenziare che i comuni si occupano delle rotatorie realizzate all'interno del loro territorio e le stesse sono soggette a specifici test di collaudo e conformità prima dell'apertura al traffico. L'ente che ha realizzato la rotatoria è responsabile del collaudo per garantirne la sicurezza e la funzionalità, conformemente al Codice della
Strada cosicchè la ctu richiesta risulta irrilevante.
Ne consegue che la domanda proposta da deve essere senz'altro respinta;
il regime delle Parte_1 spese segue la soccombenza ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del respinge la domanda e Parte_1 Controparte_1 condanna alla refusione delle spese legali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura Parte_1 di € 3.809,00 oltre rimborso forfettario del 15% , iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3595/2023
Oggi 19 novembre 2025 alle ore 11,34 innanzi alla dott. ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per l'avv. DE PAMPHILIS ES il quale insiste per l'ammissione della Parte_1 ctu tecnica come ribadito nelle memorie conclusionali.
L'avv. Capobianco si riporta alle note conclusionali evidenziando il difetto del nesso di causalità e i criteri di inevitabilità ed imprevedibilità chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice alle ore 11,50 fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza alle ore
16,40 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3595/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE PAMPHILIS Parte_1 C.F._1
ES
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del pro-tempore rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
CONVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26.10.2023 notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, - premesso che il giorno 04.09.2022, in , verso le Parte_1 CP_1 ore 04.30 circa, alla guida della moto Harley Davidson, di sua proprietà, Tg DY62988, nel procedere verso sud nell'imboccare una strada a senso unico, in salita, nello specifico Via Dell'Emigrante, subito dopo il tratto ascendente di un dosso ivi esistente, si è trovato improvvisamente a ridosso una rotatoria decentrata, non segnalata, con a lato destro una strada senza uscita ( Via M. Mantini), cosicchè il centauro impattava con il marciapiede/cordolo che incanala l'immissione in rotatoria, anch'esso non debitamente segnalato come per legge, con conseguente caduta rovinosa a terra con uno sbalzo in avanti di alcuni metri e che, a causa di tale occorso, riportava lesioni personali accertate dal nosocomio di Atri presso cui gli venivano diagnosticati “esiti di frattura scafoide polso destro con mezzi di sintesi in sede ed evidenti esiti cicatriziali. Frattura F1/ distorsione V raggio piede destro, trauma contusivo/ distorsivo ginocchio” con un periodo di inabilità temporanea di gg 10 a totale + gg 30 a parziale al 75%
+ gg 40 a parziale al 50% + 50 a parziale al 25% con conseguenti residuati postumi invalidanti severi configuranti un danno biologico permanente del 8 % – qui conveniva dinanzi l'intestato Tribunale il ad oggetto di sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 Controparte_1 nella causazione dell'incidente e condannare pertanto il in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente nessuno escluso, e così al pagamento in favore del Sig. della somma di € 41.642,89, quanto alle lesioni e al danno al mezzo dal Parte_1 medesimo subiti in conseguenza del sinistro ovvero di quella ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, con integrale rigetto delle conclusioni avverse, e condanna della controparte al pagamento delle competenze e spese di lite da liquidarsi al difensore antistatario. In via subordinata chiedeva quantomeno dichiararsi una corresponsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Assumeva che la caduta riportata dal ricorrente derivava: dalla scarsa e inadeguata illuminazione in quanto la rotatoria, al momento del sinistro, si presentava scarsamente illuminata rendendo impossibile per il conducente percepire tempestivamente la conformazione della strada e gli ostacoli presenti;
dalla mancanza di segnalazione in quanto pagina 2 di 6 l'approssimarsi della rotatoria non era presegnalato da alcun cartello stradale, ( totalmente coperto dalla folta vegetazione ), dalle caratteristiche strutturali anomale atteso che la rotatoria presentava un diametro eccessivamente ridotto e una conformazione anomala, con cordoli perimetrali non verniciati, non rifrangenti e, pertanto, non visibili in assenza di illuminazione.
Con comparsa di costituzione e risposta il contestava sia l'an sia il quantum e Controparte_1 chiedeva che fosse rigettata la domanda.
Istruita la causa per tabulas e per testi, la stessa perveniva a decisione, in seguito a discussione orale, previo deposito, da parte di ambo i procuratori delle parti, di note conclusive autorizzate.
A)Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, pos-seduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iu-ris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e pro-duce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168). Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernete la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563).
pagina 3 di 6 Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass.
20.01.2014 n.999).
2) Con riferimento all'an
Nella specie, parte ricorrente ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, alla scarsa illuminazione, alla mancata segnalazione e alle caratteristiche strutturali anomali.
Preliminarmente occorre evidenziare che la scarna ricostruzione operata da parte ricorrente risulta assolutamente inidonea a determinare il punto esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro cosicchè la domanda risulta generica con conseguente impossibilità di accertare la reale dinamica del sinistro in parola.
Nella fattispecie sia parte ricorrente sia parte resistente hanno prodotto delle riproduzioni fotografiche le quali dimostrano inequivocabilmente che la rotatoria, è situata in un tratto rettilineo e pianeggiante, caratterizzato da una lieve e costante pendenza ascendente che, come risulta dalle stesse, ne dilata invece la visibilità attraverso una osservazione ampia e chiara.
Tale prospettiva quindi non consente di intravedere limitazioni di sorta né derivanti dalle caratteristiche della strada né ascrivibili alla vegetazione esistente.
Dall'analisi delle riproduzioni fotografiche in atti non si riesce ad intravedere un percorso irto tale da poter determinare il sinistro in parola mentre appare evidente che se il conducente del motociclo avesse adottato una guida idonea, ben avrebbe potuto e dovuto verificare la presenza dell'intersezione alla rotatoria posta più a monte sul rettifilo percorso, adeguando tempestivamente la velocità.
Ciò posto, alcuna responsabilità può imputarsi al in forza di una presunta carenza di CP_1 segnalazione o di visibilità, in quanto proprio dal documento n. 1 allegato dall'ente convenuto, dopo la curva, si apre una visuale che permette di individuare con estrema facilità la presenza della rotatoria la cui visuale appare chiara attesa anche la presenza di un sistema di illuminazione adeguato.
Analizzando poi la relazione del perito la stessa chiarisce quanto conferma quanto emerge dalla Per_1 richiamata riproduzione fotografica in atti e precisamente: “la rotonda viene preceduta da un lungo tratto a senso unico pianeggiante che, in corrispondenza dell'ultimo incrocio che precede la rotonda, pagina 4 di 6 diventa ascendente per poi immettersi nella corsia di accesso alla stessa descrivendo una curva destrorsa, delimitata a destra da un muro di contenimento ed a sinistra da un cordolo cementizio.
Il manto asfaltizio si presenta in buone condizioni ed a terra è presente segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata, peraltro ben illuminata anche in orari notturni per la presenza di adeguato ed efficiente impianto di pubblica illuminazione, come rinvenibile del resto anche nella documentazione fotografica fornita dal legale.”
Né coglie nel segno la mancanza di segnaletica in quanto come prescritto dal Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada (artt. 96 e 122), la segnalazione preventiva della rotatoria e del
“dare precedenza” non è obbligatoria nei centri abitati, salvo specifiche esigenze di traffico o sicurezza stradale dettate da casi specifici come ampiamente descritto dalla relazione in atti (cfr.pagg. 2 e Per_1
3).
Appare evidente che, trattandosi di strada urbana, la segnalazione di preavviso della rotatoria e del dare precedenza non risultino essere imposte dal codice di attuazione, ma demandate ad una mera valutazione del gestore della strada, chiamato a garantire la sicurezza della circolazione in riferimento alle oggettive condizioni della strada e nell'esercizio di un potere di mera discrezionalità.
La predetta relazione precisa che la corsia di immissione alla rotonda viene delimitata da marciapiedi su ambo i lati e non da isole spartitraffico, unica circostanza che avrebbe invece richiesto la presenza di apposita segnaletica orizzontale sul cordolo e di una segnaletica verticale, anche lampeggiante, sulla cuspide della canalizzazione, motivazione quindi non corrispondente allo stato dei luoghi e, per tale ragione, non appare rinvenirsi alcuna necessità di apposizione di tale ulteriore segnalazione.
Appare quindi condivisibile quanto evidenziato nella relazione dinanzi indicata secondo cui una condotta di guida prudente e coerente con lo stato dei luoghi (mancanza di vie di fughe laterali nel tratto che precede la rotonda) e per l'ora notturna, avrebbe certamente permesso di avvistare per tempo il cordolo ed evitare la successiva caduta.
Nella fattispecie sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente del ricorrente il quale, non si è avveduto dello stato dei luoghi che come descritto era ben visibile.
Inoltre la mancanza di rilievi da parte delle autorità, l'assenza di testimoni e l'infondatezza dei rilievi sulle circostanze addotte dal ricorrente escludono ogni possibilità di ricostruire fedelmente il sinistro.
pagina 5 di 6 Infine con riferimento alla richiesta di una ctu tecnica corre l'obbligo di evidenziare che i comuni si occupano delle rotatorie realizzate all'interno del loro territorio e le stesse sono soggette a specifici test di collaudo e conformità prima dell'apertura al traffico. L'ente che ha realizzato la rotatoria è responsabile del collaudo per garantirne la sicurezza e la funzionalità, conformemente al Codice della
Strada cosicchè la ctu richiesta risulta irrilevante.
Ne consegue che la domanda proposta da deve essere senz'altro respinta;
il regime delle Parte_1 spese segue la soccombenza ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del respinge la domanda e Parte_1 Controparte_1 condanna alla refusione delle spese legali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura Parte_1 di € 3.809,00 oltre rimborso forfettario del 15% , iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 6 di 6